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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/08/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2668 del registro generale affari civili dell'anno 2024 TRA C.F._1 ), nata a [...] il Parte_1 (cf:
2.2.1978, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Condello, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via degli Esperidi n. 10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE
E C.F. 2 nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 (cf: difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gandolfo Blando, presso il cui studio, sito a
Gangi in via Torino n. 113, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto il Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_1
-- trascritto nel registro degli atti 2.12.2006 a Cefalù matrimonio concordatario con CP_1 di matrimonio del predetto comune al n. 139, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2006 - dal quale sono i figli Persona_1 il 29.6.2007 (portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi '
dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104), Parte_2 . 1'8.9.2011 e Controparte_2 il 2.4.201
4 - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo, o in subordine condiviso, dei figli minori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, sita a Gangi in via Salita Monte Marone n. 5, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 1.000,00, di cui € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed €
250,00 per sé.
Con istanza depositata in data 7.3.2025, le parti domandavano il mutamento del rito, dando atto del raggiungimento di un accordo, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Gangi in via Salita
Monte Marone n. 5, alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli. Inoltre, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità.
All'udienza del 14.3.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni contenute nell'accordo depositato il
7.3.2025, chiedendo altresì il mutamento del rito, il Giudice designato ha rinviato la causa ex art. 473 bis.51 cpc, all'udienza del 13.6.2025.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza predetta, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il 7.3.2025; con ordinanza dell'17.6.2025, la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473
bis.4 cpc)
In considerazione della definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra Parte 1 e CP_1
[...] alle condizioni di cui all'accordo depositato il 7.3.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2668 del registro generale affari civili dell'anno 2024 TRA C.F._1 ), nata a [...] il Parte_1 (cf:
2.2.1978, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Condello, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via degli Esperidi n. 10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE
E C.F. 2 nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 (cf: difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gandolfo Blando, presso il cui studio, sito a
Gangi in via Torino n. 113, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto il Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_1
-- trascritto nel registro degli atti 2.12.2006 a Cefalù matrimonio concordatario con CP_1 di matrimonio del predetto comune al n. 139, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2006 - dal quale sono i figli Persona_1 il 29.6.2007 (portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi '
dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n. 104), Parte_2 . 1'8.9.2011 e Controparte_2 il 2.4.201
4 - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo, o in subordine condiviso, dei figli minori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, sita a Gangi in via Salita Monte Marone n. 5, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 1.000,00, di cui € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed €
250,00 per sé.
Con istanza depositata in data 7.3.2025, le parti domandavano il mutamento del rito, dando atto del raggiungimento di un accordo, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Gangi in via Salita
Monte Marone n. 5, alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli. Inoltre, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità.
All'udienza del 14.3.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni contenute nell'accordo depositato il
7.3.2025, chiedendo altresì il mutamento del rito, il Giudice designato ha rinviato la causa ex art. 473 bis.51 cpc, all'udienza del 13.6.2025.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza predetta, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il 7.3.2025; con ordinanza dell'17.6.2025, la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473
bis.4 cpc)
In considerazione della definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra Parte 1 e CP_1
[...] alle condizioni di cui all'accordo depositato il 7.3.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.