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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/07/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1181/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1181/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.7.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.8.1983 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMINA AVIGLIANO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza F. Crispi n. 4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ITALIA (C.F.: ), giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliato in SAAN (NA) alla via Antonio Gramsci n. 8 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1181/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 10.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Potenza il 2.7.2011, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, 11.9.2012) e che, dopo la celebrazione dell'udienza Persona_1 presidenziale avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate con decreto n. 3060/2017 del 7.3.2017.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 9.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in Potenza il 2.7.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 84, Parte II, S. A, Anno 2011, alle seguenti condizioni:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Potenza, in data 02.07.2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Potenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2 R.G. N. 1181/2025 V.G.
2) Disporre che il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Potenza alla Via Tirreno n. 20;
3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due fine settimana al mese e precisamente dal sabato, dopo l'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica sera, salvo diverso accordo. Ad anni alterni, inoltre il minore trascorrerà con un genitore il periodo compreso tra il 23 dicembre sino al 27 dicembre e, sempre ad anni alterni, dal 30 dicembre sino al giorno dopo il Capodanno (2 gennaio), il tutto salvo diverso accordo;
per le vacanze pasquali, inoltre, il minore trascorrerà in alternanza con ciascun genitore dal venerdì di Pasqua al giorno del lunedì in Albis, salvo diverso accordo fra i genitori e comunque considerati gli impegni del figlio che oramai volge all'adolescenza.
Per quanto riguarda le ferie estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni anche non consecutivi in una località che il padre avrà cura di comunicare alla madre entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Laddove tale periodo non venga comunicato entro il termine previsto il padre trascorrerà con il minore la prima e la seconda settimana di agosto. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il luogo in cui si trova il figlio nel periodo nel quale lo stesso è assegnato alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare, in occasione del periodo di vacanze estive. I ricorrenti si terranno reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente.
4) Disporre che il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contribuzione CP_1 Pt_1 per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 600,00, entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Disporre che l'assegno unico familiare, come da accordo delle parti, sarà percepito al 50% da entrambi i genitori autorizzando, sin d'ora, la IG.ra a farne Pt_1 richiesta all'Inps.
6) Disporre che, come da accordo dei ricorrenti, le spese straordinarie saranno divise tra gli stessi nella misura del 50% secondo lo schema di seguito riportato:
-spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso
3 R.G. N. 1181/2025 V.G.
strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche per la frequentazione di pubblici istituti;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
tempo prolungato pre- scuola e dopo-scuola
Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingue;
corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative. In relazione a queste ultime il genitore, a fronte di una richiesta scritta proveniente dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 giorni trascorsi i quali la spesa si intenderà approvata. Il genitore anticipatario, sia per le spese da concordare che per quelle che non necessitano di preventivo assenso, dovrà inviare e/o consegnare all'altro genitore idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso entro 30 giorni ed il conseguente rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 gg. successivi mediante bonifico bancario o con altro mezzo di pagamento.
7) Dichiarare che i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
8) la casa coniugale sita in Potenza alla Via Tirreno n. 20 di proprietà di entrambi i ricorrenti, rimarrà nella disponibilità della IG.ra ed entrambi si impegnano Pt_1
a donarla al figlio al compimento della maggiore età dello stesso e comunque Per_1 entro e non oltre il 31.12.2031. Il IG. si impegna a sostenere ogni spesa per CP_1
4 R.G. N. 1181/2025 V.G.
la propria parte occorrente per il trasferimento dell'immobile al figlio nonché a continuare a versare le rate del mutuo fino all'estinzione dello stesso».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa del 2017, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 10.6.2025.
Sulle condizioni raggiunte tra le parti, il Collegio precisa, in relazione alla pattuizione di cui al punto 8), che l'impegno a donare al proprio figlio l'immobile
5 R.G. N. 1181/2025 V.G.
adibito a casa familiare assunto nella stessa non può intendersi in quanto tale, ovvero quale atto supportato dall'animus liberale, poiché la donazione essendo actus legittimus non ammette impegni di natura preliminare (cfr. -mutatis mutandis- Cass. civ., sez. III, sent., 8.6.2017, n. 14262; Cass. civ., sez. II, sent., 4.3.2020, n. 6080); sicché la detta clausola negoziale deve essere interpretata alla luce della volontà dei coniugi quale impegno a trasferire l'immobile-casa coniugale al figlio.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni, il Collegio ritiene che le stesse non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, che corrispondano all'interesse del figlio sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sia Per_1 con riguardo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità considerata la distanza tra il luogo di residenza del minore e quello paterno, e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1181 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Potenza il
2.7.2011 da (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Potenza il 31.8.1983, e (C.F.: ), nato a [...] C.F._3
6 R.G. N. 1181/2025 V.G.
Napoli il 21.10.1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al N. 84, Parte II, S. A, Anno 2011;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione (con le precisazioni effettuate circa la clausola 8);
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1181/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.7.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.8.1983 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMINA AVIGLIANO (C.F.: ), giusta procura in C.F._2 atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza F. Crispi n. 4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE ITALIA (C.F.: ), giusta procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliato in SAAN (NA) alla via Antonio Gramsci n. 8 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1 R.G. N. 1181/2025 V.G.
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 10.6.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Potenza il 2.7.2011, deducendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (Potenza, 11.9.2012) e che, dopo la celebrazione dell'udienza Persona_1 presidenziale avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate con decreto n. 3060/2017 del 7.3.2017.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 9.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in Potenza il 2.7.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 84, Parte II, S. A, Anno 2011, alle seguenti condizioni:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Potenza, in data 02.07.2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Potenza, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2 R.G. N. 1181/2025 V.G.
2) Disporre che il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Potenza alla Via Tirreno n. 20;
3) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due fine settimana al mese e precisamente dal sabato, dopo l'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica sera, salvo diverso accordo. Ad anni alterni, inoltre il minore trascorrerà con un genitore il periodo compreso tra il 23 dicembre sino al 27 dicembre e, sempre ad anni alterni, dal 30 dicembre sino al giorno dopo il Capodanno (2 gennaio), il tutto salvo diverso accordo;
per le vacanze pasquali, inoltre, il minore trascorrerà in alternanza con ciascun genitore dal venerdì di Pasqua al giorno del lunedì in Albis, salvo diverso accordo fra i genitori e comunque considerati gli impegni del figlio che oramai volge all'adolescenza.
Per quanto riguarda le ferie estive il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni anche non consecutivi in una località che il padre avrà cura di comunicare alla madre entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Laddove tale periodo non venga comunicato entro il termine previsto il padre trascorrerà con il minore la prima e la seconda settimana di agosto. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il luogo in cui si trova il figlio nel periodo nel quale lo stesso è assegnato alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare, in occasione del periodo di vacanze estive. I ricorrenti si terranno reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente.
4) Disporre che il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contribuzione CP_1 Pt_1 per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 600,00, entro il giorno 23 di ogni mese, a mezzo con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Disporre che l'assegno unico familiare, come da accordo delle parti, sarà percepito al 50% da entrambi i genitori autorizzando, sin d'ora, la IG.ra a farne Pt_1 richiesta all'Inps.
6) Disporre che, come da accordo dei ricorrenti, le spese straordinarie saranno divise tra gli stessi nella misura del 50% secondo lo schema di seguito riportato:
-spese da documentare che non richiedono il preventivo accordo le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso
3 R.G. N. 1181/2025 V.G.
strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio sanitario nazionale;
tasse scolastiche per la frequentazione di pubblici istituti;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
tempo prolungato pre- scuola e dopo-scuola
Spese da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di lingue;
corsi di musica e acquisto di strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative. In relazione a queste ultime il genitore, a fronte di una richiesta scritta proveniente dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine massimo di 10 giorni trascorsi i quali la spesa si intenderà approvata. Il genitore anticipatario, sia per le spese da concordare che per quelle che non necessitano di preventivo assenso, dovrà inviare e/o consegnare all'altro genitore idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso entro 30 giorni ed il conseguente rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 gg. successivi mediante bonifico bancario o con altro mezzo di pagamento.
7) Dichiarare che i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
8) la casa coniugale sita in Potenza alla Via Tirreno n. 20 di proprietà di entrambi i ricorrenti, rimarrà nella disponibilità della IG.ra ed entrambi si impegnano Pt_1
a donarla al figlio al compimento della maggiore età dello stesso e comunque Per_1 entro e non oltre il 31.12.2031. Il IG. si impegna a sostenere ogni spesa per CP_1
4 R.G. N. 1181/2025 V.G.
la propria parte occorrente per il trasferimento dell'immobile al figlio nonché a continuare a versare le rate del mutuo fino all'estinzione dello stesso».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa del 2017, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 10.6.2025.
Sulle condizioni raggiunte tra le parti, il Collegio precisa, in relazione alla pattuizione di cui al punto 8), che l'impegno a donare al proprio figlio l'immobile
5 R.G. N. 1181/2025 V.G.
adibito a casa familiare assunto nella stessa non può intendersi in quanto tale, ovvero quale atto supportato dall'animus liberale, poiché la donazione essendo actus legittimus non ammette impegni di natura preliminare (cfr. -mutatis mutandis- Cass. civ., sez. III, sent., 8.6.2017, n. 14262; Cass. civ., sez. II, sent., 4.3.2020, n. 6080); sicché la detta clausola negoziale deve essere interpretata alla luce della volontà dei coniugi quale impegno a trasferire l'immobile-casa coniugale al figlio.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni, il Collegio ritiene che le stesse non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, che corrispondano all'interesse del figlio sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sia Per_1 con riguardo all'esercizio del diritto alla bigenitorialità considerata la distanza tra il luogo di residenza del minore e quello paterno, e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1181 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Potenza il
2.7.2011 da (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Potenza il 31.8.1983, e (C.F.: ), nato a [...] C.F._3
6 R.G. N. 1181/2025 V.G.
Napoli il 21.10.1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Potenza al N. 84, Parte II, S. A, Anno 2011;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione (con le precisazioni effettuate circa la clausola 8);
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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