Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 444
CS
Accoglimento
Sentenza 2 novembre 2021
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CS
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata indicazione dei dati catastali

    L'erronea indicazione dei dati catastali costituisce una mera irregolarità formale che non inficia la validità dell'atto, se nel provvedimento viene chiaramente riportata una dettagliata descrizione delle opere per le quali si ingiunge la demolizione e si commina la relativa sanzione, come avvenuto tramite il richiamo alla relazione tecnica.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sull'interesse pubblico e legittimo affidamento

    La realizzazione di un fabbricato abusivo non crea un affidamento sulla sua legittimità, essendo l'abuso edilizio un illecito permanente. L'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato che non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse oltre al ripristino della legalità violata, anche se tardivo o a carico di terzi non responsabili.

  • Rigettato
    Consistenza degli abusi edilizi e applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001

    La produzione di una perizia giurata nel giudizio di appello è inammissibile in quanto nuova documentazione non giustificata da impossibilità di produzione in primo grado. La trasformazione di locali (interrato, sottotetto) in abitativi configura un ampliamento della superficie residenziale con aggravio del carico urbanistico, configurando un intervento in totale difformità o con variazioni essenziali.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Non sono stati offerti elementi probatori idonei a supportare l'asserita violazione del principio di proporzionalità. Il principio non tutela il diritto all'abitazione in termini assoluti, ma richiede un bilanciamento con l'interesse pubblico alla salvaguardia ambientale, e non può essere invocato per paralizzare il ripristino della legalità.

  • Rigettato
    Estraneità all'abuso e illegittimità della sanzione pecuniaria

    L'ordine di demolizione, essendo un atto di natura reale, è indirizzato anche al proprietario che ha la disponibilità materiale e giuridica del bene, il quale deve assicurare il ripristino, pena le conseguenze sanzionatorie. La sanzione pecuniaria è legittimamente irrogata in caso di inottemperanza. L'amministrazione ha fatto corretta applicazione delle disposizioni richiamate e del regolamento comunale.

  • Rigettato
    Determinazione del quantum della sanzione pecuniaria

    Il rilievo sulla superficie dell'immobile è rimasto indimostrato. La sanzione è stata determinata tenendo conto del mutamento della destinazione d'uso e di altri abusi, senza computare quelli in area vincolata. La demolizione è la regola, la fiscalizzazione l'eccezione.

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Commentario1

  • 1Abusi edilizi: obbligo di demolizione per il proprietario anche senza responsabilità diretta in locoAccesso limitato
    Marco Porcu · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 444
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 444
Data del deposito : 20 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo