Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 307.
(Necessita' di denaro in corso di viaggio).
Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo' farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facolta' predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
(Necessita' di denaro in corso di viaggio).
Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo' farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facolta' predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Commentari • 4
- 1. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinarioCossignani, Fabio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 22 febbraio 2023 · 0.96853787
1. Introduzione Sulla utilità e sull'inutilità delle riforme processuali è stato già detto molto dai più autorevoli autori. Ribadire le perplessità sul metodo scelto per combattere la lentezza dei processuali sarebbe a sua volta poco proficuo. In vista della imminente applicabilità della riforma Cartabia (dal 28 febbraio 2023), appare più opportuno concentrarsi sul testo di legge. Quelle che seguono sono riflessioni a prima lettura che, in quanto tali, non pretendono di essere complete, e forse neppure precise. Il processo è un mosaico delicato, in cui la variazione di una tessera rischia di modificare l'intero disegno. Spesso l'osservatore, anche quando ha davanti agli occhi la tessera …
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