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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2072/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Parte_1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Aprea Alberto Maria presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena,
n.117
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e proposizione di autonoma domanda di garanzia dall'avv. D'Avino Giovanni presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano in Piazza
Margherita n.24
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa di terzo dall'avv. Nicola Pirozzi presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano, n. 649
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano alla Controparte_3
Via Filzi, n. 2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentante pt, conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
deducendo che, in data 25.11.2021, aveva conferito a l'incarico di Controparte_1
effettuare un trasporto di merce, consistente in un collo dal peso di kg 1.000 contenente componenti meccanici di precisione (rulli), presso IMO GmbH & Co. Kg con sede in Imostrasse,1-TOR6-Gremosdorf (Germania), da consegnare entro il
2.12.2021.
Aggiungeva che la merce veniva ritirata da per conto di Controparte_2 [...]
ma non veniva consegnata a destinazione. Pertanto, parte attrice, CP_1
contattando la società convenuta apprendeva che la stessa aveva CP_1
incaricato per il trasporto un proprio sub vettore che a sua volta Controparte_2
aveva incaricato per il trasporto la quale comunicava che la merce Controparte_3
era stata smarrita.
Parte attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità delle società convenute per la perdita della merce e la condanna delle convenute al pagamento della somma di €21.420,00 quale valore della merce smarrita, nonché della somma di € 960,00 per l'importo versato ad altro vettore per il secondo trasporto, oltre al risarcimento per danno all'immagine subito a causa della mancata consegna.
Si costituiva la quale formulava domanda di garanzia nei confronti Controparte_1
di e chiedeva di dichiarare unica responsabile Controparte_2 Controparte_2
dell'evento dannoso e di tenere indenne e manlevare da ogni CP_1
risarcimento nei confronti di Parte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e con Controparte_2
chiamata in causa del terzo, la quale, preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcun contratto con parte attrice. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa per essere garantita in caso Controparte_3 di effetti pregiudizievoli conseguenti al giudizio. Nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, rilevata l'ammissibilità della richiesta di chiamata in causa, autorizzava la chiamata in causa di la quale rimaneva contumace. Controparte_3
Con note di trattazione scritta del 10.10.2023, comunicava di essere stata Parte_1
integralmente risarcita da quale Istituto assicurativo di Controparte_4
e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere Controparte_3
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le parti convenute non si opponevano alla dichiarazione di cessata materia del contendere ma insistevano per una pronuncia sulle spese di lite. La causa veniva così rinviata all'udienza del 20.03.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e poi in prosieguo all'odierna udienza del 22.05.2025.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, benchè regolarmente citata in Controparte_3
giudizio, non si è costituita.
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, è intervenuto un risarcimento satisfattivo delle pretese attoree. Deve quindi ritenersi, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta attorea, essendo venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
La pronuncia di cessata materia del contendere, presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tale senso. Nel caso di specie le parti hanno richiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, chiedendo di pronunciarsi solo sulle spese di lite e più precisamente parte attrice ha chiesto la compensazione tra le parti, mentre le società convenute ne hanno chiesto la liquidazione.
In assenza di accordo sulle spese di lite occorre regolare il regime delle medesime.
Nei casi in cui viene dichiarata la cessazione della materia del contendere si deve comunque procedere alla pronuncia sulle spese secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, il quale si basa sulla ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa della parte in base a criteri di verosimiglianza ovvero ad un'indagine sommaria di delibazione del merito. La delibazione sulle spese può condurre non solo alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, ove ricorrano i presupposti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, ai fini della valutazione delle spese, sussistono i presupposti per la compensazione.
Risulta, infatti, provato e non contestato che la società attrice conferiva a CP_1
l'incarico di trasportare un collo contenente componenti meccanici di precisione.
[...]
Risulta, altresì, che la affidava il trasporto al proprio sub vettore Controparte_1
che, a sua volta, incaricava per l'esecuzione del trasporto Controparte_2
Risulta ancora che la merce non veniva consegnata a destinazione. CP_3
Come è noto la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate è configurata dal legislatore, all'art. 1693 c.c., come una forma peculiare di responsabilità, cd. ex recepto, presunta, salvo la prova liberatoria, fornita dal vettore stesso, che la perdita o l'avaria delle merci sia dipesa dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario. L'eccezionalità della responsabilità del vettore ex recepto, rispetto alle regole generali, si manifesta, dunque, soprattutto sul terreno della prova. Mentre, secondo le regole generali, il debitore si libera dando la prova negativa della sua colpa, anche se non identifica positivamente la causa del danno, in materia di trasporto il vettore non si libera dalla responsabilità per custodia se non dando la prova di un fatto non colposo, positivamente identificato come causa del danno
(evento naturale, vizi della cosa o del loro imballaggio, fatto di terzi). Il rischio della perdita o dell'avaria delle cose trasportate per cause equivoche od ignote resta, quindi, a carico del vettore, anche se egli provi che da parte sua vi è stata la prestazione di ogni dovuta diligenza. In questo senso, si può parlare di una forma di responsabilità oggettiva del vettore.
Al fine di andare esente da responsabilità, pertanto, il vettore cui il trasporto è stato affidato non può limitarsi semplicemente a dedurre la circostanza di essersi avvalso nell'esecuzione della pattuita prestazione di un terzo sub-vettore, come accaduto nella vicenda odierna. Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore” (ex multis, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13374 del 29 maggio 2018).
