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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4329 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Venturiello Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Paolo De
Granita n. 14;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA ER con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito pensionistico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 , titolare di Parte_1
pensione indiretta ai superstiti quale figlia di deceduto il Persona_1
4.11.2021, rappresentava di aver ricevuto comunicazione datata 12.9.2024
con la quale l le chiedeva la restituzione integrale di tutti i ratei di CP_1
pensione erogatile da dicembre 2021 a luglio 2024 per l'importo complessivo di 18.962,58 € con la seguente motivazione: sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti in percentuale maggiore non spettanti in quanto vi è altro contitolare. Eccepiva l'assenza di dolo essendosi limitata a presentare domanda corretta ed essendo stato, piuttosto, l' ad errare liquidandole un CP_1
importo maggiore e, in ogni caso, sosteneva al più l'obbligo di restituire soltanto la parte eccedente la sua quota e non tutto quanto ricevuto. Chiedeva, quindi,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , o, in via CP_1
subordinata, che il suo importo fosse correttamente rideterminato. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che in sede di domanda la ricorrente non avrebbe indicato la presenza di altri aventi diritto e avrebbe percepito, pertanto, indebitamente per tutti questi anni un importo di pensione pari al 70% (come figlia unica in assenza del coniuge) e non nella misura corretta del 20% (come figlia unica in presenza di coniuge, tale , cui spetta, invece, il 60% liquidato Persona_2
anche con la medesima decorrenza, cioè dal mese successivo al decesso di
, da dicembre 2021, dall'agenzia di Giugliano in Campania con Persona_1
provvedimento del 18.6.2024). Riconosciuta la spettanza della pensione nella predetta minor quota sin dall'origine, sottolineava come l'indebito era in fase di riduzione e chiedeva, quindi, il rigetto parziale del ricorso con conferma dell'indebito per il minor importo che sarebbe stato poi così rideterminato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Per_1
pertanto, accolto negli stretti limiti che si vengono a tracciare.
È noto che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona
fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione
se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14
dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza
costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella
discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle
caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n.
264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
Segnatamente nella controversia de qua in cui si controverte della ripetibilità
della pensione indiretta percepita da dicembre 2021 a luglio 2024 le disposizioni che vengono in rilievo ratione temporis e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte sono contenute nella L. n. 88 del 1989, art. 52 e nella L. n. 412 del 1991, art. 13,
sulle quali la Suprema Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro. Prima di riaffermarne la portata, è d'obbligo la premessa volta a rammentare l'origine del principio ispiratore della soluti retentio per l'indebito pensionistico,
a mente del R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80,comma 3, e la previsione secondo cui, decorso un anno dall'assegnazione della pensione liquidata dalla
[...]
le assicurazioni sociali (l'attuale ), le rettifiche di eventuali Parte_2 CP_1
errori nella determinazione dell'importo "che non siano dovuti a dolo
dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati".
L'eccesso di tutela che poteva derivarne, nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, indusse la giurisprudenza a configurare un importante limite,
consistente nel porre l'irripetibilità in relazione soltanto agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa (Cass.
n. 1898 del 1988 e altre conformi).
In conseguenza, sfuggivano alla restrizione dell'art. 80 cit., per ricadere nella disciplina codicistica dell'indebito oggettivo, sia i più solleciti interventi correttivi dell'ente previdenziale sul quantum, sia i casi di soppressione, totale o parziale,
dell'erogazione della pensione, a causa di assegnazione illegittima ab origine,
con l'effetto di cancellare o ridurre il trattamento in godimento, nell'esercizio del potere di annullamento della pensione per ragioni incidenti, in modo negativo,
sulla stessa costituzione del diritto.
L'intera disciplina è stata ripensata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 che,
abrogato, per incompatibilità, il R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine,
diversificando, in modo accentuato, l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del
1990).
La L. n. 88 cit., art. 52 costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima,
della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e colini), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della
Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n.
17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627
del 2021, 14517 del 2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della CP_1
prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità
dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del
2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016
cit.
La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 16
comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13.
Orbene, nel caso di specie risulta agli atti la comunicazione di liquidazione della pensione n. 20062504 Cat. SO con decorrenza dall'1.12.2021 in favore della datata 2.12.2021 in accoglimento della domanda da questa Per_1
presentata qualche giorno prima, il 29.11.2021.
La trasmissione di detto provvedimento alla può ricavarsi Per_1
implicitamente dalla sua stessa allegazione al ricorso introduttivo ed è
circostanza pacifica tra le parti l'avvenuto pagamento della predetta pensione per diversi anni fino al momento della sua revoca con provvedimento del
12.9.2024.
Parimenti e sicuramente poi la non ha reso dichiarazioni non conformi Per_1
al vero o posto in essere fatti e comportamenti positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi,
sull'attribuzione della prestazione. La UG non ha mai celato all' lo CP_1
stato di coniugio del padre, provvedendo, anzi, sin dalla domanda amministrativa inoltrata il 29.11.2021 a indicare tale circostanza (leggendo tale domanda compare, infatti, come stato civile del dante causa coniugato). Tuttavia, non può riscontrarsi un errore imputabile all' almeno non sin CP_1
dall'inizio.
E invero, nel momento in cui la UG ha presentato la domanda amministrativa a novembre 2021, non aveva presentato Persona_2
nessuna domanda amministrativa e - per il generale principio della domanda che impernia il sistema previdenziale come quello pensionistico - l' non CP_1
eroga automaticamente d'ufficio la pensione ai superstiti ma solo previa presentazione d'una loro formale domanda. L' , quindi, nel momento in cui CP_1
in accoglimento della domanda ha erogato alla il 70% di quanto Per_1
spettante al dante causa sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore e dei redditi dallo stesso posseduti non ha commesso nessun errore risultando in quel momento l'unica avente diritto e prevedendo la normativa di settore per l'ipotesi di solo un figlio come superstite, appunto, il
70% (comma 41, art. 1, della l. 8 agosto 1995 n. 335 e Circolare 18 CP_1
novembre 2015 n. 185).
Lo stesso è a dirsi per il periodo successivo.
Segnatamente vero è che già il 27.5.2022 aveva inoltrato Persona_2
domanda amministrativa per la pensione indiretta ma - rigettata tale domanda
- soltanto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord pubblicata l'1.3.2024 era stato poi accertato il diritto di questa a percepire detta pensione in qualità di ex
coniuge superstite del dante causa nella misura a essa Persona_1 spettante per legge a far data da dicembre 2021 (mese successivo al decesso,
ovvero 4.11.2021). Vero è che non risulta agli atti tale sentenza ma trattasi di circostanza che può nondimeno ritenersi egualmente provata per il principio di non specifica contestazione oggi positivizzato dall'art. 115, I comma, c.p.c.
Soltanto a partire da questo momento (lo si ripete, l'1.3.2024 coincidente con la pubblicazione della sentenza per regola generale immediatamente esecutiva), allora, può ravvisarsi un errore dell' nel continuare a liquidare CP_1
la pensione indiretta alla nella percentuale del 70% come se ancora Per_1
continuasse a risultare l'unica superstite avente diritto.
Può affermarsi l'irripetibilità di tutto quanto ricevuto a titolo di pensione indiretta,
allora, soltanto per i mesi da marzo 2024 a luglio 2024 (la pretesa restitutoria dell' qui impugnata si arresta a tale ultimo mese). CP_1
Per quanto riguarda gli altri mesi per i quali l parimenti avanza la richiesta CP_1
di restituzione, cioè, da dicembre 2021 a febbraio 2024 non sussiste errore dell' (solo con sentenza dell'1.3.2024 e con efficacia retroattiva sin dal CP_1
mese successivo la morte del dante causa - lo si ripete - è stato accertato il diritto alla pensione anche dell'ex coniuge) e la è tenuta, allora, alla Per_1
restituzione non però - come correttamente ammesso dallo stesso in CP_1
sede di memoria difensiva che riferisce una rettifica dell'indebito in corso in attesa del ripristino delle procedure di ricostituzione, allo stato chiuse per rinnovo annuale, - di tutto quanto ricevuto a titolo di pensione indiretta ma soltanto per la parte eccedente la percentuale spettantele per legge come figlia unica insieme al coniuge. Sempre secondo la normativa di settore la compresenza del coniuge non elimina, infatti, il diritto alla pensione in capo ai figli ma ne riduce soltanto l'importo (segnatamente comporta una minor percentuale di quanto spettante al dante causa sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore e dei redditi dallo stesso posseduti).
La parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo del ricorso realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4329 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa dell di restituzione da parte della UG della pensione CP_1
indiretta ai superstiti da questa percepita per i mesi da dicembre 2021 a febbraio 2024 per la sola parte eccedente la quota spettantele secondo legge come figlia unica in presenza del coniuge e per i mesi da marzo 2024 a luglio
2024 per intero;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4329 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Venturiello Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Paolo De
Granita n. 14;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA ER con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito pensionistico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 , titolare di Parte_1
pensione indiretta ai superstiti quale figlia di deceduto il Persona_1
4.11.2021, rappresentava di aver ricevuto comunicazione datata 12.9.2024
con la quale l le chiedeva la restituzione integrale di tutti i ratei di CP_1
pensione erogatile da dicembre 2021 a luglio 2024 per l'importo complessivo di 18.962,58 € con la seguente motivazione: sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti in percentuale maggiore non spettanti in quanto vi è altro contitolare. Eccepiva l'assenza di dolo essendosi limitata a presentare domanda corretta ed essendo stato, piuttosto, l' ad errare liquidandole un CP_1
importo maggiore e, in ogni caso, sosteneva al più l'obbligo di restituire soltanto la parte eccedente la sua quota e non tutto quanto ricevuto. Chiedeva, quindi,
che fosse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' , o, in via CP_1
subordinata, che il suo importo fosse correttamente rideterminato. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo che in sede di domanda la ricorrente non avrebbe indicato la presenza di altri aventi diritto e avrebbe percepito, pertanto, indebitamente per tutti questi anni un importo di pensione pari al 70% (come figlia unica in assenza del coniuge) e non nella misura corretta del 20% (come figlia unica in presenza di coniuge, tale , cui spetta, invece, il 60% liquidato Persona_2
anche con la medesima decorrenza, cioè dal mese successivo al decesso di
, da dicembre 2021, dall'agenzia di Giugliano in Campania con Persona_1
provvedimento del 18.6.2024). Riconosciuta la spettanza della pensione nella predetta minor quota sin dall'origine, sottolineava come l'indebito era in fase di riduzione e chiedeva, quindi, il rigetto parziale del ricorso con conferma dell'indebito per il minor importo che sarebbe stato poi così rideterminato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Per_1
pertanto, accolto negli stretti limiti che si vengono a tracciare.
È noto che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati
nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona
fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione
se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14
dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza
costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella
discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle
caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n.
264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
Segnatamente nella controversia de qua in cui si controverte della ripetibilità
della pensione indiretta percepita da dicembre 2021 a luglio 2024 le disposizioni che vengono in rilievo ratione temporis e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte sono contenute nella L. n. 88 del 1989, art. 52 e nella L. n. 412 del 1991, art. 13,
sulle quali la Suprema Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro. Prima di riaffermarne la portata, è d'obbligo la premessa volta a rammentare l'origine del principio ispiratore della soluti retentio per l'indebito pensionistico,
a mente del R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80,comma 3, e la previsione secondo cui, decorso un anno dall'assegnazione della pensione liquidata dalla
[...]
le assicurazioni sociali (l'attuale ), le rettifiche di eventuali Parte_2 CP_1
errori nella determinazione dell'importo "che non siano dovuti a dolo
dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati".
L'eccesso di tutela che poteva derivarne, nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, indusse la giurisprudenza a configurare un importante limite,
consistente nel porre l'irripetibilità in relazione soltanto agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa (Cass.
n. 1898 del 1988 e altre conformi).
In conseguenza, sfuggivano alla restrizione dell'art. 80 cit., per ricadere nella disciplina codicistica dell'indebito oggettivo, sia i più solleciti interventi correttivi dell'ente previdenziale sul quantum, sia i casi di soppressione, totale o parziale,
dell'erogazione della pensione, a causa di assegnazione illegittima ab origine,
con l'effetto di cancellare o ridurre il trattamento in godimento, nell'esercizio del potere di annullamento della pensione per ragioni incidenti, in modo negativo,
sulla stessa costituzione del diritto.
L'intera disciplina è stata ripensata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 che,
abrogato, per incompatibilità, il R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine,
diversificando, in modo accentuato, l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del
1990).
La L. n. 88 cit., art. 52 costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima,
della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e colini), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della
Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n.
17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627
del 2021, 14517 del 2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della CP_1
prestazione pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità
dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del
2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016
cit.
La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 16
comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13.
Orbene, nel caso di specie risulta agli atti la comunicazione di liquidazione della pensione n. 20062504 Cat. SO con decorrenza dall'1.12.2021 in favore della datata 2.12.2021 in accoglimento della domanda da questa Per_1
presentata qualche giorno prima, il 29.11.2021.
La trasmissione di detto provvedimento alla può ricavarsi Per_1
implicitamente dalla sua stessa allegazione al ricorso introduttivo ed è
circostanza pacifica tra le parti l'avvenuto pagamento della predetta pensione per diversi anni fino al momento della sua revoca con provvedimento del
12.9.2024.
Parimenti e sicuramente poi la non ha reso dichiarazioni non conformi Per_1
al vero o posto in essere fatti e comportamenti positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi,
sull'attribuzione della prestazione. La UG non ha mai celato all' lo CP_1
stato di coniugio del padre, provvedendo, anzi, sin dalla domanda amministrativa inoltrata il 29.11.2021 a indicare tale circostanza (leggendo tale domanda compare, infatti, come stato civile del dante causa coniugato). Tuttavia, non può riscontrarsi un errore imputabile all' almeno non sin CP_1
dall'inizio.
E invero, nel momento in cui la UG ha presentato la domanda amministrativa a novembre 2021, non aveva presentato Persona_2
nessuna domanda amministrativa e - per il generale principio della domanda che impernia il sistema previdenziale come quello pensionistico - l' non CP_1
eroga automaticamente d'ufficio la pensione ai superstiti ma solo previa presentazione d'una loro formale domanda. L' , quindi, nel momento in cui CP_1
in accoglimento della domanda ha erogato alla il 70% di quanto Per_1
spettante al dante causa sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore e dei redditi dallo stesso posseduti non ha commesso nessun errore risultando in quel momento l'unica avente diritto e prevedendo la normativa di settore per l'ipotesi di solo un figlio come superstite, appunto, il
70% (comma 41, art. 1, della l. 8 agosto 1995 n. 335 e Circolare 18 CP_1
novembre 2015 n. 185).
Lo stesso è a dirsi per il periodo successivo.
Segnatamente vero è che già il 27.5.2022 aveva inoltrato Persona_2
domanda amministrativa per la pensione indiretta ma - rigettata tale domanda
- soltanto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord pubblicata l'1.3.2024 era stato poi accertato il diritto di questa a percepire detta pensione in qualità di ex
coniuge superstite del dante causa nella misura a essa Persona_1 spettante per legge a far data da dicembre 2021 (mese successivo al decesso,
ovvero 4.11.2021). Vero è che non risulta agli atti tale sentenza ma trattasi di circostanza che può nondimeno ritenersi egualmente provata per il principio di non specifica contestazione oggi positivizzato dall'art. 115, I comma, c.p.c.
Soltanto a partire da questo momento (lo si ripete, l'1.3.2024 coincidente con la pubblicazione della sentenza per regola generale immediatamente esecutiva), allora, può ravvisarsi un errore dell' nel continuare a liquidare CP_1
la pensione indiretta alla nella percentuale del 70% come se ancora Per_1
continuasse a risultare l'unica superstite avente diritto.
Può affermarsi l'irripetibilità di tutto quanto ricevuto a titolo di pensione indiretta,
allora, soltanto per i mesi da marzo 2024 a luglio 2024 (la pretesa restitutoria dell' qui impugnata si arresta a tale ultimo mese). CP_1
Per quanto riguarda gli altri mesi per i quali l parimenti avanza la richiesta CP_1
di restituzione, cioè, da dicembre 2021 a febbraio 2024 non sussiste errore dell' (solo con sentenza dell'1.3.2024 e con efficacia retroattiva sin dal CP_1
mese successivo la morte del dante causa - lo si ripete - è stato accertato il diritto alla pensione anche dell'ex coniuge) e la è tenuta, allora, alla Per_1
restituzione non però - come correttamente ammesso dallo stesso in CP_1
sede di memoria difensiva che riferisce una rettifica dell'indebito in corso in attesa del ripristino delle procedure di ricostituzione, allo stato chiuse per rinnovo annuale, - di tutto quanto ricevuto a titolo di pensione indiretta ma soltanto per la parte eccedente la percentuale spettantele per legge come figlia unica insieme al coniuge. Sempre secondo la normativa di settore la compresenza del coniuge non elimina, infatti, il diritto alla pensione in capo ai figli ma ne riduce soltanto l'importo (segnatamente comporta una minor percentuale di quanto spettante al dante causa sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore e dei redditi dallo stesso posseduti).
La parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo del ricorso realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4329 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa dell di restituzione da parte della UG della pensione CP_1
indiretta ai superstiti da questa percepita per i mesi da dicembre 2021 a febbraio 2024 per la sola parte eccedente la quota spettantele secondo legge come figlia unica in presenza del coniuge e per i mesi da marzo 2024 a luglio
2024 per intero;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 28.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro