TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n°768/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa AN EC Giudice rel. dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...]; Parte_1
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Alberto Daidone;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva Parte_1
l'affidamento condiviso delle due figlie minori, nata Persona_1
a Palermo il 16.5.2007, e , nata a [...] il [...], nate Persona_2 dalla relazione more uxorio da essa intrattenuta con Controparte_1
La ricorrente precisava di aver interrotto la convivenza con il padre delle stesse già nel 2017, e che, il resistente, pure in costante contatto con
1 le figlie, non era mai stato regolare nel versamento del mantenimento in loro favore.
Chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso delle due figlie minori a entrambi i genitori con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 250,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tardivamente costituitosi si associava alle domande Controparte_1 proposte da parte ricorrente in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie minori, rappresentando, tuttavia, di essere privo di stabile occupazione lavorativa e dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 150,00 mensile per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, sentite le stesse, con ordinanza del 18.7.2024, venivano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 13.1.2025.
Con nota telematicamente depositata dal procuratore in data 13.1.2025
e ritualmente sottoscritta dalla parte e dal procuratore, Parte_1 dichiarava di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di CP_1
[...]
All'udienza celebrata in pari data, parte resistente, preso atto della rinuncia, insisteva nelle proprie domande e nella prosecuzione dell'istruttoria.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza del 14 ottobre
2025 parte resistente concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Va osservato, in punto di diritto, che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati. In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore
2 conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.
D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui
“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n.
24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Orbene, nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per l'affidamento condiviso dell'unica figlia ancora minore delle parti, con collocamento prevalente presso il Persona_2 domicilio della madre, non essendo emersi, dagli atti di causa e nel corso del giudizio, elementi pregiudizievoli per la prole.
Quanto al regime di visita del padre, allo stato residente a [...]
Naxos per ragioni di lavoro, appare opportuno che questi possa
3 Per_ incontrare liberamente e secondo la volontà della minore stessa, che ha raggiunto un'età tale da autodeterminarsi sul punto.
Quanto alla domanda relativa all'affidamento di invece, di Per_1 essa deve dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo la stessa raggiunto la maggiore età nella pendenza del procedimento.
Per quanto attiene infine al mantenimento delle due figlie minori delle parti, si osserva quanto segue.
La prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass., sez.
I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori
è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Ora dalle allegazioni offerte dalla ricorrente parrebbe che la stessa svolga lavori saltuari.
Parimenti il resistente svolge lavori stagionali e del tutto precari.
Ritiene il Tribunale, dunque, che vada imposto a di Controparte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Parte_1
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al
4 mantenimento della figlia minore e della figlia appena maggiorenne delle parti.
Inoltre, il resistente deve essere dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
***
Stante l'esito del presente giudizio e la natura dello stesso, si ritiene equo compensare le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento condiviso della minore nata a Persona_2
Palermo il 25.2.2011, a entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre;
dispone che possa incontrare la figlia minore Controparte_1 liberamente, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (€ 150,00 per
[...] ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
AN EC
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa AN EC Giudice rel. dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...]; Parte_1
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Alberto Daidone;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva Parte_1
l'affidamento condiviso delle due figlie minori, nata Persona_1
a Palermo il 16.5.2007, e , nata a [...] il [...], nate Persona_2 dalla relazione more uxorio da essa intrattenuta con Controparte_1
La ricorrente precisava di aver interrotto la convivenza con il padre delle stesse già nel 2017, e che, il resistente, pure in costante contatto con
1 le figlie, non era mai stato regolare nel versamento del mantenimento in loro favore.
Chiedeva, pertanto, l'affidamento condiviso delle due figlie minori a entrambi i genitori con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 250,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tardivamente costituitosi si associava alle domande Controparte_1 proposte da parte ricorrente in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie minori, rappresentando, tuttavia, di essere privo di stabile occupazione lavorativa e dichiarandosi disponibile a versare la somma di € 150,00 mensile per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, sentite le stesse, con ordinanza del 18.7.2024, venivano incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 13.1.2025.
Con nota telematicamente depositata dal procuratore in data 13.1.2025
e ritualmente sottoscritta dalla parte e dal procuratore, Parte_1 dichiarava di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di CP_1
[...]
All'udienza celebrata in pari data, parte resistente, preso atto della rinuncia, insisteva nelle proprie domande e nella prosecuzione dell'istruttoria.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza del 14 ottobre
2025 parte resistente concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Va osservato, in punto di diritto, che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati. In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore
2 conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.
D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui
“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n.
24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Orbene, nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per l'affidamento condiviso dell'unica figlia ancora minore delle parti, con collocamento prevalente presso il Persona_2 domicilio della madre, non essendo emersi, dagli atti di causa e nel corso del giudizio, elementi pregiudizievoli per la prole.
Quanto al regime di visita del padre, allo stato residente a [...]
Naxos per ragioni di lavoro, appare opportuno che questi possa
3 Per_ incontrare liberamente e secondo la volontà della minore stessa, che ha raggiunto un'età tale da autodeterminarsi sul punto.
Quanto alla domanda relativa all'affidamento di invece, di Per_1 essa deve dichiararsi la cessata materia del contendere, avendo la stessa raggiunto la maggiore età nella pendenza del procedimento.
Per quanto attiene infine al mantenimento delle due figlie minori delle parti, si osserva quanto segue.
La prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass., sez.
I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori
è, poi, tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Ora dalle allegazioni offerte dalla ricorrente parrebbe che la stessa svolga lavori saltuari.
Parimenti il resistente svolge lavori stagionali e del tutto precari.
Ritiene il Tribunale, dunque, che vada imposto a di Controparte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Parte_1
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al
4 mantenimento della figlia minore e della figlia appena maggiorenne delle parti.
Inoltre, il resistente deve essere dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
***
Stante l'esito del presente giudizio e la natura dello stesso, si ritiene equo compensare le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone l'affidamento condiviso della minore nata a Persona_2
Palermo il 25.2.2011, a entrambi i genitori, con collocamento presso la residenza della madre;
dispone che possa incontrare la figlia minore Controparte_1 liberamente, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 (€ 150,00 per
[...] ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
AN EC
5