Decreto cautelare 16 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Casamassima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-Prot. emesso dal Comando di Firenze, datato 18 dicembre 2021 avente ad oggetto la richiesta della documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, ai sensi dell’art. 4-ter, d.l. 26 novembre 2021, -OMISSIS-, oppure l'esenzione dall’obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 26 novembre 2021, -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dall'odierno ricorrente, nonché ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il ricorrente, in data 20 dicembre 2021, è risultato destinatario della richiesta di documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico ex art. 4-ter, d.l. 26 novembre 2021, -OMISSIS-.
Ai sensi del comma 3, art 4-ter, d.l. -OMISSIS- del 2021, il ricorrente è stato invitato entro 5 giorni dal ricevimento a fornire la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS- COV-2 oppure l'esenzione dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 26 novembre 2021.
In data 14 gennaio 2022 è stata notificata al ricorrente la comunicazione n.ro -OMISSIS- recante data 04 gennaio 2022 e contenente l'intimazione relativa all'esibizione della documentazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino con adempimento dell'obbligo vaccinale entro e non oltre tre giorni dalla notifica della comunicazione con la precisazione che in caso di mancata presentazione è stata ritenuta accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale con conseguente sospensione immediata dal lavoro e dal diritto di conservazione del rapporto di lavoro e dal diritto alla retribuzione salariale e di altro compenso o emolumento.
Sempre in data 14 gennaio 2022 è stata notifica all'odierno ricorrente anche la comunicazione n. -OMISSIS- di prot. recante data 13 gennaio 2022, contenente la sospensione dall’attività lavorativa con sospensione della retribuzione e degli emolumenti relativi a fare data dal 13 gennaio 2022 poiché « con lettera n. -OMISSIS-datata 18.12.21 notificata in data 27.12.21 la S.V è stata invitata a produrre entro 5 giorni dalla notifica la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCOV-2 oppure l'esenzione dalla stessa ( ex art. 4, co. 2 del D.L. 44/2021) ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della presente o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale in oggetto. Premesso quanto sopra, considerato che alla data odierna non è pervenuta la documentazione richiesta e visto l'esito della verifica eseguita ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3 del D.L. sopracitato, tramite il sistema applicativo “ Green pass 50+” dell'INPS, come da nota n. -OMISSIS- del 13.12.21, con la presente si accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in oggetto da parte della S.V. Ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021 ».
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 14 febbraio 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi in sintesi:
1. l’Amministrazione, illegittimamente, non avrebbe tenuto conto della certificazione medica inviata dal ricorrente ai fini dell’esonero;
2. l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della situazione medica pregressa del ricorrente, risultando agli atti, in forza di certificazione medica rilasciata dal medico curante, la condizione di malattia per faringite acuta con febbre e prognosi di 7 giorni, inviata in data 03 gennaio 2022 dal ricorrente medesimo al Comando della Stazione di -OMISSIS-, il quale ne ha curato l’inoltro agli uffici superiormente competenti Comando Legione Carabinieri “Toscana”; soltanto in data 11 gennaio 2022 l'odierno ricorrente si sarebbe potuto sottoporre alla verifica mediante tampone molecolare che ha dato esito negativo, provvedendo ad effettuare la prenotazione on line della somministrazione del vaccino ed ottenendo come prima data disponibile il 27 gennaio 2022 presso l'Ospedale di Cisanello sito in Pisa; la notifica in data 14 gennaio 2022 del provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in considerazione l'avvenuta prenotazione da parte del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
L’epigrafato Tar, con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 10 marzo 2022 ha respinto la domanda cautelare motivando come segue: « la possibilità di non essere sospesi riguarda esclusivamente coloro che sulla base di idonea certificazione medica, risultano essere “esentati” dall’obbligo vaccinale; il ricorrente non ha depositato un certificato di esenzione che, sulla base di quanto previsto dal decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, potrà essere rilasciato direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS CoV-2 nazionale ».
Successivamente nessuna parte ha depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Il d.l. -OMISSIS- del 2021 ha modificato il d.l. n. 44 del 2021 estendendo l’obbligo vaccinale da COVID-19, già previsto per il personale sanitario, anche, per quanto qui di interesse, al personale del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale, con decorrenza dal 15 dicembre 2021 [art. 4 ter , comma 1, lett. b), d.l. n. 44 del 2021, come modificato dal d.l. -OMISSIS-/2021].
Come ricordato anche recentemente in giurisprudenza, «recitava l’originario comma 2 del novellato art. 4 ter del d.l. n. 44/2021: «2 . La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1… .. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 ».
La disciplina dettata per le forze di sicurezza si coordinava inoltre con la previsione dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44 del 2021 che recita : “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita ” e consentiva, quindi, seguendo una specifico iter di accertamento tramite il proprio medico curante o il medico vaccinatore, a chi presentasse patologie ostative alla vaccinazione di esserne esentato» (così Tar Piemonte, sez. I, 23 febbraio 2024, n. 196).
La normativa prendeva esplicitamente in considerazione eventuali problematiche di salute debitamente documentate ed ostative alla vaccinazione: era tuttavia prescritto - in un contesto di vaccinazione di massa, che non può non imporre anche esigenze di omogeneità di trattamento e standardizzazione procedimentale per evidenti esigenze di funzionalità del sistema complessivo – l’onere di seguire una procedura tipica per gli interessati per addurre, comprovare e portare all’attenzione dell’amministrazione eventuali controindicazioni ascrivibili a problematiche di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito della prima comunicazione del 18 dicembre 2021 e notificata in data 27 dicembre 2021, non risulta aver prodotto all’Amministrazione, né la prova dell’intervenuta vaccinazione, né documentazione idonea a giustificare l’esenzione dall’obbligo vaccinale.
Come ricordato anche in sede cautelare, infatti, il ricorrente, anzitutto, non ha depositato un certificato di esenzione che, sulla base di quanto previsto dal d.l. 6 agosto 2021, n. 111, sia stato rilasciato direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS CoV-2 nazionale.
In secondo luogo, la certificazione a firma del Prof. Dr.-OMISSIS-di Napoli, risulta datata 21 gennaio 2022, quindi è stata rilasciata solo successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
OL SI, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.