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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4425/2019 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione I Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, dott.ssa Silvia
Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4425/2019 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Sorrento, al Corso Italia 216, presso lo studio dell'avv. Liberato
Mazzola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
E
[...]
Controparte_2
elettivamente domiciliati in Massa Lubrense, alla via Partenope 10, presso lo studio dell'avv. Celestino Marcia, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno
1 Conclusioni: all'udienza del 21-9-2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti in conseguenza del mancato riconoscimento di paternità da parte del convenuto e del suo perdurante inadempimento degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell'attrice.
Si costituiva in giudizio , eccependo la nullità della citazione per mancata Controparte_1 indicazione dei danni patiti dall'attrice, il difetto di legittimazione dell'attrice in merito alle domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento fino alla maggiore età, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore dell'attrice, nonché l'infondatezza delle ulteriori domande sia in relazione all'an debeatur, sia in relazione al quantum richiesto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 3-2-2021 i procuratori del convenuto dichiaravano il decesso di e il processo veniva interrotto. Controparte_1
Con istanza depositata il 19-4-2021 riassumeva il giudizio. Parte_1
All'esito di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza collettivamente ed impersonalmente agli eredi di , si costituivano in giudizio e Controparte_1 P_
, eccependo la nullità dell'atto di riassunzione e la prescrizione delle Controparte_2
domande attoree.
Espletata istruttoria con prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe all'esito di trattazione scritta.
2.In via preliminare deve dichiararsi la contumacia degli eredi di , a cui l'atto Controparte_1 di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a mezzo posta collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius e non costituitisi in giudizio.
Sul punto va premesso che e si sono costituiti in giudizio in P_ Controparte_2
proprio, senza qualificarsi eredi di , con la conseguenza che essi non Controparte_1
possono essere considerati, ai fini del presente giudizio, successori del de cuius, ma meri intervenienti volontari.
Ciò posto, la notifica a mezzo posta dell'atto di riassunzione si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo i destinatari provveduto al ritiro dell'atto entro dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (e dunque il 27-5-2021).
2 Correttamente l'attrice ha provveduto a notificare gli atti in questione ai sensi dell'art. 303, co. II, c.p.c., dal momento che è deceduto in data 23-6-2020 e dunque Controparte_1
risulta rispettato il termine annuale previsto dalla norma per la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Il contraddittorio deve ritenersi pertanto ritualmente instaurato nei confronti degli eredi di . Controparte_1
Nell'ipotesi di cui all'art. 303, co. II c.p.c. tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Cass. 217/2015).
Quanto a e , nel costituirsi in giudizio in proprio costoro non P_ Controparte_2 hanno evidenziato quale sia l'interesse sotteso alla loro partecipazione al giudizio, sicché essi devono ritenersi portatori di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella loro sfera giuridica. Ne consegue che l'intervento in giudizio di e P_ Controparte_2
in proprio deve dichiararsi inammissibile e che le istanze ed eccezioni da costoro proposte non potranno essere esaminate ai fini della decisione.
3. Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla parte convenuta.
Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019).
Nella specie tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda, neppure con riferimento alle voci di danno oggetto di domanda, meglio specificate nella memoria ex art. 183, co.
VI, n. 1 c.p.c.
3. Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e va accolta.
3 All'uopo va premesso che, secondo quanto allegato in citazione, , nata Parte_1
in data 8-4-1990, era stata concepita nel corso della relazione sentimentale tra
[...]
e . Al momento della nascita dell'attrice, tuttavia, la Parte_2 Controparte_1
relazione si era già interrotta e la neonata veniva riconosciuta dalla sola madre, che le attribuiva il suo cognome e la cittadinanza britannica. non si sarebbe mai Controparte_1
occupato della figlia, né provvedendo al suo mantenimento, né offrendole assistenza morale. In conseguenza di ciò l'attrice, all'età di sei anni, poiché la madre aveva perso il lavoro e non aveva più mezzi sufficienti nemmeno per corrispondere il canone di locazione dell'appartamento in cui entrambe vivevano, veniva affidata dai servizi sociali ad una famiglia di con la possibilità di vedere la madre solo la domenica. L'affido CP_3
presso questa prima famiglia durava circa tre anni e mezzo, intervallati da un breve periodo nel quale l'attrice veniva nuovamente affidata alla madre. Tuttavia, poiché la genitrice non aveva un lavoro stabile e un'abitazione fissa, la minore veniva affidata ad un'altra famiglia, questa volta per nove mesi, fino a quando trovava Parte_2
occupazione presso una famiglia come badante e la medesima famiglia presso cui lavorava accettava di prendere in affido e di occuparsi della piccola Parte_1 consentendole così di vivere l'adolescenza accanto a sua madre.
Una volta raggiunta la maggiore età, l'attrice, con ricorso depositato in data 15.12.2011 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G.n. 3256/2011, richiedeva l'accertamento giudiziale di paternità e con sentenza n. 922/2015 del 24.03.2015, passata in giudicato, veniva dichiarato che “…NE nata in [...] [...] è figlio Parte_1 CP_3 di nato in [...] in data [...]”. Controparte_1
Neppure a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, tuttavia, il si prendeva CP_1
cura della figlia, che, fin dal compimento della maggiore età, iniziava subito a lavorare per potersi procurare di che vivere ed, ad oggi, è madre di una bambina nata dalla relazione con il compagno con cui convive.
Sulla scorta di tali fatti, evidenziando le privazioni e il malessere vissuti nel corso della propria vita a causa della condotta paterna, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
ha contestato i fatti allegati premettendo di aver intrattenuto la relazione Controparte_1 con , madre dell'attrice, dal 1981 al 1991, dopo la fine del suo Persona_1
matrimonio con , nel corso del quale erano nati cinque figli ( , n. il Persona_2 Per_3
14.09.1968; , n. il 16.09.1969 e deceduto il 17.08.1970; , n. il 22.01.1971; P_ Per_4
, n. il 06.01.1972 e , n. il 13.08.1973). Secondo la prospettazione del P_ P_
4 convenuto, al momento della nascita dell'attrice, la relazione, nel corso della quale era in precedenza nato, in data 1-4-1981, , riconosciuto da entrambi i genitori, Controparte_4 era ancora in corso, tant'è che il convenuto aveva accompagnato la compagna presso l in prossimità del parto, ma poi aveva dovuto allontanarsi per Organizzazione_1
prendersi cura del figlio e non era stato informato al momento della nascita CP_4
della figlia. La convivenza tra il e la sarebbe perdurata fino al 1991 nella casa CP_1 Pt_1 condotta in locazione dal sita in Massa Lubrense, località Monte Pontone – CP_1 Org_2
, di proprietà di e, anche a seguito del venir meno della
[...] Persona_5
convivenza e fino al 1996, il avrebbe continuato a corrispondere il canone di CP_1
locazione. Il convenuto, di professione tassista,tra il 1991 e il 1996 avrebbe incontrato durante i giorni feriali i propri figli e in particolare , in piazza Tasso a Sorrento Parte_1
quando era ivi stazionato per espletare il proprio turno di lavoro, allorchè la stessa uscita dall'istituto scolastico che frequentava (Santa Maria delle Grazie) vi giungeva col fratello e la madre per fare rientro a casa. In tali occasioni il si occupava anche dell'acquisto di CP_1
vestiario o di beni di prima necessità per i minori.
Successivamente, con decreto n. 2166/97 (R.G. 735/97 V.G) emesso in data 12.12.1997 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, veniva disposto l'immediato allontanamento della minore dalla residenza familiare sita in Massa Lubrense, alla Via Pontone n. 10 per Pt_1 essere collocata in affido familiare o presso casa famiglia o istituto “… in quanto la minore versa in una situazione molto precaria perché la madre non appare in condizioni di poter provvedere adeguatamente alla figlia e la minore vive in un'abitazione priva di acqua luce
e in condizioni igieniche precarie …”. Il in occasione del procedimento svoltosi CP_1
dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dichiarava di essere padre anche della CP_4
minore , tanto che il decreto emesso reca quale destinataria del Parte_1 provvedimento “ ” successivamente rettificato sulla scorta delle informazioni CP_5
anagrafiche trasmesse dal comune di Massa Lubrense. Tra il 1998 e il 2010 il CP_1
coltivava il rapporto con la figlia approfittando degli incontri che aveva con il Parte_1
figlio (il quale, su richiesta del portava con sé anche la sorella) e inoltre CP_4 CP_1
faceva fronte anche alle richieste economiche provenienti dalla ragazza. Una volta divenuta maggiorenne, l'attrice iniziava a lavorare come commessa presso un esercizio commerciale sito in Sorrento in località Marina Piccola e anche in tale contesto continuava a frequentare il padre. Il veniva aggiornato anche sugli sviluppi della vita CP_1
sentimentale della figlia , la quale gli faceva conoscere sia il precedente Parte_1
Per_ fidanzato , che l'attuale compagno . P_
5 Secondo il FI sarebbe stata la madre dell'attrice, , a causa degli Persona_1 insanabili contrasti insorti con l'ex compagno, ad opporsi al riconoscimento della figlia da parte del padre. Parte_1
In data 22.11.2011, quando era ventunenne, Parte_1 Controparte_1 provvedeva ad effettuare dinnanzi al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del
Comune di Sant'Agnello, la dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 di riconoscimento della paternità naturale di , consentendole l'acquisizione della Parte_1 cittadinanza italiana, necessaria all'attrice per essere assunta presso la società di Organ navigazione “ come cameriera di sala.
Ciò nonostante, in data 15.12.2011 depositava dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata proc. R.G. n. 3256/2011, ricorso per l'accertamento giudiziale di paternità. Nelle more del giudizio, il su richiesta dell'attrice, provvedeva ad CP_1 anticipare i canoni dell'abitazione che la figlia aveva condotto in locazione a S. Agnello, alla Via dei Cappuccini, durante i periodi di sbarco.
Dunque, secondo quanto prospettato dal convenuto, il avrebbe sempre assistito, sia CP_1 economicamente, sia moralmente, l'attrice, compatibilmente con le proprie entrate (redditi da lavoro dapprima come operaio lucidatore, poi come autista, poi come tassista e infine come pensionato riconosciuto invalido al 100%), con la necessità di mantenere gli altri figli e di garantirsi un sostentamento.
Tanto premesso in merito alla posizione delle parti, deve osservarsi che la ricostruzione dei fatti prospettata dal convenuto è rimasta del tutto priva di prova.
Risulta circostanza pacifica tra le parti che l'attrice a partire dal 1996 sia stata affidata dapprima alla famiglia e poi ad altro nucleo familiare, in considerazione Controparte_6
della precaria situazione economica della madre e delle inadeguate condizioni igieniche della residenza familiare, priva di acqua e luce.
Tale dato consente di smentire quanto allegato dal convenuto in merito alla circostanza che egli avrebbe provveduto per quanto possibile al sostentamento della figlia, collocata in un ambiente domestico giudicato non idoneo in quanto privo dei servizi fondamentali.
Sotto un diverso profilo, non vi è prova che il in tale periodo abbia coltivato il CP_1
rapporto con la figlia, ed anzi, le dichiarazioni delle testimoni escusse e Tes_1 CP_7
depongono nel senso della totale assenza della figura paterna all'epoca della
[...]
collocazione della minore presso la famiglia . Le testi, rispettivamente madre di PE un'amichetta dell'attrice e un'amica dell'attrice, vicine di casa dei , hanno infatti PE
riferito di non aver mai visto e di non aver mai avuto alcuna notizia del Controparte_1
6 padre della NE, ma di aver conosciuto la madre, che si recava regolarmente a far visita alla bambina.
Le stesse allegazioni del convenuto in ordine alle modalità di frequentazione della minore, poi, comprovano l'inadempimento del rispetto agli obblighi di assistenza familiare nei CP_1
confronti della figlia.
Il convenuto, infatti, ha evidenziato che gli incontri con la minore si svolgevano in maniera occasionale, in piazza, quando la figlia era di ritorno dalla scuola elementare o, più tardi, in concomitanza con gli incontri organizzati tra il padre e il figlio o, ancora dopo, CP_4 presso il negozio ove l'attrice lavorava. Tali incontri, quand'anche provati, comproverebbero l'esistenza di un rapporto consistente in una sporadica frequentazione, ma certamente non varrebbero ad integrare adempimento degli obblighi di assistenza familiare, che comprendono anche la funzione educativa e implicano una stabile consuetudine di vita, la condivisione di tempo ed esperienze e l'instaurarsi di una relazione affettiva.
L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (Cass. 15148/2022).
In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole,
e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli
2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. 3079/2015).
Nel caso di specie, sulla base degli elementi emersi in corso di causa, la condizione di sofferenza e di malessere dell'attrice in conseguenza dell'assenza della figura paterna deve ritenersi provata in via presuntiva. Infatti le dolorose esperienze vissute dall'attrice nel corso dell'infanzia, con l'allontanamento dalla casa familiare e l'affido ad altri nuclei familiari, il mancato riconoscimento da parte del padre -che aveva invece riconosciuto il
7 fratello maggiore, pure nato dall'unione con la e le ripercussioni che ciò ha avuto in Pt_1 ordine al tardivo acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'attrice, sono elementi sintomatici di un percorso di crescita travagliato, connotato da sofferenza interiore per la privazione di una figura di riferimento fondamentale.
Va dunque certamente ravvisato in capo all'attrice la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri di assistenza familiare.
4. Quanto alla liquidazione di un tal tipo di danno, essa ha natura necessariamente equitativa e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. 16222/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come la liquidazione possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. 34986/2022); sulla stessa linea interpretativa si è posta costantemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia,
29.12.2022; Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014), la quale è ormai pressoché concorde nel liquidare il danno cd. endofamiliare in via equitativa, partendo dalle tabelle adottate dall' di Milano Organizzazione_4
relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Nella specie vanno quindi utilizzate quale parametro le tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2022, che fanno riferimento ad un valore punto -pari ad € 3.365,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati- e a cinque parametri (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta).
Considerato che nella specie il ha omesso di coltivare adeguati rapporti con la figlia CP_1
fin dalla nascita, in ragione dell'età a quella data della vittima primaria (il de cuius, che al momento della nascita della figlia aveva 50 anni), dell'assenza di convivenza con il padre e della convivenza con la madre e con il fratello ed infine dell'assenza di qualità ed intensità della relazione affettiva, si calcola l'importo di 154.790,00 pari a 46 punti (14 + 20
+ 12) per 3.365,00 euro.
8 Tale importo, che costituirebbe il ristoro del danno morale da perdita del congiunto, deve essere ridotto in quanto il danno non patrimoniale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente meno intenso del danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, la sofferenza subita dall'attrice non è, in ogni caso, paragonabile a quella subita a causa del decesso del genitore: pertanto, si stima equa una riduzione del
60% dell'importo prima individuato;
pertanto i convenuti contumaci, nella qualità di eredi del de cuius, vanno condannati a corrispondere a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice la somma di € 61.916,00, valutata all'attualità.
Oltre a tale importo all'attrice va attribuita la somma di € 15.310,39 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n.
1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'insorgenza del danno - che si colloca in via presuntiva al momento in cui l'attrice era certamente in grado di percepirlo e quindi al compimento dei quindici anni d'età (8-4-2005) - e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, l'importo spettante a è pari ad € 77.226, 39 oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Tale importo sarà dovuto dagli eredi di pro quota, in applicazione della regola di cui all'art. 752 c.c. Controparte_1
5. Nulla potrà invece essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale, non avendo l'attrice né allegato, né provato i pregiudizi patiti e non potendo la sussistenza di detto danno ricavarsi automaticamente dalla circostanza che il non abbia contribuito CP_1 al mantenimento dell'attrice quando non era ancora autosufficiente.
In tale situazione, e cioè laddove un genitore abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), spetta certamente a questi il diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, mentre non può ravvisarsi per ciò solo un danno per il figlio.
6. Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e gli eredi di seguono la Controparte_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base della nota spese depositata in
9 uno alla comparsa conclusionale. Va invece disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e e in proprio. P_ Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli eredi di . Controparte_1
2) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di e in P_ Controparte_2
proprio.
3) Condanna gli eredi di pro quota al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'importo di € 77.226,39, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
4) Condanna gli eredi di alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali ed € 581,85 per spese, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5) Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e e P_ Controparte_2
in proprio.
Torre Annunziata, 18-1-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
10
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione I Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, dott.ssa Silvia
Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4425/2019 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Sorrento, al Corso Italia 216, presso lo studio dell'avv. Liberato
Mazzola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
E
[...]
