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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3761/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Michele Ruvolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3761/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spriveri, Parte_1
— attore opponente — contro
Controparte_1
— convenuta opposta contumace- oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatogli il 26 ottobre 2024 dalla signora , con il quale gli Controparte_1 veniva intimato il pagamento della somma di euro 5.380,85 a titolo di ratei arretrati dell'assegno divorzile disposto con sentenza n. 877/2013 del Tribunale di Frosinone. L'opponente deduceva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone, assumendo che l'elezione di domicilio della creditrice in detto foro non sarebbe idonea a radicare la competenza, poiché nel circondario non risulterebbero beni mobili o immobili aggredibili. Chiedeva quindi dichiararsi competente il Tribunale di Siracusa, luogo in cui sarebbero rinvenibili beni e rapporti di credito del debitore. Nel merito, proponeva eccezione di compensazione, deducendo di essere creditore nei confronti della convenuta per complessivi euro 18.248,30, in virtù delle sentenze di condanna alle spese di lite n. 668/2007 del Tribunale di Frosinone e n. 3038/2010 della Corte d'Appello di Roma, entrambe passate in giudicato. Sosteneva che tale controcredito fosse certo, liquido o comunque di pronta liquidazione e ben superiore all'importo richiesto dalla convenuta nel precetto, con conseguente estinzione dell'obbligazione per compensazione giudiziale ex artt. 1242 e 1243 c.c. Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare: l'inesistenza del credito vantato dalla signora poiché il credito opposto in compensazione è ben superiore a quello Controparte_1 vantato dalla convenuta nell'atto di precetto”. All'udienza del 14.1.2025 veniva dichiarata la contumacia della convenuta . Controparte_1
Assunte le conclusioni di parte attrice come da note scritte depositate, il giorno 26.11.2025 la causa veniva introitata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene la competenza territoriale va osservato che, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., l'elezione di domicilio contenuta nel precetto deve avvenire nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. E l'elezione di domicilio effettuata nel precetto è idonea a radicare la competenza territoriale solo qualora nel circondario indicato risultino presenti beni del debitore suscettibili di esecuzione. Il principio da tenere in considerazione è quello sancito da Cass. 8024/2021 secondo la quale
“l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione” (nella specie la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa). Nel caso di specie, stante la contumacia della convenuta, non sono state fornite prove dell'esistenza di beni dell'esecutato nel circondario del Tribunale di Frosinone. Pertanto, la competenza deve ritenersi radicata presso il Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale correttamente è stata introdotta l'opposizione. Per quanto attiene, invece, alla questione attinente alla compensazione, l'opponente ha documentato l'esistenza, in proprio favore, di due crediti derivanti da sentenze passate in giudicato, nello specifico la sentenza n. 668/2007 del Tribunale di Frosinone, per euro 12.911,92 e la sentenza n. 3038/2010 della Corte d'Appello di Roma, per euro 5.086,38; nonché per euro 250,00 già versati a titolo di acconto arretrati. Tali crediti sono certi nell'an e di agevole quantificazione nel quantum, perché determinati o determinabili sulla base di liquidazioni giudiziali. Essi, complessivamente pari ad euro 18.248,30, sono di importo nettamente superiore rispetto al credito per cui è stato intimato il precetto (che è un credito per mancato pagamento dell'assegno divorzile da gennaio 2012 ad agosto 2013) che ammonta, con accessori e compensi, ad euro 5.380,85. Si deve infatti evidenziare che “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass. 9686/2020). Nel caso in esame, pertanto, nulla osta alla compensazione giudiziale. Il controcredito dell'opponente risulta pienamente provato (v. documenti prodotti da parte attrice) così come la precedente richiesta di compensazione dei crediti (v. allegato 5 alla citazione). Pertanto, il credito oggetto del precetto — pari ad euro 5.380,85 — risulta interamente assorbito dal maggiore controcredito. Pertanto, va accolta l'opposizione. Si compensano le spese di lite alla luce delle particolari questioni esaminate sotto il profilo processuale e sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
avverso il precetto notificato da , così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie l'opposizione e accerta l'illegittimità del precetto.
- spese di lite compensate. Il Giudice Michele Ruvolo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Michele Ruvolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3761/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spriveri, Parte_1
— attore opponente — contro
Controparte_1
— convenuta opposta contumace- oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il precetto notificatogli il 26 ottobre 2024 dalla signora , con il quale gli Controparte_1 veniva intimato il pagamento della somma di euro 5.380,85 a titolo di ratei arretrati dell'assegno divorzile disposto con sentenza n. 877/2013 del Tribunale di Frosinone. L'opponente deduceva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone, assumendo che l'elezione di domicilio della creditrice in detto foro non sarebbe idonea a radicare la competenza, poiché nel circondario non risulterebbero beni mobili o immobili aggredibili. Chiedeva quindi dichiararsi competente il Tribunale di Siracusa, luogo in cui sarebbero rinvenibili beni e rapporti di credito del debitore. Nel merito, proponeva eccezione di compensazione, deducendo di essere creditore nei confronti della convenuta per complessivi euro 18.248,30, in virtù delle sentenze di condanna alle spese di lite n. 668/2007 del Tribunale di Frosinone e n. 3038/2010 della Corte d'Appello di Roma, entrambe passate in giudicato. Sosteneva che tale controcredito fosse certo, liquido o comunque di pronta liquidazione e ben superiore all'importo richiesto dalla convenuta nel precetto, con conseguente estinzione dell'obbligazione per compensazione giudiziale ex artt. 1242 e 1243 c.c. Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare: l'inesistenza del credito vantato dalla signora poiché il credito opposto in compensazione è ben superiore a quello Controparte_1 vantato dalla convenuta nell'atto di precetto”. All'udienza del 14.1.2025 veniva dichiarata la contumacia della convenuta . Controparte_1
Assunte le conclusioni di parte attrice come da note scritte depositate, il giorno 26.11.2025 la causa veniva introitata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene la competenza territoriale va osservato che, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., l'elezione di domicilio contenuta nel precetto deve avvenire nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. E l'elezione di domicilio effettuata nel precetto è idonea a radicare la competenza territoriale solo qualora nel circondario indicato risultino presenti beni del debitore suscettibili di esecuzione. Il principio da tenere in considerazione è quello sancito da Cass. 8024/2021 secondo la quale
“l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione” (nella specie la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa). Nel caso di specie, stante la contumacia della convenuta, non sono state fornite prove dell'esistenza di beni dell'esecutato nel circondario del Tribunale di Frosinone. Pertanto, la competenza deve ritenersi radicata presso il Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale correttamente è stata introdotta l'opposizione. Per quanto attiene, invece, alla questione attinente alla compensazione, l'opponente ha documentato l'esistenza, in proprio favore, di due crediti derivanti da sentenze passate in giudicato, nello specifico la sentenza n. 668/2007 del Tribunale di Frosinone, per euro 12.911,92 e la sentenza n. 3038/2010 della Corte d'Appello di Roma, per euro 5.086,38; nonché per euro 250,00 già versati a titolo di acconto arretrati. Tali crediti sono certi nell'an e di agevole quantificazione nel quantum, perché determinati o determinabili sulla base di liquidazioni giudiziali. Essi, complessivamente pari ad euro 18.248,30, sono di importo nettamente superiore rispetto al credito per cui è stato intimato il precetto (che è un credito per mancato pagamento dell'assegno divorzile da gennaio 2012 ad agosto 2013) che ammonta, con accessori e compensi, ad euro 5.380,85. Si deve infatti evidenziare che “con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.” (Cass. 9686/2020). Nel caso in esame, pertanto, nulla osta alla compensazione giudiziale. Il controcredito dell'opponente risulta pienamente provato (v. documenti prodotti da parte attrice) così come la precedente richiesta di compensazione dei crediti (v. allegato 5 alla citazione). Pertanto, il credito oggetto del precetto — pari ad euro 5.380,85 — risulta interamente assorbito dal maggiore controcredito. Pertanto, va accolta l'opposizione. Si compensano le spese di lite alla luce delle particolari questioni esaminate sotto il profilo processuale e sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
avverso il precetto notificato da , così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie l'opposizione e accerta l'illegittimità del precetto.
- spese di lite compensate. Il Giudice Michele Ruvolo