TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12008 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11169/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art.190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11169/2021
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano di Napoli, Via Pietro
Nenni, 49, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti LO IC (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Napoli, Viale Gramsci, 18, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
E
(c.f. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(BN) al Viale G. Capone n. 13, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea
NO (c.f.: ) e VI NA (c.f.: C.F._4
) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._5
Via Loggia dei Pisani, n 13, giusta procura in atti;
-PARTE
OPPOSTA-
NONCHE'
già Controparte_2 [...]
in persona del suo curatore pro tempore avv. Anna Rossi Controparte_2
- PARTE OPPOSTA
CONTUMACE-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, su ricorso monitorio dell'avv. , il Tribunale di Napoli - Sezione XII - dott.ssa Pezzullo Controparte_1
- 2 -
Anna Maria, emetteva in data 29 marzo 2021 decreto n. 2582/21, con il quale ingiungeva alle società in solido tra loro, Parte_3
di pagare all'avv. , “la somma di € 13.983,16 … oltre gli interessi ex Controparte_1
artt 4 e 5 D. Lgs 231/02, decorrenti dalla notifica del presente atto al soddisfo”, oltre spese legali.
A sostegno della azionata procedura monitoria l'avv. deduceva il mancato CP_1
pagamento di parte delle spese ed onorari a lui spettanti, per l'opera prestata quale arbitro unico nel procedimento R.G.V.G. n. 5685/2019 tra le suddette parti.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' con la Parte_1
quale eccepiva preliminarmente la inesistenza del credito e la conseguente inammissibilità del ricorso monitorio, spiegava inoltre domanda subordinata di rilievo e regresso nei confronti di evocando quindi in giudizio Controparte_2
sia l'avv. che affinché l'adito tribunale CP_1 Controparte_3
volesse accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'inammissibilità del
ricorso monitorio iscritto o comunque l'infondatezza della pretesa creditoria e per
l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli il 29/03/2021 nel procedimento RG n. 6739/2021; 2) In
subordine, nel denegato caso di condanna dell' per effetto della Parte_1
conferma integrale o anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, condannare
la a manlevare integralmente l' o Controparte_3 Parte_1
comunque accertare il diritto di regresso di quest'ultima e condannare la
anche in base all'art. 1957 c.c. a procurare la Controparte_3
liberazione dell' verso l'Avv. ovvero a prestare idonea Parte_1 Controparte_1
garanzia reale per assicurare il soddisfacimento di tutte le ragioni di regresso”.
- 3 -
Incardinatosi il relativo giudizio di opposizione con n. R.G. 11169/21, si costituiva in giudizio l'Avv. , il quale chiedeva “I- In via preliminare, dichiarare Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 648 c.p.c.; II- rigettare la spiegata opposizione, anche in quanto nulla,
inammissibile, tardiva, improponibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e
comunque non provata;
in ogni caso, in subordine, in virtù delle causali in narrativa
del presente atto, condannare la società opponente al pagamento della somma di €
13.983,16 in favore dell'Avv. , oltre iva e cpa, nonché interessi legali Controparte_1
moratori come per legge. III- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese
generali, i.v.a., c.p.a., come per legge, con “attribuzione” in favore dei procuratori
antistatari”.
Si costituiva altresì la che, con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, chiedeva a sua volta: “1) in via preliminare, disporre la
riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione incardinato dalla Pt_4
e rubricato al n. RG 12134/2021 di questo stesso Tribunale;
2) in via
[...]
immediata, negare in ogni caso la concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021, alla luce delle eccezioni sollevate nel
presente atto;
3) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo
opposto n. 2582/2021 emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento in quanto
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
4) nella denegata e non
creduta ipotesi in cui dovesse risultare accertato un diritto di credito dell'opposto
rideterminare lo stesso tenendo a riferimento il giusto valore del contenzioso ed il
minimo tariffario;
5) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di manleva e/o
comunque di rivalsa della nei confronti della per la somma Parte_4 Parte_1
che la stessa sarà eventualmente chiamata a corrispondere;
6) condannare parte
- 4 -
opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di giudizio in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge”. Con ulteriore e separato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 3.5.21, la Controparte_3
eccepiva infatti la infondatezza nel merito ed eccessività della pretesa,
[...]
evocando a sua volta in giudizio sia l'Avv. che affinché CP_1 Controparte_4
l'adito tribunale volesse: “1) in via immediata, negare in ogni caso la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle eccezioni
sol-levate nel presente atto;
2) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il
decreto ingiuntivo opposto emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento in
quanto in-fondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
3) nella denegata e
non creduta ipotesi in cui dovesse risultare accertato un diritto di credito
dell'opposto rideterminare lo stesso tenendo a riferimento il giusto valore del
contenzioso ed il minimo tariffario;
4) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di
manleva e/o comunque di rivalsa della nei confronti della Parte_4 Parte_1
per la somma che la stessa sarà eventualmente chiamata a corrispondere;
5)
condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di
giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre
rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Incardinatosi il relativo ed ulteriore giudizio di opposizione con n. R.G. 12134/21,
con comparsa di costituzione e risposta l'avv. , rassegnava le seguenti CP_1
conclusioni: “I- In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto
ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; II- rigettare la
spiegata opposizione, anche in quanto nulla, inammissibile, tardiva, improponibile,
improcedibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in ogni caso,
- 5 -
in subordine, in virtù delle causali in narrativa del presente atto, condannare la
società opponente al pagamento della somma di € 13.983,16 in favore dell'Avv.
, oltre iva e cpa, nonché interessi legali moratori come per legge. III- Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a., come
per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva altresì la chiedendo: “disporre la riunione del presente Parte_1
procedimento al procedimento pendente davanti allo stesso Tribunale di Napoli, 12^
Sezione civile, G.U. Dott.ssa Alessia Notaro R.G. n. 11169/2021 e quindi accogliere
le conclusioni già rassegnate dall' nel richiamato giudizio di Parte_1
opposizione e primariamente dichiarare l'inammissibilità del ricorso monitorio o
comunque l'infondatezza della pretesa creditoria e per l'effetto revocare o annullare
il decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il
29/03/2021 nel procedimento RG n. 6739/2021”.
Disposta quindi la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva del procedimento
R.G. n. 12134/21 al giudizio recante R.G. n. 11169/21, con successivo provvedimento del 25.10.2021 il G.I. assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Una volta depositate le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva dapprima interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società
, per poi essere riassunto in data 11.01.2023 dalla Controparte_3
società con ricorso ex art. 303 c.p.c. Parte_1
In seguito alla notifica del predetto ricorso in riassunzione, il Controparte_2
in persona del curatore p.t. non si costituiva in giudizio.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.07.2025 il G.I., con successivo provvedimento del 06.08.2025 assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti
- 6 -
i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto dell'11.02.2016, assistito da clausola compromissoria, e Parte_1
ebbero a ridefinire i loro rapporti commerciali stabilendo Controparte_2
che, in caso di inadempimento di quanto reciprocamente convenuto, le eventuali controversie scaturenti, avrebbero potuto essere definite a mezzo procedura arbitrale.
Sulla scorta quindi di quanto pattuito, a fronte dell'inadempimento Parte_1
della attivava dapprima la procedura di Controparte_3
negoziazione assistita, per poi promuovere procedimento arbitrale in base alla clausola contenuta all'art. 9 del contratto, in forza della quale la lite veniva quindi parzialmente definita con lodo pronunciato dall'arbitro unico, avv. in Controparte_1
data 27 febbraio 2020.
Il lodo arbitrale conteneva quindi l'accertamento di un credito commerciale di di € 641.230,72, la compensazione delle spese e la liquidazione del Parte_1
compenso dovuto all'arbitro, quantificato in € 40.000,00, oltre accessori, ed €
12.000,00, quali spese di funzionamento, incluso attività del segretario della procedura. Ulteriore rimborso di € 768,00 veniva auto liquidato dall'arbitro per imposta di bollo.
Orbene sulla scorta di quanto premesso, giova ribadire come il ricorso monitorio promosso dall'avv. fosse partito proprio dal presupposto dell'esistenza della CP_1
clausola compromissoria accettata dalle parti, con conseguente possibilità di ricorrere all'arbitrato, con applicazione dei valori medi delle tariffe Arbitro ordinario della
Camera di Commercio di Roma.
- 7 -
Il ricorso monitorio sarebbe stato quindi richiesto dall'avv. sul presupposto CP_1
che le parti avrebbero formalmente “accettato” la liquidazione del compenso arbitrale nel verbale di comparizione del 2.10.2019, vincolandosi quindi alla unilaterale liquidazione dello stesso in applicazione dei parametri tariffari previsti dalla Camera
di Commercio.
In parziale esecuzione del lodo arbitrale, avrebbe quindi corrisposto € Parte_1
26.784,84, mentre l'importo di € 4.800,00. Controparte_2
Assumendo quindi di avere diritto a vedersi corrispondere ulteriori € 13.983,16,
l'avv. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
entrambe le società, invocandone la solidarietà passiva ex art. 814 c.p.c
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, l'ulteriore credito rivendicato dall'arbitro unico sarebbe del tutto inesistente, avendo le parti nel verbale di comparizione accettato solo il tariffario applicato dalla Camera di Commercio ma non anche l'unilaterale autoliquidazione operata dallo stesso, peraltro sulla base di un valore della causa non corrispondente alle domande decise con il lodo.
L'arbitro, infatti, pronunciandosi unicamente sul credito da fatture commerciali,
avrebbe disposto una condanna della al pagamento di € Controparte_2
641.230,72, a fronte di quanto originariamente rivendicato da per €. Parte_1
1.628.291,19.
Il calcolo degli onorari avrebbe dovuto essere quindi effettuato sulla scorta del valore liquidato in sentenza e non sulla base del quantum originariamente rivendicato da Parte_1
Analoga la posizione di per la quale, in ogni caso, in Controparte_2
considerazione dell'attività espletata dall'arbitro, questi avrebbe dovuto applicare i
- 8 -
parametri minimi del tariffario, anche volendo riconoscere lo scaglione richiamato dallo stesso (€ 1.000.000,00 – 2.500.000,00).
Queste, dunque, le posizioni assunte dalle parti in causa, in relazione alle quali occorre preliminarmente ribadire che secondo un orientamento consolidato delle
Sezioni Unite della Cassazione, gli Arbitri sono parte d'un contratto (almeno)
trilaterale, il cd. "contratto di arbitrato", “con il quale le controparti attribuiscono
loro, che l'accettano, l'incarico di risolvere una vertenza insorta tra le stesse”. Nella
stessa sentenza si legge che: “frequentemente, attesa la difficile prevedibilità
dell'impegno, in termini d'attività personale e collegiale necessarie alla risoluzione
della vertenza, e degli eventuali accertamenti istruttori onerosi, le parti non possono
stabilire e non stabiliscono, in via preventiva all'atto della stipulazione com'è
altrimenti d'uso, non tanto l'oggetto dell'obbligazione dei conferenti, che sono la
remunerazione dell'attività degli arbitri ed il rimborso delle spese dagli stessi
sostenute, l'una e l'altro comunque incontestabilmente dovuti salva espressa
rinunzia, ma piuttosto la loro determinazione quantitativa o i criteri per effettuarla,
eventualmente anche tramite deferimento a terzo ex art. 1349 c.c., comma 1” (Cass.
n. 15586 del 30 luglio 2019).
Sulla base di questa premessa le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi ulteriormente evidenziato che il legislatore “onde fornire agli arbitri, in ragione
anche dell'interesse collettivo al tipo di prestazione, finalizzata alla soluzione
stragiudiziale delle vertenze, che ne determina la peculiarità rispetto ad altre
prestazioni professionali, un'agevole alternativa di sollecito accertamento del
quantum debeatur a fronte dell'ordinario giudizio ex art. 2233 c.c., comma 1
altrimenti esperibile - ha previsto, nel primo periodo dell'art. 814 c.p.c., comma 2,
che, "quando" lo ritengano, possano gli arbitri, una volta portato a compimento
- 9 -
l'incarico, redigere un atto contenente le proprie pretese di rimborsi e compensi,
rispettivamente per spese ed onorari, e, quindi, sottoporlo alle controparti;
tale
iniziativa risulta configurata dalla norma quale proposta che, lasciando i destinatari
liberi d'accettarla o meno, non è per essi vincolante, onde, nell'ipotesi di mancata
accettazione dei necessari contraenti, non sortisce effetto alcuno. Nel qual caso, il
secondo periodo dello stesso comma prevede che "l'ammontare" delle spese e
dell'onorario sia "determinato" dal Presidente del Tribunale, con ciò
sostanzialmente predisponendo una clausola che automaticamente s'inserisce nel
contratto d'arbitrato ex art. 1339 c.c., laddove non vi siano clausole intese a
predeterminare nè ex ante ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'entità del compenso, né il
soggetto cui rimetterne ex post la determinazione ai sensi dell'art. 1349 c.c., tale
determinazione devolvendo al presidente del tribunale, così prescelto ex lege quale
alternativa all'arbitratore secondo lo schema predisposto da quest'ultima norma”
(Cass. Sez. Un. 30 luglio 2009 n. 15586).
La Cassazione ha dunque chiarito che in mancanza di accordo, la liquidazione dei compensi può essere richiesta in via giudiziale dagli arbitri esclusivamente con l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c.
Risulta infatti evidente come le parti all'interno del verbale di comparizione,
abbiano semplicemente accettato il tariffario applicato dalla Camera Arbitrale di
Roma, già richiamato nella clausola compromissoria, autorizzando l'applicazione del valore medio tra i minimi e i massimi ivi previsti, senza tuttavia in alcun modo accettare la unilaterale liquidazione dell'arbitro unico.
Tale questione risulta del tutto assorbente rispetto a quella relativa allo scaglione individuato dall'arbitro ai fini della liquidazione del compenso.
- 10 -
Se da un lato, infatti, si ritiene che l'avv. abbia correttamente fatto riferimento CP_1
al quantum della domanda originariamente formulata da per la Parte_1
identificazione dello scaglione applicabile, dall'altro lato si ritiene del tutto arbitraria e unilaterale la finale quantificazione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio e successiva approvazione da parte dei soggetti interessati,
configurandosi la stessa alla stregua di una mera proposta contrattuale.
Ne consegue pertanto che, se l'arbitro unico liquida i propri onorari in modo unilaterale, anche dichiarando di aver seguito le tariffe camerali, la sua decisione non costituisce titolo esecutivo contro le parti e può dunque essere contestata.
Con la conseguenza che, se le parti non accettano la liquidazione fatta dall'arbitro,
quest'ultimo deve proporre ricorso al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'arbitrato.
Nel caso di specie tale procedura non è stata attivata, ed è importante in tal senso chiarire che l'arbitro non è l'unico a poter ricorrere al Presidente del Tribunale, dal momento che anche le parti interessate possono depositare il ricorso per la determinazione giudiziale degli onorari.
Non avendo le parti provveduto in tal senso ma adito direttamente l'autorità
giudiziaria per l'accertamento del credito vantato dall'avv. , spetterà quindi al CP_1
giudicante valutare la congruità del quantum rivendicato da quest'ultimo per l'attività
effettivamente espletata, in base ai criteri di cui all'art. 814 c.p.c.
Per quanto concerne innanzitutto il primo parametro di riferimento, quello cioè
corrispondente al valore della domanda, giova ribadire come per consolidata giurisprudenza, sia necessario fare riferimento al “disputatum” e non al “decisum”,
con la conseguenza che nel caso di specie, risultando il valore della domanda introduttiva del procedimento arbitrale pari ad € 1.628.291,19, sarà a questo che si
- 11 -
dovrà avere riguardo nella identificazione dello scaglione di riferimento che,
pertanto, sarà quello ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.500.000,00., prevedente un onorario compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.
Altro imprescindibile parametro di riferimento è quello avente ad oggetto l'attività
effettivamente svolta dall'arbitro nella redazione del lodo, l'impegno profuso ed il tempo impiegato.
Nella fattispecie in esame, ripercorrendo l'iter delle udienze che hanno portato alla stesura finale del lodo si evince che, l'arbitrato, dopo la prima comparizione, ha subito due soli rinvii, traducendosi quindi in tre incontri di presumibile brevissima durata.
La fase istruttoria e di trattazione è stata poi totalmente omessa dal momento che,
una volta perfezionatosi il contraddittorio, vi è stata l'assegnazione di termini per note e, successivamente, l'arbitro unico ha trattenuto la controversia in decisione.
Anche la fase conclusionale, infine, ha previsto il solo deposito della prima comparsa e non di successive repliche.
Alla luce di quanto esposto, essendo stata la procedura arbitrale di durata piuttosto breve, il processo ha comportato la redazione di due soli atti da parte dell'Avv.
, l'ordinanza del 9 ottobre 2019 ed il lodo arbitrale. CP_1
Appare dunque legittimo, applicare nel caso di specie i minimi tariffari con riferimento allo scaglione di valore della domanda, per un importo complessivo di €
30.000,00.
Ne consegue pertanto che, avendo corrisposto Parte_3
rispettivamente l'importo di € 26.784,84 e di € 4.800,00, per un totale di €
[...]
31.584,00, alcuna ulteriore somma dovrà essere versata dalla stesse in favore dell'avv. , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
- 12 -
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. R.G. 11169/2021, tra in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. e , nonché Controparte_1 CP_2 Controparte_2
già in persona del suo curatore pro tempore, respinta Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. e da e per l'effetto: Controparte_2
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 emesso in data 29 marzo 2021, dal
Tribunale di Napoli, recante R.G. n. 6739/2021;
-Condanna l'avv. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del presente giudizio, liquidate in €. 3.849,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti e LO IC, dichiaratasi antistatari. Parte_2
Così deciso in Napoli, in data 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Alfonso Tinto
- 13 -
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art.190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11169/2021
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Mugnano di Napoli, Via Pietro
Nenni, 49, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti LO IC (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Napoli, Viale Gramsci, 18, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
E
(c.f. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
(BN) al Viale G. Capone n. 13, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea
NO (c.f.: ) e VI NA (c.f.: C.F._4
) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._5
Via Loggia dei Pisani, n 13, giusta procura in atti;
-PARTE
OPPOSTA-
NONCHE'
già Controparte_2 [...]
in persona del suo curatore pro tempore avv. Anna Rossi Controparte_2
- PARTE OPPOSTA
CONTUMACE-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, su ricorso monitorio dell'avv. , il Tribunale di Napoli - Sezione XII - dott.ssa Pezzullo Controparte_1
- 2 -
Anna Maria, emetteva in data 29 marzo 2021 decreto n. 2582/21, con il quale ingiungeva alle società in solido tra loro, Parte_3
di pagare all'avv. , “la somma di € 13.983,16 … oltre gli interessi ex Controparte_1
artt 4 e 5 D. Lgs 231/02, decorrenti dalla notifica del presente atto al soddisfo”, oltre spese legali.
A sostegno della azionata procedura monitoria l'avv. deduceva il mancato CP_1
pagamento di parte delle spese ed onorari a lui spettanti, per l'opera prestata quale arbitro unico nel procedimento R.G.V.G. n. 5685/2019 tra le suddette parti.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione l' con la Parte_1
quale eccepiva preliminarmente la inesistenza del credito e la conseguente inammissibilità del ricorso monitorio, spiegava inoltre domanda subordinata di rilievo e regresso nei confronti di evocando quindi in giudizio Controparte_2
sia l'avv. che affinché l'adito tribunale CP_1 Controparte_3
volesse accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'inammissibilità del
ricorso monitorio iscritto o comunque l'infondatezza della pretesa creditoria e per
l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli il 29/03/2021 nel procedimento RG n. 6739/2021; 2) In
subordine, nel denegato caso di condanna dell' per effetto della Parte_1
conferma integrale o anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, condannare
la a manlevare integralmente l' o Controparte_3 Parte_1
comunque accertare il diritto di regresso di quest'ultima e condannare la
anche in base all'art. 1957 c.c. a procurare la Controparte_3
liberazione dell' verso l'Avv. ovvero a prestare idonea Parte_1 Controparte_1
garanzia reale per assicurare il soddisfacimento di tutte le ragioni di regresso”.
- 3 -
Incardinatosi il relativo giudizio di opposizione con n. R.G. 11169/21, si costituiva in giudizio l'Avv. , il quale chiedeva “I- In via preliminare, dichiarare Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 648 c.p.c.; II- rigettare la spiegata opposizione, anche in quanto nulla,
inammissibile, tardiva, improponibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto e
comunque non provata;
in ogni caso, in subordine, in virtù delle causali in narrativa
del presente atto, condannare la società opponente al pagamento della somma di €
13.983,16 in favore dell'Avv. , oltre iva e cpa, nonché interessi legali Controparte_1
moratori come per legge. III- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese
generali, i.v.a., c.p.a., come per legge, con “attribuzione” in favore dei procuratori
antistatari”.
Si costituiva altresì la che, con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, chiedeva a sua volta: “1) in via preliminare, disporre la
riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione incardinato dalla Pt_4
e rubricato al n. RG 12134/2021 di questo stesso Tribunale;
2) in via
[...]
immediata, negare in ogni caso la concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021, alla luce delle eccezioni sollevate nel
presente atto;
3) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo
opposto n. 2582/2021 emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento in quanto
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
4) nella denegata e non
creduta ipotesi in cui dovesse risultare accertato un diritto di credito dell'opposto
rideterminare lo stesso tenendo a riferimento il giusto valore del contenzioso ed il
minimo tariffario;
5) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di manleva e/o
comunque di rivalsa della nei confronti della per la somma Parte_4 Parte_1
che la stessa sarà eventualmente chiamata a corrispondere;
6) condannare parte
- 4 -
opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di giudizio in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge”. Con ulteriore e separato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 3.5.21, la Controparte_3
eccepiva infatti la infondatezza nel merito ed eccessività della pretesa,
[...]
evocando a sua volta in giudizio sia l'Avv. che affinché CP_1 Controparte_4
l'adito tribunale volesse: “1) in via immediata, negare in ogni caso la concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle eccezioni
sol-levate nel presente atto;
2) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il
decreto ingiuntivo opposto emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento in
quanto in-fondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
3) nella denegata e
non creduta ipotesi in cui dovesse risultare accertato un diritto di credito
dell'opposto rideterminare lo stesso tenendo a riferimento il giusto valore del
contenzioso ed il minimo tariffario;
4) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di
manleva e/o comunque di rivalsa della nei confronti della Parte_4 Parte_1
per la somma che la stessa sarà eventualmente chiamata a corrispondere;
5)
condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di
giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre
rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Incardinatosi il relativo ed ulteriore giudizio di opposizione con n. R.G. 12134/21,
con comparsa di costituzione e risposta l'avv. , rassegnava le seguenti CP_1
conclusioni: “I- In via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto
ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.; II- rigettare la
spiegata opposizione, anche in quanto nulla, inammissibile, tardiva, improponibile,
improcedibile, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in ogni caso,
- 5 -
in subordine, in virtù delle causali in narrativa del presente atto, condannare la
società opponente al pagamento della somma di € 13.983,16 in favore dell'Avv.
, oltre iva e cpa, nonché interessi legali moratori come per legge. III- Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a., come
per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva altresì la chiedendo: “disporre la riunione del presente Parte_1
procedimento al procedimento pendente davanti allo stesso Tribunale di Napoli, 12^
Sezione civile, G.U. Dott.ssa Alessia Notaro R.G. n. 11169/2021 e quindi accogliere
le conclusioni già rassegnate dall' nel richiamato giudizio di Parte_1
opposizione e primariamente dichiarare l'inammissibilità del ricorso monitorio o
comunque l'infondatezza della pretesa creditoria e per l'effetto revocare o annullare
il decreto ingiuntivo opposto n. 2582/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il
29/03/2021 nel procedimento RG n. 6739/2021”.
Disposta quindi la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva del procedimento
R.G. n. 12134/21 al giudizio recante R.G. n. 11169/21, con successivo provvedimento del 25.10.2021 il G.I. assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Una volta depositate le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c., il giudizio veniva dapprima interrotto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società
, per poi essere riassunto in data 11.01.2023 dalla Controparte_3
società con ricorso ex art. 303 c.p.c. Parte_1
In seguito alla notifica del predetto ricorso in riassunzione, il Controparte_2
in persona del curatore p.t. non si costituiva in giudizio.
[...]
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.07.2025 il G.I., con successivo provvedimento del 06.08.2025 assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti
- 6 -
i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto dell'11.02.2016, assistito da clausola compromissoria, e Parte_1
ebbero a ridefinire i loro rapporti commerciali stabilendo Controparte_2
che, in caso di inadempimento di quanto reciprocamente convenuto, le eventuali controversie scaturenti, avrebbero potuto essere definite a mezzo procedura arbitrale.
Sulla scorta quindi di quanto pattuito, a fronte dell'inadempimento Parte_1
della attivava dapprima la procedura di Controparte_3
negoziazione assistita, per poi promuovere procedimento arbitrale in base alla clausola contenuta all'art. 9 del contratto, in forza della quale la lite veniva quindi parzialmente definita con lodo pronunciato dall'arbitro unico, avv. in Controparte_1
data 27 febbraio 2020.
Il lodo arbitrale conteneva quindi l'accertamento di un credito commerciale di di € 641.230,72, la compensazione delle spese e la liquidazione del Parte_1
compenso dovuto all'arbitro, quantificato in € 40.000,00, oltre accessori, ed €
12.000,00, quali spese di funzionamento, incluso attività del segretario della procedura. Ulteriore rimborso di € 768,00 veniva auto liquidato dall'arbitro per imposta di bollo.
Orbene sulla scorta di quanto premesso, giova ribadire come il ricorso monitorio promosso dall'avv. fosse partito proprio dal presupposto dell'esistenza della CP_1
clausola compromissoria accettata dalle parti, con conseguente possibilità di ricorrere all'arbitrato, con applicazione dei valori medi delle tariffe Arbitro ordinario della
Camera di Commercio di Roma.
- 7 -
Il ricorso monitorio sarebbe stato quindi richiesto dall'avv. sul presupposto CP_1
che le parti avrebbero formalmente “accettato” la liquidazione del compenso arbitrale nel verbale di comparizione del 2.10.2019, vincolandosi quindi alla unilaterale liquidazione dello stesso in applicazione dei parametri tariffari previsti dalla Camera
di Commercio.
In parziale esecuzione del lodo arbitrale, avrebbe quindi corrisposto € Parte_1
26.784,84, mentre l'importo di € 4.800,00. Controparte_2
Assumendo quindi di avere diritto a vedersi corrispondere ulteriori € 13.983,16,
l'avv. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1
entrambe le società, invocandone la solidarietà passiva ex art. 814 c.p.c
Secondo la tesi sostenuta da parte opponente, l'ulteriore credito rivendicato dall'arbitro unico sarebbe del tutto inesistente, avendo le parti nel verbale di comparizione accettato solo il tariffario applicato dalla Camera di Commercio ma non anche l'unilaterale autoliquidazione operata dallo stesso, peraltro sulla base di un valore della causa non corrispondente alle domande decise con il lodo.
L'arbitro, infatti, pronunciandosi unicamente sul credito da fatture commerciali,
avrebbe disposto una condanna della al pagamento di € Controparte_2
641.230,72, a fronte di quanto originariamente rivendicato da per €. Parte_1
1.628.291,19.
Il calcolo degli onorari avrebbe dovuto essere quindi effettuato sulla scorta del valore liquidato in sentenza e non sulla base del quantum originariamente rivendicato da Parte_1
Analoga la posizione di per la quale, in ogni caso, in Controparte_2
considerazione dell'attività espletata dall'arbitro, questi avrebbe dovuto applicare i
- 8 -
parametri minimi del tariffario, anche volendo riconoscere lo scaglione richiamato dallo stesso (€ 1.000.000,00 – 2.500.000,00).
Queste, dunque, le posizioni assunte dalle parti in causa, in relazione alle quali occorre preliminarmente ribadire che secondo un orientamento consolidato delle
Sezioni Unite della Cassazione, gli Arbitri sono parte d'un contratto (almeno)
trilaterale, il cd. "contratto di arbitrato", “con il quale le controparti attribuiscono
loro, che l'accettano, l'incarico di risolvere una vertenza insorta tra le stesse”. Nella
stessa sentenza si legge che: “frequentemente, attesa la difficile prevedibilità
dell'impegno, in termini d'attività personale e collegiale necessarie alla risoluzione
della vertenza, e degli eventuali accertamenti istruttori onerosi, le parti non possono
stabilire e non stabiliscono, in via preventiva all'atto della stipulazione com'è
altrimenti d'uso, non tanto l'oggetto dell'obbligazione dei conferenti, che sono la
remunerazione dell'attività degli arbitri ed il rimborso delle spese dagli stessi
sostenute, l'una e l'altro comunque incontestabilmente dovuti salva espressa
rinunzia, ma piuttosto la loro determinazione quantitativa o i criteri per effettuarla,
eventualmente anche tramite deferimento a terzo ex art. 1349 c.c., comma 1” (Cass.
n. 15586 del 30 luglio 2019).
Sulla base di questa premessa le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi ulteriormente evidenziato che il legislatore “onde fornire agli arbitri, in ragione
anche dell'interesse collettivo al tipo di prestazione, finalizzata alla soluzione
stragiudiziale delle vertenze, che ne determina la peculiarità rispetto ad altre
prestazioni professionali, un'agevole alternativa di sollecito accertamento del
quantum debeatur a fronte dell'ordinario giudizio ex art. 2233 c.c., comma 1
altrimenti esperibile - ha previsto, nel primo periodo dell'art. 814 c.p.c., comma 2,
che, "quando" lo ritengano, possano gli arbitri, una volta portato a compimento
- 9 -
l'incarico, redigere un atto contenente le proprie pretese di rimborsi e compensi,
rispettivamente per spese ed onorari, e, quindi, sottoporlo alle controparti;
tale
iniziativa risulta configurata dalla norma quale proposta che, lasciando i destinatari
liberi d'accettarla o meno, non è per essi vincolante, onde, nell'ipotesi di mancata
accettazione dei necessari contraenti, non sortisce effetto alcuno. Nel qual caso, il
secondo periodo dello stesso comma prevede che "l'ammontare" delle spese e
dell'onorario sia "determinato" dal Presidente del Tribunale, con ciò
sostanzialmente predisponendo una clausola che automaticamente s'inserisce nel
contratto d'arbitrato ex art. 1339 c.c., laddove non vi siano clausole intese a
predeterminare nè ex ante ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'entità del compenso, né il
soggetto cui rimetterne ex post la determinazione ai sensi dell'art. 1349 c.c., tale
determinazione devolvendo al presidente del tribunale, così prescelto ex lege quale
alternativa all'arbitratore secondo lo schema predisposto da quest'ultima norma”
(Cass. Sez. Un. 30 luglio 2009 n. 15586).
La Cassazione ha dunque chiarito che in mancanza di accordo, la liquidazione dei compensi può essere richiesta in via giudiziale dagli arbitri esclusivamente con l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c.
Risulta infatti evidente come le parti all'interno del verbale di comparizione,
abbiano semplicemente accettato il tariffario applicato dalla Camera Arbitrale di
Roma, già richiamato nella clausola compromissoria, autorizzando l'applicazione del valore medio tra i minimi e i massimi ivi previsti, senza tuttavia in alcun modo accettare la unilaterale liquidazione dell'arbitro unico.
Tale questione risulta del tutto assorbente rispetto a quella relativa allo scaglione individuato dall'arbitro ai fini della liquidazione del compenso.
- 10 -
Se da un lato, infatti, si ritiene che l'avv. abbia correttamente fatto riferimento CP_1
al quantum della domanda originariamente formulata da per la Parte_1
identificazione dello scaglione applicabile, dall'altro lato si ritiene del tutto arbitraria e unilaterale la finale quantificazione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio e successiva approvazione da parte dei soggetti interessati,
configurandosi la stessa alla stregua di una mera proposta contrattuale.
Ne consegue pertanto che, se l'arbitro unico liquida i propri onorari in modo unilaterale, anche dichiarando di aver seguito le tariffe camerali, la sua decisione non costituisce titolo esecutivo contro le parti e può dunque essere contestata.
Con la conseguenza che, se le parti non accettano la liquidazione fatta dall'arbitro,
quest'ultimo deve proporre ricorso al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'arbitrato.
Nel caso di specie tale procedura non è stata attivata, ed è importante in tal senso chiarire che l'arbitro non è l'unico a poter ricorrere al Presidente del Tribunale, dal momento che anche le parti interessate possono depositare il ricorso per la determinazione giudiziale degli onorari.
Non avendo le parti provveduto in tal senso ma adito direttamente l'autorità
giudiziaria per l'accertamento del credito vantato dall'avv. , spetterà quindi al CP_1
giudicante valutare la congruità del quantum rivendicato da quest'ultimo per l'attività
effettivamente espletata, in base ai criteri di cui all'art. 814 c.p.c.
Per quanto concerne innanzitutto il primo parametro di riferimento, quello cioè
corrispondente al valore della domanda, giova ribadire come per consolidata giurisprudenza, sia necessario fare riferimento al “disputatum” e non al “decisum”,
con la conseguenza che nel caso di specie, risultando il valore della domanda introduttiva del procedimento arbitrale pari ad € 1.628.291,19, sarà a questo che si
- 11 -
dovrà avere riguardo nella identificazione dello scaglione di riferimento che,
pertanto, sarà quello ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.500.000,00., prevedente un onorario compreso tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.
Altro imprescindibile parametro di riferimento è quello avente ad oggetto l'attività
effettivamente svolta dall'arbitro nella redazione del lodo, l'impegno profuso ed il tempo impiegato.
Nella fattispecie in esame, ripercorrendo l'iter delle udienze che hanno portato alla stesura finale del lodo si evince che, l'arbitrato, dopo la prima comparizione, ha subito due soli rinvii, traducendosi quindi in tre incontri di presumibile brevissima durata.
La fase istruttoria e di trattazione è stata poi totalmente omessa dal momento che,
una volta perfezionatosi il contraddittorio, vi è stata l'assegnazione di termini per note e, successivamente, l'arbitro unico ha trattenuto la controversia in decisione.
Anche la fase conclusionale, infine, ha previsto il solo deposito della prima comparsa e non di successive repliche.
Alla luce di quanto esposto, essendo stata la procedura arbitrale di durata piuttosto breve, il processo ha comportato la redazione di due soli atti da parte dell'Avv.
, l'ordinanza del 9 ottobre 2019 ed il lodo arbitrale. CP_1
Appare dunque legittimo, applicare nel caso di specie i minimi tariffari con riferimento allo scaglione di valore della domanda, per un importo complessivo di €
30.000,00.
Ne consegue pertanto che, avendo corrisposto Parte_3
rispettivamente l'importo di € 26.784,84 e di € 4.800,00, per un totale di €
[...]
31.584,00, alcuna ulteriore somma dovrà essere versata dalla stesse in favore dell'avv. , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
- 12 -
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. R.G. 11169/2021, tra in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. e , nonché Controparte_1 CP_2 Controparte_2
già in persona del suo curatore pro tempore, respinta Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. e da e per l'effetto: Controparte_2
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 2582/2021 emesso in data 29 marzo 2021, dal
Tribunale di Napoli, recante R.G. n. 6739/2021;
-Condanna l'avv. al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
professionali del presente giudizio, liquidate in €. 3.849,00, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti e LO IC, dichiaratasi antistatari. Parte_2
Così deciso in Napoli, in data 18 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Alfonso Tinto
- 13 -
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 14 -