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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 153/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in LA SPEZIA alla Via del Carmine Parte_1
7, presso l'Avv. Matteo Pasquinelli che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, con sede alla Spezia in Viale Italia 478, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata inLa Spezia alla via
Mantegazza n. 47, presso l'Avv. Franco Ferri del Foro della Spezia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI Per l'Appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza:
- in via istruttoria, ammettere la prova orale come dedotta e capitolata in atto di appello al quale si fa rinvio;
- nel merito: 1) in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo della causa RGN° 497/2020 Tribunale della Spezia e di ogni altro atto, verbale e provvedimento successivo nonché della Sentenza n° 339/2023 emessa e pubblicata in data 16.5.2023 in tale giudizio e comunque revocandone e/o riformandone ogni statuizione, disponendo la remissione della causa al primo giudice, ossia al Tribunale della Spezia, per la celebrazione dell'intero giudizio di primo grado per il quale sin d'ora conclude chiedendo: a) in via Parte_1 principale: accertata l'intervenuta risoluzione già alla data del 13.9.2019 per mutuo consenso delle parti e/o di diritto del contratto di fornitura per cui è causa, il rigetto integrale della domanda avanzata nei di lui confronti dalla b) in via Controparte_1 subordinata e riconvenzionale, nella non creduta e denegata ipotesi che venisse ritenuto non risolto e tutt'ora in essere il contratto di fornitura per cui è causa, condannarsi CP_1 alla consegna della struttura Pergotenda commissionata con ordine del 12.7.2019; c) in ogni caso condannare all'integrale rifusione delle spese e dei compensi di Controparte_1 lite;
2) in via subordinata: riformare la sentenza appellata nei capi, nei passaggi e nelle statuizioni censurate e, quindi, accogliere le seguenti conclusioni: accertata l'intervenuta risoluzione già alla data del 13.9.2019 per mutuo consenso delle parti e/o di diritto del contratto di fornitura per cui è causa, il rigetto integrale della domanda avanzata nei di lui confronti dalla 3) in ogni caso, condannare la Controparte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello”
[...]
Per l'Appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, nell'ipotesi nella quale parte appellante non ritenga di aderire alla proposta transattiva formulata dal C.I. in data 14.6.24, che parte appellata dichiara di accettare: In via istruttoria: “Voglia la Corte – qualora non ritenga che le allegazioni e produzioni in atti siano di per sé sufficienti a dichiarare l'inammissibilità dell'appello o comunque la sua infondatezza –ammettere l 'assunzione ai sensi degli artt. 345 e 356 c.p.c. dei mezzi istruttori in ordine alla dimora abituale del Sig. dedotti da parte appellata alle pagine da 18 a Parte_1
20 della comparsa di costituzione del 23.5.24 (prova per testimoni ed istanza di acquisizione documentale/ordine di esibizione), con i testi ivi indicati. Nel merito, “Voglia la Corte D'Appello Ill.ma, ogni contraria ipotesi respinta, per le causali di cui in parte narrativa, rigettare la proposta impugnazione dichiarandone l'inammissibilità, essendo la sentenza de quo definitivamente passata in giudicato, e comunque voglia rigettare il gravame e quindi respingere nel merito di ogni domanda ex adverso proposta, con vittoria nelle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio – che restava Controparte_1 Parte_1 contumace – per far accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto il quale, dopo aver commissionato all'attrice la realizzazione e fornitura di una “Pergotenda” accessoriata al prezzo di euro 26.000,00 – da pagare attraverso contratto di finanziamento sottoscritto con la finanziaria “Profamily” – aveva esercitato il recesso dal contratto di finanziamento – già peraltro erogato alla – senza Controparte_1 tuttavia recedere dal contratto di acquisto. Dopo aver inutilmente messo in mora l'acquirente, ed essere stata costretta a restituire l'importo finanziato alla Profamily, la aveva dunque agito giudizialmente nei confronti del Controparte_1 Pt_1