Controparte_2
elettivamente domiciliati in Massa Lubrense, alla via Partenope 10, presso lo studio dell'avv. Celestino Marcia, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno
1 Conclusioni: all'udienza del 21-9-2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti in conseguenza del mancato riconoscimento di paternità da parte del convenuto e del suo perdurante inadempimento degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell'attrice.
Si costituiva in giudizio , eccependo la nullità della citazione per mancata Controparte_1 indicazione dei danni patiti dall'attrice, il difetto di legittimazione dell'attrice in merito alle domanda di corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento fino alla maggiore età, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore dell'attrice, nonché l'infondatezza delle ulteriori domande sia in relazione all'an debeatur, sia in relazione al quantum richiesto.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 3-2-2021 i procuratori del convenuto dichiaravano il decesso di e il processo veniva interrotto. Controparte_1
Con istanza depositata il 19-4-2021 riassumeva il giudizio. Parte_1
All'esito di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza collettivamente ed impersonalmente agli eredi di , si costituivano in giudizio e Controparte_1 P_
, eccependo la nullità dell'atto di riassunzione e la prescrizione delle Controparte_2
domande attoree.
Espletata istruttoria con prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe all'esito di trattazione scritta.
2.In via preliminare deve dichiararsi la contumacia degli eredi di , a cui l'atto Controparte_1 di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a mezzo posta collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius e non costituitisi in giudizio.
Sul punto va premesso che e si sono costituiti in giudizio in P_ Controparte_2
proprio, senza qualificarsi eredi di , con la conseguenza che essi non Controparte_1
possono essere considerati, ai fini del presente giudizio, successori del de cuius, ma meri intervenienti volontari.
Ciò posto, la notifica a mezzo posta dell'atto di riassunzione si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo i destinatari provveduto al ritiro dell'atto entro dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (e dunque il 27-5-2021).
2 Correttamente l'attrice ha provveduto a notificare gli atti in questione ai sensi dell'art. 303, co. II, c.p.c., dal momento che è deceduto in data 23-6-2020 e dunque Controparte_1
risulta rispettato il termine annuale previsto dalla norma per la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Il contraddittorio deve ritenersi pertanto ritualmente instaurato nei confronti degli eredi di . Controparte_1
Nell'ipotesi di cui all'art. 303, co. II c.p.c. tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (Cass. 217/2015).
Quanto a e , nel costituirsi in giudizio in proprio costoro non P_ Controparte_2 hanno evidenziato quale sia l'interesse sotteso alla loro partecipazione al giudizio, sicché essi devono ritenersi portatori di un mero interesse di fatto all'esito del giudizio, e non di un interesse giuridico a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, direttamente correlato ai vantaggi ed agli svantaggi che il giudicato potrebbe determinare nella loro sfera giuridica. Ne consegue che l'intervento in giudizio di e P_ Controparte_2
in proprio deve dichiararsi inammissibile e che le istanze ed eccezioni da costoro proposte non potranno essere esaminate ai fini della decisione.
3. Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione proposta dalla parte convenuta.
Infatti «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013; 3363/2019).
Nella specie tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda, neppure con riferimento alle voci di danno oggetto di domanda, meglio specificate nella memoria ex art. 183, co.
VI, n. 1 c.p.c.
3. Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e va accolta.
3 All'uopo va premesso che, secondo quanto allegato in citazione, , nata Parte_1
in data 8-4-1990, era stata concepita nel corso della relazione sentimentale tra
[...]
e . Al momento della nascita dell'attrice, tuttavia, la Parte_2 Controparte_1
relazione si era già interrotta e la neonata veniva riconosciuta dalla sola madre, che le attribuiva il suo cognome e la cittadinanza britannica. non si sarebbe mai Controparte_1
occupato della figlia, né provvedendo al suo mantenimento, né offrendole assistenza morale. In conseguenza di ciò l'attrice, all'età di sei anni, poiché la madre aveva perso il lavoro e non aveva più mezzi sufficienti nemmeno per corrispondere il canone di locazione dell'appartamento in cui entrambe vivevano, veniva affidata dai servizi sociali ad una famiglia di con la possibilità di vedere la madre solo la domenica. L'affido CP_3
presso questa prima famiglia durava circa tre anni e mezzo, intervallati da un breve periodo nel quale l'attrice veniva nuovamente affidata alla madre. Tuttavia, poiché la genitrice non aveva un lavoro stabile e un'abitazione fissa, la minore veniva affidata ad un'altra famiglia, questa volta per nove mesi, fino a quando trovava Parte_2
occupazione presso una famiglia come badante e la medesima famiglia presso cui lavorava accettava di prendere in affido e di occuparsi della piccola Parte_1 consentendole così di vivere l'adolescenza accanto a sua madre.
Una volta raggiunta la maggiore età, l'attrice, con ricorso depositato in data 15.12.2011 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata R.G.n. 3256/2011, richiedeva l'accertamento giudiziale di paternità e con sentenza n. 922/2015 del 24.03.2015, passata in giudicato, veniva dichiarato che “…NE nata in [...] [...] è figlio Parte_1 CP_3 di nato in [...] in data [...]”. Controparte_1
Neppure a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, tuttavia, il si prendeva CP_1
cura della figlia, che, fin dal compimento della maggiore età, iniziava subito a lavorare per potersi procurare di che vivere ed, ad oggi, è madre di una bambina nata dalla relazione con il compagno con cui convive.
Sulla scorta di tali fatti, evidenziando le privazioni e il malessere vissuti nel corso della propria vita a causa della condotta paterna, l'attrice ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
ha contestato i fatti allegati premettendo di aver intrattenuto la relazione Controparte_1 con , madre dell'attrice, dal 1981 al 1991, dopo la fine del suo Persona_1
matrimonio con , nel corso del quale erano nati cinque figli ( , n. il Persona_2 Per_3
14.09.1968; , n. il 16.09.1969 e deceduto il 17.08.1970; , n. il 22.01.1971; P_ Per_4
, n. il 06.01.1972 e , n. il 13.08.1973). Secondo la prospettazione del P_ P_
4 convenuto, al momento della nascita dell'attrice, la relazione, nel corso della quale era in precedenza nato, in data 1-4-1981, , riconosciuto da entrambi i genitori, Controparte_4 era ancora in corso, tant'è che il convenuto aveva accompagnato la compagna presso l in prossimità del parto, ma poi aveva dovuto allontanarsi per Organizzazione_1
prendersi cura del figlio e non era stato informato al momento della nascita CP_4
della figlia. La convivenza tra il e la sarebbe perdurata fino al 1991 nella casa CP_1 Pt_1 condotta in locazione dal sita in Massa Lubrense, località Monte Pontone – CP_1 Org_2
, di proprietà di e, anche a seguito del venir meno della
[...] Persona_5
convivenza e fino al 1996, il avrebbe continuato a corrispondere il canone di CP_1
locazione. Il convenuto, di professione tassista,tra il 1991 e il 1996 avrebbe incontrato durante i giorni feriali i propri figli e in particolare , in piazza Tasso a Sorrento Parte_1
quando era ivi stazionato per espletare il proprio turno di lavoro, allorchè la stessa uscita dall'istituto scolastico che frequentava (Santa Maria delle Grazie) vi giungeva col fratello e la madre per fare rientro a casa. In tali occasioni il si occupava anche dell'acquisto di CP_1
vestiario o di beni di prima necessità per i minori.
Successivamente, con decreto n. 2166/97 (R.G. 735/97 V.G) emesso in data 12.12.1997 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, veniva disposto l'immediato allontanamento della minore dalla residenza familiare sita in Massa Lubrense, alla Via Pontone n. 10 per Pt_1 essere collocata in affido familiare o presso casa famiglia o istituto “… in quanto la minore versa in una situazione molto precaria perché la madre non appare in condizioni di poter provvedere adeguatamente alla figlia e la minore vive in un'abitazione priva di acqua luce
e in condizioni igieniche precarie …”. Il in occasione del procedimento svoltosi CP_1
dinanzi al Tribunale per i Minorenni, dichiarava di essere padre anche della CP_4
minore , tanto che il decreto emesso reca quale destinataria del Parte_1 provvedimento “ ” successivamente rettificato sulla scorta delle informazioni CP_5
anagrafiche trasmesse dal comune di Massa Lubrense. Tra il 1998 e il 2010 il CP_1
coltivava il rapporto con la figlia approfittando degli incontri che aveva con il Parte_1
figlio (il quale, su richiesta del portava con sé anche la sorella) e inoltre CP_4 CP_1
faceva fronte anche alle richieste economiche provenienti dalla ragazza. Una volta divenuta maggiorenne, l'attrice iniziava a lavorare come commessa presso un esercizio commerciale sito in Sorrento in località Marina Piccola e anche in tale contesto continuava a frequentare il padre. Il veniva aggiornato anche sugli sviluppi della vita CP_1
sentimentale della figlia , la quale gli faceva conoscere sia il precedente Parte_1
Per_ fidanzato , che l'attuale compagno . P_
5 Secondo il FI sarebbe stata la madre dell'attrice, , a causa degli Persona_1 insanabili contrasti insorti con l'ex compagno, ad opporsi al riconoscimento della figlia da parte del padre. Parte_1
In data 22.11.2011, quando era ventunenne, Parte_1 Controparte_1 provvedeva ad effettuare dinnanzi al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del
Comune di Sant'Agnello, la dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 di riconoscimento della paternità naturale di , consentendole l'acquisizione della Parte_1 cittadinanza italiana, necessaria all'attrice per essere assunta presso la società di Organ navigazione “ come cameriera di sala.
Ciò nonostante, in data 15.12.2011 depositava dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata proc. R.G. n. 3256/2011, ricorso per l'accertamento giudiziale di paternità. Nelle more del giudizio, il su richiesta dell'attrice, provvedeva ad CP_1 anticipare i canoni dell'abitazione che la figlia aveva condotto in locazione a S. Agnello, alla Via dei Cappuccini, durante i periodi di sbarco.
Dunque, secondo quanto prospettato dal convenuto, il avrebbe sempre assistito, sia CP_1 economicamente, sia moralmente, l'attrice, compatibilmente con le proprie entrate (redditi da lavoro dapprima come operaio lucidatore, poi come autista, poi come tassista e infine come pensionato riconosciuto invalido al 100%), con la necessità di mantenere gli altri figli e di garantirsi un sostentamento.
Tanto premesso in merito alla posizione delle parti, deve osservarsi che la ricostruzione dei fatti prospettata dal convenuto è rimasta del tutto priva di prova.
Risulta circostanza pacifica tra le parti che l'attrice a partire dal 1996 sia stata affidata dapprima alla famiglia e poi ad altro nucleo familiare, in considerazione Controparte_6
della precaria situazione economica della madre e delle inadeguate condizioni igieniche della residenza familiare, priva di acqua e luce.
Tale dato consente di smentire quanto allegato dal convenuto in merito alla circostanza che egli avrebbe provveduto per quanto possibile al sostentamento della figlia, collocata in un ambiente domestico giudicato non idoneo in quanto privo dei servizi fondamentali.
Sotto un diverso profilo, non vi è prova che il in tale periodo abbia coltivato il CP_1
rapporto con la figlia, ed anzi, le dichiarazioni delle testimoni escusse e Tes_1 CP_7
depongono nel senso della totale assenza della figura paterna all'epoca della
[...]
collocazione della minore presso la famiglia . Le testi, rispettivamente madre di PE un'amichetta dell'attrice e un'amica dell'attrice, vicine di casa dei , hanno infatti PE
riferito di non aver mai visto e di non aver mai avuto alcuna notizia del Controparte_1
6 padre della NE, ma di aver conosciuto la madre, che si recava regolarmente a far visita alla bambina.
Le stesse allegazioni del convenuto in ordine alle modalità di frequentazione della minore, poi, comprovano l'inadempimento del rispetto agli obblighi di assistenza familiare nei CP_1
confronti della figlia.
Il convenuto, infatti, ha evidenziato che gli incontri con la minore si svolgevano in maniera occasionale, in piazza, quando la figlia era di ritorno dalla scuola elementare o, più tardi, in concomitanza con gli incontri organizzati tra il padre e il figlio o, ancora dopo, CP_4 presso il negozio ove l'attrice lavorava. Tali incontri, quand'anche provati, comproverebbero l'esistenza di un rapporto consistente in una sporadica frequentazione, ma certamente non varrebbero ad integrare adempimento degli obblighi di assistenza familiare, che comprendono anche la funzione educativa e implicano una stabile consuetudine di vita, la condivisione di tempo ed esperienze e l'instaurarsi di una relazione affettiva.
L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore (Cass. 15148/2022).
In particolare, il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole,
e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli
2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. 3079/2015).
Nel caso di specie, sulla base degli elementi emersi in corso di causa, la condizione di sofferenza e di malessere dell'attrice in conseguenza dell'assenza della figura paterna deve ritenersi provata in via presuntiva. Infatti le dolorose esperienze vissute dall'attrice nel corso dell'infanzia, con l'allontanamento dalla casa familiare e l'affido ad altri nuclei familiari, il mancato riconoscimento da parte del padre -che aveva invece riconosciuto il
7 fratello maggiore, pure nato dall'unione con la e le ripercussioni che ciò ha avuto in Pt_1 ordine al tardivo acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'attrice, sono elementi sintomatici di un percorso di crescita travagliato, connotato da sofferenza interiore per la privazione di una figura di riferimento fondamentale.
Va dunque certamente ravvisato in capo all'attrice la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri di assistenza familiare.
4. Quanto alla liquidazione di un tal tipo di danno, essa ha natura necessariamente equitativa e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. 16222/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare come la liquidazione possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. 34986/2022); sulla stessa linea interpretativa si è posta costantemente anche la giurisprudenza di merito (Trib. Pavia,
29.12.2022; Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014), la quale è ormai pressoché concorde nel liquidare il danno cd. endofamiliare in via equitativa, partendo dalle tabelle adottate dall' di Milano Organizzazione_4
relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Nella specie vanno quindi utilizzate quale parametro le tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2022, che fanno riferimento ad un valore punto -pari ad € 3.365,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati- e a cinque parametri (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti;
la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta).
Considerato che nella specie il ha omesso di coltivare adeguati rapporti con la figlia CP_1
fin dalla nascita, in ragione dell'età a quella data della vittima primaria (il de cuius, che al momento della nascita della figlia aveva 50 anni), dell'assenza di convivenza con il padre e della convivenza con la madre e con il fratello ed infine dell'assenza di qualità ed intensità della relazione affettiva, si calcola l'importo di 154.790,00 pari a 46 punti (14 + 20
+ 12) per 3.365,00 euro.
8 Tale importo, che costituirebbe il ristoro del danno morale da perdita del congiunto, deve essere ridotto in quanto il danno non patrimoniale da mancato riconoscimento e mancato assolvimento dei doveri genitoriali è ovviamente meno intenso del danno da perdita del genitore cui si è affettivamente legati.
Per quanto grave, infatti, la sofferenza subita dall'attrice non è, in ogni caso, paragonabile a quella subita a causa del decesso del genitore: pertanto, si stima equa una riduzione del
60% dell'importo prima individuato;
pertanto i convenuti contumaci, nella qualità di eredi del de cuius, vanno condannati a corrispondere a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice la somma di € 61.916,00, valutata all'attualità.
Oltre a tale importo all'attrice va attribuita la somma di € 15.310,39 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n.
1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'insorgenza del danno - che si colloca in via presuntiva al momento in cui l'attrice era certamente in grado di percepirlo e quindi al compimento dei quindici anni d'età (8-4-2005) - e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, l'importo spettante a è pari ad € 77.226, 39 oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Tale importo sarà dovuto dagli eredi di pro quota, in applicazione della regola di cui all'art. 752 c.c. Controparte_1
5. Nulla potrà invece essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale, non avendo l'attrice né allegato, né provato i pregiudizi patiti e non potendo la sussistenza di detto danno ricavarsi automaticamente dalla circostanza che il non abbia contribuito CP_1 al mantenimento dell'attrice quando non era ancora autosufficiente.
In tale situazione, e cioè laddove un genitore abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), spetta certamente a questi il diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, mentre non può ravvisarsi per ciò solo un danno per il figlio.
6. Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e gli eredi di seguono la Controparte_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base della nota spese depositata in
9 uno alla comparsa conclusionale. Va invece disposta la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e e in proprio. P_ Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione I civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli eredi di . Controparte_1
2) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di e in P_ Controparte_2
proprio.
3) Condanna gli eredi di pro quota al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'importo di € 77.226,39, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
4) Condanna gli eredi di alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali ed € 581,85 per spese, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5) Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e e P_ Controparte_2
in proprio.
Torre Annunziata, 18-1-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
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