Sulla scorta di tali affermazioni, stante la mancanza di prova in ordine alla liberazione da responsabilità delle parti convenute, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese come richiesto da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_5
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2072/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, Parte_1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Aprea Alberto Maria presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Ponte della Maddalena,
n.117
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e proposizione di autonoma domanda di garanzia dall'avv. D'Avino Giovanni presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano in Piazza
Margherita n.24
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa di terzo dall'avv. Nicola Pirozzi presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano, n. 649
CONVENUTO
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano alla Controparte_3
Via Filzi, n. 2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentante pt, conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
deducendo che, in data 25.11.2021, aveva conferito a l'incarico di Controparte_1
effettuare un trasporto di merce, consistente in un collo dal peso di kg 1.000 contenente componenti meccanici di precisione (rulli), presso IMO GmbH & Co. Kg con sede in Imostrasse,1-TOR6-Gremosdorf (Germania), da consegnare entro il
2.12.2021.
Aggiungeva che la merce veniva ritirata da per conto di Controparte_2 [...]
ma non veniva consegnata a destinazione. Pertanto, parte attrice, CP_1
contattando la società convenuta apprendeva che la stessa aveva CP_1
incaricato per il trasporto un proprio sub vettore che a sua volta Controparte_2
aveva incaricato per il trasporto la quale comunicava che la merce Controparte_3
era stata smarrita.
Parte attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità delle società convenute per la perdita della merce e la condanna delle convenute al pagamento della somma di €21.420,00 quale valore della merce smarrita, nonché della somma di € 960,00 per l'importo versato ad altro vettore per il secondo trasporto, oltre al risarcimento per danno all'immagine subito a causa della mancata consegna.
Si costituiva la quale formulava domanda di garanzia nei confronti Controparte_1
di e chiedeva di dichiarare unica responsabile Controparte_2 Controparte_2
dell'evento dannoso e di tenere indenne e manlevare da ogni CP_1
risarcimento nei confronti di Parte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta e con Controparte_2
chiamata in causa del terzo, la quale, preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcun contratto con parte attrice. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa per essere garantita in caso Controparte_3 di effetti pregiudizievoli conseguenti al giudizio. Nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, rilevata l'ammissibilità della richiesta di chiamata in causa, autorizzava la chiamata in causa di la quale rimaneva contumace. Controparte_3
Con note di trattazione scritta del 10.10.2023, comunicava di essere stata Parte_1
integralmente risarcita da quale Istituto assicurativo di Controparte_4
e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere Controparte_3
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le parti convenute non si opponevano alla dichiarazione di cessata materia del contendere ma insistevano per una pronuncia sulle spese di lite. La causa veniva così rinviata all'udienza del 20.03.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e poi in prosieguo all'odierna udienza del 22.05.2025.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, benchè regolarmente citata in Controparte_3
giudizio, non si è costituita.
Con riferimento al merito della domanda deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, è intervenuto un risarcimento satisfattivo delle pretese attoree. Deve quindi ritenersi, alla luce di quanto dichiarato dalle parti e alla luce della documentazione depositata, che sia cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta attorea, essendo venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
La pronuncia di cessata materia del contendere, presuppone, infatti, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tale senso. Nel caso di specie le parti hanno richiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, chiedendo di pronunciarsi solo sulle spese di lite e più precisamente parte attrice ha chiesto la compensazione tra le parti, mentre le società convenute ne hanno chiesto la liquidazione.
In assenza di accordo sulle spese di lite occorre regolare il regime delle medesime.
Nei casi in cui viene dichiarata la cessazione della materia del contendere si deve comunque procedere alla pronuncia sulle spese secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, il quale si basa sulla ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa della parte in base a criteri di verosimiglianza ovvero ad un'indagine sommaria di delibazione del merito. La delibazione sulle spese può condurre non solo alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, ove ricorrano i presupposti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, ai fini della valutazione delle spese, sussistono i presupposti per la compensazione.
Risulta, infatti, provato e non contestato che la società attrice conferiva a CP_1
l'incarico di trasportare un collo contenente componenti meccanici di precisione.
[...]
Risulta, altresì, che la affidava il trasporto al proprio sub vettore Controparte_1
che, a sua volta, incaricava per l'esecuzione del trasporto Controparte_2
Risulta ancora che la merce non veniva consegnata a destinazione. CP_3
Come è noto la responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate è configurata dal legislatore, all'art. 1693 c.c., come una forma peculiare di responsabilità, cd. ex recepto, presunta, salvo la prova liberatoria, fornita dal vettore stesso, che la perdita o l'avaria delle merci sia dipesa dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, dal fatto del mittente o da quello del destinatario. L'eccezionalità della responsabilità del vettore ex recepto, rispetto alle regole generali, si manifesta, dunque, soprattutto sul terreno della prova. Mentre, secondo le regole generali, il debitore si libera dando la prova negativa della sua colpa, anche se non identifica positivamente la causa del danno, in materia di trasporto il vettore non si libera dalla responsabilità per custodia se non dando la prova di un fatto non colposo, positivamente identificato come causa del danno
(evento naturale, vizi della cosa o del loro imballaggio, fatto di terzi). Il rischio della perdita o dell'avaria delle cose trasportate per cause equivoche od ignote resta, quindi, a carico del vettore, anche se egli provi che da parte sua vi è stata la prestazione di ogni dovuta diligenza. In questo senso, si può parlare di una forma di responsabilità oggettiva del vettore.
Al fine di andare esente da responsabilità, pertanto, il vettore cui il trasporto è stato affidato non può limitarsi semplicemente a dedurre la circostanza di essersi avvalso nell'esecuzione della pattuita prestazione di un terzo sub-vettore, come accaduto nella vicenda odierna. Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore” (ex multis, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13374 del 29 maggio 2018).
Sulla scorta di tali affermazioni, stante la mancanza di prova in ordine alla liberazione da responsabilità delle parti convenute, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese come richiesto da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_5
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice Dott.ssa Valeria Rossi