Con sentenza n. 339/2023 pubblicata il 16 maggio 2023 il Tribunale della Spezia accertava l'inadempimento contrattuale di nei confronti di Parte_1
e lo condannava al pagamento della somma di euro Controparte_1
26.000,00 oltre accessori di legge e spese di lite. A motivo dell'accoglimento della domanda, deduceva il Giudice di prime cure che, a seguito del recesso azionato dal fosse venuto meno il rapporto di Pt_1 finanziamento con Profamily, ma fosse rimasto tuttavia in essere il contratto di fornitura e posa in opera con la , avendo omesso di comunicare il CP_1 Pt_1 recesso da tale ultimo contratto. Avendo la documentato l'acquisto del CP_1 materiale da installare in casa del e la restituzione dell'importo ricevuto alla Pt_1 società finanziaria, doveva pertanto dichiararsi l'inadempimento con conseguenziale condanna al pagamento del prezzo convenuto. Avverso la sentenza citata ha proposto appello concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è ritualmente costituita , chiedendo dichiararsi la inammissibilità CP_1
e/o infondatezza dell'appello e chiedendo confermarsi la sentenza gravata. All'udienza del 13.06.2024 questa Corte ha formulato una proposta transattiva rinviando ex art 352 cpc all'udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata per nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo. L'atto di citazione introduttivo risultava notificato per compiuta giacenza ex art 140 cpc presso indirizzo diverso (La Spezia Via Vailunga n. 24, immobile di cui il sig è usufruttuario), da quello di residenza anagrafica (La Spezia Via Forlì Pt_1
7) e l'atto di citazione in rinnovazione (disposto dal Giudice per mancato rispetto dei termini a comparire determinato dalla sospensione dei termini dovuta alla pandemia) notificato a mezzo del servizio postale (con raccomandata non consegnata “per temporanea assenza del destinatario” ed avviso immesso in cassetta) presso il medesimo indirizzo (La Spezia Via Vailunga n. 24) diverso da quello di residenza del convenuto (Via Forlì n. 7), sicché soltanto nel corso della successiva esecuzione immobiliare – ed esattamente in data 8.01.2024 – aveva avuto tardiva Pt_1
3 conoscenza degli atti del giudizio di primo grado e della sentenza appellata. Allo stesso modo doveva dedursi la nullità della notifica della sentenza, effettuata al medesimo indirizzo in favore di tale signora Persona_1 qualificatasi addetta alla casa convivente con il convenuto, la quale in realtà risultava abitare in uno degli appartamenti rinvenuti al civico indicato in virtù di contratto di comodato regolarmente registrato. Di qui l'ammissibilità dell'appello ex art 327 cpc comma 2 e la nullità del giudizio (e della sentenza) di primo grado che impongono la remissione degli atti al primo giudice ex art 354 cpc. In subordine, e nel merito, l'appellante ha dedotto che, indipendentemente dalla ricostruzione in fatto e dalla prova della risoluzione consensuale del contratto di vendita, trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore, il contratto di vendita doveva ritenersi risolto di diritto per effetto del recesso dal contratto di finanziamento concluso fuori dai locali commerciali (art 58 codice del consumo). L'appello è fondato. Dalla documentazione versata in atti ( All. E doc 1 e 1bis) risulta che la residenza del sig dal lontano 1982 sia in La Spezia via Forlì n. 7, mentre Parte_1 all'indirizzo presso cui sono state effettuate tutte le notifiche nel giudizio di primo grado - via Vailunga n. 24 - si trovano altre due unità immobiliari (di una delle quali il sig è usufruttuario (All E doc. 4), e presso cui avrebbe dovuto Parte_1 essere consegnata e posta in opera (vedasi copia commissione) la pergola oggetto dell'ordine di cui è causa. L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (udienza dell'11.06.2020, in pieno periodo pandemico da COVID-19) risulta notificato ex art 140 cpc all'indirizzo qualificato in atti “di residenza” di via Vailunga n. 24 con avviso spedito a mezzo racc. n. 668441482953 il 27.02.2020, non ritirato nei dieci giorni. Causa sospensione termini Covid-19 ex art 83 DL 18/2020, veniva disposta la rinnovazione della citazione per la successiva udienza dell'11.01.2021 che veniva effettuata sempre all'indirizzo di via Vailunga 24 a mezzo del servizio postale con racc. n. 78505542881 – 3 spedita il 22.05.2020, non consegnata dal postino “per temporanea assenza del destinatario” il quale procedeva al deposito presso l'ufficio postale dandone avviso a mezzo CAD n. 628836107 -9 spedita il 27.05.2020 sempre al medesimo indirizzo, asseritamente immesso in cassetta il 28.05.2020. Parte appellata ha dedotto inoltre che copia della sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 7.06.2023 all'odierno appellante al medesimo indirizzo di via Vailunga 24 mediante consegna a tale signora qualificatasi Persona_1
“addetta alla casa convivente incaricata al ritiro degli atti che ne cura la consegna”. L'appellante ha prodotto certificato di residenza storico e contratto di comodato del 13.07.2018 regolarmente registrato (All E doc. 8), da cui risulterebbe che la signora vivesse in una delle due unità immobiliari site a tale indirizzo, e segnatamente in quella identificata catastalmente al Fgl 17 particella 119 sub 4 (ALL E doc. 4, ALL J, K, L, M), in piena proprietà di (figlio del convenuto), e non Persona_2 dunque presso l'altra unità immobiliare di cui era usufruttuario. Parte_1
4 Sia la notifica dell'atto di citazione originario (avvenuta per compiuta giacenza ex art 140 cpc ad indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica) quanto la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione (avvenuta mediante deposito presso l'ufficio postale “per temporanea assenza del destinatario”) sono nulle. La disciplina dettata in materia di notifiche dagli artt 138 e 139 cpc deve considerarsi tassativa, essendo finalizzata a conciliare il principio di conoscenza effettiva degli atti processuali con quello della conoscenza legale. E' dunque necessario rispettare l'ordine logico imposto dalle norme citate da cui si desume che innanzitutto l'atto debba essere notificato mediante consegna a mani proprie del destinatario ricercandolo nel comune di residenza ovvero, se questo non è noto, in quello dove abbia domicilio o dimora, e che l'atto debba essere consegnato nelle sue mani, ricercandolo presso la casa di abitazione ovvero nel luogo in cui lavora. Nel caso che ci occupa, tanto per la citazione originaria quanto per la citazione in rinnovazione non risulta mai effettuato alcun tentativo di notifica presso la residenza anagrafica (Via Forlì 7), essendo, al contrario, sempre indicato nelle istanze di notifica quale “residenza” l'indirizzo di Via Vailunga 24, presso il quale tanto in occasione della notifica della citazione originaria quanto in occasione della notifica della citazione in rinnovazione, il sig non è stato mai rinvenuto. Parte_1
Con sentenza n. 5927 del 14 marzo 2007 (in senso conforme Cass n. 2391 del 17 marzo 1999) la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della notificazione eseguita per compiuta giacenza presso l'ufficio postale della citazione in un luogo in cui il destinatario , indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nel caso specifico, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza né anagrafica né effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà). Si veda altresì Cass sent. 2391 del 17 marzo 1999: “È nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora — circostanze tutte da provare dal notificante — né al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da una parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, c.p.c….” Nel caso che ci occupa, parte appellata – a sostegno dell'assunto secondo cui l'indirizzo di via Vailunga n. 24 fosse quello di residenza effettiva del - ha Pt_1 dedotto: che tale indirizzo fosse stato indicato da nel contratto di Parte_1 finanziamento Barbieri/Pro Family del 16.07.2019 e nella lettera di disdetta del
5 13.09.2019 dal medesimo indirizzata alla società finanziaria;
e che in data 18.10.2019 una raccomandata della fosse stata ricevuta personalmente da CP_1 [...]
Pt_1
Parte notificante tuttavia innanzitutto non ha dedotto né provato di aver mai effettuato alcun tentativo di notifica a mani proprie presso la residenza anagrafica di
[...]
, ai sensi dell'art 138 cpc, mentre gli elementi dedotti a sostegno della tesi che Pt_1 la dimora abituale del fosse presso l'indirizzo al quale le notifiche sono state Pt_1 effettuate per compiuta giacenza, oltre a non essere dirimente in assenza di notifica presso la residenza, non sono sufficienti a provare la circostanza: l'indicazione da parte del dell'indirizzo di Via Vailunga 24 nel contratto di finanziamento – e Pt_1 quindi della disdetta - non è significativo, essendo l'immobile di via Vailunga quello presso cui la pergola avrebbe dovuto essere installata, mentre la ricezione episodica di una raccomandata non è certamente significativa della dimora abituale presso tale indirizzo. Semmai al contrario rileverebbe che in occasione dei tentativi di notifica – tanto più se consideriamo che la notifica della rinnovazione della citazione sia avvenuta nel maggio 2020, in pieno periodo di restrizioni alla libertà di circolazione delle persone quale quello della pandemia da Covid-19 – mai l'ufficiale giudiziario – e poi il postino – abbiano rinvenuto il sig 83 enne ed invalido, presso la Parte_1 data di presunta dimora abituale. La stessa Corte di Cassazione con sent. 11 maggio 2022 n. 14992 ha avuto modo di precisare: “.. 4. quanto ai requisiti di rituale notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio di posta, per attivita' legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto della Legge n. 890 del 1982 articolo 1 che gode della stessa fede privilegiata dell'attivita' direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, occorre ribadire il valore fidefacente della sua relata di notificazione fino a querela di falso per le attestazioni che riguardino l'attivita' direttamente svolta (Cass 23 luglio 2003 n. 11452;Cass. 4 febbraio 2014, n. 2124); non invece per le operazioni che non consistano in dette attestazioni, come per le conoscenze acquisite attraverso ricerche e informazioni (per quanto qui interessa: di assenza o meno del destinatario all'indirizzo), che hanno un valore meramente presuntivo e per le quali, in caso di contestazione, compete al giudice del merito un accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validita' ed efficacia della notificazione (Cass. 16 novembre 2006 n. 24416; Cass. 13 febbraio 2019 n. 4274). Per lo stesso motivo – insufficienza degli elementi a sostegno della circostanza che dimorasse abitualmente ed effettivamente presso un immobile diverso Parte_1 da quello di residenza – nulla è altresì la notifica della sentenza impugnata effettuata presso tale indirizzo a mani di persona qualificatasi “addetta alla casa convivente”: se è vero che in ordine alle dichiarazioni rese da chi riceve l'atto al posto del destinatario per la giurisprudenza l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad indagare se esse siano vere, presumendosi tali, la presunzione anzidetta non può operare di fronte al grave vizio del luogo in cui la notifica è eseguita.
