Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22333 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società GA AD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo del gravame:
del provvedimento, di contenuto ed estremi sconosciuti, con cui il Comune di Roma ha rigettato le istanze OSP presentate dalla GA AD S.r.l. nei giorni 19 e 28 maggio 2020;
- della nota prot. 235887 del 6.11.2024 del Municipio Roma VII, recante “Ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e diffida a non perseverare nelle violazioni accertate”;
di ogni altro atto ad essi connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresi i verbali di accertamento nn. 14220025641 e 81230057419 del 4 ottobre 2024, elevati dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale – reparto NAD – nei confronti della società GA AD S.r.l.;
e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della nota prot. CI/83062 del 15 giugno 2020, mai notificata, con cui il Municipio VII del Comune di Roma Capitale ha comunicato l’archiviazione dell’istanza OS OV presentata dalla GA AD in data 25 maggio 2020 ed acquisita al prot. 74625 il successivo 28 maggio, rigettando pertanto l’istanza;
- della circolare del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. QH 20200020533 del 23 maggio 2020, di contenuto sconosciuto e mai comunicata e/o pubblicata dal Comune di Roma Capitale;
- di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo, tra cui la presupposta nota prot. 235887 del 6 novembre 2024 resa dal Municipio Roma VII, recante “Ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e diffida a non perseverare nelle violazioni accertate” (cfr. doc. 1) nonché i verbali di accertamento nn. 14220025641 e 81230057419 del 4 ottobre 2024, elevati dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale – reparto NAD – nei confronti della società GA AD S.r.l.;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la Deliberazione di G.C. n. 87 del 21/22 maggio 2020 e il Regolamento OSP approvato con Delibera di A.C. n. 91 del 5 dicembre 2019, se e solo nella parte in cui dovessero essere interpretati come ostativi alla ricevibilità dell’istanza OSP OV presentata dalla GA AD.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa BE ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del gravame (notificato il 7 gennaio 2025 e depositato il successivo 4 febbraio) la società GA AD s.r.l., che svolge attività di ristorazione a Roma, in Piazza Tarquina, n. 4/A, ha impugnato il provvedimento, che afferma essere di contenuto ed estremi sconosciuti, con il quale Roma Capitale ha rigettato le istanze di occupazione di suolo pubblico da essa presentate in date 19 e 28 maggio 2020.
Ha impugnato inoltre la nota prot. 235887 del 6 novembre 2024 del Municipio Roma VII, recante “Ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e diffida a non perseverare nelle violazioni accertate”, adottata a seguito del presupposto diniego di OS, e ogni altro atto ad essi connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresi i verbali di accertamento elevati dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale elevati nei suoi confronti.
Premette in fatto di aver presentato una prima istanza di occupazione di suolo pubblico in data 19 maggio 2020, ai sensi della D.A.C. 39/2014, e di aver presentato, in data 28 maggio 2020, una successiva istanza di occupazione ai sensi della delibera della Giunta capitolina n.87 del 22 maggio 2020, contenente la disciplina derogatoria collegata all’emergenza pandemica riferibile alle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali.
Rappresenta poi come, in data 4 ottobre 2024, dopo che per circa cinque anni nulla le era stato comunicato in ordine alle due istanze di occupazione, a seguito del sopralluogo condotto dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, venivano emessi due verbali di accertamento di violazione degli art. 20 CDS, d.lgs n. 285/1992 e 85 Legge Regionale n. 22/2019, sul presupposto che non vi sarebbe titolo per l’occupazione, poiché l’installazione sarebbe avvenuta “senza la preventiva concessione del Municipio di competenza”.
I detti verbali contenevano pure una irrogazione di sanzione pecuniaria e l’ordine di rimuovere le opere insistenti su suolo pubblico con contestuale riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente evidenzia da ultimo come, nonostante la presentazione di osservazioni Roma Capitale adottava la nota del 6 novembre 2024, oggetto di impugnazione, ordinando la riduzione in pristino dei luoghi e la rimozione delle opere posizionate su suolo pubblico, pena la chiusura dell’esercizio e la decadenza del titolo abilitativo, dando pertanto anche comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, sul presupposto, quindi, dell’adozione di un provvedimento di diniego sull’istanza di OSP.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
I. Sull’illegittimità del provvedimento di diniego di estremi e contenuto sconosciuti adottato dal Comune di Roma - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n.241 – Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento – Sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Sul vizio totale di motivazione
II. Sull’illegittimità del provvedimento di diniego - Sulla conformità dell’occupazione di suolo pubblico rispetto alle Deliberazioni adottate dal Comune di Roma - Violazione e/o falsa applicazione delle Delibere comunali 12 adottate in subiecta materia
III. Sull’illegittimità in via derivata dei provvedimenti repressivi adottati dal Comune di Roma – Violazione e/o falsa applicazione del punto 6 della D.A.C. n.81/2020.
