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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 498/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 39 del 21.1.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Barboni ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Guastalla – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Fornaroli ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente della società attiva nel Parte_2 Controparte_1 settore delle autovetture e dei veicoli commerciali, con mansioni di venditore, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli per giusta causa a fronte della seguente contestazione disciplinare del 2.2.2023: “Nell'ambito della compravendita della vettura mod. MG Marvel R electric Tg. GL 350 XT, al sig. Parte_3
, alla nostra società è stato comunicato che il cliente ci avrebbe
[...] venduto il veicolo usato mod. Opel Astra SW 1.7 TD, Tg. EN 251 FV;
veniva, infatti, regolarmente firmato atto di vendita in data 21/12/2022 salvo che, in data
03/01/2023, venivamo a conoscenza della circostanza che l'acquisto dell'usato era stato revocato, modificando la situazione con atto Bilaterale e relativo annullamento dell'atto precedentemente stipulato a nostro favore, attraverso l'agenzia Castello di Piacenza. Il veicolo usato in questione veniva, infine, ceduto a di Parma;
tutta l'operazione riferita all'usato sopra citato, Controparte_2 veniva da Lei condotta all'insaputa della nostra azienda, che ne acquisiva contezza solo in data 30.01.2023 in ragione della telefonata - registrata, su autorizzazione del cliente - effettuata dal nostro servizio di valutazione soddisfazione clienti.
In ragione di quanto sopra si è ritenuto di effettuare verifiche su possibili casi precedenti, l'accertamento è ancora in corso ma abbiamo fondate ragioni di credere che non si tratti di episodio isolato, ai sensi del CCNL applicato presso la nostra azienda, è così d'obbligo acquisire opportune giustificazioni da parte sua.
Le comunichiamo, inoltre, che, data la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso cautelarmente dal servizio fino al giorno 11 febbraio 2023 compreso, con effetto dalla data di notifica della presente contestazione, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti. Contestualmente Le viene chiesto di lasciare presso la sede di lavoro l'auto aziendale … , il personal computer e ogni strumento di lavoro messo a sua disposizione dall'azienda”.
Deduceva, l'interessato, l'illegittimità del licenziamento comminato sotto un triplice profilo: a) in via principale, ne sottolineava il carattere ritorsivo, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015; b) in subordine, evidenziava l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
23/2015; c) in via ulteriormente subordinata, evidenziava la non riconducibilità, alla stregua delle previsioni del C.C.N.L. di categoria, della condotta posta in essere ad alcuna delle ipotesi suscettibili di legittimare la comminazione della massima sanzione espulsiva, con conseguente applicazione della sola indennità di
2 cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, quantificabile nella misura minima di 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a complessivi €
5.137,18.
La parte chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr. 1 sez. diritto –, la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2023, ex art. 2, d.lgs. 23/2015, in quanto ritorsivo e, per l'effetto, dichiarare nullo il suddetto licenziamento e condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore a CP_3 reintegrare il IG nel posto di lavoro in precedenza occupato, nonché al Pt_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.137,18.=, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra e, comunque, nella misura non inferiore a 5 mensilità prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs.
23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
sempre nel merito, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di nullità per violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 perché ritorsivo: previo accertamento e declaratoria che risulta dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr.
2.1 sez. diritto –, accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento irrogato in data 13.02.2023 ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque annullare il suddetto licenziamento intimato al IG e condannare Pt_2 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale CP_1 rappresentante pro tempore a reintegrare il IG nel CP_3 Pt_2 posto di lavoro in precedenza occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.137,18.=, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra e, comunque, nella misura non inferiore a 12 mensilità prevista dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno
3 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr.
2.2 sez. diritto –,
l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2023 in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa addotti dal datore di lavoro e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato licenziamento e condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore al CP_3 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad
€ 5.137,18.=, nella misura, quanto meno, di 27 mensilità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo saldo”.
Il Tribunale, in considerazione della costituzione tardiva della società (la memoria difensiva era depositata sabato 4.11.2023, decimo giorno anteriore alla data della prima udienza, senza considerare la necessaria anticipazione del termine al venerdì 3.11.2023, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.), riteneva la stessa decaduta dalla possibilità di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966, la legittimità del licenziamento.
Su questo presupposto, il Giudice accertava la presenza del motivo ritorsivo di licenziamento – individuato dal lavoratore “nel rifiuto che il IG Pt_2 aveva opposto tra dicembre 2022 e fine gennaio 2023 alla proposta che aveva ricevuto da di sottoscrivere un accoro tombale a fronte del pagamento, CP_1
a saldo e stralcio, di provvigioni che il ricorrente aveva maturato nel corso del rapporto di lavoro presso la sede di Fidenza e che la società convenuta CP_1 non aveva corrisposto” – essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, che circa un mese prima della contestazione degli addebiti disciplinari il lavoratore aveva rifiutato la proposta transattiva formulata da parte datoriale.
Riteneva il Tribunale che “che l'illegittimità del licenziamento per le ragioni già esposte, unitamente ai sopra indicati elementi di indubbio e univoco valore indiziario, consentano, con elevata probabilità logica, di presumere il carattere ritorsivo del licenziamento intimato al ricorrente, che costituisce l'illegittima reazione datoriale alle iniziative promosse dal sig. Parte_2 per far valere i propri diritti a fronte del preteso inadempimento datoriale agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro con lui sottoscritto. Il motivo ritorsivo
4 appare, dunque, ad ogni evidenza, l'unica ragione che ha determinato l'esercizio del recesso datoriale nei confronti del ricorrente. Ne consegue che il licenziamento è nullo in quanto determinato da un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.”.
Il Giudice emetteva le seguenti statuizioni: “1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla società Parte_1
a in data 13.02.2023 per le ragioni indicate in parte
[...] Parte_2 motiva e, per l'effetto, in applicazione della tutela prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015, condanna la società a reintegrare Parte_1 [...]
nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte, o in mansioni Pt_2 ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Determina l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in euro 5.137,18. 3. Condanna la società a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “ IN VIA PRINCIPALE a) SULLA
TARDIVITÀ DELLA COSTITUZIONE Dichiarare che la costituzione di avvenuta in data 4 novembre 2023 era tempestiva ovvero, che Parte_1 la tardività di un solo giorno non poteva comportare le gravi conseguenze processuali applicate dal Tribunale di primo grado, in violazione dei principi consolidati in materia di distinzione tra eccezioni processuali e mere difese, e per l'effetto annullare la declaratoria di decadenza da tutte le prove pronunciata dal
Tribunale di Parma. b) SULLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER
RITORSIONE Dichiarare erronea e infondata la declaratoria di nullità del licenziamento per ritorsione pronunciata dal Tribunale di primo grado, per mancato rispetto dell'iter logico-giuridico bifasico richiesto dalla giurisprudenza consolidata, omesso accertamento preliminare della sussistenza della giusta causa di licenziamento, travisamento delle risultanze testimoniali che escludevano il carattere ritorsivo, violazione dei principi in materia di onere probatorio del licenziamento ritorsivo. c) SULLA SUSSISTENZA DELLA
GIUSTA CAUSA Accertare e dichiarare che nel caso di specie sussisteva giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle previsioni del CCNL
Terziario-Commercio, come dimostrato dalla documentazione oggettiva e
5 verificabile prodotta da costituita da: atti pubblici che Parte_1 documentano la condotta fraudolenta sistematica del sig. ; precedenti Pt_2 disciplinari che attestano la recidiva del comportamento: violazione degli obblighi di fedeltà e delle policy aziendali;
danno economico e d'immagine causato alla società. d) SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO
Conseguentemente, dichiarare la piena legittimità del licenziamento intimato da al sig. in data 13 febbraio 2023, essendo Parte_1 Parte_2 fondato su giusta causa sussistente e documentata. e) SUL RIGETTO DELLE
DOMANDE ATTOREE Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal sig. nel ricorso di primo grado, dichiarandole infondate tanto in Parte_2 fatto quanto in diritto. f) SULLA CONDANNA ALLE SPESE Condannare il sig.
al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio, liquidate in favore di da determinarsi in via Parte_1 equitativa.
IN VIA SUBORDINATA Qualora l'Ill.ma Corte non dovesse accogliere le domande principali, voglia almeno: a) SULLA QUESTIONE PROCESSUALE
Accogliere l'appello limitatamente ai vizi processuali, dichiarando che la costituzione di era tempestiva ovvero che la tardività non Parte_1 comportava le conseguenze applicate, e procedere al riesame nel merito della controversia sulla base di tutti gli elementi probatori regolarmente dedotti dalla società appellante. b) SULLA QUALIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO In caso di accertata illegittimità del licenziamento, dichiarare che non ricorrono i presuppostiper l'applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015, mancando i requisiti della nullità per motivo illecito determinante, e applicare la disciplina corretta prevista dall'art. 3 D.Lgs. n. 23/2015o dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015. c) SULLA
RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ In caso di riconoscimento di indennità risarcitoria, ridurre significativamente l'importo liquidato dal Tribunale di primo grado, tenendo conto dell'effettiva sussistenza di addebiti disciplinari fondati della limitata anzianità di servizio del sig. (meno di 4 anni); del Pt_2 comportamento processuale delle parti;
dei criteri di proporzionalità previsti dalla normativa. d) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE In via ulteriormente subordinata, compensare le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerando la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Qualora l'Ill.ma Corte dovesse confermare la sentenza impugnata, voglia almeno: a) SULLA
RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ Rideterminare l'indennità risarcitoria in misura significativamente inferiore a quella liquidata dal Tribunale di primo grado, applicando i criteri di proporzionalità e tenendo conto della documentata sussistenza di addebiti disciplinari. b) SULLA COMPENSAZIONE PARZIALE
6 Compensare parzialmente le spese processuali, riconoscendo la complessità delle questioni trattate e la buona fede processuale di . Parte_1
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. La parte ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e per formazione del giudicato sulla tardività dell'impugnazione e sulle statuizioni compiute dal Giudice in ordine alle relative conseguenze sul piano processuale.
3. L'appello è ammissibile, consentendo di comprendere l'atto introduttivo della fase quali siano le statuizioni e le argomentazioni del Giudice sottoposte a censura. Il ricorso contiene anche la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione dell'esito cui, secondo l'appellante, sarebbe dovuto pervenire.
3.1. Come emergerà dall'illustrazione del primo motivo, è certamente passata in giudicato l'affermazione del Tribunale di tardività della costituzione della società nel giudizio di primo grado, non potendo invece dirsi altrettanto in relazione alla valutazione delle relative conseguenze processuali, che la parte invero contesta, facendo questione, appunto, di erronea applicazione delle decadenze e di decisione interamente viziata.
4. Con il primo motivo, la società, nel riconoscere la correttezza dell'applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c. ai termini a ritroso, censura la sentenza per avere il Giudice tratto da tale valutazione conseguenze processuali contrarie ai principi consolidati del processo del lavoro e per aver impedito l'accertamento della verità materiale attraverso un'applicazione meccanica delle decadenze processuali, senza distinguere tra eccezioni processuali in senso stretto
(soggette a decadenza) e mere difese (non soggette a decadenza).
L'effetto preclusivo delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione tardiva del convenuto non si estenderebbe, infatti, alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte a contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della propria pretesa. Tali dovevano considerarsi le affermazioni rese dalla società in primo grado in relazione alla contestazione specifica delle allegazioni del ricorrente relative al presunto carattere ritorsivo del licenziamento, alla ricostruzione dettagliata e documentata dei fatti che avevano portato al licenziamento, alla dimostrazione della sussistenza della giusta causa attraverso documentazione oggettiva (atti pubblici, registrazioni telefoniche autorizzate, dichiarazioni di clienti) e alle indicazioni volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa.
L'esclusione totale della documentazione prodotta avrebbe dunque impedito l'accertamento della verità materiale, principio cardine del processo del lavoro, sulla base di mere ragioni formali. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che le decadenze processuali non possono essere applicate in modo meccanico quando
7 ciò impedisca l'accertamento della verità materiale, specialmente quando si tratti di mere difese. Il lavoratore non aveva poi eccepito specificamente la tardività della costituzione, limitandosi a sollevarla nelle note di replica.
L'erronea applicazione delle decadenze processuali ha dunque viziato l'intera decisione di merito, che si è fondata esclusivamente sulle allegazioni del ricorrente senza alcun contraddittorio probatorio effettivo.
Il motivo è infondato.
Pacifica la tardività della costituzione del datore di lavoro in primo grado, circostanza che la stessa parte ammette, occorre evidenziare che i fatti oggetto di contestazione1 venivano contestati dal dipendente nel ricorso introduttivo del giudizio, avendo egli affermato che non era stato concluso alcun accordo con il cliente per l'acquisto dell'autovettura usata, mancando, in senso lato, qualsiasi
“operazione riferita all'usato sopra citato”.
A tale conclusione consentono di giungere i richiami ivi compiuti al contenuto delle giustificazioni presentate nel corso del procedimento disciplinare, in cui l'interessato aveva evidenziato che:
“a) contestualmente alla vendita della vettura Controparte_4 targata GL 350 XT, effettuata al IG , non aveva Parte_3 concluso alcun accordo volto ad acquistare l'usato del IG;
Pt_3
b) durante la trattativa per la vendita della suddetta vettura MG Marvel, il IG prospettava al ricorrente l'ipotesi di ritirare in permuta la sua Pt_3 vettura usata Opel Astra sw 1.7 td, targata EN 251 FV, che risultava essere stata immatricolata più di dieci anni addietro, non era marciante ed era sinistrata nella parte anteriore, ma il IG , dopo averne preso diretta visione, riferiva al Pt_2 cliente che non poteva formulare alcuna offerta economica in quanto la vettura non era agevolmente commerciabile e non rappresentava alcuna fonte di guadagno per la società CP_1
c) tuttavia, proprio per non perdere il cliente e la relativa vendita della vettura , il ricorrente consigliava al IG , al quale forniva CP_4 Pt_3 anche il relativo recapito telefonico, di contattare il IG della Testimone_1
con il quale avrebbe potuto trattare la vendita del suo veicolo;
Controparte_2
8 d) in buona sostanza, il ricorrente con il IG concludeva la sola Pt_3 vendita della vettura e giammai concludeva alcun accordo volto CP_4 all'acquisto dell'usato del medesimo, il quale, per contro, vendeva la sua Opel alla . Controparte_2
Il lavoratore affermava dunque di non aver concluso alcuna operazione legata all'usato del IG all'insaputa della società convenuta, né, tanto Pt_3 meno, aveva revocato l'acquisto del suddetto usato. Ed era stata l'Agenzia Castello di Piacenza, incaricata di formalizzare il passaggio di proprietà, ad intestare erroneamente l'Opel Astra ad provvedendo l'Agenzia, una volta CP_1 avvedutasi dell'errore, alla relativa correzione senza alcun intervento del lavoratore.
4.1. Il Tribunale di Parma, richiamata la regola sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di licenziamento, posta dall'art. 5 della l. n. 604/1966, ha coerentemente affermato che “Nell'ipotesi in controversia, tali riscontri non sono stati offerti ad opera di parte datoriale, essendo la società convenuta costituitasi tardivamente ed essendo, dunque, decaduta da tutte le prove, ivi comprese quelle documentali”.
Essendosi costituita tardivamente, la parte datoriale è infatti decaduta dalla possibilità di formulare istanze istruttorie e di produrre documenti2 capaci di dare contezza del comportamento tenuto dal lavoratore in occasione dei fatti addebitati.
La regola applicata, corrispondente a un rilievo che il giudice può compiere d'ufficio (v. Cass., 2.7.2025, n.17864), tiene conto del consolidato principio ribadito da Cass., 7.5.2025, n. 11946, che ha richiamato “l'effetto preclusivo conseguente alla tardiva costituzione in giudizio del …, effetto maturato nel peculiare contesto del giudizio di impugnazione del licenziamento che vede il soggetto datore onerato della prova della legittimità formale e sostanziale del recesso intimato, di modo che si deve ritenere che nulla possa dirsi dal … allegato e provato quanto alla regolarità del procedimento disciplinare espletato, quanto alla sussistenza e imputabilità delle mancanze addebitate, quanto alla proporzionalità della sanzione”.
A venire in rilievo, pertanto, non è tanto l'aspetto attinente alla qualificazione dei rilievi datoriali in termini di eccezione in senso stretto o mera difesa, quanto l'impossibilità per la parte di dare dimostrazione delle circostanze – contestate dal lavoratore – sulla base delle quali è stato intimato il licenziamento.
Esclude poi la possibilità di ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421
c.p.c. la mancanza di una situazione di “semiplena probatio” tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata (v. Cass. n. 813/2021), atteso che,
9 come rilevato dalla stessa pronuncia di legittimità sopra meglio distinta, “in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, gli indicati poteri di officio non possono essere dilatati fino al punto di richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà (cfr. Cass. n. 6634/2020)”.
Né, in particolare, le prove documentali di cui l'appellante lamenta la mancata acquisizione sono sopravvenute al giudizio di primo grado, non potendo farsi questione di necessità della relativa acquisizione e assunzione alla luce dello sviluppo processuale, trattandosi di prove che, riferendosi ai fatti giustificativi del licenziamento, preesistevano al giudizio. Il riferimento compiuto dalla società alla conversazione intercorsa tra il servizio di soddisfazione cliente e il cliente è Pt_3 comunque generico, posto che l'indicazione del di vendere l'autovettura Pt_2 alla concessionaria per consentire al di ottenere un maggior introito CP_2 Pt_3 non rappresenterebbe un elemento utile o indispensabile ai fini della decisione o tale da orientarla in senso difforme rispetto all'esito interpretativo sopra illustrato, trattandosi, nei termini in cui la società lo caratterizza, di consiglio in realtà compatibile con la stessa tesi sostenuta dal lavoratore, secondo cui la scarsa commerciabilità dell'autovettura non avrebbe rappresentato una fonte di guadagno per la (con la coerente indicazione della maggior convenienza, CP_1 sostanzialmente neutra parte la datrice di lavoro, di una vendita a terzi).
Non vi sono i presupposti, quindi, per l'acquisizione del relativo documento.
L'affermazione del Tribunale secondo cui “Alla luce delle considerazioni sopra addotte, il licenziamento deve pertanto ritenersi illegittimo, non essendo configurabili, né i fatti materiali contestati, né la giusta causa di licenziamento” consegue linearmente alle illustrate premesse.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, applicando la tutela reintegratoria ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, senza considerare “la documentazione probatoria oggettiva prodotta da e travisando le Parte_1 risultanze testimoniali”. La sentenza impugnata sarebbe dunque viziata per aver violato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento ritorsivo, come chiariti da Tribunale Lavoro Piacenza, sent. n.
369/2024: “l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato (qui giusta causa) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso”.
10 Il Tribunale non si sarebbe conformato al principio secondo cui l'indagine in ordine alla sussistenza, nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo, deve essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dal datore di lavoro e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso, poiché la riscontrata sussistenza della giusta causa esclude in radice la nullità del recesso.
Nel caso di specie, “l'esistenza della giusta causa sarebbe evidente sulla base dei documenti allegati alla memoria di costituzione dell'odierna appellante e, soprattutto, è stata messa in luce dall'unico testimone introdotto dal lavoratore, il sig. che ha messo in evidenza come il provvedimento nei Testimone_2 confronti del sig. avesse una motivazione legata ad un comportamento Pt_2 omissivo ed infedele dello stesso lavoratore (ragione non approfondita anche in questo caso per omissione della G.I.)”.
Il Giudice avrebbe commesso un grave errore metodologico, dichiarando la nullità del licenziamento per ritorsione senza aver previamente accertato l'insussistenza della giusta causa addotta, nonostante la presenza di documentazione probatoria oggettiva e incontrovertibile volta a dimostrare l'esistenza di precedenti disciplinari e la sistematicità della condotta, atti pubblici attestanti la condotta fraudolenta e registrazioni telefoniche autorizzate.
Il Giudice avrebbe anche travisato il contenuto della testimonianza del teste
, che aveva chiarito elementi decisivi per escludere il carattere ritorsivo del Tes_2 licenziamento.
Né in primo grado, ancora, sarebbero stati applicati correttamente i principi dell'onere della prova in tema di licenziamento ritorsivo: “Nel caso di specie, la sussistenza oggettiva di addebiti disciplinari fondati e documentati esclude la configurabilità del carattere esclusivo del presunto motivo ritorsivo. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova specifica del carattere ritorsivo del licenziamento, limitandosi ad allegare genericamente una presunta proposta di accordo tombale smentita dalla testimonianza del sig. . Anche volendo Tes_2 ammettere l'esistenza di tensioni tra le parti relative alla proposta di accordo tombale, nel caso di specie manca il requisito fondamentale dell'esclusività del motivo ritorsivo. Nel caso di specie, la sussistenza oggettiva di addebiti disciplinari fondati e documentati esclude la configurabilità del carattere esclusivo del presunto motivo ritorsivo”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie sussistevano poi tutti gli elementi per configurare una giusta causa di licenziamento, come risulta dalla documentazione prodotta da Parte_1
Il motivo è infondato.
11 Le preclusioni probatorie che hanno impedito al datore di lavoro di dare dimostrazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento e, più in generale, di avvalersi di prove orali e documentali non consentono, come si è visto, di far questione di giusta causa né di ritenere corrette le valutazioni della società che si fondavano su circostanze che la decadenza processuale intervenuta non consentiva di dimostrare.
In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento disciplinare – difetto che riguarda gli stessi fatti posti a fondamento del recesso – è del tutto corretta la valorizzazione da parte del Giudice delle circostanze che “la IGa
tra il mese di dicembre 2022 e quello di gennaio 2023, a fronte della Parte_4 corresponsione al IG di una somma pari ad € 1.500,00 a saldo e Pt_2 stralcio sulle maggiori provvigioni maturate fino a novembre 2022, ha richiesto al lavoratore di sottoscrivere un accordo con rinuncia tombale a qualsivoglia pretesa di natura economica (quali ore di lavoro straordinario, differenze retributive sulla quota provvigionale di retribuzione e differenze retributive sul trattamento di fine rapporto)”, venendo il lavoratore convocato il 2.2.2023, a distanza di circa un mese, per consegnare la lettera di contestazione disciplinare, a seguito della quale è stato poi irrogato il licenziamento per cui è causa.
L'impossibilità di rinvenire alcun elemento sul piano processuale a fondamento dell'iniziativa disciplinare ha correttamente e inevitabilmente indotto il Giudice – preso atto della formulazione dell'addebito a distanza di breve tempo rispetto al rifiuto del dipendente di accettare una somma di denaro “a saldo e stralcio” dei maggiori crediti maturati – a rinvenire, con elevata probabilità logica, il motivo ritorsivo a fondamento del licenziamento, consistendo il recesso ritorsivo proprio nell'illecita reazione a una legittima iniziativa del lavoratore, interessato, con il predetto rifiuto, a riservarsi la possibilità di rivendicare i propri crediti in forma integrale.
In assenza di diverse dimostrate causali, il motivo ritorsivo appare effettivamente l'unica ragione che ha determinato l'esercizio del recesso datoriale nei confronti del ricorrente.
Nessun valore in senso contrario può avere la deposizione del teste , il Tes_2 quale si è limitato a compiere affermazioni dal contenuto anche valutativo senza riferire quale fosse il fondamento dell'espresso convincimento (“A. “I due eventi
–contestazione disciplinare e accordo retributivo -non hanno alcun collegamento”; B. “a consegnare la lettera di contestazione disciplinare non è stata ma direttore commerciale, insieme al Parte_4 Persona_1 consulente del lavoro”; C. “La contestazione atteneva ad un episodio relativo alla vendita di un'automobile, che doveva ritirata dalla concessionaria CP_1
e che, invece, è stata ritirata da un'altra concessionaria”).
12 6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha fatto applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, violando i principi consolidati in materia di applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, applicando erroneamente la tutela più favorevole al lavoratore in assenza dei requisiti di legge e ignorando la sussistenza di una giusta causa di licenziamento documentata.
La parte, evidenziato che la disposizione prevede e disciplina il solo licenziamento nullo e non il licenziamento illegittimo, esclude la ricorrenza dei relativi presupposti di applicabilità e ciò a considerare:
“a) Mancanza di nullità: Il licenziamento non è nullo, ma al massimo illegittimo, sussistendo una giusta causa di licenziamento documentata e provata dalla documentazione oggettiva prodotta da Parte_1
b) Mancanza del carattere determinante: Il presunto motivo ritorsivo non è determinante, sussistendo una giusta causa oggettiva e documentata che costituisce l'effettiva ragione del licenziamento.
c) Mancanza di esclusività: Il presunto motivo ritorsivo non è esclusivo, concorrendo con una giusta causa lecita e sussistente.
d) Sussistenza del motivo lecito: Il motivo lecito formalmente addotto
(giusta causa) non solo è sussistente, ma è ampiamente documentato e provato”.
Secondo l'appellante, in altri termini: la sussistenza della giusta causa escluderebbe l'applicazione dell'art. 2; il Tribunale avrebbe anteposto l'accertamento della ritorsività del recesso alla verifica della sussistenza della giusta causa;
avrebbe violato, con l'applicazione dell'art. 2, i principi di legalità e tipicità che governano l'applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, avrebbe trascurato l'eccezionalità della tutela reintegratoria e avrebbe erroneamente valutato l'elemento psicologico del licenziamento, non considerando che la presenza di una giusta causa oggettiva e documentata esclude che il motivo illecito possa essere considerato unico e determinante, violando anche il canone della proporzione delle tutele.
Il motivo è evidentemente infondato.
Le doglianze dell'appellante, infatti, si fondano sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento e sulla relativa valorizzazione ai fini della determinazione della misura da adottare in caso di accertare ingiustificatezza del recesso.
Lo stesso presupposto è però non accoglibile, alla luce di quanto ampiamente illustrato circa l'assenza di margini per verificare la sussistenza della dichiarata giusta causa di licenziamento.
7. L'appello va quindi disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
13 Non vi sono infine i presupposti per l'adozione di pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., avendo avanzato la società anche richiesta di assunzione officiosa delle prove, aspetto che in astratto prescinde dalla tardività della costituzione.
Trattandosi di questione accessoria, il rigetto dell'istanza non incide sulla regolamentazione delle spese di lite e, dunque, nel caso di specie, sull'esito sopra illustrato dell'applicazione del principio della soccombenza (v. Cass., 6.6.2022, n.
18036).
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge;
rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Alla nostra società è stato comunicato che il cliente ci avrebbe venduto il veicolo usato mod. Opel Astra SW 1.7 TD, Tg. EN 251 FV;
veniva, infatti, regolarmente firmato atto di vendita in data 21/12/2022 salvo che, in data 03/01/2023, venivamo a conoscenza della circostanza che l'acquisto dell'usato era stato revocato, modificando la situazione con atto Bilaterale e relativo annullamento dell'atto precedentemente stipulato a nostro favore, attraverso l'agenzia Castello di Piacenza. Il veicolo usato in questione veniva, infine, ceduto a di Parma;
tutta Controparte_2 l'operazione riferita all'usato sopra citato, veniva da Lei condotta all'insaputa della nostra azienda, che ne acquisiva contezza solo in data 30.01.2023 in ragione della telefonata - registrata, su autorizzazione del cliente - effettuata dal nostro servizio di valutazione soddisfazione clienti”. 2 La decadenza sancita dal comma 3 dell'art. 416 c.p.c. si riferisce non soltanto alle prove costituende, ma anche alle prove documentali. V. ex multis già Cass., S.U., 20.4.2005, n. 8202.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 498/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 39 del 21.1.2025, comunicata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Barboni ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Guastalla – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Fornaroli ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , dipendente della società attiva nel Parte_2 Controparte_1 settore delle autovetture e dei veicoli commerciali, con mansioni di venditore, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatogli per giusta causa a fronte della seguente contestazione disciplinare del 2.2.2023: “Nell'ambito della compravendita della vettura mod. MG Marvel R electric Tg. GL 350 XT, al sig. Parte_3
, alla nostra società è stato comunicato che il cliente ci avrebbe
[...] venduto il veicolo usato mod. Opel Astra SW 1.7 TD, Tg. EN 251 FV;
veniva, infatti, regolarmente firmato atto di vendita in data 21/12/2022 salvo che, in data
03/01/2023, venivamo a conoscenza della circostanza che l'acquisto dell'usato era stato revocato, modificando la situazione con atto Bilaterale e relativo annullamento dell'atto precedentemente stipulato a nostro favore, attraverso l'agenzia Castello di Piacenza. Il veicolo usato in questione veniva, infine, ceduto a di Parma;
tutta l'operazione riferita all'usato sopra citato, Controparte_2 veniva da Lei condotta all'insaputa della nostra azienda, che ne acquisiva contezza solo in data 30.01.2023 in ragione della telefonata - registrata, su autorizzazione del cliente - effettuata dal nostro servizio di valutazione soddisfazione clienti.
In ragione di quanto sopra si è ritenuto di effettuare verifiche su possibili casi precedenti, l'accertamento è ancora in corso ma abbiamo fondate ragioni di credere che non si tratti di episodio isolato, ai sensi del CCNL applicato presso la nostra azienda, è così d'obbligo acquisire opportune giustificazioni da parte sua.
Le comunichiamo, inoltre, che, data la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso cautelarmente dal servizio fino al giorno 11 febbraio 2023 compreso, con effetto dalla data di notifica della presente contestazione, al fine di consentire lo svolgimento dei necessari accertamenti. Contestualmente Le viene chiesto di lasciare presso la sede di lavoro l'auto aziendale … , il personal computer e ogni strumento di lavoro messo a sua disposizione dall'azienda”.
Deduceva, l'interessato, l'illegittimità del licenziamento comminato sotto un triplice profilo: a) in via principale, ne sottolineava il carattere ritorsivo, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015; b) in subordine, evidenziava l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso, con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.
23/2015; c) in via ulteriormente subordinata, evidenziava la non riconducibilità, alla stregua delle previsioni del C.C.N.L. di categoria, della condotta posta in essere ad alcuna delle ipotesi suscettibili di legittimare la comminazione della massima sanzione espulsiva, con conseguente applicazione della sola indennità di
2 cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, quantificabile nella misura minima di 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a complessivi €
5.137,18.
La parte chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr. 1 sez. diritto –, la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2023, ex art. 2, d.lgs. 23/2015, in quanto ritorsivo e, per l'effetto, dichiarare nullo il suddetto licenziamento e condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore a CP_3 reintegrare il IG nel posto di lavoro in precedenza occupato, nonché al Pt_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.137,18.=, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra e, comunque, nella misura non inferiore a 5 mensilità prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs.
23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
sempre nel merito, in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di nullità per violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 perché ritorsivo: previo accertamento e declaratoria che risulta dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr.
2.1 sez. diritto –, accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento irrogato in data 13.02.2023 ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque annullare il suddetto licenziamento intimato al IG e condannare Pt_2 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale CP_1 rappresentante pro tempore a reintegrare il IG nel CP_3 Pt_2 posto di lavoro in precedenza occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 5.137,18.=, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegra e, comunque, nella misura non inferiore a 12 mensilità prevista dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno
3 del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata in via subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso – paragr.
2.2 sez. diritto –,
l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2023 in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa addotti dal datore di lavoro e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data dell'intimato licenziamento e condannare in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore al CP_3 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad
€ 5.137,18.=, nella misura, quanto meno, di 27 mensilità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo saldo”.
Il Tribunale, in considerazione della costituzione tardiva della società (la memoria difensiva era depositata sabato 4.11.2023, decimo giorno anteriore alla data della prima udienza, senza considerare la necessaria anticipazione del termine al venerdì 3.11.2023, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.), riteneva la stessa decaduta dalla possibilità di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966, la legittimità del licenziamento.
Su questo presupposto, il Giudice accertava la presenza del motivo ritorsivo di licenziamento – individuato dal lavoratore “nel rifiuto che il IG Pt_2 aveva opposto tra dicembre 2022 e fine gennaio 2023 alla proposta che aveva ricevuto da di sottoscrivere un accoro tombale a fronte del pagamento, CP_1
a saldo e stralcio, di provvigioni che il ricorrente aveva maturato nel corso del rapporto di lavoro presso la sede di Fidenza e che la società convenuta CP_1 non aveva corrisposto” – essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, che circa un mese prima della contestazione degli addebiti disciplinari il lavoratore aveva rifiutato la proposta transattiva formulata da parte datoriale.
Riteneva il Tribunale che “che l'illegittimità del licenziamento per le ragioni già esposte, unitamente ai sopra indicati elementi di indubbio e univoco valore indiziario, consentano, con elevata probabilità logica, di presumere il carattere ritorsivo del licenziamento intimato al ricorrente, che costituisce l'illegittima reazione datoriale alle iniziative promosse dal sig. Parte_2 per far valere i propri diritti a fronte del preteso inadempimento datoriale agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro con lui sottoscritto. Il motivo ritorsivo
4 appare, dunque, ad ogni evidenza, l'unica ragione che ha determinato l'esercizio del recesso datoriale nei confronti del ricorrente. Ne consegue che il licenziamento è nullo in quanto determinato da un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.”.
Il Giudice emetteva le seguenti statuizioni: “1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla società Parte_1
a in data 13.02.2023 per le ragioni indicate in parte
[...] Parte_2 motiva e, per l'effetto, in applicazione della tutela prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015, condanna la società a reintegrare Parte_1 [...]
nel posto di lavoro e nelle mansioni da ultimo svolte, o in mansioni Pt_2 ad esse equivalenti, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assistenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Determina l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in euro 5.137,18. 3. Condanna la società a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Parte_2 liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Parma, avanzando le seguenti richieste: “ IN VIA PRINCIPALE a) SULLA
TARDIVITÀ DELLA COSTITUZIONE Dichiarare che la costituzione di avvenuta in data 4 novembre 2023 era tempestiva ovvero, che Parte_1 la tardività di un solo giorno non poteva comportare le gravi conseguenze processuali applicate dal Tribunale di primo grado, in violazione dei principi consolidati in materia di distinzione tra eccezioni processuali e mere difese, e per l'effetto annullare la declaratoria di decadenza da tutte le prove pronunciata dal
Tribunale di Parma. b) SULLA NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER
RITORSIONE Dichiarare erronea e infondata la declaratoria di nullità del licenziamento per ritorsione pronunciata dal Tribunale di primo grado, per mancato rispetto dell'iter logico-giuridico bifasico richiesto dalla giurisprudenza consolidata, omesso accertamento preliminare della sussistenza della giusta causa di licenziamento, travisamento delle risultanze testimoniali che escludevano il carattere ritorsivo, violazione dei principi in materia di onere probatorio del licenziamento ritorsivo. c) SULLA SUSSISTENZA DELLA
GIUSTA CAUSA Accertare e dichiarare che nel caso di specie sussisteva giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle previsioni del CCNL
Terziario-Commercio, come dimostrato dalla documentazione oggettiva e
5 verificabile prodotta da costituita da: atti pubblici che Parte_1 documentano la condotta fraudolenta sistematica del sig. ; precedenti Pt_2 disciplinari che attestano la recidiva del comportamento: violazione degli obblighi di fedeltà e delle policy aziendali;
danno economico e d'immagine causato alla società. d) SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO
Conseguentemente, dichiarare la piena legittimità del licenziamento intimato da al sig. in data 13 febbraio 2023, essendo Parte_1 Parte_2 fondato su giusta causa sussistente e documentata. e) SUL RIGETTO DELLE
DOMANDE ATTOREE Rigettare integralmente tutte le domande formulate dal sig. nel ricorso di primo grado, dichiarandole infondate tanto in Parte_2 fatto quanto in diritto. f) SULLA CONDANNA ALLE SPESE Condannare il sig.