6 Va dunque dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in uno con la sentenza impugnata. Né allo scopo risulta ammissibile e/o rilevante la prova testimoniale articolata dalla parte appellata: i capitoli di prova, difatti, oltre a vertere in parte su circostanze irrilevanti e/o non contestate, non sarebbero sufficienti a superare il grave vizio del luogo in cui la notifica è stata eseguita. Ai sensi dell'art. 354 cpc la causa dovrà essere pertanto rimessa innanzi al Giudice di prime cure. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri. La tipologia di pronuncia (sul rito) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
PQM
LA CORTE D'APPELLO Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
339/2023 emessa dal Tribunale della Spezia pubblicata il 16 maggio 2023, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ed ai sensi dell'art 354 cpc rimette la causa innanzi al Tribunale della Spezia. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati a norma del D Lgs 30 giugno 2003 n. 196 art 53. Genova, li 24 novembre 2025 Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
7
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 153/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in LA SPEZIA alla Via del Carmine Parte_1
7, presso l'Avv. Matteo Pasquinelli che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, con sede alla Spezia in Viale Italia 478, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata inLa Spezia alla via
Mantegazza n. 47, presso l'Avv. Franco Ferri del Foro della Spezia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI Per l'Appellante:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza:
- in via istruttoria, ammettere la prova orale come dedotta e capitolata in atto di appello al quale si fa rinvio;
- nel merito: 1) in via principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo della causa RGN° 497/2020 Tribunale della Spezia e di ogni altro atto, verbale e provvedimento successivo nonché della Sentenza n° 339/2023 emessa e pubblicata in data 16.5.2023 in tale giudizio e comunque revocandone e/o riformandone ogni statuizione, disponendo la remissione della causa al primo giudice, ossia al Tribunale della Spezia, per la celebrazione dell'intero giudizio di primo grado per il quale sin d'ora conclude chiedendo: a) in via Parte_1 principale: accertata l'intervenuta risoluzione già alla data del 13.9.2019 per mutuo consenso delle parti e/o di diritto del contratto di fornitura per cui è causa, il rigetto integrale della domanda avanzata nei di lui confronti dalla b) in via Controparte_1 subordinata e riconvenzionale, nella non creduta e denegata ipotesi che venisse ritenuto non risolto e tutt'ora in essere il contratto di fornitura per cui è causa, condannarsi CP_1 alla consegna della struttura Pergotenda commissionata con ordine del 12.7.2019; c) in ogni caso condannare all'integrale rifusione delle spese e dei compensi di Controparte_1 lite;
2) in via subordinata: riformare la sentenza appellata nei capi, nei passaggi e nelle statuizioni censurate e, quindi, accogliere le seguenti conclusioni: accertata l'intervenuta risoluzione già alla data del 13.9.2019 per mutuo consenso delle parti e/o di diritto del contratto di fornitura per cui è causa, il rigetto integrale della domanda avanzata nei di lui confronti dalla 3) in ogni caso, condannare la Controparte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello”
[...]
Per l'Appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, nell'ipotesi nella quale parte appellante non ritenga di aderire alla proposta transattiva formulata dal C.I. in data 14.6.24, che parte appellata dichiara di accettare: In via istruttoria: “Voglia la Corte – qualora non ritenga che le allegazioni e produzioni in atti siano di per sé sufficienti a dichiarare l'inammissibilità dell'appello o comunque la sua infondatezza –ammettere l 'assunzione ai sensi degli artt. 345 e 356 c.p.c. dei mezzi istruttori in ordine alla dimora abituale del Sig. dedotti da parte appellata alle pagine da 18 a Parte_1
20 della comparsa di costituzione del 23.5.24 (prova per testimoni ed istanza di acquisizione documentale/ordine di esibizione), con i testi ivi indicati. Nel merito, “Voglia la Corte D'Appello Ill.ma, ogni contraria ipotesi respinta, per le causali di cui in parte narrativa, rigettare la proposta impugnazione dichiarandone l'inammissibilità, essendo la sentenza de quo definitivamente passata in giudicato, e comunque voglia rigettare il gravame e quindi respingere nel merito di ogni domanda ex adverso proposta, con vittoria nelle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio – che restava Controparte_1 Parte_1 contumace – per far accertare l'inadempimento contrattuale del convenuto il quale, dopo aver commissionato all'attrice la realizzazione e fornitura di una “Pergotenda” accessoriata al prezzo di euro 26.000,00 – da pagare attraverso contratto di finanziamento sottoscritto con la finanziaria “Profamily” – aveva esercitato il recesso dal contratto di finanziamento – già peraltro erogato alla – senza Controparte_1 tuttavia recedere dal contratto di acquisto. Dopo aver inutilmente messo in mora l'acquirente, ed essere stata costretta a restituire l'importo finanziato alla Profamily, la aveva dunque agito giudizialmente nei confronti del Controparte_1 Pt_1
Con sentenza n. 339/2023 pubblicata il 16 maggio 2023 il Tribunale della Spezia accertava l'inadempimento contrattuale di nei confronti di Parte_1
e lo condannava al pagamento della somma di euro Controparte_1
26.000,00 oltre accessori di legge e spese di lite. A motivo dell'accoglimento della domanda, deduceva il Giudice di prime cure che, a seguito del recesso azionato dal fosse venuto meno il rapporto di Pt_1 finanziamento con Profamily, ma fosse rimasto tuttavia in essere il contratto di fornitura e posa in opera con la , avendo omesso di comunicare il CP_1 Pt_1 recesso da tale ultimo contratto. Avendo la documentato l'acquisto del CP_1 materiale da installare in casa del e la restituzione dell'importo ricevuto alla Pt_1 società finanziaria, doveva pertanto dichiararsi l'inadempimento con conseguenziale condanna al pagamento del prezzo convenuto. Avverso la sentenza citata ha proposto appello concludendo come in Parte_1 epigrafe. Si è ritualmente costituita , chiedendo dichiararsi la inammissibilità CP_1
e/o infondatezza dell'appello e chiedendo confermarsi la sentenza gravata. All'udienza del 13.06.2024 questa Corte ha formulato una proposta transattiva rinviando ex art 352 cpc all'udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza gravata per nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo. L'atto di citazione introduttivo risultava notificato per compiuta giacenza ex art 140 cpc presso indirizzo diverso (La Spezia Via Vailunga n. 24, immobile di cui il sig è usufruttuario), da quello di residenza anagrafica (La Spezia Via Forlì Pt_1
7) e l'atto di citazione in rinnovazione (disposto dal Giudice per mancato rispetto dei termini a comparire determinato dalla sospensione dei termini dovuta alla pandemia) notificato a mezzo del servizio postale (con raccomandata non consegnata “per temporanea assenza del destinatario” ed avviso immesso in cassetta) presso il medesimo indirizzo (La Spezia Via Vailunga n. 24) diverso da quello di residenza del convenuto (Via Forlì n. 7), sicché soltanto nel corso della successiva esecuzione immobiliare – ed esattamente in data 8.01.2024 – aveva avuto tardiva Pt_1
3 conoscenza degli atti del giudizio di primo grado e della sentenza appellata. Allo stesso modo doveva dedursi la nullità della notifica della sentenza, effettuata al medesimo indirizzo in favore di tale signora Persona_1 qualificatasi addetta alla casa convivente con il convenuto, la quale in realtà risultava abitare in uno degli appartamenti rinvenuti al civico indicato in virtù di contratto di comodato regolarmente registrato. Di qui l'ammissibilità dell'appello ex art 327 cpc comma 2 e la nullità del giudizio (e della sentenza) di primo grado che impongono la remissione degli atti al primo giudice ex art 354 cpc. In subordine, e nel merito, l'appellante ha dedotto che, indipendentemente dalla ricostruzione in fatto e dalla prova della risoluzione consensuale del contratto di vendita, trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore, il contratto di vendita doveva ritenersi risolto di diritto per effetto del recesso dal contratto di finanziamento concluso fuori dai locali commerciali (art 58 codice del consumo). L'appello è fondato. Dalla documentazione versata in atti ( All. E doc 1 e 1bis) risulta che la residenza del sig dal lontano 1982 sia in La Spezia via Forlì n. 7, mentre Parte_1 all'indirizzo presso cui sono state effettuate tutte le notifiche nel giudizio di primo grado - via Vailunga n. 24 - si trovano altre due unità immobiliari (di una delle quali il sig è usufruttuario (All E doc. 4), e presso cui avrebbe dovuto Parte_1 essere consegnata e posta in opera (vedasi copia commissione) la pergola oggetto dell'ordine di cui è causa. L'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (udienza dell'11.06.2020, in pieno periodo pandemico da COVID-19) risulta notificato ex art 140 cpc all'indirizzo qualificato in atti “di residenza” di via Vailunga n. 24 con avviso spedito a mezzo racc. n. 668441482953 il 27.02.2020, non ritirato nei dieci giorni. Causa sospensione termini Covid-19 ex art 83 DL 18/2020, veniva disposta la rinnovazione della citazione per la successiva udienza dell'11.01.2021 che veniva effettuata sempre all'indirizzo di via Vailunga 24 a mezzo del servizio postale con racc. n. 78505542881 – 3 spedita il 22.05.2020, non consegnata dal postino “per temporanea assenza del destinatario” il quale procedeva al deposito presso l'ufficio postale dandone avviso a mezzo CAD n. 628836107 -9 spedita il 27.05.2020 sempre al medesimo indirizzo, asseritamente immesso in cassetta il 28.05.2020. Parte appellata ha dedotto inoltre che copia della sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 7.06.2023 all'odierno appellante al medesimo indirizzo di via Vailunga 24 mediante consegna a tale signora qualificatasi Persona_1
“addetta alla casa convivente incaricata al ritiro degli atti che ne cura la consegna”. L'appellante ha prodotto certificato di residenza storico e contratto di comodato del 13.07.2018 regolarmente registrato (All E doc. 8), da cui risulterebbe che la signora vivesse in una delle due unità immobiliari site a tale indirizzo, e segnatamente in quella identificata catastalmente al Fgl 17 particella 119 sub 4 (ALL E doc. 4, ALL J, K, L, M), in piena proprietà di (figlio del convenuto), e non Persona_2 dunque presso l'altra unità immobiliare di cui era usufruttuario. Parte_1
4 Sia la notifica dell'atto di citazione originario (avvenuta per compiuta giacenza ex art 140 cpc ad indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica) quanto la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione (avvenuta mediante deposito presso l'ufficio postale “per temporanea assenza del destinatario”) sono nulle. La disciplina dettata in materia di notifiche dagli artt 138 e 139 cpc deve considerarsi tassativa, essendo finalizzata a conciliare il principio di conoscenza effettiva degli atti processuali con quello della conoscenza legale. E' dunque necessario rispettare l'ordine logico imposto dalle norme citate da cui si desume che innanzitutto l'atto debba essere notificato mediante consegna a mani proprie del destinatario ricercandolo nel comune di residenza ovvero, se questo non è noto, in quello dove abbia domicilio o dimora, e che l'atto debba essere consegnato nelle sue mani, ricercandolo presso la casa di abitazione ovvero nel luogo in cui lavora. Nel caso che ci occupa, tanto per la citazione originaria quanto per la citazione in rinnovazione non risulta mai effettuato alcun tentativo di notifica presso la residenza anagrafica (Via Forlì 7), essendo, al contrario, sempre indicato nelle istanze di notifica quale “residenza” l'indirizzo di Via Vailunga 24, presso il quale tanto in occasione della notifica della citazione originaria quanto in occasione della notifica della citazione in rinnovazione, il sig non è stato mai rinvenuto. Parte_1
Con sentenza n. 5927 del 14 marzo 2007 (in senso conforme Cass n. 2391 del 17 marzo 1999) la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della notificazione eseguita per compiuta giacenza presso l'ufficio postale della citazione in un luogo in cui il destinatario , indipendentemente dall'esservi o meno conosciuto, non ha la residenza o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste, da provare dal notificante (nel caso specifico, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della notifica effettuata per compiuta giacenza in un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza né anagrafica né effettiva, avendo il notificante provato esclusivamente che una successiva notifica allo stesso indirizzo fu ricevuta da persona addetta alla ricezione della posta e che ivi il destinatario aveva una casa di proprietà). Si veda altresì Cass sent. 2391 del 17 marzo 1999: “È nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora — circostanze tutte da provare dal notificante — né al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da una parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, c.p.c….” Nel caso che ci occupa, parte appellata – a sostegno dell'assunto secondo cui l'indirizzo di via Vailunga n. 24 fosse quello di residenza effettiva del - ha Pt_1 dedotto: che tale indirizzo fosse stato indicato da nel contratto di Parte_1 finanziamento Barbieri/Pro Family del 16.07.2019 e nella lettera di disdetta del
5 13.09.2019 dal medesimo indirizzata alla società finanziaria;
e che in data 18.10.2019 una raccomandata della fosse stata ricevuta personalmente da CP_1 [...]
Pt_1
Parte notificante tuttavia innanzitutto non ha dedotto né provato di aver mai effettuato alcun tentativo di notifica a mani proprie presso la residenza anagrafica di
[...]
, ai sensi dell'art 138 cpc, mentre gli elementi dedotti a sostegno della tesi che Pt_1 la dimora abituale del fosse presso l'indirizzo al quale le notifiche sono state Pt_1 effettuate per compiuta giacenza, oltre a non essere dirimente in assenza di notifica presso la residenza, non sono sufficienti a provare la circostanza: l'indicazione da parte del dell'indirizzo di Via Vailunga 24 nel contratto di finanziamento – e Pt_1 quindi della disdetta - non è significativo, essendo l'immobile di via Vailunga quello presso cui la pergola avrebbe dovuto essere installata, mentre la ricezione episodica di una raccomandata non è certamente significativa della dimora abituale presso tale indirizzo. Semmai al contrario rileverebbe che in occasione dei tentativi di notifica – tanto più se consideriamo che la notifica della rinnovazione della citazione sia avvenuta nel maggio 2020, in pieno periodo di restrizioni alla libertà di circolazione delle persone quale quello della pandemia da Covid-19 – mai l'ufficiale giudiziario – e poi il postino – abbiano rinvenuto il sig 83 enne ed invalido, presso la Parte_1 data di presunta dimora abituale. La stessa Corte di Cassazione con sent. 11 maggio 2022 n. 14992 ha avuto modo di precisare: “.. 4. quanto ai requisiti di rituale notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio di posta, per attivita' legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto della Legge n. 890 del 1982 articolo 1 che gode della stessa fede privilegiata dell'attivita' direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, occorre ribadire il valore fidefacente della sua relata di notificazione fino a querela di falso per le attestazioni che riguardino l'attivita' direttamente svolta (Cass 23 luglio 2003 n. 11452;Cass. 4 febbraio 2014, n. 2124); non invece per le operazioni che non consistano in dette attestazioni, come per le conoscenze acquisite attraverso ricerche e informazioni (per quanto qui interessa: di assenza o meno del destinatario all'indirizzo), che hanno un valore meramente presuntivo e per le quali, in caso di contestazione, compete al giudice del merito un accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validita' ed efficacia della notificazione (Cass. 16 novembre 2006 n. 24416; Cass. 13 febbraio 2019 n. 4274). Per lo stesso motivo – insufficienza degli elementi a sostegno della circostanza che dimorasse abitualmente ed effettivamente presso un immobile diverso Parte_1 da quello di residenza – nulla è altresì la notifica della sentenza impugnata effettuata presso tale indirizzo a mani di persona qualificatasi “addetta alla casa convivente”: se è vero che in ordine alle dichiarazioni rese da chi riceve l'atto al posto del destinatario per la giurisprudenza l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad indagare se esse siano vere, presumendosi tali, la presunzione anzidetta non può operare di fronte al grave vizio del luogo in cui la notifica è eseguita.
6 Va dunque dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in uno con la sentenza impugnata. Né allo scopo risulta ammissibile e/o rilevante la prova testimoniale articolata dalla parte appellata: i capitoli di prova, difatti, oltre a vertere in parte su circostanze irrilevanti e/o non contestate, non sarebbero sufficienti a superare il grave vizio del luogo in cui la notifica è stata eseguita. Ai sensi dell'art. 354 cpc la causa dovrà essere pertanto rimessa innanzi al Giudice di prime cure. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri. La tipologia di pronuncia (sul rito) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
PQM
LA CORTE D'APPELLO Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
339/2023 emessa dal Tribunale della Spezia pubblicata il 16 maggio 2023, dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ed ai sensi dell'art 354 cpc rimette la causa innanzi al Tribunale della Spezia. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati a norma del D Lgs 30 giugno 2003 n. 196 art 53. Genova, li 24 novembre 2025 Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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