Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3003/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
Vittorio Veneto n. 53, rapp.to e difeso dall'Avv.to Annibale Frizzato presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Azzano Stefano, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 a decorrere dalla visita di revisione del
12/10/2022; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
21/5/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per TP recante n. R.G. 2608/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 24/4/2023.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per TP.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
, all'esito di una scrupolosa indagine clinica, corredata da tutti Persona_1 gli ulteriori esami medici ritenuti necessari, ha accertato non solo che il ricorrente all'epoca della visita di revisione era invalido nella misura del 100%, come già ritenuto dal CTU nominato nel giudizio per TP (mentre la Commissione Sanitaria aveva ritenuto il invalido nella sola misura dell'80%), ma che il predetto, a Parte_1 partire da giugno 2024, è divenuto incapace di deambulare autonomamente e necessita, pertanto, di accompagnamento (cfr. consulenza in atti).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è prevenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, in quanto di fondano su accreditati principi di carattere medico – scientifico e sono altresì immuni da vizi logici.
E' sintomatico , del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
Per le suesposte argomentazioni, va accertato e dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter beneficiare della pensione di inabilità sin dal 12/10/2022 (epoca della visita di revisione) con necessità di accompagnamento sin dal mese di giugno del 2024.
L'accoglimento solo parziale della domanda e, in particolare, l'accertamento del requisito sanitario previsto per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento a partire da molti mesi dopo la proposizione del ricorso per TP , induce il Giudicante
a compensare le spese di lite in ragione di 2/3; per il principio della sia pur parziale soccombenza (la condizione di inabilità del ricorrente è stata accertata sin dall'epoca della visita di revisione) l' deve essere condannato al pagamento del restante 1/3 CP_1 delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
21/5/2024 nei confronti dell così provvede: a)accerta e dichiara che parte CP_1 ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter fruire della pensione di inabilità dal 12/10/2022 e dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1° giugno 2024; b)condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali, CP_1 che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 800,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c) compensa i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata il 17/6/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco