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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5150/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO PULITI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, Viale G. Mazzini n. 60
OPPONENTE
nei confronti di
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO CP_1 P.IVA_2
LI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._2 sito in Carrara, Viale Turigliano n. 13
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 1003/2022.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, così giudicare: a) dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
b) In tesi: previa risoluzione dei contratti di subappalto e della scrittura privata stipulati inter partes e, in ogni caso, accertato nella somma di € 141.810,02 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il maggior controcredito di RU GN nei confronti di in CP_1
1 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, emettere le relative statuizioni di condanna a carico dell'opposta aggiungendovi interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente detraendo il credito che a favore di si dovesse accertare in corso di CP_1 causa;
c) In ipotesi: ai sensi degli artt. 1667 e/o 1669 e/o 2043 cc, accertata a carico di
[...] la presenza dei vizi dei difetti dei danni e dei pregiudizi patiti da in CP_1 Parte_1 relazione ai lavori effettuati e alle condotte serbate dalla prima e, in ogni caso, accertato nella somma di € 141.810,02, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il maggior controcredito di nei confronti di in accoglimento della Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale spiegata, emettere le relative statuizioni di condanna a carico dell'opposta aggiungendovi interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente detraendo il credito che a favore di si dovesse accertare in corso di causa;
d) Con ogni CP_1 conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia respingere la proposta opposizione perchè infondata e non provata in fatto ed in diritto conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Voglia il Giudice Ill.mo respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché improcedibile, inammissibile e comunque infondata e non provata in fatto ed in diritto.
Condanna alle spese in distrazione come da parcella che si allega”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nel prosieguo Parte_1
anche solo ha promosso opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
1003/2022 del 14/03/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale le è stato intimato il Cont pagamento, in favore di (di seguito anche solo ), della somma di € 86.334,88 CP_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione e manutenzione, chiedendo testualmente: “a) dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
b) In tesi: previa risoluzione dei contratti di subappalto e della scrittura privata stipulati inter partes
e accertato il maggior controcredito di RU di € 141.810,02, o nella somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei confronti di in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale spiegata, condannare quest'ultima a rifondere in favore dell'opponente la somma € 55.395,14 oltre IVA di legge o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) In ipotesi: ai sensi degli artt. 1667 e/o
2 1669 e/o 2043 cc, accertata a carico di la presenza dei vizi dei difetti dei danni e dei CP_1 pregiudizi patiti da in relazione ai lavori effettuati e alle condotte serbate Parte_1 dalla prima ed accertato, dunque, il maggior controcredito di di € Parte_1
141.810,02, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei confronti di CP_1 in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare quest'ultima a rifondere in favore dell'opponente la somma € 55.395,14 oltre IVA di legge o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
A sostegno delle domande proposte, ha allegato: Parte_1
- di aver affidato all'opposta in subappalto – con tre distinti contratti del 17 maggio 2021 e del 4 agosto 2021 – l'esecuzione di lavori di restauro di facciate e di ristrutturazione di immobili, da realizzarsi, rispettivamente, presso il Condominio ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285, presso il Condominio GI sito in Prato Via Ammannati n. 7 e presso il fabbricato posto in
Firenze via Jacopo Nardi n. 41;
- l'inadempimento dell'opposta rispetto alle obbligazioni assunte, consistito nell'aver gestito in modo inadeguato l'organizzazione dei cantieri, nella mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e con rispetto delle scadenze stabilite, nell'omesso pagamento dei fornitori e nell'aver emesso fatture in violazione delle pattuizioni contrattuali, come si evince dalla relazione tecnica prodotta (da cui risultano a carico della subappaltatrice, quanto al primo cantiere, l'importo complessivo di € 31.855,90 a titolo di penali da ritardo e di detrazioni per lavori di ripristino, quanto al secondo, la somma di € 15.945,00 a titolo di penali da ritardo, di maggiori oneri di cantiere e di danno per mancati utili, quanto al terzo, l'importo di € 94.009,12 a titolo di penali da ritardo, maggiori oneri di cantiere, danno per mancati utili, accollo di forniture/servizi e detrazioni per lavori di ripristino);
- che successivamente, in data 17.12.2021, le parti erano addivenute alla stipula di una transazione volta a regolare i reciproci rapporti di dare-avere, con la quale veniva riconosciuta all'opposta la corresponsione degli importi ivi indicati per i lavori eseguiti in detti cantieri alle seguenti condizioni: i) consegna della nota di credito relativa alla fattura nr. 97/2021 emessa in relazione a lavori eseguiti nel cantiere di via Jacopo Nardi;
ii) collaudo o collaudabilità delle opere realizzate;
iii) pagamento delle somme dovute ai dipendenti e ai fornitori, da accertarsi mediante la consegna di documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva e
3 retributiva delle proprie maestranze e le fatture quietanzate dei fornitori;
iv) consegna delle certificazioni dei lavori;
v) adempimento all'obbligo di tenere indenne la Parte_1 da richieste creditorie provenienti da terzi;
vi) liquidazione da parte della committenza principale Cont delle somme dovute in ordine alle lavorazioni eseguite da;
- la mancata integrazione di detti presupposti e l'inadempimento grave dell'opposta, consistito nell'omesso completamento delle opere previste e nella scorretta esecuzione di alcune delle lavorazioni concordate, rispetto alle quali erano emersi consistenti vizi occulti per la cui eliminazione si era reso necessario sostenere ingenti costi, e nel mancato pagamento dei fornitori, cui la subappaltante aveva dovuto sopperire in via diretta al fine di ottenere le certificazioni per rendere collaudabili e completi gli impianti e i lavori;
- che, inoltre, l'opposta aveva tenuto condotte violative della buona fede contrattuale, sottraendosi in più occasioni ai confronti tecnici in cantiere a seguito dei rilievi dei D.L. in ordine ai lavori mal eseguiti e chiedendo direttamente alla committenza principale il pagamento di importi alla stessa non spettanti;
- la sussistenza, pertanto, dei presupposti per la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento dell'opposta, e per la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 55.395,14 oltre IVA, una volta detratto dalla somma di € 276.151,47 oltre IVA al 10% versata all'opposta a titolo di corrispettivo, l'importo di € 141.810,02 dovuto a titolo di penale da Cont ritardo, maggiori oneri e danni, e in via subordinata, per la condanna di al risarcimento ex artt. 1667 e 1669 c.c. dei danni per vizi dei lavori subappaltati quantificati in € 55.395,14;
- in ogni caso, l'inesigibilità del credito azionato con ricorso monitorio, per essere il pagamento del corrispettivo dei lavori subordinato alla precedente presentazione da parte dell'opposta delle fatture quietanzate dai fornitori, nella specie non avvenuta;
- l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/02 alla tipologia negoziale dell'appalto di lavori cui sono riconducibili i contratti per cui è causa.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, previa concessione della CP_1 provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dall'opposta e la conferma del D.I. n. 1003/2022, con vittoria delle spese di lite, deducendo a sua volta:
4 - l'infondatezza delle pretese avanzate dall'opposta sulla base degli originari contratti di subappalto stipulati nel maggio e nell'agosto del 2021, non più azionabili a seguito della stipula tra le parti dell'accordo transattivo con efficacia novativa del 17.12.2021, nel cui contesto venivano definitivamente regolati i reciproci rapporti di dare-avere in conformità allo stato di avanzamento dei lavori accertato in contraddittorio;
- di aver adempiuto agli obblighi scaturenti da detto accordo, consegnando all'opposta tutta la documentazione in suo possesso, ad eccezione delle fatture quietanzate dai fornitori, le cui spettanze non potevano essere saldate tramite versamenti diretti, non eseguibili mediante l'ottenimento di anticipazioni bancarie prima del pagamento delle somme dovute dalla
Parte_1
- che, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla scrittura privata in questione,
l'opposta non le aveva mai richiesto la consegna delle certificazioni e dei collaudi relative alle opere eseguite, atti questi in ogni caso non ottenibili visto che i lavori dovevano ancora essere completati;
- che è inveritiera e indimostrata l'affermazione dell'opposta circa l'avvenuto pagamento diretto dei fornitori;
- di essere esonerata, come espressamente dichiarato dall'opposta, dall'obbligo di consegnare dette fatture quietanzate.
Rigettata, con ordinanza del 05.11.2022, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., esperito con esito negativo il procedimento di mediazione come risulta dal verbale di mancato accordo agli atti, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti con provvedimento del 03.06.2024, la causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali agli atti.
Con ordinanza del 08.12.2025 il Giudice ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza del 17.12.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali sino al
15.12.2025.
All'udienza da ultimo fissata, il Giudice, a seguito della discussione delle parti, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. L'opposizione al DI emesso su per il pagamento del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti in subappalto si basa sull'eccezione di inadempimento
5 rispetto alle obbligazioni assunte dall'opposta con i contratti di subappalto e con il successivo accordo transattivo del 17.12.2021, consistiti, tra l'altro, nell'inesatta e incompleta esecuzione delle opere commissionate e nella mancata consegna delle fatture quietanzate dai fornitori, nonché della documentazione relativa alle certificazioni degli impianti e ai collaudi.
L'opponente ha, altresì, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta, in via principale, previo accertamento della risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti e compensazione con il proprio maggior credito a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento della restante somma di € 55.395,14 o del diverso importo ritenuto di giustizia, e in via subordinata, la condanna al versamento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 1667, 1669, 2043
c.c.
Riepilogate le rispettive posizioni delle parti, viene passata in rassegna per prima, per ragioni di ordine logico, la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata dall'opponente.
Occorre, in primo luogo, richiamare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale – applicabile anche all'opposizione a D.I. integrante giudizio a cognizione piena – secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr. ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I,
Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351);
Ciò posto, risulta, altresì, applicabile, nel caso di specie, la disciplina generale sull'inadempimento, in via integrativa rispetto a quella ricavabile dagli artt. 1667 c.c., avendo l'opponente chiesto in via riconvenzionale, non l'eliminazione dei vizi in esercizio del diritto di garanzia in tema di appalto e subappalto, bensì la risoluzione degli accordi presi inter partes per inadempimento dell'opposta – consistito, tra l'altro, nel mancato completamento dei lavori commissionati – e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni causati.
A riguardo, risulta pacifica nonché documentalmente provata la stipula tra le parti di tre contratti di subappalto del 17 maggio 2021 e del 4 agosto 2021 con i quali l'opponente ha affidato all'opposta l'esecuzione di opere di manutenzione e ristrutturazione presso il Condominio
ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285, presso il Condominio GI sito in Prato Via
6 Ammannati n. 7 e presso il fabbricato posto in Firenze via Jacopo Nardi n. 41 (doc. n. 19, 23 e 2 dell'opponente), nonché della transazione del 17.12.2021 (doc. n. 10 dell'opponente, doc. n. 2 del fasc. monitorio).
Con tale ultimo accordo, in particolare, le parti, per un verso, hanno espressamente pattuito la risoluzione consensuale del precedente contratto di subappalto relativo al Condominio di Via Cont Jacopo Nardi e la riconsegna del cantiere dando atto del fatto che la società aveva gestito in modo inadeguato le lavorazioni e l'organizzazione globale accumulando significativi ritardi rispetto al cronoprogramma concordato, e per altro verso, hanno regolato i reciproci rapporti di dare-avere in ordine agli altri due contratti di subappalto relativi ai cantieri del Condominio
ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285 e del Condominio GI sito in Prato Via
Ammannati n. 7.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, detto accordo – diversamente da quanto sostenuto dall'opposta – ha efficacia novativa esclusivamente con riguardo al contratto di subappalto afferente al cantiere del Condominio di via Nardi, atteso che le parti hanno espressamente stabilito di addivenire consensualmente alla risoluzione di quest'ultimo incarico.
Di contro, la natura non novativa dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti rispetto agli altri due contratti di subappalto dei lavori da eseguirsi presso i Condomini GI e ZA è confermata, sotto il profilo sostanziale, dal contenuto delle obbligazioni dedotte, dal momento che le parti si sono limitate a ridefinire le tempistiche, la quantificazione e le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto, senza, evidentemente, considerare estinti i precedenti rapporti, sicché in ipotesi di cessazione, ha luogo la reviviscenza dei precedenti rapporti negoziali (cfr. ex multis Cass. n. 15159/2024 secondo cui “affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile (Cass. 9347/2023). L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. 21371/2020)”; e Cass. n.
7 645/2024 secondo cui “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario”).
Ciò posto, con detto accordo transattivo si è stabilito, quanto alle opere relative al cantiere del
Condominio Nardi, che il credito residuo a titolo di corrispettivo per le opere eseguite ammontava a € 28.868,53 oltre IVA – sulla base dello stato di consistenza dei lavori redatto in contraddittorio tra le parti alla data del 17.12.2021 – al netto degli importi già versati da e che con riguardo ai lavori relativi agli altri due cantieri restavano ancora Parte_1 dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 86, 94, 70 e 96 del 2021.
Le parti hanno, inoltre, concordemente condizionato il pagamento dell'importo di € 28.868,53 e delle somme portate dalle fatture nn. 86 e 70/2021 all'adempimento da parte dell'opposta all'obbligo di consegna delle note di credito relative alle fatture n. 97/2021 e n. 95/2021 e di tutta la “documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva e retributiva delle proprie maestranze oltre che le fatture quietanzate dei fornitori, e tutte le certificazioni, collaudi relative alle opere eseguite, che le saranno richiesti”.
In proposito, l'eccezione di nullità di detta clausola per genericità formulata dall'opposta per la prima volta nella memoria conclusionale del 15.12.2025, oltreché tardiva, è del tutto infondata, atteso che l'accordo del 17.12.2021 prevedeva chiaramente e specificamente l'obbligo a carico Cont di di consegnare tutte le fatture quietanzate dei fornitori che le sarebbero state richieste dall'opponente.
Quanto alle fatture nn. 94 e 96 del 2021, si è stabilito, invece, che l'opponente avrebbe provveduto al pagamento dopo aver ricevuto “il saldo da parte della Committenza principale”.
Orbene, in questa sede, l'opponente ha eccepito il grave inadempimento dell'opposta rispetto alle obbligazioni da questa assunte con i contratti di subappalto del maggio del 2021 e con il successivo accordo transattivo del dicembre del 2021, consistito nell'incompleta, tardiva e inesatta esecuzione dei lavori rivelatisi in parte viziati e produttivi di danni, nella mancata emissione delle note di credito in suo favore, e nell'omessa consegna della documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva e retributiva delle maestranze utilizzate, nonché delle fatture quietanzate dai fornitori e degli atti relativi alle certificazioni e ai collaudi.
8 A fronte di dette precise e circostanziate deduzioni dell'opponente, l'opposta ha confermato, per quanto concerne l'accordo del 17.12.2021, di non aver consegnato le fatture quietanzate dai fornitori e non ha contestato la mancata trasmissione da parte sua delle certificazioni degli impianti e della documentazione attestante il collaudo dei lavori, omettendo, altresì di dimostrare
– come era suo onere – mediante la formulazione di istanze di prova orale pertinenti o la produzione di documentazione idonea, di aver correttamente e tempestivamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti con gli incarichi di subappalto del 17.05.2021, provvedendo all'ultimazione delle lavorazioni previste a regola d'arte entro i termini pattuiti.
Depone, quindi, per la connotazione in termini di gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., con definitiva compromissione dell'interesse dell'opponente all'esecuzione dell'accordo, il fatto che esso ha riguardato molteplici obbligazioni, principali e accessorie, assunte dall'opposta con la sottoscrizione dei contratti di subappalto relativi ai Condomini
ZA e GI e del successivo accordo del 17.12.2021 (vedi Cass. n. 5843/2024 secondo cui in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
nonché Cass. n. 19579/2021, secondo cui “Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dunque, vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c.”).
Nel dettaglio, quanto all'accordo del 17.12.2021, non è stato contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il mancato adempimento dell'opposta – cui era subordinato l'effettivo pagamento del corrispettivo – alle prestazioni principali assunte, con specifico riferimento all'obbligo di consegnare le certificazioni e i collaudi, documenti questi che devono reputarsi necessari per poter attestare la conformità delle opere di ristrutturazione eseguite, onde assicurarne il legittimo e proficuo utilizzo da parte dei proprietari degli immobili oggetto dei lavori.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha espressamente confermato di non aver provveduto a consegnare le fatture quietanzate dei fornitori (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione Contr dell'opposta in cui si afferma: “La , come indicato in ricorso per decreto ingiuntivo ha fornito tutto quanto era nella sue possibilità produrre all'infuori delle fatture quietanzate dai fornitori”), sicché devono considerarsi irrilevanti ai fini della decisione i documenti da questa prodotti contestualmente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (ossia i verbali di accordo
9 relativi “alle posizioni aut. langianni e costruire materiali per l'edilizia” e la sentenza n.
489/2023) e alle note scritte del 03.12.2025 (ossia le sentenze n. 2478/2024 e n. 3746/2023).
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, la consegna di detta documentazione è stata espressamente richiesta dall'opponente con e-mail del 23.12.2021, nel cui contesto è stato inoltrato anche un riepilogo con indicazione dei fornitori attenzionati (doc. n. 12 dell'opponente in cui si legge “ad oggi, nonostante le ripetute assicurazioni da parte vostra, non abbiamo ancora ricevuto le fatture quietanzate dei fornitori che hanno lavorato nel cantiere di Via Nardi né tantomeno le dichiarazioni sulla regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti e delle maestranze […] come previsto nell'atto sottoscritto in data 17.12.2021 […] la stessa documentazione dovrà essere prodotta anche le ditte/fornitori che hanno operato nei cantieri di
Prato: ZA e GI”).
Né può integrare una valida causa di inimputabilità dell'inadempimento il fatto, genericamente dedotto dall'opposta, di non poter provvedere al saldo dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori
“mediante anticipazioni bancarie”, atteso che quest'ultima era tenuta, in qualità di subappaltatrice, a garantire direttamente e in proprio il pagamento delle forniture richieste e utilizzate, che costituiva – in base a quanto espressamente previsto dall'accordo transattivo per cui è causa – il presupposto necessario affinché l'opponente provvedesse ai versamenti dovuti in suo favore.
Sotto questo profilo, è rinvenibile anche una violazione del principio di buona fede contrattuale nel comportamento dell'opposta, consistito nell'aver assunto – tramite la sottoscrizione dell'accordo del 17.12.2021 – l'obbligo di consegna delle fatture quietanzate dei fornitori, nella consapevolezza di non poter provvedere a detti pagamenti con risorse proprie o mediante il ricorso al credito bancario.
Incontestati risultano, altresì, gli inadempimenti alle obbligazioni, principali e accessorie, assunti dall'opposta con i contratti di subappalto relativi ai Condomini ZA e GI, tenuto conto sia del mancato completamento dei lavori e dei significativi ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma concordato (cfr. la relazione tecnica di parte sub doc. IV dell'opponente in cui si afferma che l'opposta ha accumulato ritardi relativi a detti lavori, pari rispettivamente a 102 giorni per il cantiere Nardi, a 107 giorni per il cantiere ZA e a 63 giorni per il cantiere
GI), sia della mancata consegna delle certificazioni e dei collaudi.
Gli inadempimenti descritti, da considerarsi nel loro complesso, infatti, hanno senz'altro congiuntamente contribuito ad alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale,
10 incidendo negativamente sull'equilibrio giuridico-negoziale sia dei contratti di subappalto, sia dell'accordo del 17.12.2021 intercorsi tra le parti.
Le osservazioni che precedono danno conto della sussistenza della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., dell'inadempimento grave e imputabile dell'opposta quale fatto costitutivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla pronuncia della risoluzione della transazione del 17.12.2021 (e, conseguentemente, dello stato di consistenza dei lavori relativi al Condominio Nardi ivi accluso sub allegato A) e dei precedenti contratti di subappalto del 17.05.2021 ai sensi dell'art. 1453 c.c., cui fa seguito la caducazione con effetto retroattivo di detti rapporti contrattuali.
Sul punto, infatti, la SC ha chiarito che non è possibile qualificare l'appalto/subappalto come contratto periodico o di durata ai sensi dell'art. 1458 comma 1 c.c., sicché dalla pronuncia di risoluzione discende – in ipotesi di specifica domanda – l'obbligo di restituzione delle rispettive prestazioni, anche per equivalente, laddove non sia possibile la riconsegna in natura all'impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita (Cass. n. 2638/2025).
A riguardo tuttavia, se è vero che lo scioglimento del contratto comporta l'insorgere di obblighi restitutori in capo alle parti, del pari innegabile è che rientra nell'autonomia delle parti disporre di detti effetti proponendo apposita domanda, in difetto della quale pertanto è preclusa al Giudice
l'adozione di provvedimenti di condanna alla restituzione (cfr ex multis Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022; Sez. 2 -, Sentenza n. 24915 del 18/08/2022, Sez. 2, Sentenza
n. 2562 del 02/02/2009)
Orbene, nel caso di specie, l'opposta si è limitata a chiedere la conferma del D.I. opposto – avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo in suo favore sul presupposto della validità ed efficacia dei contratti di subappalto e dell'accordo transattivo intercorsi tra le parti – senza instare, neppure in via subordinata, ossia in ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione contrattuale, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute in restituzione a titolo di equivalente in base al valore dei lavori effettivamente eseguiti, sicché non può essere emessa alcuna pronuncia in tal senso.
Di contro, l'opponente ha chiesto, in aggiunta alla domanda di risoluzione contrattuale e sempre in via riconvenzionale, di vedersi ristorata dei danni subiti.
Detta domanda è senz'altro fondata, non avendo l'opposta contestato l'esistenza e la quantificazione dei pregiudizi allegati dall'opponente.
11 Inoltre, non appare manifestamente eccessiva la determinazione degli importi dovuti a titolo di penale da ritardo – con conseguente esclusione della possibilità di disporne la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. – la cui refusione, nel caso di specie, può essere chiesta in via cumulativa con le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, atteso che detta possibilità non è stata espressamente esclusa dalle parti in via negoziale e che non si configura un'illegittima duplicazione delle poste risarcitorie richieste con riferimento al ritardo e ai restanti profili di inadempimento, che risultano quantificati distintamente e senza sovrapposizioni di sorta (in termini si veda Cass. n. 27994/2018 secondo cui “L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per
l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore”; conformi anche Cass. n. 22050/19, n. 5651/2023 e n.
33270/2024).
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi in ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'opposta nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In proposito, generici e irrilevanti risultano sia i capitoli di prova orale dedotti, sia la richiesta di acquisizione di atti di procedimenti riguardanti soggetti terzi, specie a fronte del raggiungimento Cont della prova dell'esistenza, a carico di , di inadempimenti gravi alle obbligazioni assunte – consistiti, tra l'altro, anche nella mancata consegna delle fatture quietanzate dei fornitori – legittimante la risoluzione dei contratti.
Pertanto, revocato il D.I. n. 1003/2022 del 14/03/2022, sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma pari a € 141.810,02 oltre IVA
a titolo di risarcimento dei danni (derivante dalla somma tra gli importi di € 94.009,12, di €
31.855,90 e di € 15.945,00 dovuti per costi sostenuti ai fini dell'eliminazione dei vizi, penale da ritardo e mancato guadagno in relazione alle opere oggetto dei contratti di subappalto e dell'accordo del 17.12.2021 da eseguirsi presso i e GI, come Controparte_2 specificamente individuati e quantificati nella perizia sub doc. n. IV dell'opponente), oltre
12 interessi compensativi sull'importo annualmente rivalutato dal momento dell'inadempimento, divenuto irreversibile alla data della notifica dell'opposizione (Cass. n. 4028/2017), e interessi legali dalla data odierna al saldo.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opposta, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: cfr. Cass. n. 9237/2022), con applicazione degli importi medi previsti per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero dell'istruttoria documentale e del deposito ad opera delle parti di memorie conclusionali contenenti l'illustrazione di argomentazioni esposte nei rispettivi atti introduttivi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA il D.I. n. 1003/2022 del 14/03/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) RISOLVE i contratti di subappalto del 17.05.2021 e la transazione del 17.12.2021 per le ragioni di cui in parte motiva e CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 della somma a titolo di risarcimento dei danni di € 141.810,02 Parte_1 oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 22.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5150/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO PULITI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Firenze, Viale G. Mazzini n. 60
OPPONENTE
nei confronti di
( ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO CP_1 P.IVA_2
LI (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._2 sito in Carrara, Viale Turigliano n. 13
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 1003/2022.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, così giudicare: a) dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
b) In tesi: previa risoluzione dei contratti di subappalto e della scrittura privata stipulati inter partes e, in ogni caso, accertato nella somma di € 141.810,02 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il maggior controcredito di RU GN nei confronti di in CP_1
1 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, emettere le relative statuizioni di condanna a carico dell'opposta aggiungendovi interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente detraendo il credito che a favore di si dovesse accertare in corso di CP_1 causa;
c) In ipotesi: ai sensi degli artt. 1667 e/o 1669 e/o 2043 cc, accertata a carico di
[...] la presenza dei vizi dei difetti dei danni e dei pregiudizi patiti da in CP_1 Parte_1 relazione ai lavori effettuati e alle condotte serbate dalla prima e, in ogni caso, accertato nella somma di € 141.810,02, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il maggior controcredito di nei confronti di in accoglimento della Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale spiegata, emettere le relative statuizioni di condanna a carico dell'opposta aggiungendovi interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente detraendo il credito che a favore di si dovesse accertare in corso di causa;
d) Con ogni CP_1 conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “Voglia respingere la proposta opposizione perchè infondata e non provata in fatto ed in diritto conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. Voglia il Giudice Ill.mo respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché improcedibile, inammissibile e comunque infondata e non provata in fatto ed in diritto.
Condanna alle spese in distrazione come da parcella che si allega”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, nel prosieguo Parte_1
anche solo ha promosso opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
1003/2022 del 14/03/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale le è stato intimato il Cont pagamento, in favore di (di seguito anche solo ), della somma di € 86.334,88 CP_1 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione e manutenzione, chiedendo testualmente: “a) dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
b) In tesi: previa risoluzione dei contratti di subappalto e della scrittura privata stipulati inter partes
e accertato il maggior controcredito di RU di € 141.810,02, o nella somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei confronti di in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale spiegata, condannare quest'ultima a rifondere in favore dell'opponente la somma € 55.395,14 oltre IVA di legge o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) In ipotesi: ai sensi degli artt. 1667 e/o
2 1669 e/o 2043 cc, accertata a carico di la presenza dei vizi dei difetti dei danni e dei CP_1 pregiudizi patiti da in relazione ai lavori effettuati e alle condotte serbate Parte_1 dalla prima ed accertato, dunque, il maggior controcredito di di € Parte_1
141.810,02, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei confronti di CP_1 in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, condannare quest'ultima a rifondere in favore dell'opponente la somma € 55.395,14 oltre IVA di legge o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con ogni conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
A sostegno delle domande proposte, ha allegato: Parte_1
- di aver affidato all'opposta in subappalto – con tre distinti contratti del 17 maggio 2021 e del 4 agosto 2021 – l'esecuzione di lavori di restauro di facciate e di ristrutturazione di immobili, da realizzarsi, rispettivamente, presso il Condominio ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285, presso il Condominio GI sito in Prato Via Ammannati n. 7 e presso il fabbricato posto in
Firenze via Jacopo Nardi n. 41;
- l'inadempimento dell'opposta rispetto alle obbligazioni assunte, consistito nell'aver gestito in modo inadeguato l'organizzazione dei cantieri, nella mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e con rispetto delle scadenze stabilite, nell'omesso pagamento dei fornitori e nell'aver emesso fatture in violazione delle pattuizioni contrattuali, come si evince dalla relazione tecnica prodotta (da cui risultano a carico della subappaltatrice, quanto al primo cantiere, l'importo complessivo di € 31.855,90 a titolo di penali da ritardo e di detrazioni per lavori di ripristino, quanto al secondo, la somma di € 15.945,00 a titolo di penali da ritardo, di maggiori oneri di cantiere e di danno per mancati utili, quanto al terzo, l'importo di € 94.009,12 a titolo di penali da ritardo, maggiori oneri di cantiere, danno per mancati utili, accollo di forniture/servizi e detrazioni per lavori di ripristino);
- che successivamente, in data 17.12.2021, le parti erano addivenute alla stipula di una transazione volta a regolare i reciproci rapporti di dare-avere, con la quale veniva riconosciuta all'opposta la corresponsione degli importi ivi indicati per i lavori eseguiti in detti cantieri alle seguenti condizioni: i) consegna della nota di credito relativa alla fattura nr. 97/2021 emessa in relazione a lavori eseguiti nel cantiere di via Jacopo Nardi;
ii) collaudo o collaudabilità delle opere realizzate;
iii) pagamento delle somme dovute ai dipendenti e ai fornitori, da accertarsi mediante la consegna di documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva e
3 retributiva delle proprie maestranze e le fatture quietanzate dei fornitori;
iv) consegna delle certificazioni dei lavori;
v) adempimento all'obbligo di tenere indenne la Parte_1 da richieste creditorie provenienti da terzi;
vi) liquidazione da parte della committenza principale Cont delle somme dovute in ordine alle lavorazioni eseguite da;
- la mancata integrazione di detti presupposti e l'inadempimento grave dell'opposta, consistito nell'omesso completamento delle opere previste e nella scorretta esecuzione di alcune delle lavorazioni concordate, rispetto alle quali erano emersi consistenti vizi occulti per la cui eliminazione si era reso necessario sostenere ingenti costi, e nel mancato pagamento dei fornitori, cui la subappaltante aveva dovuto sopperire in via diretta al fine di ottenere le certificazioni per rendere collaudabili e completi gli impianti e i lavori;
- che, inoltre, l'opposta aveva tenuto condotte violative della buona fede contrattuale, sottraendosi in più occasioni ai confronti tecnici in cantiere a seguito dei rilievi dei D.L. in ordine ai lavori mal eseguiti e chiedendo direttamente alla committenza principale il pagamento di importi alla stessa non spettanti;
- la sussistenza, pertanto, dei presupposti per la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per grave inadempimento dell'opposta, e per la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 55.395,14 oltre IVA, una volta detratto dalla somma di € 276.151,47 oltre IVA al 10% versata all'opposta a titolo di corrispettivo, l'importo di € 141.810,02 dovuto a titolo di penale da Cont ritardo, maggiori oneri e danni, e in via subordinata, per la condanna di al risarcimento ex artt. 1667 e 1669 c.c. dei danni per vizi dei lavori subappaltati quantificati in € 55.395,14;
- in ogni caso, l'inesigibilità del credito azionato con ricorso monitorio, per essere il pagamento del corrispettivo dei lavori subordinato alla precedente presentazione da parte dell'opposta delle fatture quietanzate dai fornitori, nella specie non avvenuta;
- l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/02 alla tipologia negoziale dell'appalto di lavori cui sono riconducibili i contratti per cui è causa.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, previa concessione della CP_1 provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dall'opposta e la conferma del D.I. n. 1003/2022, con vittoria delle spese di lite, deducendo a sua volta:
4 - l'infondatezza delle pretese avanzate dall'opposta sulla base degli originari contratti di subappalto stipulati nel maggio e nell'agosto del 2021, non più azionabili a seguito della stipula tra le parti dell'accordo transattivo con efficacia novativa del 17.12.2021, nel cui contesto venivano definitivamente regolati i reciproci rapporti di dare-avere in conformità allo stato di avanzamento dei lavori accertato in contraddittorio;
- di aver adempiuto agli obblighi scaturenti da detto accordo, consegnando all'opposta tutta la documentazione in suo possesso, ad eccezione delle fatture quietanzate dai fornitori, le cui spettanze non potevano essere saldate tramite versamenti diretti, non eseguibili mediante l'ottenimento di anticipazioni bancarie prima del pagamento delle somme dovute dalla
Parte_1
- che, contrariamente a quanto espressamente previsto dalla scrittura privata in questione,
l'opposta non le aveva mai richiesto la consegna delle certificazioni e dei collaudi relative alle opere eseguite, atti questi in ogni caso non ottenibili visto che i lavori dovevano ancora essere completati;
- che è inveritiera e indimostrata l'affermazione dell'opposta circa l'avvenuto pagamento diretto dei fornitori;
- di essere esonerata, come espressamente dichiarato dall'opposta, dall'obbligo di consegnare dette fatture quietanzate.
Rigettata, con ordinanza del 05.11.2022, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., esperito con esito negativo il procedimento di mediazione come risulta dal verbale di mancato accordo agli atti, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti con provvedimento del 03.06.2024, la causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali agli atti.
Con ordinanza del 08.12.2025 il Giudice ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza del 17.12.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali sino al
15.12.2025.
All'udienza da ultimo fissata, il Giudice, a seguito della discussione delle parti, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. L'opposizione al DI emesso su per il pagamento del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti in subappalto si basa sull'eccezione di inadempimento
5 rispetto alle obbligazioni assunte dall'opposta con i contratti di subappalto e con il successivo accordo transattivo del 17.12.2021, consistiti, tra l'altro, nell'inesatta e incompleta esecuzione delle opere commissionate e nella mancata consegna delle fatture quietanzate dai fornitori, nonché della documentazione relativa alle certificazioni degli impianti e ai collaudi.
L'opponente ha, altresì, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta, in via principale, previo accertamento della risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti e compensazione con il proprio maggior credito a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento della restante somma di € 55.395,14 o del diverso importo ritenuto di giustizia, e in via subordinata, la condanna al versamento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 1667, 1669, 2043
c.c.
Riepilogate le rispettive posizioni delle parti, viene passata in rassegna per prima, per ragioni di ordine logico, la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata dall'opponente.
Occorre, in primo luogo, richiamare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale – applicabile anche all'opposizione a D.I. integrante giudizio a cognizione piena – secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr. ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I,
Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351);
Ciò posto, risulta, altresì, applicabile, nel caso di specie, la disciplina generale sull'inadempimento, in via integrativa rispetto a quella ricavabile dagli artt. 1667 c.c., avendo l'opponente chiesto in via riconvenzionale, non l'eliminazione dei vizi in esercizio del diritto di garanzia in tema di appalto e subappalto, bensì la risoluzione degli accordi presi inter partes per inadempimento dell'opposta – consistito, tra l'altro, nel mancato completamento dei lavori commissionati – e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni causati.
A riguardo, risulta pacifica nonché documentalmente provata la stipula tra le parti di tre contratti di subappalto del 17 maggio 2021 e del 4 agosto 2021 con i quali l'opponente ha affidato all'opposta l'esecuzione di opere di manutenzione e ristrutturazione presso il Condominio
ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285, presso il Condominio GI sito in Prato Via
6 Ammannati n. 7 e presso il fabbricato posto in Firenze via Jacopo Nardi n. 41 (doc. n. 19, 23 e 2 dell'opponente), nonché della transazione del 17.12.2021 (doc. n. 10 dell'opponente, doc. n. 2 del fasc. monitorio).
Con tale ultimo accordo, in particolare, le parti, per un verso, hanno espressamente pattuito la risoluzione consensuale del precedente contratto di subappalto relativo al Condominio di Via Cont Jacopo Nardi e la riconsegna del cantiere dando atto del fatto che la società aveva gestito in modo inadeguato le lavorazioni e l'organizzazione globale accumulando significativi ritardi rispetto al cronoprogramma concordato, e per altro verso, hanno regolato i reciproci rapporti di dare-avere in ordine agli altri due contratti di subappalto relativi ai cantieri del Condominio
ZA sito in Prato Via A. Zarini n. 283/285 e del Condominio GI sito in Prato Via
Ammannati n. 7.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, detto accordo – diversamente da quanto sostenuto dall'opposta – ha efficacia novativa esclusivamente con riguardo al contratto di subappalto afferente al cantiere del Condominio di via Nardi, atteso che le parti hanno espressamente stabilito di addivenire consensualmente alla risoluzione di quest'ultimo incarico.
Di contro, la natura non novativa dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti rispetto agli altri due contratti di subappalto dei lavori da eseguirsi presso i Condomini GI e ZA è confermata, sotto il profilo sostanziale, dal contenuto delle obbligazioni dedotte, dal momento che le parti si sono limitate a ridefinire le tempistiche, la quantificazione e le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto, senza, evidentemente, considerare estinti i precedenti rapporti, sicché in ipotesi di cessazione, ha luogo la reviviscenza dei precedenti rapporti negoziali (cfr. ex multis Cass. n. 15159/2024 secondo cui “affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile (Cass. 9347/2023). L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. 21371/2020)”; e Cass. n.
7 645/2024 secondo cui “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario”).
Ciò posto, con detto accordo transattivo si è stabilito, quanto alle opere relative al cantiere del
Condominio Nardi, che il credito residuo a titolo di corrispettivo per le opere eseguite ammontava a € 28.868,53 oltre IVA – sulla base dello stato di consistenza dei lavori redatto in contraddittorio tra le parti alla data del 17.12.2021 – al netto degli importi già versati da e che con riguardo ai lavori relativi agli altri due cantieri restavano ancora Parte_1 dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 86, 94, 70 e 96 del 2021.
Le parti hanno, inoltre, concordemente condizionato il pagamento dell'importo di € 28.868,53 e delle somme portate dalle fatture nn. 86 e 70/2021 all'adempimento da parte dell'opposta all'obbligo di consegna delle note di credito relative alle fatture n. 97/2021 e n. 95/2021 e di tutta la “documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva e retributiva delle proprie maestranze oltre che le fatture quietanzate dei fornitori, e tutte le certificazioni, collaudi relative alle opere eseguite, che le saranno richiesti”.
In proposito, l'eccezione di nullità di detta clausola per genericità formulata dall'opposta per la prima volta nella memoria conclusionale del 15.12.2025, oltreché tardiva, è del tutto infondata, atteso che l'accordo del 17.12.2021 prevedeva chiaramente e specificamente l'obbligo a carico Cont di di consegnare tutte le fatture quietanzate dei fornitori che le sarebbero state richieste dall'opponente.
Quanto alle fatture nn. 94 e 96 del 2021, si è stabilito, invece, che l'opponente avrebbe provveduto al pagamento dopo aver ricevuto “il saldo da parte della Committenza principale”.
Orbene, in questa sede, l'opponente ha eccepito il grave inadempimento dell'opposta rispetto alle obbligazioni da questa assunte con i contratti di subappalto del maggio del 2021 e con il successivo accordo transattivo del dicembre del 2021, consistito nell'incompleta, tardiva e inesatta esecuzione dei lavori rivelatisi in parte viziati e produttivi di danni, nella mancata emissione delle note di credito in suo favore, e nell'omessa consegna della documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva e retributiva delle maestranze utilizzate, nonché delle fatture quietanzate dai fornitori e degli atti relativi alle certificazioni e ai collaudi.
8 A fronte di dette precise e circostanziate deduzioni dell'opponente, l'opposta ha confermato, per quanto concerne l'accordo del 17.12.2021, di non aver consegnato le fatture quietanzate dai fornitori e non ha contestato la mancata trasmissione da parte sua delle certificazioni degli impianti e della documentazione attestante il collaudo dei lavori, omettendo, altresì di dimostrare
– come era suo onere – mediante la formulazione di istanze di prova orale pertinenti o la produzione di documentazione idonea, di aver correttamente e tempestivamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti con gli incarichi di subappalto del 17.05.2021, provvedendo all'ultimazione delle lavorazioni previste a regola d'arte entro i termini pattuiti.
Depone, quindi, per la connotazione in termini di gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., con definitiva compromissione dell'interesse dell'opponente all'esecuzione dell'accordo, il fatto che esso ha riguardato molteplici obbligazioni, principali e accessorie, assunte dall'opposta con la sottoscrizione dei contratti di subappalto relativi ai Condomini
ZA e GI e del successivo accordo del 17.12.2021 (vedi Cass. n. 5843/2024 secondo cui in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
nonché Cass. n. 19579/2021, secondo cui “Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dunque, vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c.”).
Nel dettaglio, quanto all'accordo del 17.12.2021, non è stato contestato, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il mancato adempimento dell'opposta – cui era subordinato l'effettivo pagamento del corrispettivo – alle prestazioni principali assunte, con specifico riferimento all'obbligo di consegnare le certificazioni e i collaudi, documenti questi che devono reputarsi necessari per poter attestare la conformità delle opere di ristrutturazione eseguite, onde assicurarne il legittimo e proficuo utilizzo da parte dei proprietari degli immobili oggetto dei lavori.
A ciò si aggiunga che l'opposta ha espressamente confermato di non aver provveduto a consegnare le fatture quietanzate dei fornitori (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione Contr dell'opposta in cui si afferma: “La , come indicato in ricorso per decreto ingiuntivo ha fornito tutto quanto era nella sue possibilità produrre all'infuori delle fatture quietanzate dai fornitori”), sicché devono considerarsi irrilevanti ai fini della decisione i documenti da questa prodotti contestualmente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (ossia i verbali di accordo
9 relativi “alle posizioni aut. langianni e costruire materiali per l'edilizia” e la sentenza n.
489/2023) e alle note scritte del 03.12.2025 (ossia le sentenze n. 2478/2024 e n. 3746/2023).
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, la consegna di detta documentazione è stata espressamente richiesta dall'opponente con e-mail del 23.12.2021, nel cui contesto è stato inoltrato anche un riepilogo con indicazione dei fornitori attenzionati (doc. n. 12 dell'opponente in cui si legge “ad oggi, nonostante le ripetute assicurazioni da parte vostra, non abbiamo ancora ricevuto le fatture quietanzate dei fornitori che hanno lavorato nel cantiere di Via Nardi né tantomeno le dichiarazioni sulla regolarità retributiva e contributiva dei dipendenti e delle maestranze […] come previsto nell'atto sottoscritto in data 17.12.2021 […] la stessa documentazione dovrà essere prodotta anche le ditte/fornitori che hanno operato nei cantieri di
Prato: ZA e GI”).
Né può integrare una valida causa di inimputabilità dell'inadempimento il fatto, genericamente dedotto dall'opposta, di non poter provvedere al saldo dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori
“mediante anticipazioni bancarie”, atteso che quest'ultima era tenuta, in qualità di subappaltatrice, a garantire direttamente e in proprio il pagamento delle forniture richieste e utilizzate, che costituiva – in base a quanto espressamente previsto dall'accordo transattivo per cui è causa – il presupposto necessario affinché l'opponente provvedesse ai versamenti dovuti in suo favore.
Sotto questo profilo, è rinvenibile anche una violazione del principio di buona fede contrattuale nel comportamento dell'opposta, consistito nell'aver assunto – tramite la sottoscrizione dell'accordo del 17.12.2021 – l'obbligo di consegna delle fatture quietanzate dei fornitori, nella consapevolezza di non poter provvedere a detti pagamenti con risorse proprie o mediante il ricorso al credito bancario.
Incontestati risultano, altresì, gli inadempimenti alle obbligazioni, principali e accessorie, assunti dall'opposta con i contratti di subappalto relativi ai Condomini ZA e GI, tenuto conto sia del mancato completamento dei lavori e dei significativi ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma concordato (cfr. la relazione tecnica di parte sub doc. IV dell'opponente in cui si afferma che l'opposta ha accumulato ritardi relativi a detti lavori, pari rispettivamente a 102 giorni per il cantiere Nardi, a 107 giorni per il cantiere ZA e a 63 giorni per il cantiere
GI), sia della mancata consegna delle certificazioni e dei collaudi.
Gli inadempimenti descritti, da considerarsi nel loro complesso, infatti, hanno senz'altro congiuntamente contribuito ad alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale,
10 incidendo negativamente sull'equilibrio giuridico-negoziale sia dei contratti di subappalto, sia dell'accordo del 17.12.2021 intercorsi tra le parti.
Le osservazioni che precedono danno conto della sussistenza della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., dell'inadempimento grave e imputabile dell'opposta quale fatto costitutivo necessario ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla pronuncia della risoluzione della transazione del 17.12.2021 (e, conseguentemente, dello stato di consistenza dei lavori relativi al Condominio Nardi ivi accluso sub allegato A) e dei precedenti contratti di subappalto del 17.05.2021 ai sensi dell'art. 1453 c.c., cui fa seguito la caducazione con effetto retroattivo di detti rapporti contrattuali.
Sul punto, infatti, la SC ha chiarito che non è possibile qualificare l'appalto/subappalto come contratto periodico o di durata ai sensi dell'art. 1458 comma 1 c.c., sicché dalla pronuncia di risoluzione discende – in ipotesi di specifica domanda – l'obbligo di restituzione delle rispettive prestazioni, anche per equivalente, laddove non sia possibile la riconsegna in natura all'impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita (Cass. n. 2638/2025).
A riguardo tuttavia, se è vero che lo scioglimento del contratto comporta l'insorgere di obblighi restitutori in capo alle parti, del pari innegabile è che rientra nell'autonomia delle parti disporre di detti effetti proponendo apposita domanda, in difetto della quale pertanto è preclusa al Giudice
l'adozione di provvedimenti di condanna alla restituzione (cfr ex multis Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022; Sez. 2 -, Sentenza n. 24915 del 18/08/2022, Sez. 2, Sentenza
n. 2562 del 02/02/2009)
Orbene, nel caso di specie, l'opposta si è limitata a chiedere la conferma del D.I. opposto – avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo in suo favore sul presupposto della validità ed efficacia dei contratti di subappalto e dell'accordo transattivo intercorsi tra le parti – senza instare, neppure in via subordinata, ossia in ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di risoluzione contrattuale, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute in restituzione a titolo di equivalente in base al valore dei lavori effettivamente eseguiti, sicché non può essere emessa alcuna pronuncia in tal senso.
Di contro, l'opponente ha chiesto, in aggiunta alla domanda di risoluzione contrattuale e sempre in via riconvenzionale, di vedersi ristorata dei danni subiti.
Detta domanda è senz'altro fondata, non avendo l'opposta contestato l'esistenza e la quantificazione dei pregiudizi allegati dall'opponente.
11 Inoltre, non appare manifestamente eccessiva la determinazione degli importi dovuti a titolo di penale da ritardo – con conseguente esclusione della possibilità di disporne la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. – la cui refusione, nel caso di specie, può essere chiesta in via cumulativa con le domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, atteso che detta possibilità non è stata espressamente esclusa dalle parti in via negoziale e che non si configura un'illegittima duplicazione delle poste risarcitorie richieste con riferimento al ritardo e ai restanti profili di inadempimento, che risultano quantificati distintamente e senza sovrapposizioni di sorta (in termini si veda Cass. n. 27994/2018 secondo cui “L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per
l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore”; conformi anche Cass. n. 22050/19, n. 5651/2023 e n.
33270/2024).
Né a conclusioni diverse potrebbe addivenirsi in ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'opposta nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In proposito, generici e irrilevanti risultano sia i capitoli di prova orale dedotti, sia la richiesta di acquisizione di atti di procedimenti riguardanti soggetti terzi, specie a fronte del raggiungimento Cont della prova dell'esistenza, a carico di , di inadempimenti gravi alle obbligazioni assunte – consistiti, tra l'altro, anche nella mancata consegna delle fatture quietanzate dei fornitori – legittimante la risoluzione dei contratti.
Pertanto, revocato il D.I. n. 1003/2022 del 14/03/2022, sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma pari a € 141.810,02 oltre IVA
a titolo di risarcimento dei danni (derivante dalla somma tra gli importi di € 94.009,12, di €
31.855,90 e di € 15.945,00 dovuti per costi sostenuti ai fini dell'eliminazione dei vizi, penale da ritardo e mancato guadagno in relazione alle opere oggetto dei contratti di subappalto e dell'accordo del 17.12.2021 da eseguirsi presso i e GI, come Controparte_2 specificamente individuati e quantificati nella perizia sub doc. n. IV dell'opponente), oltre
12 interessi compensativi sull'importo annualmente rivalutato dal momento dell'inadempimento, divenuto irreversibile alla data della notifica dell'opposizione (Cass. n. 4028/2017), e interessi legali dalla data odierna al saldo.
2. Le spese seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opposta, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: cfr. Cass. n. 9237/2022), con applicazione degli importi medi previsti per le fasi del giudizio di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione, istruttoria e di decisione, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, ovvero dell'istruttoria documentale e del deposito ad opera delle parti di memorie conclusionali contenenti l'illustrazione di argomentazioni esposte nei rispettivi atti introduttivi.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) REVOCA il D.I. n. 1003/2022 del 14/03/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) RISOLVE i contratti di subappalto del 17.05.2021 e la transazione del 17.12.2021 per le ragioni di cui in parte motiva e CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 della somma a titolo di risarcimento dei danni di € 141.810,02 Parte_1 oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite che si liquidano in euro € 9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 22.12.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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