al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio, liquidate in favore di da determinarsi in via Parte_1 equitativa.
IN VIA SUBORDINATA Qualora l'Ill.ma Corte non dovesse accogliere le domande principali, voglia almeno: a) SULLA QUESTIONE PROCESSUALE
Accogliere l'appello limitatamente ai vizi processuali, dichiarando che la costituzione di era tempestiva ovvero che la tardività non Parte_1 comportava le conseguenze applicate, e procedere al riesame nel merito della controversia sulla base di tutti gli elementi probatori regolarmente dedotti dalla società appellante. b) SULLA QUALIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO In caso di accertata illegittimità del licenziamento, dichiarare che non ricorrono i presuppostiper l'applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 23/2015, mancando i requisiti della nullità per motivo illecito determinante, e applicare la disciplina corretta prevista dall'art. 3 D.Lgs. n. 23/2015o dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015. c) SULLA
RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ In caso di riconoscimento di indennità risarcitoria, ridurre significativamente l'importo liquidato dal Tribunale di primo grado, tenendo conto dell'effettiva sussistenza di addebiti disciplinari fondati della limitata anzianità di servizio del sig. (meno di 4 anni); del Pt_2 comportamento processuale delle parti;
dei criteri di proporzionalità previsti dalla normativa. d) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE In via ulteriormente subordinata, compensare le spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerando la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Qualora l'Ill.ma Corte dovesse confermare la sentenza impugnata, voglia almeno: a) SULLA
RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ Rideterminare l'indennità risarcitoria in misura significativamente inferiore a quella liquidata dal Tribunale di primo grado, applicando i criteri di proporzionalità e tenendo conto della documentata sussistenza di addebiti disciplinari. b) SULLA COMPENSAZIONE PARZIALE
6 Compensare parzialmente le spese processuali, riconoscendo la complessità delle questioni trattate e la buona fede processuale di . Parte_1
Il lavoratore si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. La parte ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e per formazione del giudicato sulla tardività dell'impugnazione e sulle statuizioni compiute dal Giudice in ordine alle relative conseguenze sul piano processuale.
3. L'appello è ammissibile, consentendo di comprendere l'atto introduttivo della fase quali siano le statuizioni e le argomentazioni del Giudice sottoposte a censura. Il ricorso contiene anche la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione dell'esito cui, secondo l'appellante, sarebbe dovuto pervenire.
3.1. Come emergerà dall'illustrazione del primo motivo, è certamente passata in giudicato l'affermazione del Tribunale di tardività della costituzione della società nel giudizio di primo grado, non potendo invece dirsi altrettanto in relazione alla valutazione delle relative conseguenze processuali, che la parte invero contesta, facendo questione, appunto, di erronea applicazione delle decadenze e di decisione interamente viziata.
4. Con il primo motivo, la società, nel riconoscere la correttezza dell'applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c. ai termini a ritroso, censura la sentenza per avere il Giudice tratto da tale valutazione conseguenze processuali contrarie ai principi consolidati del processo del lavoro e per aver impedito l'accertamento della verità materiale attraverso un'applicazione meccanica delle decadenze processuali, senza distinguere tra eccezioni processuali in senso stretto
(soggette a decadenza) e mere difese (non soggette a decadenza).
L'effetto preclusivo delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione tardiva del convenuto non si estenderebbe, infatti, alle eccezioni improprie e alle mere difese, ossia alle deduzioni volte a contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della propria pretesa. Tali dovevano considerarsi le affermazioni rese dalla società in primo grado in relazione alla contestazione specifica delle allegazioni del ricorrente relative al presunto carattere ritorsivo del licenziamento, alla ricostruzione dettagliata e documentata dei fatti che avevano portato al licenziamento, alla dimostrazione della sussistenza della giusta causa attraverso documentazione oggettiva (atti pubblici, registrazioni telefoniche autorizzate, dichiarazioni di clienti) e alle indicazioni volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa.
L'esclusione totale della documentazione prodotta avrebbe dunque impedito l'accertamento della verità materiale, principio cardine del processo del lavoro, sulla base di mere ragioni formali. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che le decadenze processuali non possono essere applicate in modo meccanico quando
7 ciò impedisca l'accertamento della verità materiale, specialmente quando si tratti di mere difese. Il lavoratore non aveva poi eccepito specificamente la tardività della costituzione, limitandosi a sollevarla nelle note di replica.
L'erronea applicazione delle decadenze processuali ha dunque viziato l'intera decisione di merito, che si è fondata esclusivamente sulle allegazioni del ricorrente senza alcun contraddittorio probatorio effettivo.
Il motivo è infondato.
Pacifica la tardività della costituzione del datore di lavoro in primo grado, circostanza che la stessa parte ammette, occorre evidenziare che i fatti oggetto di contestazione1 venivano contestati dal dipendente nel ricorso introduttivo del giudizio, avendo egli affermato che non era stato concluso alcun accordo con il cliente per l'acquisto dell'autovettura usata, mancando, in senso lato, qualsiasi
“operazione riferita all'usato sopra citato”.
A tale conclusione consentono di giungere i richiami ivi compiuti al contenuto delle giustificazioni presentate nel corso del procedimento disciplinare, in cui l'interessato aveva evidenziato che:
“a) contestualmente alla vendita della vettura Controparte_4 targata GL 350 XT, effettuata al IG , non aveva Parte_3 concluso alcun accordo volto ad acquistare l'usato del IG;
Pt_3
b) durante la trattativa per la vendita della suddetta vettura MG Marvel, il IG prospettava al ricorrente l'ipotesi di ritirare in permuta la sua Pt_3 vettura usata Opel Astra sw 1.7 td, targata EN 251 FV, che risultava essere stata immatricolata più di dieci anni addietro, non era marciante ed era sinistrata nella parte anteriore, ma il IG , dopo averne preso diretta visione, riferiva al Pt_2 cliente che non poteva formulare alcuna offerta economica in quanto la vettura non era agevolmente commerciabile e non rappresentava alcuna fonte di guadagno per la società CP_1
c) tuttavia, proprio per non perdere il cliente e la relativa vendita della vettura , il ricorrente consigliava al IG , al quale forniva CP_4 Pt_3 anche il relativo recapito telefonico, di contattare il IG della Testimone_1
con il quale avrebbe potuto trattare la vendita del suo veicolo;
Controparte_2
8 d) in buona sostanza, il ricorrente con il IG concludeva la sola Pt_3 vendita della vettura e giammai concludeva alcun accordo volto CP_4 all'acquisto dell'usato del medesimo, il quale, per contro, vendeva la sua Opel alla . Controparte_2
Il lavoratore affermava dunque di non aver concluso alcuna operazione legata all'usato del IG all'insaputa della società convenuta, né, tanto Pt_3 meno, aveva revocato l'acquisto del suddetto usato. Ed era stata l'Agenzia Castello di Piacenza, incaricata di formalizzare il passaggio di proprietà, ad intestare erroneamente l'Opel Astra ad provvedendo l'Agenzia, una volta CP_1 avvedutasi dell'errore, alla relativa correzione senza alcun intervento del lavoratore.
4.1. Il Tribunale di Parma, richiamata la regola sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di licenziamento, posta dall'art. 5 della l. n. 604/1966, ha coerentemente affermato che “Nell'ipotesi in controversia, tali riscontri non sono stati offerti ad opera di parte datoriale, essendo la società convenuta costituitasi tardivamente ed essendo, dunque, decaduta da tutte le prove, ivi comprese quelle documentali”.
Essendosi costituita tardivamente, la parte datoriale è infatti decaduta dalla possibilità di formulare istanze istruttorie e di produrre documenti2 capaci di dare contezza del comportamento tenuto dal lavoratore in occasione dei fatti addebitati.
La regola applicata, corrispondente a un rilievo che il giudice può compiere d'ufficio (v. Cass., 2.7.2025, n.17864), tiene conto del consolidato principio ribadito da Cass., 7.5.2025, n. 11946, che ha richiamato “l'effetto preclusivo conseguente alla tardiva costituzione in giudizio del …, effetto maturato nel peculiare contesto del giudizio di impugnazione del licenziamento che vede il soggetto datore onerato della prova della legittimità formale e sostanziale del recesso intimato, di modo che si deve ritenere che nulla possa dirsi dal … allegato e provato quanto alla regolarità del procedimento disciplinare espletato, quanto alla sussistenza e imputabilità delle mancanze addebitate, quanto alla proporzionalità della sanzione”.
A venire in rilievo, pertanto, non è tanto l'aspetto attinente alla qualificazione dei rilievi datoriali in termini di eccezione in senso stretto o mera difesa, quanto l'impossibilità per la parte di dare dimostrazione delle circostanze – contestate dal lavoratore – sulla base delle quali è stato intimato il licenziamento.
Esclude poi la possibilità di ricorrere ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421
c.p.c. la mancanza di una situazione di “semiplena probatio” tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata (v. Cass. n. 813/2021), atteso che,
9 come rilevato dalla stessa pronuncia di legittimità sopra meglio distinta, “in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, gli indicati poteri di officio non possono essere dilatati fino al punto di richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà (cfr. Cass. n. 6634/2020)”.
Né, in particolare, le prove documentali di cui l'appellante lamenta la mancata acquisizione sono sopravvenute al giudizio di primo grado, non potendo farsi questione di necessità della relativa acquisizione e assunzione alla luce dello sviluppo processuale, trattandosi di prove che, riferendosi ai fatti giustificativi del licenziamento, preesistevano al giudizio. Il riferimento compiuto dalla società alla conversazione intercorsa tra il servizio di soddisfazione cliente e il cliente è Pt_3 comunque generico, posto che l'indicazione del di vendere l'autovettura Pt_2 alla concessionaria per consentire al di ottenere un maggior introito CP_2 Pt_3 non rappresenterebbe un elemento utile o indispensabile ai fini della decisione o tale da orientarla in senso difforme rispetto all'esito interpretativo sopra illustrato, trattandosi, nei termini in cui la società lo caratterizza, di consiglio in realtà compatibile con la stessa tesi sostenuta dal lavoratore, secondo cui la scarsa commerciabilità dell'autovettura non avrebbe rappresentato una fonte di guadagno per la (con la coerente indicazione della maggior convenienza, CP_1 sostanzialmente neutra parte la datrice di lavoro, di una vendita a terzi).
Non vi sono i presupposti, quindi, per l'acquisizione del relativo documento.
L'affermazione del Tribunale secondo cui “Alla luce delle considerazioni sopra addotte, il licenziamento deve pertanto ritenersi illegittimo, non essendo configurabili, né i fatti materiali contestati, né la giusta causa di licenziamento” consegue linearmente alle illustrate premesse.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, applicando la tutela reintegratoria ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, senza considerare “la documentazione probatoria oggettiva prodotta da e travisando le Parte_1 risultanze testimoniali”. La sentenza impugnata sarebbe dunque viziata per aver violato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento ritorsivo, come chiariti da Tribunale Lavoro Piacenza, sent. n.
369/2024: “l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato (qui giusta causa) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso”.
10 Il Tribunale non si sarebbe conformato al principio secondo cui l'indagine in ordine alla sussistenza, nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo, deve essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dal datore di lavoro e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso, poiché la riscontrata sussistenza della giusta causa esclude in radice la nullità del recesso.
Nel caso di specie, “l'esistenza della giusta causa sarebbe evidente sulla base dei documenti allegati alla memoria di costituzione dell'odierna appellante e, soprattutto, è stata messa in luce dall'unico testimone introdotto dal lavoratore, il sig. che ha messo in evidenza come il provvedimento nei Testimone_2 confronti del sig. avesse una motivazione legata ad un comportamento Pt_2 omissivo ed infedele dello stesso lavoratore (ragione non approfondita anche in questo caso per omissione della G.I.)”.
Il Giudice avrebbe commesso un grave errore metodologico, dichiarando la nullità del licenziamento per ritorsione senza aver previamente accertato l'insussistenza della giusta causa addotta, nonostante la presenza di documentazione probatoria oggettiva e incontrovertibile volta a dimostrare l'esistenza di precedenti disciplinari e la sistematicità della condotta, atti pubblici attestanti la condotta fraudolenta e registrazioni telefoniche autorizzate.
Il Giudice avrebbe anche travisato il contenuto della testimonianza del teste
, che aveva chiarito elementi decisivi per escludere il carattere ritorsivo del Tes_2 licenziamento.
Né in primo grado, ancora, sarebbero stati applicati correttamente i principi dell'onere della prova in tema di licenziamento ritorsivo: “Nel caso di specie, la sussistenza oggettiva di addebiti disciplinari fondati e documentati esclude la configurabilità del carattere esclusivo del presunto motivo ritorsivo. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito alcuna prova specifica del carattere ritorsivo del licenziamento, limitandosi ad allegare genericamente una presunta proposta di accordo tombale smentita dalla testimonianza del sig. . Anche volendo Tes_2 ammettere l'esistenza di tensioni tra le parti relative alla proposta di accordo tombale, nel caso di specie manca il requisito fondamentale dell'esclusività del motivo ritorsivo. Nel caso di specie, la sussistenza oggettiva di addebiti disciplinari fondati e documentati esclude la configurabilità del carattere esclusivo del presunto motivo ritorsivo”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie sussistevano poi tutti gli elementi per configurare una giusta causa di licenziamento, come risulta dalla documentazione prodotta da Parte_1
Il motivo è infondato.
11 Le preclusioni probatorie che hanno impedito al datore di lavoro di dare dimostrazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento e, più in generale, di avvalersi di prove orali e documentali non consentono, come si è visto, di far questione di giusta causa né di ritenere corrette le valutazioni della società che si fondavano su circostanze che la decadenza processuale intervenuta non consentiva di dimostrare.
In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento disciplinare – difetto che riguarda gli stessi fatti posti a fondamento del recesso – è del tutto corretta la valorizzazione da parte del Giudice delle circostanze che “la IGa
tra il mese di dicembre 2022 e quello di gennaio 2023, a fronte della Parte_4 corresponsione al IG di una somma pari ad € 1.500,00 a saldo e Pt_2 stralcio sulle maggiori provvigioni maturate fino a novembre 2022, ha richiesto al lavoratore di sottoscrivere un accordo con rinuncia tombale a qualsivoglia pretesa di natura economica (quali ore di lavoro straordinario, differenze retributive sulla quota provvigionale di retribuzione e differenze retributive sul trattamento di fine rapporto)”, venendo il lavoratore convocato il 2.2.2023, a distanza di circa un mese, per consegnare la lettera di contestazione disciplinare, a seguito della quale è stato poi irrogato il licenziamento per cui è causa.
L'impossibilità di rinvenire alcun elemento sul piano processuale a fondamento dell'iniziativa disciplinare ha correttamente e inevitabilmente indotto il Giudice – preso atto della formulazione dell'addebito a distanza di breve tempo rispetto al rifiuto del dipendente di accettare una somma di denaro “a saldo e stralcio” dei maggiori crediti maturati – a rinvenire, con elevata probabilità logica, il motivo ritorsivo a fondamento del licenziamento, consistendo il recesso ritorsivo proprio nell'illecita reazione a una legittima iniziativa del lavoratore, interessato, con il predetto rifiuto, a riservarsi la possibilità di rivendicare i propri crediti in forma integrale.
In assenza di diverse dimostrate causali, il motivo ritorsivo appare effettivamente l'unica ragione che ha determinato l'esercizio del recesso datoriale nei confronti del ricorrente.
Nessun valore in senso contrario può avere la deposizione del teste , il Tes_2 quale si è limitato a compiere affermazioni dal contenuto anche valutativo senza riferire quale fosse il fondamento dell'espresso convincimento (“A. “I due eventi
–contestazione disciplinare e accordo retributivo -non hanno alcun collegamento”; B. “a consegnare la lettera di contestazione disciplinare non è stata ma direttore commerciale, insieme al Parte_4 Persona_1 consulente del lavoro”; C. “La contestazione atteneva ad un episodio relativo alla vendita di un'automobile, che doveva ritirata dalla concessionaria CP_1
e che, invece, è stata ritirata da un'altra concessionaria”).
12 6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha fatto applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, violando i principi consolidati in materia di applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, applicando erroneamente la tutela più favorevole al lavoratore in assenza dei requisiti di legge e ignorando la sussistenza di una giusta causa di licenziamento documentata.
La parte, evidenziato che la disposizione prevede e disciplina il solo licenziamento nullo e non il licenziamento illegittimo, esclude la ricorrenza dei relativi presupposti di applicabilità e ciò a considerare:
“a) Mancanza di nullità: Il licenziamento non è nullo, ma al massimo illegittimo, sussistendo una giusta causa di licenziamento documentata e provata dalla documentazione oggettiva prodotta da Parte_1
b) Mancanza del carattere determinante: Il presunto motivo ritorsivo non è determinante, sussistendo una giusta causa oggettiva e documentata che costituisce l'effettiva ragione del licenziamento.
c) Mancanza di esclusività: Il presunto motivo ritorsivo non è esclusivo, concorrendo con una giusta causa lecita e sussistente.
d) Sussistenza del motivo lecito: Il motivo lecito formalmente addotto
(giusta causa) non solo è sussistente, ma è ampiamente documentato e provato”.
Secondo l'appellante, in altri termini: la sussistenza della giusta causa escluderebbe l'applicazione dell'art. 2; il Tribunale avrebbe anteposto l'accertamento della ritorsività del recesso alla verifica della sussistenza della giusta causa;
avrebbe violato, con l'applicazione dell'art. 2, i principi di legalità e tipicità che governano l'applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, avrebbe trascurato l'eccezionalità della tutela reintegratoria e avrebbe erroneamente valutato l'elemento psicologico del licenziamento, non considerando che la presenza di una giusta causa oggettiva e documentata esclude che il motivo illecito possa essere considerato unico e determinante, violando anche il canone della proporzione delle tutele.
Il motivo è evidentemente infondato.
Le doglianze dell'appellante, infatti, si fondano sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento e sulla relativa valorizzazione ai fini della determinazione della misura da adottare in caso di accertare ingiustificatezza del recesso.
Lo stesso presupposto è però non accoglibile, alla luce di quanto ampiamente illustrato circa l'assenza di margini per verificare la sussistenza della dichiarata giusta causa di licenziamento.
7. L'appello va quindi disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
13 Non vi sono infine i presupposti per l'adozione di pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., avendo avanzato la società anche richiesta di assunzione officiosa delle prove, aspetto che in astratto prescinde dalla tardività della costituzione.
Trattandosi di questione accessoria, il rigetto dell'istanza non incide sulla regolamentazione delle spese di lite e, dunque, nel caso di specie, sull'esito sopra illustrato dell'applicazione del principio della soccombenza (v. Cass., 6.6.2022, n.
18036).
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge;
rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Alla nostra società è stato comunicato che il cliente ci avrebbe venduto il veicolo usato mod. Opel Astra SW 1.7 TD, Tg. EN 251 FV;
veniva, infatti, regolarmente firmato atto di vendita in data 21/12/2022 salvo che, in data 03/01/2023, venivamo a conoscenza della circostanza che l'acquisto dell'usato era stato revocato, modificando la situazione con atto Bilaterale e relativo annullamento dell'atto precedentemente stipulato a nostro favore, attraverso l'agenzia Castello di Piacenza. Il veicolo usato in questione veniva, infine, ceduto a di Parma;
tutta Controparte_2 l'operazione riferita all'usato sopra citato, veniva da Lei condotta all'insaputa della nostra azienda, che ne acquisiva contezza solo in data 30.01.2023 in ragione della telefonata - registrata, su autorizzazione del cliente - effettuata dal nostro servizio di valutazione soddisfazione clienti”. 2 La decadenza sancita dal comma 3 dell'art. 416 c.p.c. si riferisce non soltanto alle prove costituende, ma anche alle prove documentali. V. ex multis già Cass., S.U., 20.4.2005, n. 8202.