Sostiene in sintesi la ricorrente:
- di non avere mai avuto notizia di provvedimenti di diniego di OS e di non aver mai neppure ricevuto preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990;
- l’illegittimità dell’eventuale diniego per carenza di motivazione e per conformità della sua domanda di OS alle prescrizioni del codice della strada;
- l’illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali al diniego di OS.
Roma Capitale costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando di aver chiesto, quanto alla istanza del 19 maggio 2020, di aver comunicato, in data 21 maggio 2020, al tecnico incaricato dalla ricorrente per la presentazione di OS, la necessità di presentare la domanda in modalità telematica e di aver disposto, in data 15 giugno 2020, sempre con nota indirizzata al tecnico di parte, l’archiviazione dell’istanza del 28 maggio 2020 stante la necessità di presentazione della stessa in via telematica tramite il portale SUAP, evidenziando, da ultimo, di non avere, in seguito, ricevuto altre istanze di occupazione di suolo pubblico da parte della ricorrente.
Alla luce della produzione documentale versata in atti da Roma Capitale la società La GA AD ha proposto motivi aggiunti con i quali ha impugnato le due noti di archiviazione.
Avverso tali atti e quelli già impugnati con il ricorso introduttivo ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
I. In via preliminare – Sulla ricevibilità dell’odierno gravame.
II. Nel merito - Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione di Giunta Capitolina del 21/22 maggio 2020 n. 87 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della Deliberazione di A.C. 5 dicembre 2019, n. 91 - Eccesso di potere – Difetto di motivazione e di istruttoria
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 3-bis e 4 della Deliberazione di A.C. 5 dicembre 2019, n. 91 – Sulla conformità della OSP OV al Regolamento comunale ed al Codice della Strada.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, co. 2-bis, 2, 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 – Violazione del canone della buona fede della P.A. – Mancata attivazione del soccorso istruttorio.
V. Illegittimità derivata e riflessa dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo – Illegittimità in via propria per violazione del punto 6 della Deliberazione di Giunta capitolina n. 87 del 22 maggio 2020.
La ricorrente ha evidenziato, in sintesi:
- l’illegittimità della notifica al tecnico, incaricato della mera presentazione dell’istante, ciò che determinerebbe la tempestività del ricorso e dei motivi aggiunti per non avere essa mai avuto conoscenza dei provvedimenti di archiviazione;
- la correttezza e completezza dell’istanza inviata in data 28 maggio 2025, trasmessa via pec in un momento in cui il portale Suap non era ancora attivo;
- la necessità, a norma delle stesse previsioni regolamentari di Roma Capitale, di avvisare il richiedente delle eventuali difformità della domanda dal modello in caso e di avviare il soccorso istruttorio;
- l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi all’illegittima archiviazione.
Anche di tale ricorso Roma Capitale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, l’istanza di sospensione del provvedimento è stata accolta.
All’udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
In primo luogo occorre rilevare la tempestività del ricorso quanto all’impugnativa delle due archiviazioni di istanza osp presentate dalla ricorrente in date 19 e 28 maggio 2020, notificate dall’amministrazione al tecnico che aveva redatto l’istanza, presso il quale, tuttavia, la ricorrente non aveva eletto domicilio.
Tale notifica non risulta validamente posta in essere atteso che, come rilevato in giurisprudenza, in mancanza di una valida elezione di domicilio presso il professionista incaricato della redazione dell’istanza, l’ente avrebbe dovuto notificare gli atti alla diretta interessata presso la sua residenza, espressamente indicata nella domanda di OS (cfr., in fattispecie analoga, ancorché in materia edilizia, Consiglio di Stato sez. II, 17 giugno 2024, n. 5437).
Ne risulta la tempestività, in parte qua, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, fondati anche nel merito nella parte in cui impugnano le comunicazioni di archiviazione.
E infatti l’erroneo utilizzo della modalità di trasmissione dell’istanza - in disparte l’operatività o meno, alla data di presentazione dell’istanza, del nuovo portale introdotto a seguito dell’adozione, da parte di Roma capitale della delibera di giunta 87/2020, volta a recepire le previsioni nazionali in tema di semplificazione procedimentale delle istanze di OS a seguito dell’emergenza pandemica - avrebbe legittimato l’attivazione del soccorso istruttorio, ma non già l’adozione di un vero e proprio provvedimento di reiezione (in concreto non adottato anche se ritenuto tale dai verbalizzanti e poi nell’ordine di rimozione).
La nota del 15 giugno 2020, infatti, menziona una mera difformità formale, ma non individua puntualmente profili di incompatibilità della richiesta occupazione emergenziale con la normativa nazionale e locale applicabile alla fattispecie.
Dall’illegittimità dei provvedimenti di diniego di OS deriva la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nella parte in cui sono volti all’annullamento della nota del 6 novembre 2024 contenente l’“Ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e diffida a non perseverare nelle violazioni accertate”;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e suoi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
BE ES, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ES | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO