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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 336/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. Di Risio Concetta, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Pavone Giuseppe
OGGETTO: AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“preso atto della volontà dei ricorrenti di modificare gli accordi di cui all'ordinanza numero 3632/2021 del 27/08/2021 R.G. n. 518/2021 del Tribunale di Vasto, disciplini
l'affido della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati. Condizioni. 1) affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre 2) Parte_1 corrisponderà un assegno di mantenimento in favore della minore di € 250,00 Parte_2 mensili, somma rivalutabile, comprensiva delle spese straordinarie, da pagarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3) Parte_1 Parte_2 viste le condizioni di salute, avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita con modalità libera e senza pernotto, previo accordo con la signora e tenuto conto degli Parte_1 impegni della minore;
4) l'assegno unico, indipendentemente da chi ne sia il percettore, sarà richiesto e percepito per l'intero dalla signora 5) a Parte_1 Parte_2 causa delle sue condizioni di salute, delega a sottoscrivere le Parte_1 autorizzazioni scolastiche ed extra scolastiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle necessarie per la partecipazione a gite, viaggi studio, richieste di indennità sanitarie e rimborsi, iscrizioni scolastiche, rinnovo documento di identità e richiesta rilascio passaporto. Le spese di lite si intendono compensate. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette concordate condizioni che espressamente accettano il in ogni loro parte”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.09.2025, e Parte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva Parte_2
successivamente terminata, durante la quale è nata, in data 18.11.2015, la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori – hanno chiesto la Per_1
modifica del provvedimento relativo alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore reso in data 27.08.2021 nell'ambito del procedimento n. 518/2021 R.G.V.G., adducendo, a sostegno dell'istanza, un peggioramento delle condizioni del che non gli consentirebbero di Pt_2
“esercitare in modalità continuativa il diritto di visita e (…) di partecipare alle attività scolastiche ed extra scolastiche che interessano la minore”.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio Per_1
all'audizione della minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori. Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento della figlia minore precedentemente resi dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 3632/2021 del 27.08.2021, concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 336/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. Di Risio Concetta, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Pavone Giuseppe
OGGETTO: AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“preso atto della volontà dei ricorrenti di modificare gli accordi di cui all'ordinanza numero 3632/2021 del 27/08/2021 R.G. n. 518/2021 del Tribunale di Vasto, disciplini
l'affido della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati. Condizioni. 1) affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre 2) Parte_1 corrisponderà un assegno di mantenimento in favore della minore di € 250,00 Parte_2 mensili, somma rivalutabile, comprensiva delle spese straordinarie, da pagarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
3) Parte_1 Parte_2 viste le condizioni di salute, avrà la facoltà di esercitare il diritto di visita con modalità libera e senza pernotto, previo accordo con la signora e tenuto conto degli Parte_1 impegni della minore;
4) l'assegno unico, indipendentemente da chi ne sia il percettore, sarà richiesto e percepito per l'intero dalla signora 5) a Parte_1 Parte_2 causa delle sue condizioni di salute, delega a sottoscrivere le Parte_1 autorizzazioni scolastiche ed extra scolastiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle necessarie per la partecipazione a gite, viaggi studio, richieste di indennità sanitarie e rimborsi, iscrizioni scolastiche, rinnovo documento di identità e richiesta rilascio passaporto. Le spese di lite si intendono compensate. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette concordate condizioni che espressamente accettano il in ogni loro parte”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.09.2025, e Parte_1
- premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva Parte_2
successivamente terminata, durante la quale è nata, in data 18.11.2015, la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori – hanno chiesto la Per_1
modifica del provvedimento relativo alla disciplina dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore reso in data 27.08.2021 nell'ambito del procedimento n. 518/2021 R.G.V.G., adducendo, a sostegno dell'istanza, un peggioramento delle condizioni del che non gli consentirebbero di Pt_2
“esercitare in modalità continuativa il diritto di visita e (…) di partecipare alle attività scolastiche ed extra scolastiche che interessano la minore”.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio Per_1
all'audizione della minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei predetti minori. Sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento della figlia minore precedentemente resi dal Tribunale di Vasto con ordinanza n. 3632/2021 del 27.08.2021, concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi