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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 618/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 618/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
ER ZI e MA ZI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. G. Corsalini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10-7-2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva:
- l' aveva riconosciuto le patologie denunciate dalla ricorrente (sovraccarico funzionale in CP_1 arto superiore destro, epicondilite, sindrome del tunnel carpale bilaterale e tendinopatia della spalla sinistra) quali malattie professionali insorte a causa dell'attività lavorativa svolta con un grado di menomazione psico-fisica complessivamente pari al 10%; - in particolare l' aveva accertato CP_1
l'1% per l'epicondilite (caso n. 519920887), riconoscendo il gradiente soltanto per il gomito destro, nonostante la denuncia di malattia fosse stata effettuata per entrambi gli arti, il 6% per il sovraccarico funzionale in arto superiore dx (caso n. 514525495), il 2% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale
1 (caso n. 519920888) ed il 3% per tendinopatia della spalla sinistra, riconosciuta a seguito di collegiale medica (caso n. 519920886); - in data 14-12-2023, la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'accertamento di un gradiente invalidante del 6% per la patologia tendinopatia cuffia dei rotatori dx, del 3% per la tendinopatia spalla sx, del 4% per l'epicondilite bilaterale e del 4% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale, sulla base della certificazione medica redatta il 13-12-2023 dal dott. il quale aveva concordato con i gradienti invalidanti Persona_2 accertati dall' per il sovraccarico funzionale in arto superiore dx (caso n. 514525495) e per CP_1 la tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 519920886), mentre aveva quantificato per l'epicondilite
(caso n. 519920887) un gradiente invalidante del 4% in luogo dell'1% accertato dall'Istituto e per la sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n. 519920888) il 4% in luogo del 2% riconosciuto;
- con provvedimento del 15-3-2024, l' aveva rigettato il predetto ricorso amministrativo e CP_1 confermato la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10%; - la valutazione dei danni derivanti dalle malattie professionali di cui sopra era del tutto incongrua ed inadeguata rispetto alle conseguenze lesive concretamente riportate dalla ricorrente a causa dell'attività lavorativa, e ciò risultava evidente in via documentale dai plurimi accertamenti strumentali e dalla specifica documentazione medica prodotta, nonché dalla certificazione medica redatta dal dott. S. Per_2
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“… - accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente complessiva ai fini del 17%, o CP_1 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda CTU per le malattie professionali riconosciute dall' , di cui il 6% per tendinopatia cuffia dei rotatori dx (caso n. CP_1
514525495), del 3% per la tendinopatia spalla sx (caso n. 519920886), del 4% per l'epicondilite bilaterale (caso n. 519920887) e del 4% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n.
519920888), o, comunque, nelle giuste percentuali di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000.
Per l'effetto, condannare l' al pagamento della relativa indennità di legge e/o alla costituzione CP_1 della relativa rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinando, in caso di costituzione della rendita, la data di decorrenza.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” .
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del
[...] consulente tecnico di parte, dott.ssa e sostenendo la piena legittimità della Persona_3 decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dalla ricorrente
2 non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto alla medesima, pari al 10%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultima avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 30-1-2025, dott. ssa ha accertato, con ragionamento congruamente ed Persona_4 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
“… Considerato che
− vi è concordanza tra le Parti in merito al riconoscimento di tendinopatia della spalla destra (caso
n. 514525495: 6%) e di tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 519920886: 3%),
− non ha riconosciuto la patologia a sinistra di gomito e mano (sindrome del tunnel carpale), CP_1
− Parte ricorrente discorda in merito alla quantificazione a destra dei gradienti riconosciuti dall' per la sindrome del tunnel carpale e dell'epicondilite (caso n. 519920888), CP_1
Visto il primo quesito del Giudice (“Esaminati gli atti di causa ed in particolare le risultanze istruttorie …, visitata parte ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, determini il CTU se dall'infortunio/malattia professionale per cui è causa sia derivato un danno biologico permanente in misura pari o superiore al 6 %, in caso affermativo precisandone l'entità”), si ritiene di poter rispondere così come segue.
“L'arto sinistro si può ragionevolmente ritenere esposto al rischio biomeccanico in maniera sovrapponibile al destro, tenuto conto che l'attività lavorativa svolta è bimanuale e comporta esposizione professionale agli stessi rischi. Peraltro, poiché l'arto superiore destro, dominante e maggiormente esposto alle noxae, è andato incontro a disturbi muscoloscheletrici - culminati nell'intervento chirurgico alla spalla destra - e quindi ad impairment della propria funzionalità precocemente, ovvero prima del sinistro, quest'ultimo necessariamente avrà vicariato l'altro con ulteriore sovraccarico affinché le attività lavorative non subissero defaillance.
“La tendinopatia del gomito sinistro così come la sindrome del tunnel carpale omolaterale è documentata strumentalmente, con clinica riferita anamnesticamente ed obiettività assonante.
“Quindi, l'epicondilite del gomito sinistro e la sindrome del tunnel carpale sinistra patite dalla periziata sono clinicamente e strumentalmente accertate, con ripercussione funzionale
3 rispettivamente media e lieve e sono correlate eziologicamente all'esposizione professionale ai rischi biomeccanici presenti nella mansione lavorativa svolta.
“Tanto premesso, poiché dalla lettura dei quesiti posti, il Giudice non invita ad una rivalutazione complessiva delle patologie lavoro correlate patite dalla lavoratrice ed ammette delle preesistenze, rispetto alle quali tramite cumulo con il grado accertato complessivo già riconosciuto, arrivare ad una valutazione conclusiva, attenendosi alle Tabelle di Legge, si ritiene che a seguito dell'esposizione professionale ai rischi biomeccanici possano essere riconosciute le seguenti malattie professionali con la relativa stima del danno biologico, con grado complessivo 4% per
− esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale 3% (voce n. 232)
− esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve ripercussione funzionale 2%.
“Al fine di rispondere al secondo quesito posto dal Giudice (“Determini inoltre il C.T.U. la complessiva riduzione dell'integrità psicofisica/attitudine al lavoro, tramite il cumulo della inabilità/danno biologico derivante da precedente infortunio/malattia professionale “), tenuto conto della documentazione versata in atti
⎯ la complessiva riduzione dell'integrità psicofisica/attitudine al lavoro tramite il cumulo del danno biologico derivante da precedenti malattie professionali definite dall' in data 18.05.2024 con CP_1 grado complessivo di 010%, può essere ricondotta al grado complessivo di 13%.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025)
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott. ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_4 quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece eccepito: “… Posto che il danno biologico derivante dalle precedenti malattie definite in data
18.5.2024 con il 10%, nella suddetta bozza è stato ulteriormente riconosciuto alla Sig.ra Parte_1 il 3% per esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale 3% (voce n. 232)
[...] ed il 2% per esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve ripercussione funzionale.
Trattandosi di lesioni concorrenti, riguardanti lo stesso arto sinistro, si ritiene corretto applicare una sola volta il criterio riduzionistico … .
“Pertanto si chiede che venga riconosciuto alla ricorrente la riduzione Parte_1 dell'integrità psicofisica/attitudinale al lavoro per il grado complessivo del 14%.” (si vedano le osservazioni del c.t.p. allegate alla relazione peritale del 31-5-2025).
Alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte ricorrente, il c.t.u. dott.ssa ha precisato: Per_4
“… La valutazione del danno complessivo è stata effettuata tenendo conto del riconoscimento ex novo di patologie professionali la cui documentazione era versata in atti (esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale, esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve
4 ripercussione funzionale), il cui gradiente, 4%, è stato sommato alla preesistenza già accertata CP_1
a favore di 10%). Parte_1
“La metodologia medico-legale risulta quindi correttamente applicata in relazione al fatto che il
Giudice non aveva invitato ad una rivalutazione complessiva delle patologie lavoro correlate patite dalla lavoratrice ed aveva ammesso delle preesistenze, rispetto alle quali tramite cumulo con il grado accertato complessivo già riconosciuto, arrivare ad una valutazione conclusiva, attenendosi alle
Tabelle di Legge, per un grado complessivo di 13%.
“Quindi, tanto premesso, si confermano le conclusioni cui la scrivente era pervenuta” (si vedano le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito delle osservazioni allegate alla relazione peritale depositata dall'ausiliare il 31-5-2025).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dal c.t.u. e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stato accertato che dalle malattie professionali sofferte dalla ricorrente è derivato un danno biologico pari al 4% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute in misura pari al 10%, comporta un danno biologico complessivamente pari al 13% -, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve riconoscersi il diritto della medesima di percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2,
D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 10-7-2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dalla ricorrente è derivato un danno biologico pari al 4% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute
5 (10%), è complessivamente pari al 13%, condanna l' come sopra rappresentato, al CP_1 pagamento in favore della medesima dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente di metà CP_1 delle spese processuali, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17/07/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 618/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
ER ZI e MA ZI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Tolentino (MC), Viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. G. Corsalini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10-7-2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva:
- l' aveva riconosciuto le patologie denunciate dalla ricorrente (sovraccarico funzionale in CP_1 arto superiore destro, epicondilite, sindrome del tunnel carpale bilaterale e tendinopatia della spalla sinistra) quali malattie professionali insorte a causa dell'attività lavorativa svolta con un grado di menomazione psico-fisica complessivamente pari al 10%; - in particolare l' aveva accertato CP_1
l'1% per l'epicondilite (caso n. 519920887), riconoscendo il gradiente soltanto per il gomito destro, nonostante la denuncia di malattia fosse stata effettuata per entrambi gli arti, il 6% per il sovraccarico funzionale in arto superiore dx (caso n. 514525495), il 2% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale
1 (caso n. 519920888) ed il 3% per tendinopatia della spalla sinistra, riconosciuta a seguito di collegiale medica (caso n. 519920886); - in data 14-12-2023, la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'accertamento di un gradiente invalidante del 6% per la patologia tendinopatia cuffia dei rotatori dx, del 3% per la tendinopatia spalla sx, del 4% per l'epicondilite bilaterale e del 4% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale, sulla base della certificazione medica redatta il 13-12-2023 dal dott. il quale aveva concordato con i gradienti invalidanti Persona_2 accertati dall' per il sovraccarico funzionale in arto superiore dx (caso n. 514525495) e per CP_1 la tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 519920886), mentre aveva quantificato per l'epicondilite
(caso n. 519920887) un gradiente invalidante del 4% in luogo dell'1% accertato dall'Istituto e per la sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n. 519920888) il 4% in luogo del 2% riconosciuto;
- con provvedimento del 15-3-2024, l' aveva rigettato il predetto ricorso amministrativo e CP_1 confermato la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10%; - la valutazione dei danni derivanti dalle malattie professionali di cui sopra era del tutto incongrua ed inadeguata rispetto alle conseguenze lesive concretamente riportate dalla ricorrente a causa dell'attività lavorativa, e ciò risultava evidente in via documentale dai plurimi accertamenti strumentali e dalla specifica documentazione medica prodotta, nonché dalla certificazione medica redatta dal dott. S. Per_2
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue:
“… - accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D. Lgs. n. 38 del
23.02.2000 e successive modifiche, una invalidità permanente complessiva ai fini del 17%, o CP_1 nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda CTU per le malattie professionali riconosciute dall' , di cui il 6% per tendinopatia cuffia dei rotatori dx (caso n. CP_1
514525495), del 3% per la tendinopatia spalla sx (caso n. 519920886), del 4% per l'epicondilite bilaterale (caso n. 519920887) e del 4% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale (caso n.
519920888), o, comunque, nelle giuste percentuali di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000.
Per l'effetto, condannare l' al pagamento della relativa indennità di legge e/o alla costituzione CP_1 della relativa rendita, oltre agli interessi dal centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo, determinando, in caso di costituzione della rendita, la data di decorrenza.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” .
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
come sopra rappresentato, il quale, riportandosi alle considerazioni mediche del
[...] consulente tecnico di parte, dott.ssa e sostenendo la piena legittimità della Persona_3 decisione adottata in sede amministrativa, ritenendo che le menomazioni riportate dalla ricorrente
2 non fossero valutabili in misura superiore a quanto già riconosciuto alla medesima, pari al 10%, chiedeva il rigetto delle pretese da quest'ultima avanzate.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Nell'ambito della disposta CTU di natura medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato all'udienza del 30-1-2025, dott. ssa ha accertato, con ragionamento congruamente ed Persona_4 adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica:
“… Considerato che
− vi è concordanza tra le Parti in merito al riconoscimento di tendinopatia della spalla destra (caso
n. 514525495: 6%) e di tendinopatia della spalla sinistra (caso n. 519920886: 3%),
− non ha riconosciuto la patologia a sinistra di gomito e mano (sindrome del tunnel carpale), CP_1
− Parte ricorrente discorda in merito alla quantificazione a destra dei gradienti riconosciuti dall' per la sindrome del tunnel carpale e dell'epicondilite (caso n. 519920888), CP_1
Visto il primo quesito del Giudice (“Esaminati gli atti di causa ed in particolare le risultanze istruttorie …, visitata parte ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, determini il CTU se dall'infortunio/malattia professionale per cui è causa sia derivato un danno biologico permanente in misura pari o superiore al 6 %, in caso affermativo precisandone l'entità”), si ritiene di poter rispondere così come segue.
“L'arto sinistro si può ragionevolmente ritenere esposto al rischio biomeccanico in maniera sovrapponibile al destro, tenuto conto che l'attività lavorativa svolta è bimanuale e comporta esposizione professionale agli stessi rischi. Peraltro, poiché l'arto superiore destro, dominante e maggiormente esposto alle noxae, è andato incontro a disturbi muscoloscheletrici - culminati nell'intervento chirurgico alla spalla destra - e quindi ad impairment della propria funzionalità precocemente, ovvero prima del sinistro, quest'ultimo necessariamente avrà vicariato l'altro con ulteriore sovraccarico affinché le attività lavorative non subissero defaillance.
“La tendinopatia del gomito sinistro così come la sindrome del tunnel carpale omolaterale è documentata strumentalmente, con clinica riferita anamnesticamente ed obiettività assonante.
“Quindi, l'epicondilite del gomito sinistro e la sindrome del tunnel carpale sinistra patite dalla periziata sono clinicamente e strumentalmente accertate, con ripercussione funzionale
3 rispettivamente media e lieve e sono correlate eziologicamente all'esposizione professionale ai rischi biomeccanici presenti nella mansione lavorativa svolta.
“Tanto premesso, poiché dalla lettura dei quesiti posti, il Giudice non invita ad una rivalutazione complessiva delle patologie lavoro correlate patite dalla lavoratrice ed ammette delle preesistenze, rispetto alle quali tramite cumulo con il grado accertato complessivo già riconosciuto, arrivare ad una valutazione conclusiva, attenendosi alle Tabelle di Legge, si ritiene che a seguito dell'esposizione professionale ai rischi biomeccanici possano essere riconosciute le seguenti malattie professionali con la relativa stima del danno biologico, con grado complessivo 4% per
− esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale 3% (voce n. 232)
− esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve ripercussione funzionale 2%.
“Al fine di rispondere al secondo quesito posto dal Giudice (“Determini inoltre il C.T.U. la complessiva riduzione dell'integrità psicofisica/attitudine al lavoro, tramite il cumulo della inabilità/danno biologico derivante da precedente infortunio/malattia professionale “), tenuto conto della documentazione versata in atti
⎯ la complessiva riduzione dell'integrità psicofisica/attitudine al lavoro tramite il cumulo del danno biologico derivante da precedenti malattie professionali definite dall' in data 18.05.2024 con CP_1 grado complessivo di 010%, può essere ricondotta al grado complessivo di 13%.” (si veda la relazione peritale depositata dal c.t.u. in data 31-5-2025)
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott. ssa ai consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_4 quello di parte resistente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte ricorrente ha invece eccepito: “… Posto che il danno biologico derivante dalle precedenti malattie definite in data
18.5.2024 con il 10%, nella suddetta bozza è stato ulteriormente riconosciuto alla Sig.ra Parte_1 il 3% per esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale 3% (voce n. 232)
[...] ed il 2% per esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve ripercussione funzionale.
Trattandosi di lesioni concorrenti, riguardanti lo stesso arto sinistro, si ritiene corretto applicare una sola volta il criterio riduzionistico … .
“Pertanto si chiede che venga riconosciuto alla ricorrente la riduzione Parte_1 dell'integrità psicofisica/attitudinale al lavoro per il grado complessivo del 14%.” (si vedano le osservazioni del c.t.p. allegate alla relazione peritale del 31-5-2025).
Alle osservazioni formulate dal c.t.p. di parte ricorrente, il c.t.u. dott.ssa ha precisato: Per_4
“… La valutazione del danno complessivo è stata effettuata tenendo conto del riconoscimento ex novo di patologie professionali la cui documentazione era versata in atti (esiti di epicondilite gomito sinistro a media interferenza funzionale, esiti di sindrome del tunnel carpale sinistra con lieve
4 ripercussione funzionale), il cui gradiente, 4%, è stato sommato alla preesistenza già accertata CP_1
a favore di 10%). Parte_1
“La metodologia medico-legale risulta quindi correttamente applicata in relazione al fatto che il
Giudice non aveva invitato ad una rivalutazione complessiva delle patologie lavoro correlate patite dalla lavoratrice ed aveva ammesso delle preesistenze, rispetto alle quali tramite cumulo con il grado accertato complessivo già riconosciuto, arrivare ad una valutazione conclusiva, attenendosi alle
Tabelle di Legge, per un grado complessivo di 13%.
“Quindi, tanto premesso, si confermano le conclusioni cui la scrivente era pervenuta” (si vedano le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito delle osservazioni allegate alla relazione peritale depositata dall'ausiliare il 31-5-2025).
Questo giudicante condivide pienamente detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dal c.t.u. e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stato accertato che dalle malattie professionali sofferte dalla ricorrente è derivato un danno biologico pari al 4% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute in misura pari al 10%, comporta un danno biologico complessivamente pari al 13% -, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve riconoscersi il diritto della medesima di percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2,
D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della CP_1 prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 10-7-2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dalla ricorrente è derivato un danno biologico pari al 4% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute
5 (10%), è complessivamente pari al 13%, condanna l' come sopra rappresentato, al CP_1 pagamento in favore della medesima dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente di metà CP_1 delle spese processuali, metà liquidata in € 1.050,00 per compenso professionale, al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 43,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17/07/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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