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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5825/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.07.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato servizio per quasi vent'anni – dal 01.08.1996 (giorno di incorporamento) al 15.03.2018 (data collocamento in congedo) – in qualità di militare in servizio permanente effettivo della Marina Militare;
di essere stato sottoposto dal
26.11.2009 al 16.02.2011 a molteplici vaccinazioni, obbligatorie per i militari (e, più precisamente, il 26.11.2009 a dose di vaccino antitetano ANATETALL, il 03.12.2009 a tre dosi di vaccino antitifoideo TI e ad una dose di vaccino anti Epatite A-B TWINRIX per adulti, il 22.03.2010 a dose di vaccinazione per Tetano-Difterico-Polio REVAXIS, il
15.04.2010 a seconda dose di vaccino anti Epatite A – B TWINRIX per adulti, il
28.05.2010 a terza dose di vaccino anti Epatite A – B TWINRIX per adulti, il 10.06.2010
1 a dose di vaccino antimeningococcico MENCEVAX ACWY, il 16.02.2011 a terza dose di vaccino anti Tetano IMOVAX); che nel 2016 gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, con riscontro della presenza di una “voluminosa neoformazione solida, a margini irregolari ed infiltranti a carico del corpo/coda del pancreas (circa cm 13 x cm 6), con ectasia e trombosi della vena splenica, vena mesenterica superiore e del tronco portale, presenza di cavernoma portale, con varici”; di essersi sottoposto negli anni successivi a numerosi controlli ed esami diagnostici presso svariate strutture specializzate in giro per l'Italia; che, a causa del “carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato in follow-up clinico e trattamento radiochemioterapico e stadiazione mediante studio in follow-up” che lo affliggeva, con verbale della Commissione Medica ospedaliera di
Augusta del 15.03.2018, egli è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare;
di avere appreso causalmente nel marzo 2018, navigando su internet, la possibile correlazione tra le vaccinazioni e l'insorgenza della malattia neoplastica;
di avere infruttuosamente presentato all' di Catania domanda per l'ottenimento degli CP_3 indennizzi ex L. 210/1992 e L. 229/2005 e successivo ricorso al . Controparte_1
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di ritenere, accertare e dichiarare: la tempestività, ex art.3 della Legge 210/1992, della domanda amministrativa presentata dal ricorrente e recapitata il 31/07/2020 al resistente per la percezione degli Controparte_1 indennizzi previsti dalla stessa legge;
la sussistenza, anche per il criterio del “più probabile che non”, del nesso causale tra la somministrazione vaccinica antitifoidea con TI a cui il ricorrente, per ragioni di servizio, è stato sottoposto, con ben tre dosi, in data 03/12/2009, e la successiva insorgenza del
“Tumore neoroendocrino del pancreas con lesioni epatiche”. Tumore da cui è derivata (come accertato dalla C.M.O. di Messina con verbale del 21/05/2021 -cfr. all.39-) una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica ascrivibile alla Prima Categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/1981; il suo diritto ad ottenere l'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 (primo periodo) dell'art. 2 Legge
210/1992, secondo la Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981, rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato;
condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in suo favore: i ratei maturati e non riscossi dall'1/08/2020 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione/recapito -31/07/2020- della domanda amministrativa) e quelli che matureranno sino al momento dell'effettivo pagamento, con interessi legali sulle somme
2 spettanti per ogni singolo rateo scaduto e non pagato, da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
i ratei che matureranno vita natural durante;
l'assegno “una tantum” di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art.2 della L. 210/1992, per il periodo ricompreso tra l'epoca di prima manifestazione /diagnosi dell'evento dannoso (08.11.2016) e il 01.08.2020 (data di decorrenza indennizzo base), e nella misura pari, per ciascun anno, al
30% di detto indennizzo base;
l'indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge
229/2005, che corrisponde all'assegno mensile vitalizio di importo pari a sei volte (stante che l'infermità accertata al ricorrente è stata ascritta alla Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981) la somma che lo stesso ricorrente percepirà a titolo d'indennizzo base di cui ai commi 1 e 2 dell'art.2 della Legge 210/1992, con rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, indi i ratei maturati e non riscossi dal 01.08.2020 (data decorrenza indennizzo base, giusto quanto prescritto dal comma 4 dell'art.1 del D.M.
06.10.2006) e quelli che matureranno sino al momento dell'effettivo pagamento, con interessi legali sulle somme spettanti per ogni singolo rateo scaduto e non pagato, da calcolarsi dalla relativa scadenza al soddisfo;
i ratei successivi che matureranno vita natural durante;
l'assegno
“una tantum” aggiuntivo di cui all'art. 4 della Legge 229/2005, nella misura massima di dieci annualità dell'indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 dell'art.1 della stessa L. 229/2005, pel periodo ricompreso tra l'epoca di prima manifestazione/diagnosi dell'evento dannoso
(08/11/2016) e il 0/08/2020 (data decorrenza indennizzo aggiuntivo di cui all'art.1 stessa Legge
229/2005): condannare il resistente al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali CP_1 del giudizio, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito, osservando, in particolare, che non è dimostrabile l'esistenza di un nesso di causalità tra la sottoposizione alle vaccinazioni e l'insorgenza della patologia tumorale e che, con specifico riferimento al vaccino TI, lo stesso è stato messo fuori commercio in quanto avrebbe dato scarsi risultati e non perché contenesse sostanze sicuramente dannose per la salute.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di duplice
C.T.U.; ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 04.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici di natura indennitaria previsti dall'art. 2 della legge n. 210/1992, il che ovviamente presuppone l'accertamento dell'eventuale nesso di causalità tra le vaccinazioni alle quali è stato sottoposto l'interessato, nel corso della sua carriera militare, e l'insorgenza della denunciata patologia tumorale.
Ebbene, a fronte dell'esito sfavorevole (per l'attore) della prima C.T.U., effettuata dalla dott.ssa , per esigenze di completezza dell'istruttoria e di approfondimento di tutti Per_1
i profili della vicenda contestata, lo scrivente organo giudicante ha nominato un secondo
C.T.U., nella persona del dott. , il quale ha anch'egli concluso nel senso di Persona_2 escludere la sussistenza del nesso eziologico tra le vaccinazioni e l'insorgenza della neoplasia.
In particolare, la dott.ssa , specialista in Medicina Legale e che, su autorizzazione Per_1 del Giudice procedente, si è avvalsa della collaborazione di uno specialista oncologo, ha affermato che: “il vaccino anti tifoideo TI non può essere ritenuto il responsabile dell'insorgenza del tumore neuroendocrino, in quanto ad oggi in letteratura non esistono lavori scientifici che certificano la correlazione e quindi il nesso causale con l'insorgenza di tale tumore che già rappresenta un tumore raro. Tuttavia esistono studi che dimostrano la correlazione dose dipendente (alte dosi) e insorgenza di neoplasie negli organi più comuni (mammella, prostata, polmone, fegato e mieloma); Dalla ricerca su PubMed dei
146 risultati pubblicati ad oggi (vedi grafico allegato), nessuno di questi studi è riuscito a dimostrare la neuroendocrino del pancreas soprattutto ai dosaggi utilizzati per la vaccinazione del ( si ricordi che il soggetto ne ha assunto solo 3 dosi);” “allo Pt_1 stato attuale in letteratura non esistono lavori scientifici che abbiano dimostrato la correlazione tra i componenti del vaccino VIVITOF e l'insorgenza del tumore neuroendocrino del pancreas.”.
Ed anche il dott. , medico-chirurgo specializzato in Medicina del lavoro, ha Persona_2 concluso sostenendo che “non è possibile ritenere che la neoplasia” endocrina del pancreas
“acclarata a carico del ricorrente possa essere messa in rapporto causale o concausale con la remota somministrazione di vaccini effettuata nel periodo del servizio prestato presso la Marina Militare italiana, sia sotto il profilo della plausibilità medico-scientifica sia secondo il criterio civilistico del <>”.
4 In maniera estremamente esaustiva e convincente, il dott. ha argomentato al Per_2 riguardo come segue: “I tumori neuroendocrini del pancreas fanno parte di un gruppo di patologie rare, noti anche con il termine anglosassone neuro-endocrine tumors (NET), di tipi diversi e che colpiscono svariati organi del corpo umano. Il pancreas è la sede più comune (tumore neuroendocrino pancreatico o PNET). Vengono definiti 'neuroendocrini' per indicare l'origine in quelle cellule, rintracciabili in varie sedi dell'organismo, che possiedono caratteristiche specifiche delle cellule nervose e di quelle endocrine, responsabili della produzione di ormoni (va precisato che i tumori del pancreas solo in piccola percentuale - dal 5 al 10% - originano dalle cellule endocrine, essendo in maggioranza rappresentati dai carcinomi che originano dalle cellule dei dotti). Si tratta, come detto, di neoplasie rare, che rappresentano meno dello 0.5% di tutti i tumori maligni, con frequenza di circa 1/1.000.000 nella popolazione generale. In Italia si contano circa
2.700 diagnosi ogni anno. Come prima anticipato, hanno origine da aggregati di cellule endocrine della ghiandola, presenti nelle cosiddette 'isole di Langerhans', cellule che secernono ormoni importanti per il metabolismo umano I tumori neuroendocrini del pancreas fanno parte di un gruppo di patologie rare, noti anche con il termine anglosassone neuro-endocrine tumors (NET), di tipi diversi e che colpiscono svariati organi del corpo umano. Il pancreas è la sede più comune (tumore neuroendocrino pancreatico o PNET). Vengono definiti 'neuroendocrini' per indicare l'origine in quelle cellule, rintracciabili in varie sedi dell'organismo, che possiedono caratteristiche specifiche delle cellule nervose e di quelle endocrine, responsabili della produzione di ormoni (va precisato che i tumori del pancreas solo in piccola percentuale - dal 5 al 10%
- originano dalle cellule endocrine, essendo in maggioranza rappresentati dai carcinomi che originano dalle cellule dei dotti). Si tratta, come detto, di neoplasie rare, che rappresentano meno dello 0.5% di tutti i tumori maligni, con frequenza di circa
1/1.000.000 nella popolazione generale. In Italia si contano circa 2.700 diagnosi ogni anno. Come prima anticipato, hanno origine da aggregati di cellule endocrine della ghiandola, presenti nelle cosiddette 'isole di Langerhans', cellule che secernono ormoni importanti per il metabolismo umano vomito. Il trattamento è fondato sull'intervento chirurgico (laddove possibile), sui trattamenti chemio e/o radioterapici e sulla terapia radio-metabolica, trattamento d'elezione per i tumori con metastasi non operabili, da proseguire con la bioterapia (somministrazione di ormone sintetico equivalente alla
5 somatostatina per rallentare la crescita). Con adeguati trattamenti la prognosi può essere favorevole e la sopravvivenza a 5 anni viene stimata fino al 60% dei casi.
5.3 Nella corposa documentazione medico-legale prodotta dalla parte viene affrontato il presunto rapporto tra le vaccinazioni cui è stato sottoposto il sig. Parte_1 durante il servizio prestato in Marina Militare e la successiva insorgenza del cancro neuroendocrino del pancreas. A titolo indicativo e riepilogativo, a tale proposito, si può citare il seguente passo delle osservazioni alla precedente CTU redatta dalla dott.ssa
, elaborate dalla CTP dott.ssa (pag. 3): “È ormai noto Persona_3 Persona_4 nell'ambito delle vaccinazioni che alcuni vaccini contengono sostanze tossiche e la loro somministrazione può causare danni all'organismo, in particolare colpendo il sistema immunitario e causando perfino tumori. La somministrazione dei vaccini nell'ambito militare senza il rispetto degli intervalli di tempo prescritti e del contenuto dei vaccini stessi, in particolare degli adiuvanti per elicitare la risposta immune, può risultare molto dannosa”. A dimostrazione e conferma di tale assunto viene riportato quanto considerato nei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta, istituita con delibera della
Camera dei deputati 30 giugno 2015, modificata con delibera della Camera dei Deputati
15 novembre 2017, con la relazione approvata nella seduta del 07/02/2018 e, cioè “la necessità di svolgere esami pre-vaccinali prima della somministrazione dei vaccini, sia al fine della valutazione di immunità già acquisite, sia al fine dell'accertamento di stati di immunodepressione che sconsigliano di somministrare il vaccino in quello specifico momento” e che alla luce degli elementi raccolti la Commissione indichi una associazione statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative e patologie autoimmuni e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. Va però precisato che si parla di un rapporto con leucemie, linfomi e malattie autoimmuni e non con tumori solidi né, tanto meno, con tumori neuroendocrini del pancreas o di altri organi. Proseguendo, nelle note della pregiata CTP ricorrente viene quindi asserito:
“Ovviamente non possiamo essere certi che ci sia un legame tra la vaccinazione con
TI e lo sviluppo del tumore che affligge il nostro assistito, posto che la patogenesi dei processi tumorali è sempre per definizione multifattoriale. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi emersi dallo studio della Commissione Parlamentare deliberato dalla Camera dei
Deputati nel novembre 2017, riteniamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si possa escludere l'esistenza di un nesso causale tra la somministrazione vaccinica a cui è stato sottoposto il nostro assistito e l'insorgenza del quadro tumorale che lo affligge” … .
6 Ebbene, pur con il massimo rispetto per quanto espresso dalla Collega di parte, non si può concordare con quanto affermato nelle sue osservazioni. Va premesso, in primis, che le commissioni parlamentari non hanno carattere di scientificità, come ad esempio per quanto accade in studi validati e pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Dal punto di vista metodologico, in effetti, la suddetta relazione parlamentare non identifica con esattezza un campione di riferimento rispetto alla popolazione militare indagata, non precisa il tempo di latenza intercorso tra le vaccinazioni e l'insorgenza delle patologie rilevate e, soprattutto, non indaga – e quindi non esclude – la presenza di elementi di confondimento, cioè di altri fattori di rischio che avrebbero potuto determinare le malattie riconosciute. In ogni caso, si rileva che per quanto riguarda i casi di neoplasie che hanno colpito il personale italiano, impiegato anche in missioni militari all'estero, nelle tabelle riportate l'incidenza di neoplasie del sistema endocrino nei militari della Marina Militare è pari a zero. I lavori svolti da tali commissioni istituzionali, naturalmente, rivestono un rilevante valore politico e sociale, potendo indirizzare le decisioni parlamentari e governative in base alle conclusioni tratte, anche se va riconosciuto che talora si tratta di decisioni assunte più per tranquillizzare l'opinione pubblica che per rispondere a effettive conclusioni mediche basate sull'evidenza scientifica. Ad ogni modo, al riguardo, con il decreto del 16 maggio
2018 del Ministero della Difesa di concerto con il , è stata approvata CP_1 CP_1 una direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, raccomandando intervalli di almeno 4 settimane tra la somministrazione di vaccini, al fine di evitare interferenze con la risposta immunitaria. In realtà non esiste in Letteratura medica alcuna conclusione epidemiologica o scientifica che confermi l'esistenza di un rapporto causale tra la somministrazione di vaccini e lo sviluppo di tumori. I lavori che hanno ipotizzato tali possibili correlazioni non hanno determinato alcuna valida evidenza conclusiva, come ad esempio gli studi condotti sul virus SV40, che negli anni '60 aveva contaminato alcuni lotti di vaccino antipolio, in quanto nessuna ricerca epidemiologica ha confermato un aumento del rischio di tumori nei soggetti vaccinati con tali vaccini. Altresì, l'ipotizzata relazione causale fra vaccini e sviluppo e malattie autoimmuni si basa su casi aneddotici o studi osservazionali non controllati, nei quali viene descritto lo sviluppo di meccanismi autoimmuni temporanei che non causano alcuna patologia autoimmune, anche per la riconosciuta esistenza di adeguati meccanismi di
7 controllo del sistema immunologico del corpo umano. Una plausibilità biologica sul legame fra vaccini e malattie autoimmuni era stata proposta, in passato, per la sindrome di RÉ ma studi controllati, rigorosamente condotti, hanno escluso tale rapporto. Analogamente è stata esclusa ogni relazione fra sclerosi multipla e bacillo di e vaccini contro epatite B, influenza e poliomielite. Solo in una rara Persona_5 condizione è stato dimostrato un possibile nesso fra vaccinazione e sviluppo di autoimmunità, cioè la piastrinopenia autoimmune indotta dal vaccino anti-morbillo, rosolia e parotite, che insorge con una frequenza di 1/30.000 vaccinati. Considerato, però, che la piastrinopenia autoimmune si sviluppa comunque 'naturalmente' in 1 bambino su
3.000 affetti da rosolia e in 1 bambino su 6.000 affetti da morbillo, il bilancio rimane in ogni caso largamente favorevole alla vaccinazione. I risultati della consolidata ricerca scientifica permettono quindi, a tutt'oggi, di escludere nesso causale fra la somministrazione di vaccini e lo sviluppo di malattie autoimmuni o di tumori.
5.4 Continuando con quanto contenuto nelle già citate osservazioni di parte ricorrente, viene presunta la rilevanza causale del ravvicinato calendario vaccinale imposto al militare in servizio, in quanto (pag. 5): “… il militare … ha ricevuto in data: - 26/11/2009, una dose di vaccino antitetanico parenterale, ANATETALL;
- 03/12/2009, tre dosi di vaccino antitifico, TI + una dose di vaccino parenterale antiepatite A e B, TWINRIX
ADULTI.
Quindi, nell'arco temporale di una settimana ha ricevuto ben tre tipi di vaccini diversi, alcuni viventi attenuato come il TI, altri parenterali, cioè, iniettabili come l'ANATETALL e il TWINRIX. Secondo il criterio del “più probabile che non”, sarà pure legittimo formulare l'ipotesi che un simile calendario di vaccinazione abbia potuto interferire con la naturale risposta immunitaria del soggetto, determinando delle modifiche che nel tempo possano aver rappresentato una concausa allo sviluppo del tumore”. Tale considerazione è stata ripresa anche nelle note dell'altro stimato CTP ricorrente, dott. , presentate in occasione delle attuali operazioni peritali e Persona_6 allegate alla presente relazione, nelle quali si legge (pag. 4) “… a seguito di plurime vaccinazioni, attuate in maniera incongrua, senza controlli pre-vaccinali o successivi alla vaccinazione, il sistema immunitario del paziente si è alterato, provocando quello the avviene nella crescita di anomale cellule che lo stesso sistema immunitario non è riuscito a eliminare” e successivamente (pag. 5) “E' ormai assodato in Letteratura il fatto che i vaccini — insieme a infezioni virali, erbe e farmaci — rappresentino un trigger per
8 l'insorgenza di alterazioni del sistema immunitario e, nello specifico, di patologie oncologiche. Su questo dato non vi sono assolutamente dubbi. Il meccanismo alia base è quantomeno duplice: da un lato i vaccini determinano una risposta immunitaria, cioè un'iper-attivazione del sistema immunitario — che di per sé può essere sufficiente all'innesco di patologia autoimmune — e, dall'altro, confondono il sistema immunitario ad esempio con mimetismo molecolare, tale per cui i1 sistema immunitario stesso non diviene più in grade di distinguere il self dal non-self. Tali momenti patogenetici, sebbene sia chiaro che necessitino di una predisposizione genetica del soggetto, vengono esponenzialmente amplificati e potenziati nel caso in cui ad essere somministrati siano più vaccini contemporaneamente, come nel caso in oggetto …”. Esula dalla presente trattazione, per quanto attiene ai calendari vaccinali sottoposti ai militari in servizio, approfondire l'opportunità di svolgere esami pre-vaccinali prima della somministrazione, al fine di valutare l'eventuale immunità già acquisita o per accertare condizioni di immunodepressione, nonché la necessità di una adeguata attività di sorveglianza e controllo post-vaccinali per la verifica dell'avvenuta immunizzazione e la corretta registrazione di reazioni avverse, per quanto ritenute assai utili. Vari decreti ministeriali
(Ministero della Difesa), emanati anche in epoca recente, riportano procedure che schedulano opportunamente i calendari vaccinali, stabilendo pause tra una somministrazione e l'altra e la adeguata valutazione dello stato clinico e immunitario del soggetto. Invece, fermo restando quanto già detto a proposito del mai dimostrato rapporto tra vaccinazioni e cancro, anche l'ipotizzato danno derivante dal presunto sovraccarico antigenico causato da più vaccinazioni somministrate in tempi considerati “troppo vicini”
l'una all'altra deriva da una non corretta illustrazione dei dati di fatto. Infatti, anche aggregando tutti i vaccini somministrati nel giro di una settimana, la sommatoria di tale
“carico antigenico” è pur sempre minima rispetto alla enorme quantità di antigeni cui ogni soggetto quotidianamente è sottoposto, semplicemente bevendo o mangiando o respirando. Facendo un banale confronto si può rammentare, ad esempio, che il vaccino contro la pertosse contiene solamente antigeni, mentre il corrispondente microrganismo
'RD pertussis' ne possiede più di 2.000. Nella fattispecie, il vaccino TI era un vaccino orale vivo attenuato che utilizzava il ceppo LA TY per stimolare la risposta immunitaria. Il numero esatto di antigeni presenti nel vaccino non è chiaramente documentato nelle fonti disponibili mentre il LA enterica serovar TY, responsabile della febbre tifoide, possiede diversi antigeni: Antigene Vi (polisaccaride
9 capsulare che aiuta il batterio a sfuggire alla risposta immunitaria) e Antigeni O e H
(presenti nella parete cellulare e nei flagelli, essenziali per la virulenza e la risposta immunitaria). Allo stesso modo i vaccini contro l'epatite A e B contengono antigeni specifici per stimolare la risposta immunitaria: - vaccino anti-epatite A: contiene il virus dell'epatite A inattivato, con un numero limitato di antigeni per indurre una risposta immunitaria senza causare la malattia;
- vaccino anti-epatite B: è composto dall'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg), prodotto tramite ingegneria genetica su cellule di lievito.
Mentre, d'altra parte, gli stessi virus possiedono hanno una più ampia gamma di antigeni:
- Virus dell'epatite A (HAV): possiede antigeni strutturali e non strutturali, ma il principale
è l'antigene capsidico VP1. - Virus dell'epatite B (HBV): ha diversi antigeni, tra cui HBsAg
(antigene di superficie), HBeAg (antigene e) e HBcAg (antigene core), che giocano ruoli chiave nella replicazione e nell'infettività. In sintesi, i vaccini contengono solo gli antigeni necessari per stimolare l'immunità mentre batteri e virus naturali hanno una gamma più ampia di antigeni coinvolti nella loro replicazione e patogenicità. Il rischio che la somministrazione di più vaccini in un breve lasso di tempo possa sovraccaricare il sistema immunitario è, in altri termini, non dimostrato e destituito di fondamento.
Ricapitolando, il numero di antigeni presenti nei vaccini è estremamente ridotto rispetto alla quantità di antigeni a cui ogni persona è esposta ogni giorno, semplicemente vivendo e di conseguenza entrando in contatto con migliaia - se non milioni - di antigeni presenti nell'ambiente di vita e di lavoro: batteri, virus, funghi e altre particelle microscopiche che popolano l'aria che respiriamo, il cibo che ingeriamo e le superfici che tocchiamo. Il nostro sistema immunitario, costantemente attivo, è certamente capace di gestire questa esposizione senza difficoltà; l'alternativa sarebbe incompatibile con la vita. I vaccini contengono un numero limitato di antigeni, selezionati per stimolare una risposta immunitaria senza causare malattie;
anche ricevendo più vaccini contemporaneamente o a breve distanza di tempo, l'impatto sul sistema immunitario rimane certamente inferiore rispetto all'esposizione quotidiana 'naturale' agli antigeni ambientali.
5.5 Un'ulteriore osservazione dei consulenti di parte ricorrente riguarda la presenza, nei componenti dei vaccini in commercio, di altre sostanze inorganiche utilizzate quali adiuvanti e/o conservanti. Nelle menzionate osservazioni della dott.ssa , a tale Per_4 proposito, si legge (pag. 3): “… nel 2009 fu sottoposto ad una serie di vaccinazioni, all'epoca rese obbligatorie per i militari, delle quali faceva parte il TI, un vaccino
10 antitifico messo fuori commercio qualche anno dopo perché, secondo quanto emerso, avrebbe dato scarsi risultati. Dall'analisi dei componenti di detto vaccino, è emerso che le capsule contenevano sostanze quali il etilenglicole AL e dietilftalato, idrocarburi e ftalati usati anche in vernici, inchiostri, fibre di vetro e sistemi di refrigerazione. In particolare, AL e dietilftalato, derivati dell'acido ftalico, sono liquidi incolori impiegati come solventi in profumeria e come plastificante per materie plastiche di cui non si è affatto certi della loro innocuità per l'uomo. Da anni vengono studiati gli effetti del loro assorbimento sull'uomo ed hanno mostrato tossicità riproduttiva e sullo sviluppo in diverse specie animali e sospetta alterazione del sistema endocrino nell'uomo. È ormai noto nell'ambito delle vaccinazioni che alcuni vaccini contengono sostanze tossiche e la loro somministrazione può causare danni all'organismo, in particolare colpendo il sistema immunitario e causando perfino tumori ...”. Questo aspetto viene ripreso anche nelle note dell'altro CTP, dott. (pag. 6): “I vaccini somministrati al Buscemi, contengono Per_6 numerosi adiuvanti, fondamentali nella risposta immunitaria;
questi adiuvanti, anche se presenti in modeste quantità, hanno un forte potere sul sistema immunitario (nel 2000
l' ha prescritto di escludere nei vaccini i composti contenenti mercurio, e nel 2004 CP_4 la formaldeide è stata inserita nell'elenco delle sostanze cancerogene)”. In effetti nei vaccini, oltre alla componente organica, sono aggiunte altre sostanze chimiche per migliorarne l'efficacia, favorire la conservazione prolungata e prevenire la contaminazione. Gli “adiuvanti” vengono inseriti per potenziare la risposta immunitaria all'antigene e stimolare una reazione più forte e duratura da parte del sistema immunitario.
I più comuni attualmente utilizzati includono sali di alluminio (idrossido di alluminio, fosfato di alluminio), utilizzati per aumentare la produzione di anticorpi;
emulsioni di olio
(MF59 e AS03), per favorire una più ampia immunitaria e monofosforil lipide A (MPL), derivato da batteri, che stimola il sistema immunitario in modo mirato. Possono essere responsabili di lievi reazioni locali, quali rossore o gonfiore nel sito di iniezione, ma non sono mai stati associati a effetti persistenti e gravi. I “conservanti”, invece, sono addizionati per eliminare la contaminazione in fase di produzione, stoccaggio e somministrazione da parte di altri microrganismi (batteri, funghi), che potrebbero compromettere la qualità dei vaccini. Alcuni conservanti utilizzati sono il SI
e la Formaldeide. Tutte queste sostanze sono state ampiamente studiate e sottoposte a rigorosi controlli di sicurezza e le ricerche condotte hanno messo in evidenza che alle
11 basse dosi utilizzate nei vaccini non presentano rischi per la salute umana. Infatti, ad esempio, i sali di alluminio sono contenuti nei vaccini in quantità certamente assai inferiori rispetto a quelle ingerite quotidianamente con il cibo e l'acqua; la Formaldeide, impiegata per inattivare virus e batteri durante la produzione, è ma presente solo in tracce nel composto finale. In passato, tuttavia, per motivi esclusivamente preventivi e cautelativi, il SA – un conservante contenente mercurio inserito in alcuni vaccini pediatrici - è stato eliminato (a partire dal 2002), nonostante gli studi compiuti non avessero mai dimostrato una sua tossicità alle dosi utilizzate. In altri termini, i conservanti e gli adiuvanti attualmente presenti nei vaccini rivestono un ruolo cruciale nel garantire l'efficacia, la sicurezza e la stabilità del prodotto ma le dosi utilizzate nei vaccini sono ben al di sotto di qualsiasi soglia di tossicità riconosciuta. Ma volendo approfondire la questione riguardante, in particolare, gli
“ftalati”, presenti nei prodotti contenenti plastica, va tenuto conto che tali composti chimici oggigiorno non figurano tra gli ingredienti standard dei vaccini. Per tali sostanze sono state effettivamente sollevate preoccupazioni per una eventuale tossicità per l'uomo, soprattutto per un loro potenziale effetto quali 'interferenti endocrini', ossia molecole in grado di alterare l'equilibrio ormonale. Numerosi studi hanno analizzato gli effetti di queste sostanze chimiche e alcuni di esse, come ad esempio il DEHP [ftalato di bis(2- etilesile)] sono state classificate, dal punto di vista epidemiologico, come 'possibili cancerogeni' per l'uomo dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), anche se le attuali evidenze scientifiche e sperimentali non hanno confermano un legame diretto tra esposizione a ftalati e sviluppo del cancro negli esseri umani. L'Unione Europea ha adottato misure per limitare l'uso di ftalati nei prodotti destinati ai bambini e nei materiali a contatto con alimenti, allo scopo di ridurre i rischi potenziali. È comunque fondamentale tenere presente che i possibili rischi per la salute sono legati all'esposizione ambientale agli ftalati, di natura cronica e continuativa anche se a basse dosi e non a contaminazioni episodiche e occasionali con dosi minime e trascurabili. Nel vaccino
TI, come evidenziato nel foglio illustrativo AIFA acquisito in atti (allegato 32 del fascicolo di parte ricorrente) viene esplicitamente citata nel rivestimento della capsula la presenza di dietilftalato (DEP), allora utilizzato come plastificante per migliorarne la stabilità e la dissoluzione. La quantità esatta di dietilftalato presente in ogni capsula non
è specificata nei documenti disponibili ma si tratta, in tutta evidenza, di una dose minima
(milligrammi ? microgrammi ?), considerato che il peso medio della intera capsula di un
12 farmaco si attesta intorno ai 40-60 mg. In definitiva, considerato che le capsule di detto vaccino venivano assunte per via orale e che il loro rivestimento è destinato a sfaldarsi e dissolversi nel passaggio attraverso lo stomaco e il tubo digerente, appare impossibile ritenere che tali sostanze chimiche possano essere state assorbite dal ricorrente in quantità significativa e tale, addirittura, da provocare qualsivoglia danno per la salute del militare.
5.6 Per quanto attiene, infine, alla criteriologia medico-legale relativa al caso de quo vanno condotte le seguenti osservazioni:
- criterio cronologico: tra la somministrazione dei vaccini e la dimostrazione strumentale della patologia neoplastica sono trascorsi circa 7 anni;
purtroppo, essendo il PNET una neoplasia rara non si dispone di dati, anche indicativi, relativi al cosiddetto “tempo di latenza” (intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio della neoplasia e la sua diagnosi); si riconosce però che il tumore al pancreas progredisce molto lentamente e può impiegare dai 10 ai 20 anni per il suo sviluppo;
nel caso de quo, pertanto, non ci sono validi elementi per ritenere soddisfatto o meno tale criterio, tenuto conto anche che nel lungo lasso di tempo individuato [o anche in precedenza] potrebbero essere intervenuti altri fattori di rischio coinvolti nella genesi della neoplasia;
- criterio topografico: per quanto sinora argomentato, non vi è alcuna giustificazione scientifica o logica che possa mettere in rapporto i vaccini somministrati con la lesione neoplastica pancreatica, anche ammettendo l'eventuale azione degli ftalati quali interferenti endocrini11, comunque da escludere per quanto già detto innanzi;
- criterio di efficienza lesiva: anche tale criterio non può ritenersi soddisfatto in quanto come già esposto in precedenza, a parte la familiarità per tumori neuroendocrini o la predisposizione generica per altre sindromi tumorali endocrine, si ritiene che i PNET siano dovuti a mutazioni o alterazioni geniche di geni oncosoppressori e/o proto-oncogeni; non vi sono evidenze scientifiche che la somministrazione di vaccini, anche in tempi ravvicinati, possa determinare tali danni al DNA cellulare e, in particolare, delle cellule endocrine del pancreas;
contrariamente a quanto sostenuto dallo stimato CTP ricorrente dott. (cfr. pag. 8 delle note allegate alla relazione); non ci sono evidenze dirette e Per_6 scientificamente validate che evidenzino una azione mutagena di metalli pesanti e ftalati sul sistema dell'antigene leucocitario umano (HLA), codificato da gen situati sul cromosoma 6, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del sistema immunitario;
alcuni studi suggeriscono che una esposizione cronica potrebbe influenzare la funzione immunitaria e aumentare semmai il rischio di malattie autoimmuni, non di tumori, ma il
13 meccanismo preciso e il coinvolgimento diretto dei geni HLA rimangono ancora non completamente chiariti;
- criterio di esclusione di altra causa: il processo di cancerogenesi, secondo le più moderne vedute, è di natura multifattoriale e multifasico;
fermo restando quanto sinora indicato sull'assenza di nesso causale o concausale nella genesi del PNET con la somministrazione di vaccini, nel caso in esame non può comunque escludersi la presenza di una predisposizione genetica o della mera possibilità che il militare sia stato esposto ad altri fattori in grado di produrre la lesione neoplastica, alcuni dei quali tuttora ignoti (come accade per la maggior parte dei tumori).”.
Anche a seguito dei rilievi ed osservazioni mossi dal C.T.P. di parte ricorrente nei confronti della relazione preliminare, il dott. ha poi evidenziato che “le osservazioni sulla Per_2 possibile genesi della patologia neoplastica insorta nel soggetto e i conseguenti aspetti medico-legali sul noto principio del “più probabile che non” e della ragionevole probabilità logica sono state ampiamente trattate nel corso del giudizio e in occasione delle stesse operazioni peritali, nonché riportate nella documentazione acquisita e debitamente specificate nella relazione peritale preliminare. Si ribadisce, anche nella presente sede, che attualmente le cause dei tumori neuroendocrini del pancreas sono sconosciute, essendo noti solo alcuni “fattori predisponenti” riconosciuti a livello epidemiologico (cioè non sperimentale su colture cellulari, animali da esperimento o clinico), che risultano statisticamente associati alla patologia ma per i quali non si può concludere per un effettivo rapporto di causa-effetto. Ormai è infatti noto che il cancro deriva dall'accumulo di molteplici alterazioni genetiche e molecolari che si sviluppano nel tempo, spesso in modo casuale o sporadico, influenzate da numerosi fattori interni
(genetici) ed esterni (ambientali, stili di vita). Questa complessità rende assai difficile identificare le reali cause, univoche o specifiche, per la maggior parte dei tumori.
L'inevitabile predisposizione genetica ed eredo-familiare interagisce con altri fattori occupazionali, ambientali e stili di vita in modi complessi e non del tutto chiariti, rendendo difficile risalire con certezza alle cause principale. A tale riguardo, la considerazione che questa rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas “predilige” il sesso maschile e l'età avanzata non esclude, di conseguenza, la sua possibile insorgenza negli uomini e in età più giovanile. Secondo
l'ultima stima disponibile (2024) del numero di tumori neuroendocrini gastro-entero- pancreatici, che includono quelli del pancreas, in Italia si sono registrati circa 1.738 nuovi
14 casi ogni nell'anno, di cui 908 negli uomini e 830 nelle donne1. L'incidenza complessiva viene stimata in 2,99 casi ogni 100.000 abitanti per anno, più alta negli uomini (3,16 casi/100.000) rispetto alle donne (2,76 casi/100.000). Per quanto riguarda specificamente il pancreas, l'incidenza delle forme ben differenziate è di circa 0,62 casi ogni 100.000 abitanti per anno, mentre le forme più aggressive hanno un'incidenza di circa 0,17 casi/100.000 abitanti anno. In sintesi, nel nostro Paese, si prevedono circa 1.700 nuovi casi/anno di tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici, con una leggera prevalenza negli uomini rispetto alle donne. Proseguendo in tale disamina, la constatazione che nel caso in esame non erano presenti alcuni dei fattori ritenuti correlati all'insorgenza del tumore pancreatico non autorizza a ritenere valido un legame, addirittura causale o di concausa efficiente – ancorché probabilistico – con la remota somministrazione di vaccini, essendo possibile ipotizzare al tempo stesso la presenza degli altri fattori causali, purtroppo ancora ignoti, della sua etiopatogenesi che possono aver agito sia prima sia prima sia dopo l'epoca della somministrazione dei suddetti vaccini. Sulla inconsistenza delle tesi proposte a sostegno di un tale rapporto si ribadisce che non esiste alcuna evidenza scientifica che consenta di collegare la somministrazione di vaccini con l'insorgenza di tumori. Le congetture sulla presunta alterata risposta immunitaria per
“iperimmunizzazione” e/o sul presupposto effetto tossico derivante dalle sostanze inorganiche presenti nei sieri vaccinali, quali conservanti o adiuvanti, non sono supportate da dati concreti sul piano scientifico e sono state sempre confutate dalle numerose ricerche condotte in tale direzione da vari
Autori in tutto il mondo [per i dettagli di tali affermazioni si rimanda a quanto già illustrato nella relazione preliminare]. Anche per la verifica della criteriologia medico legale del caso de quo si rimanda a quanto affermato nel paragrafo 5.6 della relazione preliminare
(pag. 18), riaffermando comunque anche nella presente sede che nella fattispecie non risultano soddisfatti – contrariamente a quanto asserito dal Collega di parte – i criteri cronologico, topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause. In particolare, si riafferma che, per quanto riguarda, ad esempio, il criterio cronologico, data la lenta crescita del tumore (caratteristica di questo tipo di tumore), che si manifesta nella maggior parte dei casi quando è in fase avanzata, metastatica come giustamente rilevato nelle sue note anche dallo stesso CTP (pag. 10), non vi è alcun valido elemento che possa far ritenere che la neoplasia abbia avuto inizio dopo la somministrazione dei vaccini, potendo essere la fase primitiva di danno del DNA cellulare ricondotta a un'epoca precedente,
15 addirittura anche di qualche anno. Si rammenta che il tempo di latenza dei tumori neuroendocrini del pancreas è tipicamente molto lungo (secondo studi recenti questi tumori possono impiegare dai 10 ai 20 anni per completare il loro sviluppo) ed è caratterizzato da una fase asintomatica prolungata, con una crescita iniziale estremamente lenta nel corso della quale le lesioni 'precancerose' si accumulano progressivamente fino a sfociare nella malattia conclamata. In definitiva, fatto salvo quanto già detto in termini di certezza scientifica, va esclusa anche sul piano logico e della preponderanza dell'evidenza la tesi che l'indicata 'somministrazione ravvicinata' di vaccini possa essere considerata condizione plausibile e di maggiore probabilità - con grado ritenuto superiore al 50% - di aver causato o concausato l'insorgenza del tumore in questione.”.
Le conclusioni alle quali sono concordemente giunti i due C.T.U. nominati nell'ambito del presente procedimento, sulla scorta dell'esame della corposa documentazione versata in atti e degli esiti della visita diretta del periziando, sono condivisibili e condivise dallo scrivente organo giudicante, in quanto frutto di logiche e convincenti argomentazioni formulate sulla base della esperienza medica e della letteratura specialistica di settore.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità e della indubbia opinabilità della materia vaccinale, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5825/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, rigetta il ricorso, compensa interamente le spese processuali tra le parti e pone le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, a carico della parte ricorrente.
Catania, 19 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5825/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.07.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato servizio per quasi vent'anni – dal 01.08.1996 (giorno di incorporamento) al 15.03.2018 (data collocamento in congedo) – in qualità di militare in servizio permanente effettivo della Marina Militare;
di essere stato sottoposto dal
26.11.2009 al 16.02.2011 a molteplici vaccinazioni, obbligatorie per i militari (e, più precisamente, il 26.11.2009 a dose di vaccino antitetano ANATETALL, il 03.12.2009 a tre dosi di vaccino antitifoideo TI e ad una dose di vaccino anti Epatite A-B TWINRIX per adulti, il 22.03.2010 a dose di vaccinazione per Tetano-Difterico-Polio REVAXIS, il
15.04.2010 a seconda dose di vaccino anti Epatite A – B TWINRIX per adulti, il
28.05.2010 a terza dose di vaccino anti Epatite A – B TWINRIX per adulti, il 10.06.2010
1 a dose di vaccino antimeningococcico MENCEVAX ACWY, il 16.02.2011 a terza dose di vaccino anti Tetano IMOVAX); che nel 2016 gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, con riscontro della presenza di una “voluminosa neoformazione solida, a margini irregolari ed infiltranti a carico del corpo/coda del pancreas (circa cm 13 x cm 6), con ectasia e trombosi della vena splenica, vena mesenterica superiore e del tronco portale, presenza di cavernoma portale, con varici”; di essersi sottoposto negli anni successivi a numerosi controlli ed esami diagnostici presso svariate strutture specializzate in giro per l'Italia; che, a causa del “carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato in follow-up clinico e trattamento radiochemioterapico e stadiazione mediante studio in follow-up” che lo affliggeva, con verbale della Commissione Medica ospedaliera di
Augusta del 15.03.2018, egli è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare;
di avere appreso causalmente nel marzo 2018, navigando su internet, la possibile correlazione tra le vaccinazioni e l'insorgenza della malattia neoplastica;
di avere infruttuosamente presentato all' di Catania domanda per l'ottenimento degli CP_3 indennizzi ex L. 210/1992 e L. 229/2005 e successivo ricorso al . Controparte_1
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di ritenere, accertare e dichiarare: la tempestività, ex art.3 della Legge 210/1992, della domanda amministrativa presentata dal ricorrente e recapitata il 31/07/2020 al resistente per la percezione degli Controparte_1 indennizzi previsti dalla stessa legge;
la sussistenza, anche per il criterio del “più probabile che non”, del nesso causale tra la somministrazione vaccinica antitifoidea con TI a cui il ricorrente, per ragioni di servizio, è stato sottoposto, con ben tre dosi, in data 03/12/2009, e la successiva insorgenza del
“Tumore neoroendocrino del pancreas con lesioni epatiche”. Tumore da cui è derivata (come accertato dalla C.M.O. di Messina con verbale del 21/05/2021 -cfr. all.39-) una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica ascrivibile alla Prima Categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834/1981; il suo diritto ad ottenere l'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 (primo periodo) dell'art. 2 Legge
210/1992, secondo la Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981, rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato;
condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 in suo favore: i ratei maturati e non riscossi dall'1/08/2020 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione/recapito -31/07/2020- della domanda amministrativa) e quelli che matureranno sino al momento dell'effettivo pagamento, con interessi legali sulle somme
2 spettanti per ogni singolo rateo scaduto e non pagato, da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
i ratei che matureranno vita natural durante;
l'assegno “una tantum” di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art.2 della L. 210/1992, per il periodo ricompreso tra l'epoca di prima manifestazione /diagnosi dell'evento dannoso (08.11.2016) e il 01.08.2020 (data di decorrenza indennizzo base), e nella misura pari, per ciascun anno, al
30% di detto indennizzo base;
l'indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge
229/2005, che corrisponde all'assegno mensile vitalizio di importo pari a sei volte (stante che l'infermità accertata al ricorrente è stata ascritta alla Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n.834/1981) la somma che lo stesso ricorrente percepirà a titolo d'indennizzo base di cui ai commi 1 e 2 dell'art.2 della Legge 210/1992, con rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, indi i ratei maturati e non riscossi dal 01.08.2020 (data decorrenza indennizzo base, giusto quanto prescritto dal comma 4 dell'art.1 del D.M.
06.10.2006) e quelli che matureranno sino al momento dell'effettivo pagamento, con interessi legali sulle somme spettanti per ogni singolo rateo scaduto e non pagato, da calcolarsi dalla relativa scadenza al soddisfo;
i ratei successivi che matureranno vita natural durante;
l'assegno
“una tantum” aggiuntivo di cui all'art. 4 della Legge 229/2005, nella misura massima di dieci annualità dell'indennizzo aggiuntivo di cui al comma 1 dell'art.1 della stessa L. 229/2005, pel periodo ricompreso tra l'epoca di prima manifestazione/diagnosi dell'evento dannoso
(08/11/2016) e il 0/08/2020 (data decorrenza indennizzo aggiuntivo di cui all'art.1 stessa Legge
229/2005): condannare il resistente al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali CP_1 del giudizio, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito, osservando, in particolare, che non è dimostrabile l'esistenza di un nesso di causalità tra la sottoposizione alle vaccinazioni e l'insorgenza della patologia tumorale e che, con specifico riferimento al vaccino TI, lo stesso è stato messo fuori commercio in quanto avrebbe dato scarsi risultati e non perché contenesse sostanze sicuramente dannose per la salute.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di duplice
C.T.U.; ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 04.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
3 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici di natura indennitaria previsti dall'art. 2 della legge n. 210/1992, il che ovviamente presuppone l'accertamento dell'eventuale nesso di causalità tra le vaccinazioni alle quali è stato sottoposto l'interessato, nel corso della sua carriera militare, e l'insorgenza della denunciata patologia tumorale.
Ebbene, a fronte dell'esito sfavorevole (per l'attore) della prima C.T.U., effettuata dalla dott.ssa , per esigenze di completezza dell'istruttoria e di approfondimento di tutti Per_1
i profili della vicenda contestata, lo scrivente organo giudicante ha nominato un secondo
C.T.U., nella persona del dott. , il quale ha anch'egli concluso nel senso di Persona_2 escludere la sussistenza del nesso eziologico tra le vaccinazioni e l'insorgenza della neoplasia.
In particolare, la dott.ssa , specialista in Medicina Legale e che, su autorizzazione Per_1 del Giudice procedente, si è avvalsa della collaborazione di uno specialista oncologo, ha affermato che: “il vaccino anti tifoideo TI non può essere ritenuto il responsabile dell'insorgenza del tumore neuroendocrino, in quanto ad oggi in letteratura non esistono lavori scientifici che certificano la correlazione e quindi il nesso causale con l'insorgenza di tale tumore che già rappresenta un tumore raro. Tuttavia esistono studi che dimostrano la correlazione dose dipendente (alte dosi) e insorgenza di neoplasie negli organi più comuni (mammella, prostata, polmone, fegato e mieloma); Dalla ricerca su PubMed dei
146 risultati pubblicati ad oggi (vedi grafico allegato), nessuno di questi studi è riuscito a dimostrare la neuroendocrino del pancreas soprattutto ai dosaggi utilizzati per la vaccinazione del ( si ricordi che il soggetto ne ha assunto solo 3 dosi);” “allo Pt_1 stato attuale in letteratura non esistono lavori scientifici che abbiano dimostrato la correlazione tra i componenti del vaccino VIVITOF e l'insorgenza del tumore neuroendocrino del pancreas.”.
Ed anche il dott. , medico-chirurgo specializzato in Medicina del lavoro, ha Persona_2 concluso sostenendo che “non è possibile ritenere che la neoplasia” endocrina del pancreas
“acclarata a carico del ricorrente possa essere messa in rapporto causale o concausale con la remota somministrazione di vaccini effettuata nel periodo del servizio prestato presso la Marina Militare italiana, sia sotto il profilo della plausibilità medico-scientifica sia secondo il criterio civilistico del <
4 In maniera estremamente esaustiva e convincente, il dott. ha argomentato al Per_2 riguardo come segue: “I tumori neuroendocrini del pancreas fanno parte di un gruppo di patologie rare, noti anche con il termine anglosassone neuro-endocrine tumors (NET), di tipi diversi e che colpiscono svariati organi del corpo umano. Il pancreas è la sede più comune (tumore neuroendocrino pancreatico o PNET). Vengono definiti 'neuroendocrini' per indicare l'origine in quelle cellule, rintracciabili in varie sedi dell'organismo, che possiedono caratteristiche specifiche delle cellule nervose e di quelle endocrine, responsabili della produzione di ormoni (va precisato che i tumori del pancreas solo in piccola percentuale - dal 5 al 10% - originano dalle cellule endocrine, essendo in maggioranza rappresentati dai carcinomi che originano dalle cellule dei dotti). Si tratta, come detto, di neoplasie rare, che rappresentano meno dello 0.5% di tutti i tumori maligni, con frequenza di circa 1/1.000.000 nella popolazione generale. In Italia si contano circa
2.700 diagnosi ogni anno. Come prima anticipato, hanno origine da aggregati di cellule endocrine della ghiandola, presenti nelle cosiddette 'isole di Langerhans', cellule che secernono ormoni importanti per il metabolismo umano I tumori neuroendocrini del pancreas fanno parte di un gruppo di patologie rare, noti anche con il termine anglosassone neuro-endocrine tumors (NET), di tipi diversi e che colpiscono svariati organi del corpo umano. Il pancreas è la sede più comune (tumore neuroendocrino pancreatico o PNET). Vengono definiti 'neuroendocrini' per indicare l'origine in quelle cellule, rintracciabili in varie sedi dell'organismo, che possiedono caratteristiche specifiche delle cellule nervose e di quelle endocrine, responsabili della produzione di ormoni (va precisato che i tumori del pancreas solo in piccola percentuale - dal 5 al 10%
- originano dalle cellule endocrine, essendo in maggioranza rappresentati dai carcinomi che originano dalle cellule dei dotti). Si tratta, come detto, di neoplasie rare, che rappresentano meno dello 0.5% di tutti i tumori maligni, con frequenza di circa
1/1.000.000 nella popolazione generale. In Italia si contano circa 2.700 diagnosi ogni anno. Come prima anticipato, hanno origine da aggregati di cellule endocrine della ghiandola, presenti nelle cosiddette 'isole di Langerhans', cellule che secernono ormoni importanti per il metabolismo umano vomito. Il trattamento è fondato sull'intervento chirurgico (laddove possibile), sui trattamenti chemio e/o radioterapici e sulla terapia radio-metabolica, trattamento d'elezione per i tumori con metastasi non operabili, da proseguire con la bioterapia (somministrazione di ormone sintetico equivalente alla
5 somatostatina per rallentare la crescita). Con adeguati trattamenti la prognosi può essere favorevole e la sopravvivenza a 5 anni viene stimata fino al 60% dei casi.
5.3 Nella corposa documentazione medico-legale prodotta dalla parte viene affrontato il presunto rapporto tra le vaccinazioni cui è stato sottoposto il sig. Parte_1 durante il servizio prestato in Marina Militare e la successiva insorgenza del cancro neuroendocrino del pancreas. A titolo indicativo e riepilogativo, a tale proposito, si può citare il seguente passo delle osservazioni alla precedente CTU redatta dalla dott.ssa
, elaborate dalla CTP dott.ssa (pag. 3): “È ormai noto Persona_3 Persona_4 nell'ambito delle vaccinazioni che alcuni vaccini contengono sostanze tossiche e la loro somministrazione può causare danni all'organismo, in particolare colpendo il sistema immunitario e causando perfino tumori. La somministrazione dei vaccini nell'ambito militare senza il rispetto degli intervalli di tempo prescritti e del contenuto dei vaccini stessi, in particolare degli adiuvanti per elicitare la risposta immune, può risultare molto dannosa”. A dimostrazione e conferma di tale assunto viene riportato quanto considerato nei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta, istituita con delibera della
Camera dei deputati 30 giugno 2015, modificata con delibera della Camera dei Deputati
15 novembre 2017, con la relazione approvata nella seduta del 07/02/2018 e, cioè “la necessità di svolgere esami pre-vaccinali prima della somministrazione dei vaccini, sia al fine della valutazione di immunità già acquisite, sia al fine dell'accertamento di stati di immunodepressione che sconsigliano di somministrare il vaccino in quello specifico momento” e che alla luce degli elementi raccolti la Commissione indichi una associazione statisticamente significativa tra patologie neoplastiche e linfoproliferative e patologie autoimmuni e la somministrazione dei vaccini secondo la profilassi vaccinale militare. Va però precisato che si parla di un rapporto con leucemie, linfomi e malattie autoimmuni e non con tumori solidi né, tanto meno, con tumori neuroendocrini del pancreas o di altri organi. Proseguendo, nelle note della pregiata CTP ricorrente viene quindi asserito:
“Ovviamente non possiamo essere certi che ci sia un legame tra la vaccinazione con
TI e lo sviluppo del tumore che affligge il nostro assistito, posto che la patogenesi dei processi tumorali è sempre per definizione multifattoriale. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi emersi dallo studio della Commissione Parlamentare deliberato dalla Camera dei
Deputati nel novembre 2017, riteniamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si possa escludere l'esistenza di un nesso causale tra la somministrazione vaccinica a cui è stato sottoposto il nostro assistito e l'insorgenza del quadro tumorale che lo affligge” … .
6 Ebbene, pur con il massimo rispetto per quanto espresso dalla Collega di parte, non si può concordare con quanto affermato nelle sue osservazioni. Va premesso, in primis, che le commissioni parlamentari non hanno carattere di scientificità, come ad esempio per quanto accade in studi validati e pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Dal punto di vista metodologico, in effetti, la suddetta relazione parlamentare non identifica con esattezza un campione di riferimento rispetto alla popolazione militare indagata, non precisa il tempo di latenza intercorso tra le vaccinazioni e l'insorgenza delle patologie rilevate e, soprattutto, non indaga – e quindi non esclude – la presenza di elementi di confondimento, cioè di altri fattori di rischio che avrebbero potuto determinare le malattie riconosciute. In ogni caso, si rileva che per quanto riguarda i casi di neoplasie che hanno colpito il personale italiano, impiegato anche in missioni militari all'estero, nelle tabelle riportate l'incidenza di neoplasie del sistema endocrino nei militari della Marina Militare è pari a zero. I lavori svolti da tali commissioni istituzionali, naturalmente, rivestono un rilevante valore politico e sociale, potendo indirizzare le decisioni parlamentari e governative in base alle conclusioni tratte, anche se va riconosciuto che talora si tratta di decisioni assunte più per tranquillizzare l'opinione pubblica che per rispondere a effettive conclusioni mediche basate sull'evidenza scientifica. Ad ogni modo, al riguardo, con il decreto del 16 maggio
2018 del Ministero della Difesa di concerto con il , è stata approvata CP_1 CP_1 una direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, raccomandando intervalli di almeno 4 settimane tra la somministrazione di vaccini, al fine di evitare interferenze con la risposta immunitaria. In realtà non esiste in Letteratura medica alcuna conclusione epidemiologica o scientifica che confermi l'esistenza di un rapporto causale tra la somministrazione di vaccini e lo sviluppo di tumori. I lavori che hanno ipotizzato tali possibili correlazioni non hanno determinato alcuna valida evidenza conclusiva, come ad esempio gli studi condotti sul virus SV40, che negli anni '60 aveva contaminato alcuni lotti di vaccino antipolio, in quanto nessuna ricerca epidemiologica ha confermato un aumento del rischio di tumori nei soggetti vaccinati con tali vaccini. Altresì, l'ipotizzata relazione causale fra vaccini e sviluppo e malattie autoimmuni si basa su casi aneddotici o studi osservazionali non controllati, nei quali viene descritto lo sviluppo di meccanismi autoimmuni temporanei che non causano alcuna patologia autoimmune, anche per la riconosciuta esistenza di adeguati meccanismi di
7 controllo del sistema immunologico del corpo umano. Una plausibilità biologica sul legame fra vaccini e malattie autoimmuni era stata proposta, in passato, per la sindrome di RÉ ma studi controllati, rigorosamente condotti, hanno escluso tale rapporto. Analogamente è stata esclusa ogni relazione fra sclerosi multipla e bacillo di e vaccini contro epatite B, influenza e poliomielite. Solo in una rara Persona_5 condizione è stato dimostrato un possibile nesso fra vaccinazione e sviluppo di autoimmunità, cioè la piastrinopenia autoimmune indotta dal vaccino anti-morbillo, rosolia e parotite, che insorge con una frequenza di 1/30.000 vaccinati. Considerato, però, che la piastrinopenia autoimmune si sviluppa comunque 'naturalmente' in 1 bambino su
3.000 affetti da rosolia e in 1 bambino su 6.000 affetti da morbillo, il bilancio rimane in ogni caso largamente favorevole alla vaccinazione. I risultati della consolidata ricerca scientifica permettono quindi, a tutt'oggi, di escludere nesso causale fra la somministrazione di vaccini e lo sviluppo di malattie autoimmuni o di tumori.
5.4 Continuando con quanto contenuto nelle già citate osservazioni di parte ricorrente, viene presunta la rilevanza causale del ravvicinato calendario vaccinale imposto al militare in servizio, in quanto (pag. 5): “… il militare … ha ricevuto in data: - 26/11/2009, una dose di vaccino antitetanico parenterale, ANATETALL;
- 03/12/2009, tre dosi di vaccino antitifico, TI + una dose di vaccino parenterale antiepatite A e B, TWINRIX
ADULTI.
Quindi, nell'arco temporale di una settimana ha ricevuto ben tre tipi di vaccini diversi, alcuni viventi attenuato come il TI, altri parenterali, cioè, iniettabili come l'ANATETALL e il TWINRIX. Secondo il criterio del “più probabile che non”, sarà pure legittimo formulare l'ipotesi che un simile calendario di vaccinazione abbia potuto interferire con la naturale risposta immunitaria del soggetto, determinando delle modifiche che nel tempo possano aver rappresentato una concausa allo sviluppo del tumore”. Tale considerazione è stata ripresa anche nelle note dell'altro stimato CTP ricorrente, dott. , presentate in occasione delle attuali operazioni peritali e Persona_6 allegate alla presente relazione, nelle quali si legge (pag. 4) “… a seguito di plurime vaccinazioni, attuate in maniera incongrua, senza controlli pre-vaccinali o successivi alla vaccinazione, il sistema immunitario del paziente si è alterato, provocando quello the avviene nella crescita di anomale cellule che lo stesso sistema immunitario non è riuscito a eliminare” e successivamente (pag. 5) “E' ormai assodato in Letteratura il fatto che i vaccini — insieme a infezioni virali, erbe e farmaci — rappresentino un trigger per
8 l'insorgenza di alterazioni del sistema immunitario e, nello specifico, di patologie oncologiche. Su questo dato non vi sono assolutamente dubbi. Il meccanismo alia base è quantomeno duplice: da un lato i vaccini determinano una risposta immunitaria, cioè un'iper-attivazione del sistema immunitario — che di per sé può essere sufficiente all'innesco di patologia autoimmune — e, dall'altro, confondono il sistema immunitario ad esempio con mimetismo molecolare, tale per cui i1 sistema immunitario stesso non diviene più in grade di distinguere il self dal non-self. Tali momenti patogenetici, sebbene sia chiaro che necessitino di una predisposizione genetica del soggetto, vengono esponenzialmente amplificati e potenziati nel caso in cui ad essere somministrati siano più vaccini contemporaneamente, come nel caso in oggetto …”. Esula dalla presente trattazione, per quanto attiene ai calendari vaccinali sottoposti ai militari in servizio, approfondire l'opportunità di svolgere esami pre-vaccinali prima della somministrazione, al fine di valutare l'eventuale immunità già acquisita o per accertare condizioni di immunodepressione, nonché la necessità di una adeguata attività di sorveglianza e controllo post-vaccinali per la verifica dell'avvenuta immunizzazione e la corretta registrazione di reazioni avverse, per quanto ritenute assai utili. Vari decreti ministeriali
(Ministero della Difesa), emanati anche in epoca recente, riportano procedure che schedulano opportunamente i calendari vaccinali, stabilendo pause tra una somministrazione e l'altra e la adeguata valutazione dello stato clinico e immunitario del soggetto. Invece, fermo restando quanto già detto a proposito del mai dimostrato rapporto tra vaccinazioni e cancro, anche l'ipotizzato danno derivante dal presunto sovraccarico antigenico causato da più vaccinazioni somministrate in tempi considerati “troppo vicini”
l'una all'altra deriva da una non corretta illustrazione dei dati di fatto. Infatti, anche aggregando tutti i vaccini somministrati nel giro di una settimana, la sommatoria di tale
“carico antigenico” è pur sempre minima rispetto alla enorme quantità di antigeni cui ogni soggetto quotidianamente è sottoposto, semplicemente bevendo o mangiando o respirando. Facendo un banale confronto si può rammentare, ad esempio, che il vaccino contro la pertosse contiene solamente antigeni, mentre il corrispondente microrganismo
'RD pertussis' ne possiede più di 2.000. Nella fattispecie, il vaccino TI era un vaccino orale vivo attenuato che utilizzava il ceppo LA TY per stimolare la risposta immunitaria. Il numero esatto di antigeni presenti nel vaccino non è chiaramente documentato nelle fonti disponibili mentre il LA enterica serovar TY, responsabile della febbre tifoide, possiede diversi antigeni: Antigene Vi (polisaccaride
9 capsulare che aiuta il batterio a sfuggire alla risposta immunitaria) e Antigeni O e H
(presenti nella parete cellulare e nei flagelli, essenziali per la virulenza e la risposta immunitaria). Allo stesso modo i vaccini contro l'epatite A e B contengono antigeni specifici per stimolare la risposta immunitaria: - vaccino anti-epatite A: contiene il virus dell'epatite A inattivato, con un numero limitato di antigeni per indurre una risposta immunitaria senza causare la malattia;
- vaccino anti-epatite B: è composto dall'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg), prodotto tramite ingegneria genetica su cellule di lievito.
Mentre, d'altra parte, gli stessi virus possiedono hanno una più ampia gamma di antigeni:
- Virus dell'epatite A (HAV): possiede antigeni strutturali e non strutturali, ma il principale
è l'antigene capsidico VP1. - Virus dell'epatite B (HBV): ha diversi antigeni, tra cui HBsAg
(antigene di superficie), HBeAg (antigene e) e HBcAg (antigene core), che giocano ruoli chiave nella replicazione e nell'infettività. In sintesi, i vaccini contengono solo gli antigeni necessari per stimolare l'immunità mentre batteri e virus naturali hanno una gamma più ampia di antigeni coinvolti nella loro replicazione e patogenicità. Il rischio che la somministrazione di più vaccini in un breve lasso di tempo possa sovraccaricare il sistema immunitario è, in altri termini, non dimostrato e destituito di fondamento.
Ricapitolando, il numero di antigeni presenti nei vaccini è estremamente ridotto rispetto alla quantità di antigeni a cui ogni persona è esposta ogni giorno, semplicemente vivendo e di conseguenza entrando in contatto con migliaia - se non milioni - di antigeni presenti nell'ambiente di vita e di lavoro: batteri, virus, funghi e altre particelle microscopiche che popolano l'aria che respiriamo, il cibo che ingeriamo e le superfici che tocchiamo. Il nostro sistema immunitario, costantemente attivo, è certamente capace di gestire questa esposizione senza difficoltà; l'alternativa sarebbe incompatibile con la vita. I vaccini contengono un numero limitato di antigeni, selezionati per stimolare una risposta immunitaria senza causare malattie;
anche ricevendo più vaccini contemporaneamente o a breve distanza di tempo, l'impatto sul sistema immunitario rimane certamente inferiore rispetto all'esposizione quotidiana 'naturale' agli antigeni ambientali.
5.5 Un'ulteriore osservazione dei consulenti di parte ricorrente riguarda la presenza, nei componenti dei vaccini in commercio, di altre sostanze inorganiche utilizzate quali adiuvanti e/o conservanti. Nelle menzionate osservazioni della dott.ssa , a tale Per_4 proposito, si legge (pag. 3): “… nel 2009 fu sottoposto ad una serie di vaccinazioni, all'epoca rese obbligatorie per i militari, delle quali faceva parte il TI, un vaccino
10 antitifico messo fuori commercio qualche anno dopo perché, secondo quanto emerso, avrebbe dato scarsi risultati. Dall'analisi dei componenti di detto vaccino, è emerso che le capsule contenevano sostanze quali il etilenglicole AL e dietilftalato, idrocarburi e ftalati usati anche in vernici, inchiostri, fibre di vetro e sistemi di refrigerazione. In particolare, AL e dietilftalato, derivati dell'acido ftalico, sono liquidi incolori impiegati come solventi in profumeria e come plastificante per materie plastiche di cui non si è affatto certi della loro innocuità per l'uomo. Da anni vengono studiati gli effetti del loro assorbimento sull'uomo ed hanno mostrato tossicità riproduttiva e sullo sviluppo in diverse specie animali e sospetta alterazione del sistema endocrino nell'uomo. È ormai noto nell'ambito delle vaccinazioni che alcuni vaccini contengono sostanze tossiche e la loro somministrazione può causare danni all'organismo, in particolare colpendo il sistema immunitario e causando perfino tumori ...”. Questo aspetto viene ripreso anche nelle note dell'altro CTP, dott. (pag. 6): “I vaccini somministrati al Buscemi, contengono Per_6 numerosi adiuvanti, fondamentali nella risposta immunitaria;
questi adiuvanti, anche se presenti in modeste quantità, hanno un forte potere sul sistema immunitario (nel 2000
l' ha prescritto di escludere nei vaccini i composti contenenti mercurio, e nel 2004 CP_4 la formaldeide è stata inserita nell'elenco delle sostanze cancerogene)”. In effetti nei vaccini, oltre alla componente organica, sono aggiunte altre sostanze chimiche per migliorarne l'efficacia, favorire la conservazione prolungata e prevenire la contaminazione. Gli “adiuvanti” vengono inseriti per potenziare la risposta immunitaria all'antigene e stimolare una reazione più forte e duratura da parte del sistema immunitario.
I più comuni attualmente utilizzati includono sali di alluminio (idrossido di alluminio, fosfato di alluminio), utilizzati per aumentare la produzione di anticorpi;
emulsioni di olio
(MF59 e AS03), per favorire una più ampia immunitaria e monofosforil lipide A (MPL), derivato da batteri, che stimola il sistema immunitario in modo mirato. Possono essere responsabili di lievi reazioni locali, quali rossore o gonfiore nel sito di iniezione, ma non sono mai stati associati a effetti persistenti e gravi. I “conservanti”, invece, sono addizionati per eliminare la contaminazione in fase di produzione, stoccaggio e somministrazione da parte di altri microrganismi (batteri, funghi), che potrebbero compromettere la qualità dei vaccini. Alcuni conservanti utilizzati sono il SI
e la Formaldeide. Tutte queste sostanze sono state ampiamente studiate e sottoposte a rigorosi controlli di sicurezza e le ricerche condotte hanno messo in evidenza che alle
11 basse dosi utilizzate nei vaccini non presentano rischi per la salute umana. Infatti, ad esempio, i sali di alluminio sono contenuti nei vaccini in quantità certamente assai inferiori rispetto a quelle ingerite quotidianamente con il cibo e l'acqua; la Formaldeide, impiegata per inattivare virus e batteri durante la produzione, è ma presente solo in tracce nel composto finale. In passato, tuttavia, per motivi esclusivamente preventivi e cautelativi, il SA – un conservante contenente mercurio inserito in alcuni vaccini pediatrici - è stato eliminato (a partire dal 2002), nonostante gli studi compiuti non avessero mai dimostrato una sua tossicità alle dosi utilizzate. In altri termini, i conservanti e gli adiuvanti attualmente presenti nei vaccini rivestono un ruolo cruciale nel garantire l'efficacia, la sicurezza e la stabilità del prodotto ma le dosi utilizzate nei vaccini sono ben al di sotto di qualsiasi soglia di tossicità riconosciuta. Ma volendo approfondire la questione riguardante, in particolare, gli
“ftalati”, presenti nei prodotti contenenti plastica, va tenuto conto che tali composti chimici oggigiorno non figurano tra gli ingredienti standard dei vaccini. Per tali sostanze sono state effettivamente sollevate preoccupazioni per una eventuale tossicità per l'uomo, soprattutto per un loro potenziale effetto quali 'interferenti endocrini', ossia molecole in grado di alterare l'equilibrio ormonale. Numerosi studi hanno analizzato gli effetti di queste sostanze chimiche e alcuni di esse, come ad esempio il DEHP [ftalato di bis(2- etilesile)] sono state classificate, dal punto di vista epidemiologico, come 'possibili cancerogeni' per l'uomo dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), anche se le attuali evidenze scientifiche e sperimentali non hanno confermano un legame diretto tra esposizione a ftalati e sviluppo del cancro negli esseri umani. L'Unione Europea ha adottato misure per limitare l'uso di ftalati nei prodotti destinati ai bambini e nei materiali a contatto con alimenti, allo scopo di ridurre i rischi potenziali. È comunque fondamentale tenere presente che i possibili rischi per la salute sono legati all'esposizione ambientale agli ftalati, di natura cronica e continuativa anche se a basse dosi e non a contaminazioni episodiche e occasionali con dosi minime e trascurabili. Nel vaccino
TI, come evidenziato nel foglio illustrativo AIFA acquisito in atti (allegato 32 del fascicolo di parte ricorrente) viene esplicitamente citata nel rivestimento della capsula la presenza di dietilftalato (DEP), allora utilizzato come plastificante per migliorarne la stabilità e la dissoluzione. La quantità esatta di dietilftalato presente in ogni capsula non
è specificata nei documenti disponibili ma si tratta, in tutta evidenza, di una dose minima
(milligrammi ? microgrammi ?), considerato che il peso medio della intera capsula di un
12 farmaco si attesta intorno ai 40-60 mg. In definitiva, considerato che le capsule di detto vaccino venivano assunte per via orale e che il loro rivestimento è destinato a sfaldarsi e dissolversi nel passaggio attraverso lo stomaco e il tubo digerente, appare impossibile ritenere che tali sostanze chimiche possano essere state assorbite dal ricorrente in quantità significativa e tale, addirittura, da provocare qualsivoglia danno per la salute del militare.
5.6 Per quanto attiene, infine, alla criteriologia medico-legale relativa al caso de quo vanno condotte le seguenti osservazioni:
- criterio cronologico: tra la somministrazione dei vaccini e la dimostrazione strumentale della patologia neoplastica sono trascorsi circa 7 anni;
purtroppo, essendo il PNET una neoplasia rara non si dispone di dati, anche indicativi, relativi al cosiddetto “tempo di latenza” (intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio della neoplasia e la sua diagnosi); si riconosce però che il tumore al pancreas progredisce molto lentamente e può impiegare dai 10 ai 20 anni per il suo sviluppo;
nel caso de quo, pertanto, non ci sono validi elementi per ritenere soddisfatto o meno tale criterio, tenuto conto anche che nel lungo lasso di tempo individuato [o anche in precedenza] potrebbero essere intervenuti altri fattori di rischio coinvolti nella genesi della neoplasia;
- criterio topografico: per quanto sinora argomentato, non vi è alcuna giustificazione scientifica o logica che possa mettere in rapporto i vaccini somministrati con la lesione neoplastica pancreatica, anche ammettendo l'eventuale azione degli ftalati quali interferenti endocrini11, comunque da escludere per quanto già detto innanzi;
- criterio di efficienza lesiva: anche tale criterio non può ritenersi soddisfatto in quanto come già esposto in precedenza, a parte la familiarità per tumori neuroendocrini o la predisposizione generica per altre sindromi tumorali endocrine, si ritiene che i PNET siano dovuti a mutazioni o alterazioni geniche di geni oncosoppressori e/o proto-oncogeni; non vi sono evidenze scientifiche che la somministrazione di vaccini, anche in tempi ravvicinati, possa determinare tali danni al DNA cellulare e, in particolare, delle cellule endocrine del pancreas;
contrariamente a quanto sostenuto dallo stimato CTP ricorrente dott. (cfr. pag. 8 delle note allegate alla relazione); non ci sono evidenze dirette e Per_6 scientificamente validate che evidenzino una azione mutagena di metalli pesanti e ftalati sul sistema dell'antigene leucocitario umano (HLA), codificato da gen situati sul cromosoma 6, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del sistema immunitario;
alcuni studi suggeriscono che una esposizione cronica potrebbe influenzare la funzione immunitaria e aumentare semmai il rischio di malattie autoimmuni, non di tumori, ma il
13 meccanismo preciso e il coinvolgimento diretto dei geni HLA rimangono ancora non completamente chiariti;
- criterio di esclusione di altra causa: il processo di cancerogenesi, secondo le più moderne vedute, è di natura multifattoriale e multifasico;
fermo restando quanto sinora indicato sull'assenza di nesso causale o concausale nella genesi del PNET con la somministrazione di vaccini, nel caso in esame non può comunque escludersi la presenza di una predisposizione genetica o della mera possibilità che il militare sia stato esposto ad altri fattori in grado di produrre la lesione neoplastica, alcuni dei quali tuttora ignoti (come accade per la maggior parte dei tumori).”.
Anche a seguito dei rilievi ed osservazioni mossi dal C.T.P. di parte ricorrente nei confronti della relazione preliminare, il dott. ha poi evidenziato che “le osservazioni sulla Per_2 possibile genesi della patologia neoplastica insorta nel soggetto e i conseguenti aspetti medico-legali sul noto principio del “più probabile che non” e della ragionevole probabilità logica sono state ampiamente trattate nel corso del giudizio e in occasione delle stesse operazioni peritali, nonché riportate nella documentazione acquisita e debitamente specificate nella relazione peritale preliminare. Si ribadisce, anche nella presente sede, che attualmente le cause dei tumori neuroendocrini del pancreas sono sconosciute, essendo noti solo alcuni “fattori predisponenti” riconosciuti a livello epidemiologico (cioè non sperimentale su colture cellulari, animali da esperimento o clinico), che risultano statisticamente associati alla patologia ma per i quali non si può concludere per un effettivo rapporto di causa-effetto. Ormai è infatti noto che il cancro deriva dall'accumulo di molteplici alterazioni genetiche e molecolari che si sviluppano nel tempo, spesso in modo casuale o sporadico, influenzate da numerosi fattori interni
(genetici) ed esterni (ambientali, stili di vita). Questa complessità rende assai difficile identificare le reali cause, univoche o specifiche, per la maggior parte dei tumori.
L'inevitabile predisposizione genetica ed eredo-familiare interagisce con altri fattori occupazionali, ambientali e stili di vita in modi complessi e non del tutto chiariti, rendendo difficile risalire con certezza alle cause principale. A tale riguardo, la considerazione che questa rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas “predilige” il sesso maschile e l'età avanzata non esclude, di conseguenza, la sua possibile insorgenza negli uomini e in età più giovanile. Secondo
l'ultima stima disponibile (2024) del numero di tumori neuroendocrini gastro-entero- pancreatici, che includono quelli del pancreas, in Italia si sono registrati circa 1.738 nuovi
14 casi ogni nell'anno, di cui 908 negli uomini e 830 nelle donne1. L'incidenza complessiva viene stimata in 2,99 casi ogni 100.000 abitanti per anno, più alta negli uomini (3,16 casi/100.000) rispetto alle donne (2,76 casi/100.000). Per quanto riguarda specificamente il pancreas, l'incidenza delle forme ben differenziate è di circa 0,62 casi ogni 100.000 abitanti per anno, mentre le forme più aggressive hanno un'incidenza di circa 0,17 casi/100.000 abitanti anno. In sintesi, nel nostro Paese, si prevedono circa 1.700 nuovi casi/anno di tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici, con una leggera prevalenza negli uomini rispetto alle donne. Proseguendo in tale disamina, la constatazione che nel caso in esame non erano presenti alcuni dei fattori ritenuti correlati all'insorgenza del tumore pancreatico non autorizza a ritenere valido un legame, addirittura causale o di concausa efficiente – ancorché probabilistico – con la remota somministrazione di vaccini, essendo possibile ipotizzare al tempo stesso la presenza degli altri fattori causali, purtroppo ancora ignoti, della sua etiopatogenesi che possono aver agito sia prima sia prima sia dopo l'epoca della somministrazione dei suddetti vaccini. Sulla inconsistenza delle tesi proposte a sostegno di un tale rapporto si ribadisce che non esiste alcuna evidenza scientifica che consenta di collegare la somministrazione di vaccini con l'insorgenza di tumori. Le congetture sulla presunta alterata risposta immunitaria per
“iperimmunizzazione” e/o sul presupposto effetto tossico derivante dalle sostanze inorganiche presenti nei sieri vaccinali, quali conservanti o adiuvanti, non sono supportate da dati concreti sul piano scientifico e sono state sempre confutate dalle numerose ricerche condotte in tale direzione da vari
Autori in tutto il mondo [per i dettagli di tali affermazioni si rimanda a quanto già illustrato nella relazione preliminare]. Anche per la verifica della criteriologia medico legale del caso de quo si rimanda a quanto affermato nel paragrafo 5.6 della relazione preliminare
(pag. 18), riaffermando comunque anche nella presente sede che nella fattispecie non risultano soddisfatti – contrariamente a quanto asserito dal Collega di parte – i criteri cronologico, topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause. In particolare, si riafferma che, per quanto riguarda, ad esempio, il criterio cronologico, data la lenta crescita del tumore (caratteristica di questo tipo di tumore), che si manifesta nella maggior parte dei casi quando è in fase avanzata, metastatica come giustamente rilevato nelle sue note anche dallo stesso CTP (pag. 10), non vi è alcun valido elemento che possa far ritenere che la neoplasia abbia avuto inizio dopo la somministrazione dei vaccini, potendo essere la fase primitiva di danno del DNA cellulare ricondotta a un'epoca precedente,
15 addirittura anche di qualche anno. Si rammenta che il tempo di latenza dei tumori neuroendocrini del pancreas è tipicamente molto lungo (secondo studi recenti questi tumori possono impiegare dai 10 ai 20 anni per completare il loro sviluppo) ed è caratterizzato da una fase asintomatica prolungata, con una crescita iniziale estremamente lenta nel corso della quale le lesioni 'precancerose' si accumulano progressivamente fino a sfociare nella malattia conclamata. In definitiva, fatto salvo quanto già detto in termini di certezza scientifica, va esclusa anche sul piano logico e della preponderanza dell'evidenza la tesi che l'indicata 'somministrazione ravvicinata' di vaccini possa essere considerata condizione plausibile e di maggiore probabilità - con grado ritenuto superiore al 50% - di aver causato o concausato l'insorgenza del tumore in questione.”.
Le conclusioni alle quali sono concordemente giunti i due C.T.U. nominati nell'ambito del presente procedimento, sulla scorta dell'esame della corposa documentazione versata in atti e degli esiti della visita diretta del periziando, sono condivisibili e condivise dallo scrivente organo giudicante, in quanto frutto di logiche e convincenti argomentazioni formulate sulla base della esperienza medica e della letteratura specialistica di settore.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità e della indubbia opinabilità della materia vaccinale, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5825/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, rigetta il ricorso, compensa interamente le spese processuali tra le parti e pone le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, a carico della parte ricorrente.
Catania, 19 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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