Ordinanza cautelare 14 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15663 del 2022, proposto da CA BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore , Cineca Consorzio Interuniversitario in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DE EP AR TÀ, CE La SA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2022/2023, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;
- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile all’immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583;
- dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;
- del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “ Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023 ”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 “ Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero ”, nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “ Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE ”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia ”, nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia ”, nonché del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 “ Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' a.a. 2022/2023”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- del Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;
- dei quesiti somministrati, ed, in particolare, dei quesiti nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri; dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;
- delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;
- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;
- della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2022/2023, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022;
- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;
- dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IA AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor CA BO in data 6 settembre 2022 partecipava alla prova selettiva regolata dal d.m. 24 giugno 2022 n. 583 per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria al fine di iscriversi ai suddetti corsi, nell’anno accademico 2022/2023, presso le sedi universitarie indicate nella domanda, con sede di prima scelta individuata nell’ateneo di Catania.
All’esito della prova il signor BO conseguiva il punteggio di 31,7, che non gli consentiva l’accesso ai corsi universitari sopra indicati nelle sedi prescelte, come risultava dalla graduatoria pubblicata telematicamente in data 29 settembre 2022 e successivi scorrimenti.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor BO contestava la propria non ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, impugnando i provvedimenti emarginati in epigrafe, dei quali chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente evidenziava, in primo luogo (primo motivo) l’eccessiva esiguità dei posti messi a concorso per l’anno accademico 2022/2023, che contrasterebbe con l’art. 3 della L. 264/1999, in relazione al minor numero di studenti ammessi (14.740 medici e 1330 odontoiatri) rispetto al fabbisogno individuato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nell’accordo Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (16.354 medici e 1.741 odontoiatri), con violazione, altresì, degli artt. 33 e 34 della Costituzione (diritto allo studio e alla formazione universitaria) e dell’art. 32 della Carta Fondamentale (diritto alla salute); attraverso il secondo motivo di impugnazione evidenziava invece la mancata copertura di tutti i posti disponibili, in relazione all’omessa assegnazione di parte di quelli riservati agli studenti extra UE. Nel terzo motivo la parte ricorrente affermava che non avrebbero dovuto essere inserite nei quesiti prove di ragionamento logico, siccome non previste dal legislatore, e segnalava la presenza di alcune domande riguardanti argomenti estranei ai programmi liceali; nel quarto affermava che per alcuni dei sessanta quesiti sottoposti ai candidati (segnatamente i numeri 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53) l’individuazione della risposta esatta sarebbe stata posta in essere in termini arbitrari, in quanto le domande potevano avere « più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre », ed evidenziava che, se le risposte date a tali quesiti non fossero state considerate, il ricorrente sarebbe stato ammesso. Con riferimento a tale profilo di censura il ricorrente proponeva altresì stanza di accesso agli atti di validazione dei quesiti da parte della P.A.
Attraverso il quinto ordine di censure il signor BO sosteneva che il meccanismo del codice alfanumerico con coppia di etichette identiche non avrebbe garantito l’anonimato; con il sesto contestava l’avvenuta violazione del principio di certezza della paternità della singola prova, ritenendo possibili scambi di persona; nel settimo rilevava la compromissione della segretezza perché non era stato garantito il divieto di avere telefoni cellulari (sarebbe infatti aumentata, in corrispondenza dello svolgimento delle prove d’esame, la frequenza di ricerca in internet di alcune parole chiave relative ai quesiti).
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università di Catania instando per la reiezione del ricorso, del quale deducevano la completa infondatezza.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, era respinta con ordinanza di questo tribunale n. 890/2023.
Attraverso l’ordinanza n. 890 del 19 febbraio 2025 la Presidente della sezione ordinava al signor BO l’integrazione del contraddittorio, autorizzandone l’esecuzione per pubblici proclami, e dettandone le modalità, avvisando nel contempo il ricorrente della possibile inammissibilità dell’atto introduttivo, che non risultava notificato ad alcuno dei controinteressati.
Il ricorrente ottemperava alla succitata ordinanza, come da documentazione depositata il 14 marzo 2025.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene che possa prescindersi dal pronunciamento sull’inammissibilità del ricorso, attesa la palese infondatezza del gravame nel merito, per le ragioni già evidenziate nell’ordinanza n. 890/2023.
6. Si prendono dunque in esame le censure sollevate dalla parte ricorrente, che risultano destituite di fondamento, per le ragioni che di seguito si vanno a precisare.
6.1. Il primo e il secondo motivo di impugnazione, relativi alla quantità dei posti messi a concorso, non sono fondati.
Invero, diversamente da quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, la Legge n. 264/1999, all’articolo 3, prevede il necessario contemperamento tra l’entità del fabbisogno professionale medico rilevato e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei. L’accesso alle facoltà di medicina e di odontoiatria deve infatti essere conformato alla congruità del rapporto tra numero di studenti e idoneità delle strutture, non solo con riferimento alla didattica, ma anche in considerazione della disponibilità di laboratori e della possibilità di consentire ai discenti lo svolgimento di adeguate esperienze cliniche. Conseguentemente, nell’apprezzamento sul punto riservato all’Amministrazione, peraltro connotato dalla spendita di poteri latamente discrezionali, assume portata dirimente il dato relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità, nel senso sopra precisato (in tal senso, cfr.: Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2304; Cons. St., sez. VII, sent. 18 ottobre 2022, n. 8877). Del resto, la domanda di posti aggiuntivi risulta qui formulata in modo astratto, non avendo parte ricorrente fornito la c.d. “prova di resistenza”, che gli avrebbe imposto di dimostrare la possibilità concreta di fruire di tali posti in ragione del punteggio conseguito e della posizione ricoperta in graduatoria (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 8 febbraio 2022, n. 881).
Quanto alla dedotta omessa “redistribuzione” dei posti riservati a studenti extra-comunitari residenti all’estero, la circostanza risulta sguarnita anche solo di un mero principio di prova da parte del ricorrente, oltre che non sorretta dalla necessaria “prova di resistenza”, come sopra descritta. Anche tale seconda doglianza non può dunque trovare accoglimento.
6.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, afferenti alla formulazione dei quesiti, si appalesano anch’essi infondati.
In primo luogo, neanche con riferimento a tali censure è stata fornita la “prova di resistenza”, in quanto le stesse, riguardando inscindibilmente tutti i concorrenti, quand’anche fondate, comporterebbero la riformulazione dell’intera graduatoria, con esiti del tutto imprevedibili rispetto alla posizione del ricorrente medesimo (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 14 giugno 2021, n. 7091).
Peraltro, la formulazione dei quesiti implica, da parte dell’Amministrazione, la spendita di poteri caratterizzati da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il relativo sindacato giudiziale è ammesso nei soli casi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2296 e TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 10 novembre 2022, n. 14601), che nella presente causa non sono stati dimostrati dal BO.
Per ciò che concerne infine la (anch’essa contestata) tipologia delle domande somministrate, va confermato il costante orientamento della Sezione secondo il quale l’Amministrazione procedente, sussistendo ampi margini discrezionali al riguardo, non deve attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ben potendo adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica quale quello di cui trattasi (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080 e, da ultimo, sent. 10 novembre 2022, n. 14642).
La suddetta acclarata infondatezza consente di assorbire la domanda diretta all’accesso agli atti di validazione dei quesiti.
6.3. Anche gli ultimi tre motivi, relativi al principio dell’anonimato e all’uso di telefoni cellulari, sono insuscettibili di favorevole apprezzamento, risolvendosi in mere affermazioni del tutto astratte, destituite di qualsivoglia supporto istruttorio.
7. In definitiva il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto; si assorbe la domanda di accesso per le ragioni esposte al precedente punto 6.2.
8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che dovrà rifonderle alle amministrazioni resistenti costituitesi in giudizio, e ciò anche in considerazione della consolidata giurisprudenza ormai formatasi sulle questioni che formavano oggetto di causa; si compensano le spese rispetto alle amministrazioni intimate e ai controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna il signor CA BO alla refusione, in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania, in solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle Amministrazioni e dei controinteressati non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
IA AP, Primo Referendario, Estensore
Francesca ARni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AP | NA AN |
IL SEGRETARIO