Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01148/2026REG.PROV.COLL.
N. 06381/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2025, proposto da NA OR, EP RR, ST RI, LE TT, EP RO, MA SI, AL TA, EL IA, ER RE, CE PI, SA MA, ND ER, LL CI, AR VA, IA RA, TA Bo, IO AR IG, IL CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 581/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. GI LI.
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto i ricorsi, proposti distintamente da ciascuno degli appellanti, per l’ottemperanza alle sentenze dei giudici del lavoro territorialmente competenti che hanno accertato il diritto di costoro ad “usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l’effetto condanna il Ministero a erogare, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 2.500” in loro favore “[…] oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, il giudice di prime cure ha condannato l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che ha liquida per ciascuno in € 500,00 (eurocinquecento/00), complessivi, “ a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge”.
Tanto premesso gli appellanti contestano la decisione con riferimento alla suddetta quantificazione, deducendo i seguenti motivi di appello:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 91 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2233 C.C., COMMA 2. 2) VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 55/2014: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del gravame per tardività, in subordine contestando l’avverso dedotto nel merito chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva che è fondata l’eccezione di irricevibilità dell’appello.
Nel processo di ottemperanza, infatti, in quanto procedimento camerale, ai sensi dell’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a. tutti i termini processuali sono ridotti alla metà.
Ne consegue che il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a. per l’impugnazione della sentenza di primo grado, non notificata, viene nello speciale rito odierno ridotto a tre mesi
4. Tanto premesso, nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 aprile del 2025, l’appello andava notificata entro il 4 luglio successivo; viceversa il predetto adempimento risulta essere stato eseguito solo in data 31 luglio del 2025. Di conseguenza, l’appello va dichiarato irricevibile per intempestività.
5. Ricorrono giustificate ragioni, riferibili alla natura della controversia, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
GI LI, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria AR Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LI | BI RA |
IL SEGRETARIO