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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/11/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 474/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da
nonché dai sig.ri Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Umbria – Centro Commercio e Affari int. b/24;
ATTORI
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
[...]
RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla via Mazzini n.112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, casetta di sicurezza, apertura di credito bancario) conclusioni: come da verbale del 25/09/2025
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società nonché i sig.ri Controparte_2 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 60/2019 emesso in data 16/03/2019 dal Tribunale di Isernia con il quale gli attori venivano condannati al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 56.517,93, degli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia,
[...] delle spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per compenso e in € 406,50 per spese vive, oltre il 15% di rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
A fondamento del ricorso monitorio, la ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società, CP_1 alla data del 18/02/2019, della complessiva somma ingiunta “quale debito effettivo del mutuo chirografario n° 02/40287/53 di originari € 50.000,00 e saldo debitore del rapporto di conto corrente n°
02/0177/03 acceso il 04/03/2016 (…) oltre successivi interessi semplici nella misura determinata contrattualmente dal 19/02/2019 al saldo effettivo, come da estratti conto allegati”. Inoltre, ha dedotto che tale esposizione debitoria era stata garantita dalle fideiussioni prestate dai sig.ri , Parte_2 ed sino a concorrenza della somma di € 65.000,00 come da Parte_3 Parte_6 documento contrattuale datato 30/10/2013.
Inoltre, la Banca opposta precisava che: a) la aveva rilasciato, ad ulteriore garanzia del Parte_7 predetto credito derivante dal contratto di mutuo, un effetto cambiario recante la sottoscrizione per avallo di e b) originario fideiussore, decedeva in Parte_2 Parte_3 Parte_6 data 8/03/2014 lasciando, quali presunti eredi, e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
i quali avrebbero accettato la eredità come da relativi atti dispositivi e denuncia di successione, con la ulteriore precisazione che l'articolo 2) del contratto di fideiussione prevedeva la solidarietà ed indivisibilità della obbligazione anche nei confronti dei successori.
Con l'odierna opposizione, gli attori hanno chiesto “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n° 60/2019 emesso in data 16/03/2019, pubblicato in data 18/03/2019 e portato a notifica in data 26/03/2019, opposto, per le causali in narrativa”, “in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Isernia, per essere competente il tribunale di
Campobasso, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ad ogni relativa conseguenza di legge”, “sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di pagina 2 di 11 legittimazione passiva in capo ai sig.ri e , per non essere costoro Parte_6 Parte_5
(unitamente ad eredi del sig. per quanto in narrativa esposto, con Parte_3 Parte_6 ogni relativa conseguenza di legge”, “nel merito, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto”,
“in ogni caso, rigettare l'avversa domanda, previo accertamento della insussistenza della presunta obbligazione principale ai danni della e dei relativi titoli, per quanto in narrativa Controparte_3 esposto, anche in ordine al disconoscimento (o dichiarazione di non riconoscere) le sottoscrizioni ivi apposte, alle relative conseguenze di legge”, “in ogni caso, rigettare l'avversa pretesa nei confronti dei presunti garanti, previo accertamento della insussistenza e/o estinzione della presunta obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 anche in conseguenza del disconoscimento (o dichiarazione di non riconoscere) le sottoscrizioni apposte ai relativi documenti contrattuali e, comunque ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1957 e/o
1956 e 1175 e 1375 c.c., per quanto in narrativa esposto, con ogni relativa conseguenza di legge”, “solo in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che la presunta garanzia fideiussoria degli odierni opponenti, è contenuta nei limiti del 50% per la concorrente garanzia rilasciata dal Consorzio
Industriali Molisani – Garanzia Fidi”.
Si è costituita la opposta contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, CP_1 evidenziandone la manifesta infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché dell'istanza di sospensione in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La questione dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è stata risolta con sentenza parziale n. 283/2021 del 14.7.2021 che ha rigettato la relativa eccezione stabilendo, quindi, la competenza del Tribunale di Isernia.
La causa, rimessa in istruttoria dopo la decisione sulla competenza territoriale, è stata istruita mediante
CTU grafologica e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
25/09/2025 con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Disattesa con la richiamata sentenza n. 283/2021, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, deve esaminarsi il merito della vicenda.
In particolare, con il secondo motivo di opposizione, e Parte_5 Parte_4 rispettivamente moglie e figlio del defunto garante, sostengono di non essere tenuti Parte_6
a far fronte ai debiti di quest'ultimo poiché meri legatari e, quindi, di non essere titolari dell'obbligazione di pagamento gravante sul de cuius. pagina 3 di 11 Tale motivo di opposizione va rigettato.
A tal fine, va rilevato che sono state depositate dalla banca, all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione, le volture catastali dei beni facenti parte dell'eredità. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n° 12259/2022 ha riaffermato un principio consolidato che ritiene che la voltura rileva non solo da un punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Pertanto, chi dispone la voltura catastale diventa erede a tutti gli effetti, obbligandosi, quindi, nei confronti dei creditori del de cuius e dovendone pagare i debiti in proporzione alla propria quota.
Infatti, affinchè ricorra l'accettazione tacita dell'eredità occorrono essenzialmente due requisiti:
l'esistenza di un comportamento giuridicamente rilevante e la consapevolezza in chi lo compie della propria delazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l'eredità stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n° 11478/2021) ha statuito che “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n°
178/1996, 5463/1988, 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n° 7075/1999; 5226/2002, 10796/2009)”. Il principio della valenza della richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell'eredità quale accettazione della stessa è stato primariamente affermato con la pronuncia della Suprema Corte n°
6574/2005 e appare oggi un indiscusso principio consolidato, che conferma che gli effetti della voltura quale atto di accettazione tacita si producono solo in favore di chi vi provveda (cfr. da ultimo Cass. n°
22769/2024). Nel caso di specie, la voltura in parola è stata effettuata da in forza, Parte_5 proprio, del testamento di così dimostrando di aver effettivamente accettato Parte_6
l'eredità.
Inoltre, dal verbale di pubblicazione del testamento olografo di redatto dal notaio Parte_6 dott. , in data 10/07/2014 (v. all.3 alla comparsa di costituzione e risposta) “i comparenti quali Per_1 legittimari del defunto prestano piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni contenute nel testamento (…) rinunciano ad ogni eccezione o riserva ed a qualunque impugnazione relativa al pagina 4 di 11 testamento e alle disposizioni testamentarie in esso contenute, nonché in ordine al riconoscimento dei beni assegnati a ciascuno di loro. In particolare, i comparenti rinunziano espressamente ad ogni azione di petizione di eredità, azione di riduzione e/o restituzione”. Orbene, poiché l'azione di petizione di eredità prevista e regolata dall'art. 533 c.c. è esperibile solo dall'erede, sia esso legittimo che testamentario, solo da questi può essere legittimamente rinunciata (Cass. n. 16406/2017).
Il presupposto dell'acquiescenza alle disposizioni testamentarie e della rinuncia dell'azione di petizione
è, appunto, costituito dalla preventiva assunzione della qualità di eredi da parte dei figli e della moglie,
i quali saranno tenuti a rispondere anche dei debiti gravanti sul de cuius.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a e Parte_5
. Parte_4
***
Gli opponenti hanno, poi, dichiarato di non conoscere le scritture e le sottoscrizioni del sig. Parte_6 apposte in calce ai doc. 2, 3 e 6 (contratto di c/c del 30/10/2013; mutuo chirografario 02/53/40
[...] del 30/10/2013 e lettera fideiussoria del 30/10/2013). ha, inoltre, disconosciuto ex art. Parte_3
214 c.p.c. le sottoscrizioni a lei attribuite e apposte in calce ai doc. 2, 3, 6 e 7 (contratto di apertura di credito del 4/3/2016, lettera fideiussoria del 30/10/2013 e nota del 4/03/2016; mutuo chirografario del
30/10/2013 e nota prot. 33 del 4 marzo 2016 e tutti i relativi allegati, nonché cambiale in atti).
Orbene nonostante la consulenza tecnica espletata abbia avuto ad oggetto solo le sottoscrizioni apposte da con riferimento ai doc. 2, 3, 6, e non anche le sottoscrizioni apposte, sugli stessi Parte_3 documenti, da va evidenziato che la stessa consulenza ha, poi, verificato che le Parte_6 firme apposte in calce ai citati documenti sono autografe con elevato grado di certezza e sono, quindi, certamente da attribuirsi ad Parte_3
Ne deriva, pertanto, che le parti erano certamente a conoscenza dei documenti in questione delle cui obbligazioni risponderanno, certamente, (a titolo di garanzia) e che, Parte_3 Parte_2 invece, ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sui doc. 6 allegato al monitorio.
Quanto alla posizione di che ha sottoscritto i documenti in questione quale legale Parte_6 rappresentante di (doc. 2 e 3) o in proprio (doc. 6), deve comunque ritenersi che il Parte_1 disconoscimento operato nel presente giudizio sia inammissibile, considerato che i contratti di cui agli all. 2 e 3 hanno comunque avuto esecuzione, come dimostrato dalla rinegoziazione del mutuo, intervenuta il 4.3.2016 e l'apertura di credito di pari data sul rapporto di conto corrente del 30.10.2013.
A tal fine, va rilevato che la giurisprudenza è chiara nell'affermare che “Il potere di disconoscere una scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, neppure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il pagina 5 di 11 successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Cass. civ. n° 21744/2004, 10849/2012,
22460/2017). Sicchè, in disparte gli esiti della consulenza svolta sulle sottoscrizioni di Parte_3
, la considerazione per cui gli odierni opponenti abbiano dato esecuzione ai contratti di cui
[...] contestano le sottoscrizioni, pagando le rispettive rate del mutuo e del finanziamento, come provato documentalmente dalla banca opposta attraverso la produzione degli estratti conto che attestano sia l'incasso delle somme erogate con il mutuo sia l'utilizzo dell'affidamento concesso in conto corrente, rende di fatto inammissibile il disconoscimento operato nel presente giudizio.
***
Gli opponenti, poi, lamentano, in relazione al contratto di apertura di conto corrente del 2013 e di apertura di credito in c/c del 2016, l'applicazione di voci di costo non dovute, tra cui la commissione di massimo scoperto (CMS), la capitalizzazione trimestrale nel periodo in cui vigeva il divieto assoluto,
l'applicazione di tassi usurari nonché, quanto al contratto di mutuo del 2013, l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” che determinerebbe un fenomeno anatocistico occulto.
Con riferimento a tali motivi di doglianza, va rilevato che assolutamente generica appare la contestazione circa l'asserita applicazione di CMS non pattuite contrattualmente o, comunque, indeterminate nel criterio di calcolo. A ciò si aggiunga, che nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, del 2013 e del 2016, non è mai stata applicata la CMS, come risulta dai relativi contratti e dagli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo monitoro).
Quanto ai lamentati profili di usura sollevati da parte opponente va evidenziato che, nonostante la
Cassazione, con la pronuncia n. 8883/2020 abbia affermato che non è necessario che la parte deducente produca in giudizio i DM che hanno fissato i tassi soglia, a sostegno della propria doglianza, resta fermo il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Di conseguenza, applicando tali principi al caso di specie, spetta alla dar prova, mediante la CP_1 produzione degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, della pretesa creditoria azionata nel giudizio monitorio, mentre spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni originarie o pagina 6 di 11 sopravvenute relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione, con indicazione delle poste per le quali si ritiene superato il tasso soglia ovvero dell'illegittima applicazione di condizioni più gravose di quelle pattuite, restando, in difetto, le affermazioni dell'opponente una mera considerazione e valutazione di pronunce giurisprudenziali non attanagliate al caso di specie.
Nel caso di specie, la ha provato la sua pretesa creditoria mediante la produzione degli estratti CP_1 conto e dei contratti mentre gli opponenti si sono lamentati ad una generica affermazione circa la presunta applicazione di tassi usurari, priva di qualsiasi tipo di riscontro probatorio.
Con riferimento alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va evidenziato che il contratto di conto corrente risale al 30.10.2013 e, quindi, ad un momento anteriore all'entrata in vigore della l.n. 147/2013 ma è stato, poi, oggetto di rinegoziazione scritta in data 4.3.2016, con cui è stata pattuita una nuova e più favorevole modalità di capitalizzazione.
Per quanto attiene, infine, alla doglianza inerente al sistema di ammortamento alla francese, va evidenziato che, nella prassi bancaria si distinguono due tipi di ammortamento: quello c.d.
“all'italiana”, in cui ogni rata è di importo diverso in quando composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi, che, calcolata sul capitale decrescente, si riduce man mano e quello c.d. “alla francese”, in cui ogni rata è costante ma è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi variabile.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata ormai, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n° 15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali pagina 7 di 11 più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese, specificatamente approvato da parte attrice al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, conducono al rigetto della domanda attorea, considerato che il finanziamento stipulato tra le parti rientra proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite. Il piano di ammortamento allegato, infatti, pur in assenza della pattuizione dell'interesse composto applicato nella costruzione della rata, è perfettamente valido e non presenta, quindi, elementi di indeterminatezza contrattuale.
Da ultimo, gli opponenti considerano invalida la clausola f) del contratto di rinegoziazione del mutuo datato 04/03/2016 in quanto non doppiamente sottoscritta e quindi inefficace dal punto di vista della capitalizzazione. Tale clausola riguarda la disciplina riservata agli interessi di mora e, nel caso di pagina 8 di 11 specie, è stata oggetto di approvazione e sottoscrizione doppia, separata e specifica ex art.1341 c.c. e delibera CICR 09/02/2000.
Nello specifico, tale eccezione di inefficacia della clausola deve essere respinta poiché la clausola stessa chiarisce che “Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte mutuataria in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, con conteggio giorni al calendario civile. L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della Parte mutuataria ed a favore della Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione CP_1 periodica”.
Sicchè non si comprende il motivo della doglianza di parte opponente, che fa riferimento, specificatamente agli effetti di capitalizzazione che detta clausola comporterebbe quando, invece, la stessa esclude tali effetti.
***
Da ultimo, le parti opponenti hanno chiesto l'estinzione della fideiussione ai sensi degli artt.1956-1957
c.c. nonché per inefficacia dell'avallo prestato.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato che l'art. 1956 c.c. fa riferimento all'ipotesi in cui non vi sia la speciale autorizzazione del fideiussore a far credito al terzo. Ebbene, tale autorizzazione dovrebbe comunque desumersi dalla circostanza per cui i fideiussori erano anche, quanto alla Parte_3 socia della società garantita e, quanto a , legale rappresentante della società garantita. Parte_2
A ciò si aggiunga che parte opponente non chiarisce il riferimento, contenuto nella disposizione citata, ai crediti futuri e non lo attaglia al caso di specie, considerato che l'apertura di conto corrente e il mutuo chirografario risalgono al 2013 e, dopo di essi, nessun altro credito è stato concesso al debitore principale.
Né, tantomeno, può ritenersi che le rinegoziazioni del 2016 debbano considerarsi quale credito futuro necessitante della specifica autorizzazione, trattandosi, invece, di una revisione delle condizioni afferenti ad un credito già in precedenza concesso dalla banca.
A ciò si aggiunga che, a prescindere dal nomen utilizzato, la fideiussione per cui è causa deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, svincolato, quindi, dalle obbligazioni principali garantite: all'art.5 della fideiussione è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio… Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”. La pagina 9 di 11 giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti
(Cass. n. 14945/2025).
Ebbene, nel caso di specie – come in quello oggetto della pronuncia di legittimità richiamata - deve valorizzarsi, ai fini della qualificazione giuridica del contratto in questione, non solo la clausola del pagamento a prima richiesta e senza eccezioni ma, anche, la clausola di cui al art. 1 che contempla, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Così qualificato il contratto di cui all'all. 6 del ricorso monitorio, ne deriva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., come stabilito anche dalla Cassazione che, nella pronuncia n.
7883/2017 ha chiarito proprio che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art.1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti”.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimità della “fideiussione” per cui è causa, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla presunta inefficacia dell'avallo.
L'opposizione presentata dagli opponenti è, pertanto, integralmente da rigettarsi con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte opponente in quanto soccombente.
PQM
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata dalla e dai signori Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, e;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 10 di 11 60/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 16/03/2019 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, liquidate
[...] in complessivi € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di Controparte_3 Parte_2
e in solido tra loro. Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Isernia, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 474/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 22/07/2025, promossa da
nonché dai sig.ri Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla via Umbria – Centro Commercio e Affari int. b/24;
ATTORI
nei confronti di
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
[...]
RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso alla via Mazzini n.112;
CONVENUTA
avente ad oggetto: bancari (deposito bancario, casetta di sicurezza, apertura di credito bancario) conclusioni: come da verbale del 25/09/2025
pagina 1 di 11 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società nonché i sig.ri Controparte_2 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 60/2019 emesso in data 16/03/2019 dal Tribunale di Isernia con il quale gli attori venivano condannati al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di € 56.517,93, degli interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia,
[...] delle spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per compenso e in € 406,50 per spese vive, oltre il 15% di rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
A fondamento del ricorso monitorio, la ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società, CP_1 alla data del 18/02/2019, della complessiva somma ingiunta “quale debito effettivo del mutuo chirografario n° 02/40287/53 di originari € 50.000,00 e saldo debitore del rapporto di conto corrente n°
02/0177/03 acceso il 04/03/2016 (…) oltre successivi interessi semplici nella misura determinata contrattualmente dal 19/02/2019 al saldo effettivo, come da estratti conto allegati”. Inoltre, ha dedotto che tale esposizione debitoria era stata garantita dalle fideiussioni prestate dai sig.ri , Parte_2 ed sino a concorrenza della somma di € 65.000,00 come da Parte_3 Parte_6 documento contrattuale datato 30/10/2013.
Inoltre, la Banca opposta precisava che: a) la aveva rilasciato, ad ulteriore garanzia del Parte_7 predetto credito derivante dal contratto di mutuo, un effetto cambiario recante la sottoscrizione per avallo di e b) originario fideiussore, decedeva in Parte_2 Parte_3 Parte_6 data 8/03/2014 lasciando, quali presunti eredi, e , Parte_3 Parte_4 Parte_5
i quali avrebbero accettato la eredità come da relativi atti dispositivi e denuncia di successione, con la ulteriore precisazione che l'articolo 2) del contratto di fideiussione prevedeva la solidarietà ed indivisibilità della obbligazione anche nei confronti dei successori.
Con l'odierna opposizione, gli attori hanno chiesto “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n° 60/2019 emesso in data 16/03/2019, pubblicato in data 18/03/2019 e portato a notifica in data 26/03/2019, opposto, per le causali in narrativa”, “in via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Isernia, per essere competente il tribunale di
Campobasso, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ad ogni relativa conseguenza di legge”, “sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di pagina 2 di 11 legittimazione passiva in capo ai sig.ri e , per non essere costoro Parte_6 Parte_5
(unitamente ad eredi del sig. per quanto in narrativa esposto, con Parte_3 Parte_6 ogni relativa conseguenza di legge”, “nel merito, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto”,
“in ogni caso, rigettare l'avversa domanda, previo accertamento della insussistenza della presunta obbligazione principale ai danni della e dei relativi titoli, per quanto in narrativa Controparte_3 esposto, anche in ordine al disconoscimento (o dichiarazione di non riconoscere) le sottoscrizioni ivi apposte, alle relative conseguenze di legge”, “in ogni caso, rigettare l'avversa pretesa nei confronti dei presunti garanti, previo accertamento della insussistenza e/o estinzione della presunta obbligazione di garanzia in capo ai sig.ri e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 anche in conseguenza del disconoscimento (o dichiarazione di non riconoscere) le sottoscrizioni apposte ai relativi documenti contrattuali e, comunque ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1957 e/o
1956 e 1175 e 1375 c.c., per quanto in narrativa esposto, con ogni relativa conseguenza di legge”, “solo in via di estremo subordine, accertare e dichiarare che la presunta garanzia fideiussoria degli odierni opponenti, è contenuta nei limiti del 50% per la concorrente garanzia rilasciata dal Consorzio
Industriali Molisani – Garanzia Fidi”.
Si è costituita la opposta contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, CP_1 evidenziandone la manifesta infondatezza e chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché dell'istanza di sospensione in accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La questione dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è stata risolta con sentenza parziale n. 283/2021 del 14.7.2021 che ha rigettato la relativa eccezione stabilendo, quindi, la competenza del Tribunale di Isernia.
La causa, rimessa in istruttoria dopo la decisione sulla competenza territoriale, è stata istruita mediante
CTU grafologica e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
25/09/2025 con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Disattesa con la richiamata sentenza n. 283/2021, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, deve esaminarsi il merito della vicenda.
In particolare, con il secondo motivo di opposizione, e Parte_5 Parte_4 rispettivamente moglie e figlio del defunto garante, sostengono di non essere tenuti Parte_6
a far fronte ai debiti di quest'ultimo poiché meri legatari e, quindi, di non essere titolari dell'obbligazione di pagamento gravante sul de cuius. pagina 3 di 11 Tale motivo di opposizione va rigettato.
A tal fine, va rilevato che sono state depositate dalla banca, all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione, le volture catastali dei beni facenti parte dell'eredità. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n° 12259/2022 ha riaffermato un principio consolidato che ritiene che la voltura rileva non solo da un punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Pertanto, chi dispone la voltura catastale diventa erede a tutti gli effetti, obbligandosi, quindi, nei confronti dei creditori del de cuius e dovendone pagare i debiti in proporzione alla propria quota.
Infatti, affinchè ricorra l'accettazione tacita dell'eredità occorrono essenzialmente due requisiti:
l'esistenza di un comportamento giuridicamente rilevante e la consapevolezza in chi lo compie della propria delazione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della volontà di accettare l'eredità stessa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n° 11478/2021) ha statuito che “Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n°
178/1996, 5463/1988, 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n° 7075/1999; 5226/2002, 10796/2009)”. Il principio della valenza della richiesta della voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell'eredità quale accettazione della stessa è stato primariamente affermato con la pronuncia della Suprema Corte n°
6574/2005 e appare oggi un indiscusso principio consolidato, che conferma che gli effetti della voltura quale atto di accettazione tacita si producono solo in favore di chi vi provveda (cfr. da ultimo Cass. n°
22769/2024). Nel caso di specie, la voltura in parola è stata effettuata da in forza, Parte_5 proprio, del testamento di così dimostrando di aver effettivamente accettato Parte_6
l'eredità.
Inoltre, dal verbale di pubblicazione del testamento olografo di redatto dal notaio Parte_6 dott. , in data 10/07/2014 (v. all.3 alla comparsa di costituzione e risposta) “i comparenti quali Per_1 legittimari del defunto prestano piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni contenute nel testamento (…) rinunciano ad ogni eccezione o riserva ed a qualunque impugnazione relativa al pagina 4 di 11 testamento e alle disposizioni testamentarie in esso contenute, nonché in ordine al riconoscimento dei beni assegnati a ciascuno di loro. In particolare, i comparenti rinunziano espressamente ad ogni azione di petizione di eredità, azione di riduzione e/o restituzione”. Orbene, poiché l'azione di petizione di eredità prevista e regolata dall'art. 533 c.c. è esperibile solo dall'erede, sia esso legittimo che testamentario, solo da questi può essere legittimamente rinunciata (Cass. n. 16406/2017).
Il presupposto dell'acquiescenza alle disposizioni testamentarie e della rinuncia dell'azione di petizione
è, appunto, costituito dalla preventiva assunzione della qualità di eredi da parte dei figli e della moglie,
i quali saranno tenuti a rispondere anche dei debiti gravanti sul de cuius.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a e Parte_5
. Parte_4
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Gli opponenti hanno, poi, dichiarato di non conoscere le scritture e le sottoscrizioni del sig. Parte_6 apposte in calce ai doc. 2, 3 e 6 (contratto di c/c del 30/10/2013; mutuo chirografario 02/53/40
[...] del 30/10/2013 e lettera fideiussoria del 30/10/2013). ha, inoltre, disconosciuto ex art. Parte_3
214 c.p.c. le sottoscrizioni a lei attribuite e apposte in calce ai doc. 2, 3, 6 e 7 (contratto di apertura di credito del 4/3/2016, lettera fideiussoria del 30/10/2013 e nota del 4/03/2016; mutuo chirografario del
30/10/2013 e nota prot. 33 del 4 marzo 2016 e tutti i relativi allegati, nonché cambiale in atti).
Orbene nonostante la consulenza tecnica espletata abbia avuto ad oggetto solo le sottoscrizioni apposte da con riferimento ai doc. 2, 3, 6, e non anche le sottoscrizioni apposte, sugli stessi Parte_3 documenti, da va evidenziato che la stessa consulenza ha, poi, verificato che le Parte_6 firme apposte in calce ai citati documenti sono autografe con elevato grado di certezza e sono, quindi, certamente da attribuirsi ad Parte_3
Ne deriva, pertanto, che le parti erano certamente a conoscenza dei documenti in questione delle cui obbligazioni risponderanno, certamente, (a titolo di garanzia) e che, Parte_3 Parte_2 invece, ha riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta sui doc. 6 allegato al monitorio.
Quanto alla posizione di che ha sottoscritto i documenti in questione quale legale Parte_6 rappresentante di (doc. 2 e 3) o in proprio (doc. 6), deve comunque ritenersi che il Parte_1 disconoscimento operato nel presente giudizio sia inammissibile, considerato che i contratti di cui agli all. 2 e 3 hanno comunque avuto esecuzione, come dimostrato dalla rinegoziazione del mutuo, intervenuta il 4.3.2016 e l'apertura di credito di pari data sul rapporto di conto corrente del 30.10.2013.
A tal fine, va rilevato che la giurisprudenza è chiara nell'affermare che “Il potere di disconoscere una scrittura presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, neppure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontariamente esecuzione al documento, il pagina 5 di 11 successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Cass. civ. n° 21744/2004, 10849/2012,
22460/2017). Sicchè, in disparte gli esiti della consulenza svolta sulle sottoscrizioni di Parte_3
, la considerazione per cui gli odierni opponenti abbiano dato esecuzione ai contratti di cui
[...] contestano le sottoscrizioni, pagando le rispettive rate del mutuo e del finanziamento, come provato documentalmente dalla banca opposta attraverso la produzione degli estratti conto che attestano sia l'incasso delle somme erogate con il mutuo sia l'utilizzo dell'affidamento concesso in conto corrente, rende di fatto inammissibile il disconoscimento operato nel presente giudizio.
***
Gli opponenti, poi, lamentano, in relazione al contratto di apertura di conto corrente del 2013 e di apertura di credito in c/c del 2016, l'applicazione di voci di costo non dovute, tra cui la commissione di massimo scoperto (CMS), la capitalizzazione trimestrale nel periodo in cui vigeva il divieto assoluto,
l'applicazione di tassi usurari nonché, quanto al contratto di mutuo del 2013, l'illegittimità del piano di ammortamento cd. “alla francese” che determinerebbe un fenomeno anatocistico occulto.
Con riferimento a tali motivi di doglianza, va rilevato che assolutamente generica appare la contestazione circa l'asserita applicazione di CMS non pattuite contrattualmente o, comunque, indeterminate nel criterio di calcolo. A ciò si aggiunga, che nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, del 2013 e del 2016, non è mai stata applicata la CMS, come risulta dai relativi contratti e dagli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo monitoro).
Quanto ai lamentati profili di usura sollevati da parte opponente va evidenziato che, nonostante la
Cassazione, con la pronuncia n. 8883/2020 abbia affermato che non è necessario che la parte deducente produca in giudizio i DM che hanno fissato i tassi soglia, a sostegno della propria doglianza, resta fermo il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria e all'opponente-convenuto sostanziale provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa pretesa. Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Di conseguenza, applicando tali principi al caso di specie, spetta alla dar prova, mediante la CP_1 produzione degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, della pretesa creditoria azionata nel giudizio monitorio, mentre spetta a colui che eccepisce l'illegittimità delle condizioni originarie o pagina 6 di 11 sopravvenute relative al rapporto stesso, dar prova – quantomeno mediante allegazione – delle affermazioni fatte valere nel giudizio di opposizione, con indicazione delle poste per le quali si ritiene superato il tasso soglia ovvero dell'illegittima applicazione di condizioni più gravose di quelle pattuite, restando, in difetto, le affermazioni dell'opponente una mera considerazione e valutazione di pronunce giurisprudenziali non attanagliate al caso di specie.
Nel caso di specie, la ha provato la sua pretesa creditoria mediante la produzione degli estratti CP_1 conto e dei contratti mentre gli opponenti si sono lamentati ad una generica affermazione circa la presunta applicazione di tassi usurari, priva di qualsiasi tipo di riscontro probatorio.
Con riferimento alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi, va evidenziato che il contratto di conto corrente risale al 30.10.2013 e, quindi, ad un momento anteriore all'entrata in vigore della l.n. 147/2013 ma è stato, poi, oggetto di rinegoziazione scritta in data 4.3.2016, con cui è stata pattuita una nuova e più favorevole modalità di capitalizzazione.
Per quanto attiene, infine, alla doglianza inerente al sistema di ammortamento alla francese, va evidenziato che, nella prassi bancaria si distinguono due tipi di ammortamento: quello c.d.
“all'italiana”, in cui ogni rata è di importo diverso in quando composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi, che, calcolata sul capitale decrescente, si riduce man mano e quello c.d. “alla francese”, in cui ogni rata è costante ma è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi variabile.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata ormai, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n° 15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali pagina 7 di 11 più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione circa la legittimità del piano di ammortamento alla francese, specificatamente approvato da parte attrice al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, conducono al rigetto della domanda attorea, considerato che il finanziamento stipulato tra le parti rientra proprio nel genus esaminato dalle Sezioni Unite. Il piano di ammortamento allegato, infatti, pur in assenza della pattuizione dell'interesse composto applicato nella costruzione della rata, è perfettamente valido e non presenta, quindi, elementi di indeterminatezza contrattuale.
Da ultimo, gli opponenti considerano invalida la clausola f) del contratto di rinegoziazione del mutuo datato 04/03/2016 in quanto non doppiamente sottoscritta e quindi inefficace dal punto di vista della capitalizzazione. Tale clausola riguarda la disciplina riservata agli interessi di mora e, nel caso di pagina 8 di 11 specie, è stata oggetto di approvazione e sottoscrizione doppia, separata e specifica ex art.1341 c.c. e delibera CICR 09/02/2000.
Nello specifico, tale eccezione di inefficacia della clausola deve essere respinta poiché la clausola stessa chiarisce che “Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte mutuataria in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, con conteggio giorni al calendario civile. L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della Parte mutuataria ed a favore della Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione CP_1 periodica”.
Sicchè non si comprende il motivo della doglianza di parte opponente, che fa riferimento, specificatamente agli effetti di capitalizzazione che detta clausola comporterebbe quando, invece, la stessa esclude tali effetti.
***
Da ultimo, le parti opponenti hanno chiesto l'estinzione della fideiussione ai sensi degli artt.1956-1957
c.c. nonché per inefficacia dell'avallo prestato.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato che l'art. 1956 c.c. fa riferimento all'ipotesi in cui non vi sia la speciale autorizzazione del fideiussore a far credito al terzo. Ebbene, tale autorizzazione dovrebbe comunque desumersi dalla circostanza per cui i fideiussori erano anche, quanto alla Parte_3 socia della società garantita e, quanto a , legale rappresentante della società garantita. Parte_2
A ciò si aggiunga che parte opponente non chiarisce il riferimento, contenuto nella disposizione citata, ai crediti futuri e non lo attaglia al caso di specie, considerato che l'apertura di conto corrente e il mutuo chirografario risalgono al 2013 e, dopo di essi, nessun altro credito è stato concesso al debitore principale.
Né, tantomeno, può ritenersi che le rinegoziazioni del 2016 debbano considerarsi quale credito futuro necessitante della specifica autorizzazione, trattandosi, invece, di una revisione delle condizioni afferenti ad un credito già in precedenza concesso dalla banca.
A ciò si aggiunga che, a prescindere dal nomen utilizzato, la fideiussione per cui è causa deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, svincolato, quindi, dalle obbligazioni principali garantite: all'art.5 della fideiussione è stabilito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio… Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”. La pagina 9 di 11 giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti
(Cass. n. 14945/2025).
Ebbene, nel caso di specie – come in quello oggetto della pronuncia di legittimità richiamata - deve valorizzarsi, ai fini della qualificazione giuridica del contratto in questione, non solo la clausola del pagamento a prima richiesta e senza eccezioni ma, anche, la clausola di cui al art. 1 che contempla, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Così qualificato il contratto di cui all'all. 6 del ricorso monitorio, ne deriva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., come stabilito anche dalla Cassazione che, nella pronuncia n.
7883/2017 ha chiarito proprio che “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art.1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti”.
Ne deriva, pertanto, la piena legittimità della “fideiussione” per cui è causa, con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla presunta inefficacia dell'avallo.
L'opposizione presentata dagli opponenti è, pertanto, integralmente da rigettarsi con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese dell'espletata CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte opponente in quanto soccombente.
PQM
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avanzata dalla e dai signori Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, e;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 10 di 11 60/2019 emesso dal Tribunale di Isernia in data 16/03/2019 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, liquidate
[...] in complessivi € 14.103,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- Pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico di Controparte_3 Parte_2
e in solido tra loro. Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Isernia, lì 6.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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