Articolo 55 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 54Articolo 56
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25 febbraio 1996
Art. 55. (Frodi comunitarie). 1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, e' istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.
Nota all' art. 55 :
- L' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' riportato alla nota all'art. 18.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996
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