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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società P.IVA CP_1 P.IVA_1
P.IVA in persona del legale rapp. p.t. CP_1 P.IVA_1
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. ) CodiceFiscale_2
- ATTORI
Contro
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo
Società (già cf Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Prof. P.IVA_2
MA LI ed TT OL
- CONVENUTI
Nonché
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avv. Caterina BONARRIGO
- TERZO INTERVENUTO
e
1 (P.I. ), in persona del procuratore ad negotia dr. CP_6 P.IVA_3 CP_7 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma
- TE MA
OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione e la hanno adito il Tribunale di Palmi Parte_1 CP_1 chiedendo:
“che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare:
1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal di , con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei CP_2 CP_2 presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la e non dovuto il pagamento Controparte_4 richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del;
Controparte_2
3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la Controparte_4 ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile;
4).- Ritenere e dichiarare la non tenuta al pagamento richiesto dal Controparte_4 [...]
e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, CP_2 qualora la società provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare Controparte_4 che l'Impresa attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia Assicurativa, condannando al relativo pagamento il Comune di , in virtù L'abusiva, dolosa e CP_2 fraudolenta richiesta di escussione;
2 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti L'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016;
6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento L'Amministrazione appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa;
7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del CP_2
, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
[...]
8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla Stazione appaltante come recesso
“ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto L'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo L'importo delle opere non eseguite;
9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità L'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all' operate dal in danno all'Impresa attrice;
CP_8 Controparte_2
10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'Impresa attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori;
e per l'effetto condannare il , in persona Controparte_2 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso L'esecuzione L'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.
11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti
e responsabilità L'Ente, spetta all'Impresa il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto.
12).- Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. in proprio e nella spiegata qualità, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito;
13).- Condannare, altresì, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere
3 quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito;
14).– Ritenere e dichiarare che l'Impresa ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, dalla domanda al soddisfo;
15).- Ritenere e dichiarare che l'Impresa attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza L'illegittimo comportamento posto in essere dal il , come meglio esplicitato in narrativa;
Controparte_2
16).- Per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Impresa attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi L'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Si è costituito il convenuto che ha concluso nei seguenti termini: Controparte_2
“(…)
3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del di risolvere il contratto di appalto Controparte_2 ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento L'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società Controparte_9
4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta e della Parte_1 società nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto CP_10 di appalto oggetto di causa in danno degli attori;
5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al , in Controparte_2 conseguenza della risoluzione del contratto, L'inadempimento contrattuale quantificati in €
929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ; Controparte_9
6) Riconoscere il diritto del di riscuotere la cauzione oggetto della polizza Controparte_2 fideiussoria portata dalla società nella sua interezza e condannare Controparte_9 quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo;
4 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del al pagamento di somme in favore della Controparte_2 CP_11
e/o di , riconoscere e dichiarare che l'NG. è
[...] Parte_1 Controparte_5 obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale;
8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del .” Controparte_2
Si è altresì costituita in giudizio la convenuta Società Controparte_4 che ha concluso:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
- per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza L'escussione operata dal CP_2
, dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi L'art. 103, co. 5, Codice Contratti
[...]
Pubblici, all'importo di Euro 93.302,92;
- in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal nei confronti della garante, condannare il Signor e la Controparte_2 Parte_1
Società in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa CP_1 debba corrispondere al , subordinatamente alla sola condizione L'effettivo Controparte_2 pagamento L'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali.”
Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo che ha concluso nei seguenti Controparte_5 termini:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'On.le Tribunale adìto:
in via preliminare
Accogliere la richiesta di chiamata in garanzia della società Controparte_12
con sede in Piazza Vetra n. 17 cap 20123 Milano C.F. e P.I.
[...] P.IVA_4
, sede legale Avenuec John F. Kennedy n. 35 D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle P.IVA_3 polizze sopra elencate (Polizze per la responsabilità civile n. IADF008910 dal 27.06.2019 al
27.06.2020, e Polizza n. IADF008910, Rinnovo, dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n.
IADF009224, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per
l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. CP_5
5 , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal CP_5 CP_2
nei suoi confronti.
[...]
Nel merito
I Rigettare tutte le domande spiegate dal nei confronti L'ing. Controparte_2
, perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. Controparte_5
II Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
III Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal nei Controparte_2 confronti L'ing. , condannare la società Controparte_5 Controparte_12
con sede in Piazza Vetra n. 17 cap 20123 Milano C.F. , P.I,
[...] P.IVA_4
, sede legale Avenuec John F. Kennedy n. 35 D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle P.IVA_3
Polizze per la responsabilità civile n. IADF008910 dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n.
IADF008910, Rinnovo, dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. IADF009224, decorrente dal
07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi L'art 1917 c.c.
Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.”
Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata che ha concluso nei seguenti CP_6 termini:
“Voglia l'On. le Tribunale adito così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la nullità L'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'NG.
dal ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma CP_5 Controparte_2
3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza L'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della Compagni Assicurativa terza chiamata in causa dall'NG. , CP_5 ovverosia la deducente;
CP_6
- riconoscere la totale estraneità L'NG. ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel CP_5 presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente Giudizio e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della Compagnia Assicurativa terza chiamata in causa dall'NG. , ovverosia la deducente . CP_5 CP_6
6 NEL MERITO
- rigettare le domande da Chiunque formulate nei confronti L'NG. , poiché infondate CP_5 in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto
Infine, all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi L'art. 281 sexies
c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.
- mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'NG. Controparte_6
nei suoi confronti. CP_5
IN SUBORDINE
In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna L'NG.
, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei CP_5 confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo
a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale.
Con il favore delle spese processuali.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17 giugno 2025.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
Con contratto di appalto sottoscritto il 24.06.2019, il Comune di , a seguito di procedura di CP_2 aggiudicazione, affidava all'impresa del i “Lavori di adeguamento sismico scuola Parte_1 L'infanzia Sant'Antonio” - CIG: 76629778A9 – CUP: C41E15000070006”.
L'importo contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge.
Ai sensi L'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto.
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data 7.08.2019, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020.
In data 8.11.2019, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione L'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
7 In data 23.12.2019, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data 8.01.2020.
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del
24.09.2020.
Ulteriori problematiche si verificavano in data 5.02.2020 poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto.
Sempre in data 5.02.2020, il Direttore dei Lavori convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 7.02.2020.
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante.
In data 22.02.2020 veniva disposta una nuova sospensione dei lavori – in realtà poi mai ripresi – in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria.
In data 8.04.2020, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali.
Tale richiesta veniva autorizzata il 24.04.2020.
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal Direttore dei Lavori in data 11.06.2020 e sottoscritta il 22.06.2020 con riserva.
L'emissione del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al SAL.
La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data 9.07.2020 e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte.
Il 28.10.2020 si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante.
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal Direttore dei Lavori al in data 6.07.2020), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola Controparte_2 del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte L'area di cantiere …”.
Con nota trasmessa il 29.10.2020, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106
D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
8 Con nota del 22.01.2021, il Sig. comunicava di avere conferito la propria Ditta individuale Pt_1 nella società unipersonale e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito CP_1 con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale.
Con nota del 30.03.2021, la Stazione appaltante comunicava che con Determina n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante.
Il Direttore dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori.
L'impresa appaltatrice, con nota L'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi L'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma.
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente. Contr Con la nota del 16.06.2021, il comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data 25.06.2021.
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori.
L'impresa sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge.
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori.
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante.
Infine, parte attrice diffidava, ai sensi L'art. 1454 cod. civ., il ad adempiere Controparte_2
a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno
8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori.
Per tutta risposta, il Comune di , con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore CP_2 convocazione L'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento L'appaltatrice, ai sensi L'art. 108, commi 3 e 4,
D.Lgs. 50/2016.
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
9 Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge;
lo stato di consistenza predisposto dal Direttore dei Lavori ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità.
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi.
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva.
3. Segue: la C.T.U.
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate.
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende L'appalto oggetto di causa”) si
è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il 08.01.2020, approvata dall'Amministrazione il 30.03.2021 e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021.
***
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse;
inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa L'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale L'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica L'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste.
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato L'edificio.
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica.
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi L'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola STR42 rappresenta in modo esaustivo
i lavori da eseguire.”
10 Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini:
“Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.”
***
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il CTU: a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi
l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al b) se è ravvisabile, CP_2 in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate;
d) se anche la condotta L'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue:
“La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione)
è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate
a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione L'edificio depositato presso il Genio Civile.
Il punto è che durante la costruzione L'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali
e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni (quattro) telai L'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.”
Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili.
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che:
“Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al né è ravvisabile responsabilità del direttore dei CP_2
11 lavori né L'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni L'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.”
Infine, le contestazioni L'impresa alla perizia di variante avvengono il 04.12.2020 (All. 53 del
Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del Direttore dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte L'appaltante, al comma 12 L'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data L'ultima sospensione.
Pertanto, con riferimento alla condotta L'appaltatore si è concluso che:
“Per quanto sopra, la condotta L'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”.
***
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato;
in tal caso, indichi altresì il CTU, ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori;
quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza.
Sul punto, il comma 2 L'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto.
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia COVID-19, il termine risulta essere di 153 giorni.
Secondo quanto rilevato dal CTU, prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020.
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
12 Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal
26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.”
Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori.
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% L'importo delle opere non eseguite.
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti L'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera:
“L'importo dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9.
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito L'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal Direttore dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. L'importo dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23.
I quattro quinti L'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €.
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.”
***
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato;
in questo caso, indichi il CTU, ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal
a causa della condotta illecita L'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per CP_2
l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia.
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte L'appaltante.
13 Conclude sul punto il perito affermando che
“Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.”
***
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati:
- lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31
- esito riserva n° 6 €. 1.638,38
- esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54
- Totale lavori eseguiti €. 85.005,23
***
Infine, al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta L'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia ” di non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti Per_1 CP_2 deputati alla gestione dei lavori (impresa, Direttore dei lavori, Amministrazione) ma alla tempistica degli atti di loro competenza.
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui LL.PP. avrebbe evitato la “fatale conclusione”.
Secondo quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme.
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il 25.06.2020
(tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020.
In tale data il Direttore dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte L'appaltante, al comma 12 L'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione L'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia.
Tale evenienza si verificava poichè l'Amministrazione, con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie.
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione L'Amministrazione circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto L'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
14 Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 L'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione L'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data.
Conclude il consulente affermando che “Disattendendo tale contesto il con determina CP_2 dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno L'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 L'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte L'appaltatore”, comma 3, e che
“…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza L'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4.
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.”
***
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice.
4. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto L'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio.
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U. nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del CTU.
Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma L'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante.
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero.
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa L'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte.
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
15 Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice.
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma L'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti.
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal sulla scorta di Controparte_2 asseriti gravi inadempimenti.
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte L'appaltatore.
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti.
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25.
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti.
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione L'ipotesi di opposizione.
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti.
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all' dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione CP_8 L'illegittimità di tale segnalazione.
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all' CP_8
***
Quanto alle domande della Convenuta, le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art. 107 comma secondo D. Lgs. 50/2016.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
16 Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento.
A tal proposito la domanda della Società deve essere Controparte_4 Controparte_4 accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione.
***
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice.
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento.
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo Giudicante di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa.
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi.
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi e . Controparte_5 CP_6
5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza parziale.
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta quest'ultima deve essere Controparte_2 chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima.
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette.
Pertanto, il deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per Controparte_2 spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
17 Accoglie la domanda di e della e dichiara illegittima la Parte_1 CP_1 risoluzione disposta dal comune dal con la determina n. 535 del 14.07.2021; Controparte_2
In accoglimento della domanda di e della dichiara Parte_1 CP_1
l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione;
Accoglie la domanda di e della e per l'effetto dichiara risolto Parte_1 CP_1 il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del
12.04.2021, ai sensi e per gli effetti L'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016;
Accoglie parzialmente la domanda di e della relative alle Parte_1 CP_1 riserve e, per l'effetto, condanna il al pagamento di euro 2.497,92 in favore di Controparte_2
e Parte_1 CP_1
Rigetta le domande di e della volte a ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1 del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'ANAC operate dal
[...]
in danno all'Impresa attrice;
CP_2
Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto ; Controparte_2 compensa integralmente le spese del giudizio tra Parte_1 CP_1 CP_2
e
[...] Controparte_14
Condanna il a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre Controparte_2
571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze e Controparte_5 CP_6
Palmi, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società P.IVA CP_1 P.IVA_1
P.IVA in persona del legale rapp. p.t. CP_1 P.IVA_1
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. ) CodiceFiscale_2
- ATTORI
Contro
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo
Società (già cf Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Prof. P.IVA_2
MA LI ed TT OL
- CONVENUTI
Nonché
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avv. Caterina BONARRIGO
- TERZO INTERVENUTO
e
1 (P.I. ), in persona del procuratore ad negotia dr. CP_6 P.IVA_3 CP_7 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma
- TE MA
OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione e la hanno adito il Tribunale di Palmi Parte_1 CP_1 chiedendo:
“che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare:
1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal di , con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei CP_2 CP_2 presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la e non dovuto il pagamento Controparte_4 richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del;
Controparte_2
3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la Controparte_4 ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile;
4).- Ritenere e dichiarare la non tenuta al pagamento richiesto dal Controparte_4 [...]
e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, CP_2 qualora la società provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare Controparte_4 che l'Impresa attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia Assicurativa, condannando al relativo pagamento il Comune di , in virtù L'abusiva, dolosa e CP_2 fraudolenta richiesta di escussione;
2 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti L'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016;
6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento L'Amministrazione appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa;
7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del CP_2
, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
[...]
8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla Stazione appaltante come recesso
“ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto L'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo L'importo delle opere non eseguite;
9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità L'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all' operate dal in danno all'Impresa attrice;
CP_8 Controparte_2
10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'Impresa attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori;
e per l'effetto condannare il , in persona Controparte_2 del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso L'esecuzione L'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.
11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti
e responsabilità L'Ente, spetta all'Impresa il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto.
12).- Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. in proprio e nella spiegata qualità, al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito;
13).- Condannare, altresì, il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere
3 quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito;
14).– Ritenere e dichiarare che l'Impresa ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, dalla domanda al soddisfo;
15).- Ritenere e dichiarare che l'Impresa attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza L'illegittimo comportamento posto in essere dal il , come meglio esplicitato in narrativa;
Controparte_2
16).- Per l'effetto condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Impresa attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi L'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Si è costituito il convenuto che ha concluso nei seguenti termini: Controparte_2
“(…)
3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del di risolvere il contratto di appalto Controparte_2 ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento L'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società Controparte_9
4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta e della Parte_1 società nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto CP_10 di appalto oggetto di causa in danno degli attori;
5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al , in Controparte_2 conseguenza della risoluzione del contratto, L'inadempimento contrattuale quantificati in €
929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ; Controparte_9
6) Riconoscere il diritto del di riscuotere la cauzione oggetto della polizza Controparte_2 fideiussoria portata dalla società nella sua interezza e condannare Controparte_9 quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo;
4 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del al pagamento di somme in favore della Controparte_2 CP_11
e/o di , riconoscere e dichiarare che l'NG. è
[...] Parte_1 Controparte_5 obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale;
8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del .” Controparte_2
Si è altresì costituita in giudizio la convenuta Società Controparte_4 che ha concluso:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi:
- per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza L'escussione operata dal CP_2
, dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi L'art. 103, co. 5, Codice Contratti
[...]
Pubblici, all'importo di Euro 93.302,92;
- in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal nei confronti della garante, condannare il Signor e la Controparte_2 Parte_1
Società in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa CP_1 debba corrispondere al , subordinatamente alla sola condizione L'effettivo Controparte_2 pagamento L'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, Cpa e 15% di rimborso spese generali.”
Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo che ha concluso nei seguenti Controparte_5 termini:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'On.le Tribunale adìto:
in via preliminare
Accogliere la richiesta di chiamata in garanzia della società Controparte_12
con sede in Piazza Vetra n. 17 cap 20123 Milano C.F. e P.I.
[...] P.IVA_4
, sede legale Avenuec John F. Kennedy n. 35 D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle P.IVA_3 polizze sopra elencate (Polizze per la responsabilità civile n. IADF008910 dal 27.06.2019 al
27.06.2020, e Polizza n. IADF008910, Rinnovo, dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n.
IADF009224, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per
l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. CP_5
5 , nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal CP_5 CP_2
nei suoi confronti.
[...]
Nel merito
I Rigettare tutte le domande spiegate dal nei confronti L'ing. Controparte_2
, perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. Controparte_5
II Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
III Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal nei Controparte_2 confronti L'ing. , condannare la società Controparte_5 Controparte_12
con sede in Piazza Vetra n. 17 cap 20123 Milano C.F. , P.I,
[...] P.IVA_4
, sede legale Avenuec John F. Kennedy n. 35 D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle P.IVA_3
Polizze per la responsabilità civile n. IADF008910 dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n.
IADF008910, Rinnovo, dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. IADF009224, decorrente dal
07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi L'art 1917 c.c.
Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.”
Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata che ha concluso nei seguenti CP_6 termini:
“Voglia l'On. le Tribunale adito così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare la nullità L'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'NG.
dal ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma CP_5 Controparte_2
3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza L'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della Compagni Assicurativa terza chiamata in causa dall'NG. , CP_5 ovverosia la deducente;
CP_6
- riconoscere la totale estraneità L'NG. ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel CP_5 presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente Giudizio e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della Compagnia Assicurativa terza chiamata in causa dall'NG. , ovverosia la deducente . CP_5 CP_6
6 NEL MERITO
- rigettare le domande da Chiunque formulate nei confronti L'NG. , poiché infondate CP_5 in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto
Infine, all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi L'art. 281 sexies
c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.
- mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'NG. Controparte_6
nei suoi confronti. CP_5
IN SUBORDINE
In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna L'NG.
, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei CP_5 confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo
a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale.
Con il favore delle spese processuali.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 17 giugno 2025.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
Con contratto di appalto sottoscritto il 24.06.2019, il Comune di , a seguito di procedura di CP_2 aggiudicazione, affidava all'impresa del i “Lavori di adeguamento sismico scuola Parte_1 L'infanzia Sant'Antonio” - CIG: 76629778A9 – CUP: C41E15000070006”.
L'importo contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge.
Ai sensi L'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto.
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data 7.08.2019, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020.
In data 8.11.2019, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione L'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
7 In data 23.12.2019, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data 8.01.2020.
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del
24.09.2020.
Ulteriori problematiche si verificavano in data 5.02.2020 poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto.
Sempre in data 5.02.2020, il Direttore dei Lavori convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 7.02.2020.
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante.
In data 22.02.2020 veniva disposta una nuova sospensione dei lavori – in realtà poi mai ripresi – in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria.
In data 8.04.2020, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali.
Tale richiesta veniva autorizzata il 24.04.2020.
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal Direttore dei Lavori in data 11.06.2020 e sottoscritta il 22.06.2020 con riserva.
L'emissione del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al SAL.
La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data 9.07.2020 e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte.
Il 28.10.2020 si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante.
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal Direttore dei Lavori al in data 6.07.2020), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola Controparte_2 del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte L'area di cantiere …”.
Con nota trasmessa il 29.10.2020, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106
D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
8 Con nota del 22.01.2021, il Sig. comunicava di avere conferito la propria Ditta individuale Pt_1 nella società unipersonale e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito CP_1 con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale.
Con nota del 30.03.2021, la Stazione appaltante comunicava che con Determina n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante.
Il Direttore dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori.
L'impresa appaltatrice, con nota L'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi L'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma.
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente. Contr Con la nota del 16.06.2021, il comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data 25.06.2021.
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori.
L'impresa sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge.
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori.
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante.
Infine, parte attrice diffidava, ai sensi L'art. 1454 cod. civ., il ad adempiere Controparte_2
a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto.
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno
8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori.
Per tutta risposta, il Comune di , con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore CP_2 convocazione L'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento L'appaltatrice, ai sensi L'art. 108, commi 3 e 4,
D.Lgs. 50/2016.
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
9 Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge;
lo stato di consistenza predisposto dal Direttore dei Lavori ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità.
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi.
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva.
3. Segue: la C.T.U.
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate.
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende L'appalto oggetto di causa”) si
è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il 08.01.2020, approvata dall'Amministrazione il 30.03.2021 e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021.
***
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse;
inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa L'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale L'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica L'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste.
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato L'edificio.
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica.
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi L'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola STR42 rappresenta in modo esaustivo
i lavori da eseguire.”
10 Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini:
“Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.”
***
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il CTU: a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi
l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al b) se è ravvisabile, CP_2 in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate;
d) se anche la condotta L'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue:
“La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione)
è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate
a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione L'edificio depositato presso il Genio Civile.
Il punto è che durante la costruzione L'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali
e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni (quattro) telai L'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.”
Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili.
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che:
“Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al né è ravvisabile responsabilità del direttore dei CP_2
11 lavori né L'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni L'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.”
Infine, le contestazioni L'impresa alla perizia di variante avvengono il 04.12.2020 (All. 53 del
Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del Direttore dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte L'appaltante, al comma 12 L'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data L'ultima sospensione.
Pertanto, con riferimento alla condotta L'appaltatore si è concluso che:
“Per quanto sopra, la condotta L'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”.
***
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato;
in tal caso, indichi altresì il CTU, ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori;
quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza.
Sul punto, il comma 2 L'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto.
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia COVID-19, il termine risulta essere di 153 giorni.
Secondo quanto rilevato dal CTU, prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020.
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
12 Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal
26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.”
Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori.
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% L'importo delle opere non eseguite.
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti L'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera:
“L'importo dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9.
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito L'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal Direttore dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. L'importo dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23.
I quattro quinti L'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €.
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.”
***
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato;
in questo caso, indichi il CTU, ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal
a causa della condotta illecita L'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per CP_2
l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia.
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte L'appaltante.
13 Conclude sul punto il perito affermando che
“Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.”
***
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati:
- lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31
- esito riserva n° 6 €. 1.638,38
- esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54
- Totale lavori eseguiti €. 85.005,23
***
Infine, al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta L'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia ” di non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti Per_1 CP_2 deputati alla gestione dei lavori (impresa, Direttore dei lavori, Amministrazione) ma alla tempistica degli atti di loro competenza.
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui LL.PP. avrebbe evitato la “fatale conclusione”.
Secondo quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme.
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il 25.06.2020
(tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020.
In tale data il Direttore dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte L'appaltante, al comma 12 L'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione L'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia.
Tale evenienza si verificava poichè l'Amministrazione, con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie.
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione L'Amministrazione circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto L'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
14 Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 L'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione L'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data.
Conclude il consulente affermando che “Disattendendo tale contesto il con determina CP_2 dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno L'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 L'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte L'appaltatore”, comma 3, e che
“…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza L'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4.
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.”
***
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice.
4. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto L'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio.
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U. nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del CTU.
Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma L'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante.
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero.
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa L'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte.
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
15 Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice.
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma L'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti.
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal sulla scorta di Controparte_2 asseriti gravi inadempimenti.
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte L'appaltatore.
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti.
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25.
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti.
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione L'ipotesi di opposizione.
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti.
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all' dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione CP_8 L'illegittimità di tale segnalazione.
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all' CP_8
***
Quanto alle domande della Convenuta, le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art. 107 comma secondo D. Lgs. 50/2016.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
16 Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento.
A tal proposito la domanda della Società deve essere Controparte_4 Controparte_4 accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione.
***
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice.
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento.
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo Giudicante di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa.
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi.
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi e . Controparte_5 CP_6
5. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza parziale.
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta quest'ultima deve essere Controparte_2 chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima.
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette.
Pertanto, il deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per Controparte_2 spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
17 Accoglie la domanda di e della e dichiara illegittima la Parte_1 CP_1 risoluzione disposta dal comune dal con la determina n. 535 del 14.07.2021; Controparte_2
In accoglimento della domanda di e della dichiara Parte_1 CP_1
l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione;
Accoglie la domanda di e della e per l'effetto dichiara risolto Parte_1 CP_1 il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del
12.04.2021, ai sensi e per gli effetti L'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016;
Accoglie parzialmente la domanda di e della relative alle Parte_1 CP_1 riserve e, per l'effetto, condanna il al pagamento di euro 2.497,92 in favore di Controparte_2
e Parte_1 CP_1
Rigetta le domande di e della volte a ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1 del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'ANAC operate dal
[...]
in danno all'Impresa attrice;
CP_2
Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto ; Controparte_2 compensa integralmente le spese del giudizio tra Parte_1 CP_1 CP_2
e
[...] Controparte_14
Condanna il a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre Controparte_2
571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze e Controparte_5 CP_6
Palmi, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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