Sentenza 15 maggio 2024
Massime • 3
Ai fini dell'integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto.
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2024, n. 35108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35108 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO SECCIA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l'AVV. ALFONSO UCCI, difensore di SS AN, gli AVV.TI AN IN SC e FA RA, difensori di CA AS e AN IL, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35108 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/05/2024 45012/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di appello di L'Aquila, pronunciando sull'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione del 4 dicembre 2018 del Tribunale di Teramo e in riforma della stessa, ha dichiarato AS RL, MI AN e NO SI colpevoli del reato loro ascritto e ha condannato AS RL alla pena principale di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, e gli altri imputati alla pena principale, condizionalmente sospesa a favore della sola MI, di un anno di reclusione oltre pene accessorie. 2.Per l'annullamento della sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i predetti imputati. 3.RL AS e AN MI articolano, con atto congiunto a firma dei comuni difensori, Avv. Prof. Stefano Maranella e Avv. AN Rondinò Toscano, quattro motivi. 3.1.Con il primo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. e alla loro ritenuta responsabilità benché il Giudice di primo grado avesse escluso la natura abusiva dell'attività svolta dalla società Adriatica Ambiente e non ricorra nel caso di specie nessuno dei requisiti strutturali indicati dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione del reato. La società gestita da RL AS era regolarmente autorizzata allo smaltimento di oli esausti tant'è che il Tribunale aveva ritenuto non significative le denunciate violazioni dell'autorizzazione visto che il limite di 55 tonnellate di rifiuti da smaltire non era mai stato superato. La società aveva prelevato i rifiuti per i quali era stata autorizzata dalle autorità competenti ed il quantitativo del prodotto prelevato non superava quanto previsto nell'autorizzazione. I rifiuti erano stati depositati con le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e non erano stati smaltiti in modo illecito, né era stato provocato alcun danno ambientale. La violazione del principio di concorrenza, consistita nel trattamento di oli esausti di spettanza di altre aziende concorrenti, non poteva certamente comportare la integrazione del delitto contestato;
l'autorizzazione concessa riguardava infatti esattamente i rifiuti trattati, essi erano stati trasportati in azienda nei luoghi e nei depositi appositamente previsti e non superavano la capacità di deposito e smaltimento indicati nella autorizzazione: sicché la violazione aveva riguardato la falsificazione dei FIR e la circostanza che gli oli esausti erano stati prelevati con modalità certamente non condivisibili, atteso che al prelievo erano autorizzate altre aziende concorrenti, non comportava la realizzazione del delitto contestato ma, semmai una eventuale violazione di natura civilistica. La Corte di appello ha errato nell'attribuire natura certificativa ai FIR non potendo la loro falsità o l'inserimento in essi di dati falsi essere posti a base della responsabilità dei ricorrenti per il delitto loro ascritto. 3.2.Con il secondo motivo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in presenza di sentenza di condanna che riforma una precedente pronuncia assolutoria e che dovrebbe essere caratterizzata da motivazione rafforzata del tutto assente nel caso in esame. La Corte di appello - affermano - non ha esaminato la struttura del reato al fine di accertare l'abitualità delle violazioni, non ha indicato se i rifiuti trattati esorbitavano i quantitativi autorizzati, se fossero ingenti;
non ha tenuto conto che la società era autorizzata al trattamento e non ha esaminato le posizioni soggettive dei ricorrenti. Non ha tenuto conto, inoltre, della circostanza che la società era autorizzata a trattare detti rifiuti e non aveva superato i limiti dell'autorizzazione. La responsabilità dei ricorrenti è stata affermata senza la compiuta indicazione delle prove assunte in primo grado e, soprattutto, senza un apparato motivazionale che desse conto delle ragioni della condanna e senza la disamina degli istituti sostanziali e processuali che hanno portato al ribaltamento della decisione primo grado. La Corte territoriale in poche righe afferma che il delitto oggetto di condanna non necessita di danno ambientale essendo un reato di pericolo presunto e che a nulla rileva che la società fosse provvista di autorizzazione a trattare quel tipo di rifiuti e che i FIR non erano veritieri. Il Tribunale, proseguono, aveva invece esaminato tali aspetti escludendo la sussistenza del reato non ritenendo decisiva la circostanza che i dati inseriti nei formulari non fossero veri tenuto conto che il totale dei rifiuti prelevati non superava quello previsto dall'autorizzazione. 3.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione non avendo la Corte di appello proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, doverosa in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria. 3.4.Con il quarto motivo deducono la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.SI NO articola, per il tramite dei difensori, Avv. Alfonso Ucci e Avv. Maria Pina Benedetti, quattro motivi. 4.1.Con il primo deduce il difetto di motivazione in punto di accertamento delle condotte materiali attribuite in concorso a tutti gli imputati e al ricorrente in particolare. 2 Lamenta, nello specifico, che la Corte di appello ha rinviato alla pronuncia del Tribunale affermando che il Giudice di primo grado avrebbe accertato i fatti nella loro materialità ma dalla lettura della sentenza di assoluzione appare evidente il contrario, non avendo il Tribunale espresso alcun percorso logico- giuridico rappresentativo in punto di accertamento delle condotte materiali contestate, avendo anzi assolto gli imputati per insussistenza del fatto, sotto il profilo della natura non abusiva della gestione, e non avendo nemmeno effettuato un buongoverno logico delle prove. Inoltre, afferma, la sentenza del Tribunale era assolutamente mancante di motivazione in punto di accertamento del quantitativo "extra" di rifiuti e della loro provenienza "illecita", e conseguentemente anche in punto di consistenza "ingente" dei medesimi, non avendo neppure approssimativamente indicato il numero dei trasporti addebitabili agli imputati ed in in particolare all'NO, mero autista addetto al ritiro degli oli, circostanza - quest'ultima - che non implica l'accertamento della commissione dei fatti contestati, non essendo sufficienti a integrare il concorso nel reato i due soli episodi riportati nella sentenza di primo grado, l'uno relativo al recupero fraudolento di oli esausti, l'altro al furto di oli usati. Nemmeno la Corte di appello, dal canto suo, dà conto del percorso logico- giuridico in base al quale sono state ritenute sussistenti le condotte materiali ascritte in concorso a tutti gli imputati ed in particolare al ricorrente, né del carattere abusivo della gestione e della quantità ingente dei rifiuti. Gli elementi indicati dai Giudici distrettuali sono al riguardo generici, incompleti e imprecisi. Del resto, prosegue, il capo di imputazione indica come quantitativi trattati 244.560 kg di oli esausti, oltre acqua e grassetto di porchetta;
la Corte di appello ritiene trattati solo 13 tonnellate di olio (pari al 5% del quantitativo contestato), senza nemmeno menzionale l'acqua e il grassetto di porchetta. 4.2.Con il secondo motivo deduce il difetto assoluto di motivazione in punto di accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed, in particolare, del dolo specifico di profitto del ricorrente (come di ciascun imputato), non essendo sufficiente il generico riferimento fatto dalla Corte di appello alla commerciabilità degli oli esausti come biocarburanti perché non viene spiegato in che modo il ricorrente, semplice autista, fosse portatore di un proprio dolo di profitto o fosse consapevole o avesse agevolato quello di altri. 4.3.Con il terzo motivo deduce la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall'art. 533 cod. proc. pen. con specifico riferimento alle quantità di rifiuti trattati. 4.4.Con il quarto motivo deduce la prescrizione del reato dovendosi aver riguardo alla data di effettiva consumazione dello stesso e non a quella della sua contestazione. 3 5.Con memoria del 3 maggio 2024 i difensori di SI NO hanno ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del ricorso e della richiesta di annullamento della sentenza impugnata ribadendo che: a) il ricorrente era dipendente dell'azienda di RL AS e quindi mero esecutore di ordini ricevuti;
b) la ditta di RL AS era in possesso delle autorizzazioni al prelievo di oli esausti, sicché non si comprende la ricostruzione della Corte territoriale su tale circostanza e circa il difetto di ogni rilevanza penale del trasporto di quantitativi, seppur maggiori, di oli esausti;
c) la sentenza di primo grado rileva che "la mancanza nei trasporti dei relativi FIR o la non veridicità del loro contenuto non appare rilevante ai fini della sussistenza del reato essendo evidente la natura di documento privatistico di tali formulari" e la sentenza di appello afferma il contrario senza basare tale conclusione su alcuna disposizione di legge o rinnovazione di mezzi istruttori, necessari quando la sentenza di appello ribalti quella di primo grado;
d) la sentenza di appello si è limitata e ribaltare quella del tribunale senza rispettare l'obbligo di una motivazione rafforzata e senza aver effettuato la doverosa rinnovazione istruttoria;
e) la Corte di appello ha utilizzato le deposizioni dei testi favorevoli all'impostazione accusatoria senza minimamente vagliare la prova nella sua integralità e nell'interezza dei testi ascoltati in modo da fornire una validazione alternativa alla sentenza di primo grado fondata su consistenti dati di fatto di segno opposto, anche in questo caso in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.; f) tutte le deduzioni che - nella sentenza del Tribunale - appaiono calzanti alla corretta ricostruzione dell'innocenza del ricorrente, vengono stravolte, in sentenza d'appello, con una semplice chiosa che viola ogni principio normativo e di legittimità, con particolare riferimento al difetto motivazionale;
g) la Corte di appello non ha giustificato il discostarsi dal trattamento sanzionatorio base e neppure la omessa applicazione delle attenuanti generiche del ricorrente, persino gravato da misure interdittive con difetto di motivazione anche sul punto e violazione di legge rilevabile anche d'ufficio (il ricorrente richiama Sez. U, n. 38809 del 13 ottobre 2022); h) vi è stata erronea indicazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati. 2.Gli odierni ricorrenti erano stati tratti a giudizio, insieme con LU DE e AN AN, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 81, secondo 4 comma, cod. pen., 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (oggi 452-quaterdecies cod. pen.) perché, agendo in concorso tra loro, - RL AS quale legale rappresentante della società Adriatica Ambiente di AS RL & C. S.a.s., organizzatore e capo del sodalizio criminoso, nonché firmatario per accettazione in entrata all'impianto dei formulari di identificazione del rifiuto contenenti dati in tutto o in parte dati falsi e diretto beneficiario dei vantaggi economici conseguenti: (i) alla sottrazione illecita di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto in danno di aziende concorrenti titolate al ritiro in base a convenzioni sottoscritte con enti pubblici/attività commerciali, quantificabili in almeno 44.560 chilogrammi, per un valore commerciale di euro 35.000 circa per il solo anno 2012 provenienti dalla raccolta pubblica, ed in altri 200.000 kg circa gestiti senza documentarne la provenienza, in parte sottratti alle aziende concorrenti per un controvalore di circa 160.000 euro;
(li) ai risparmi sui costi altrimenti dovuti per la corretta gestione e/o smaltimento dei rifiuti raccolti e prodotti durante l'esercizio della propria attività costituiti dalla cosiddetta "acqua e grassetto" di porchetta quantificabili in circa 34.000 kg;
- AN MI, quale collaboratrice/dipendente aziendale, firmataria dei formulari di identificazione del rifiuto, curatrice delle scritture ambientali della predetta azienda;
- SI NO (insieme con LU DE e AN AN) quale dipendente dell'azienda e materiale esecutore della maggior parte delle sottrazioni illecite di rifiuti non documentate dai formulari, firmatario di formulari attestanti prelievi mai effettuati e/o con quantità superiori a quelle realmente prelevate, contribuendo attivamente e consapevolmente al conseguimento dei vantaggi economici aziendali derivanti dall'attività delittuosa, anche attraverso l'uso di mezzi di trasporto, spazi aziendali, attrezzature e strumenti anche di effrazione messi a disposizione da RL AS;
gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto e acqua/grassetto di porchetta: - omettendo di verificare ripetutamente in entrata all'impianto la correttezza dei documenti accompagnatori del rifiuto raccolto in violazione di quanto stabilito dalle prescrizioni imposte nella relazione tecnica al capitolo 5.3, parte integrante dell'autorizzazione; - formando ed utilizzando ripetutamente false scritture ambientali (formulari di identificazione del rifiuto, registri di carico e scarico e M.U.D.) o senza documentare sulle predette scritture le quantità raccolte, trasportate e/o smaltite e comunque gestite in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione e in assenza di essa, non garantendo il monitoraggio dei rifiuti in violazione dell'art. 188-bis, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, 5 effettuando una gestione dei rifiuti con ripetuta violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; - prelevando ripetutamente e indebitamente quantità non ben definibili, ma comunque ingenti, di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto proveniente da utenze domestiche stoccato nei contenitori stradali pubblici del Comune di Roseto in violazione di quanto stabilito dagli artt. 198 e 55 d.lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, in assenza di autorizzazione di cui all'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006. Il fatto è contestato come commesso in Mosciano Sant'Angelo dall'anno 2011 al mese di settembre del 2013. 2.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la società Adriatica Ambiente era regolarmente autorizzata al prelievo e trasporto di oli esausti nel suo impianto e alla loro messa in riserva in due serbatoi di 27,5 tonnellate ciascuno per un totale di 55 tonnellate. Era stato accertato, a seguito di denunzia di una impresa concorrente, che la società di RL AS provvedeva alla raccolta di oli esausti conferiti o prodotti da operatori economici convenzionati con altre imprese, al di fuori, cioè, di un rapporto contrattuale con la Adriatica Ambiente. Ciò avveniva in vari modi: letteralmente rompendo i lucchetti apposti ai contenitori, oppure aspirando l'olio dai contenitori stessi, oppure ancora ingannando l'operatore economico facendogli credere di essere dipendenti dell'impresa convenzionata. A queste attività materiali erano deputati gli autisti nei cui camion erano stati rinvenuti lucchetti nuovi, strumenti atti all'effrazione di quelli posti a chiusura dei contenitori, agende contenenti i quantitativi degli oli abusivamente prelevati. In particolare, ogni automezzo era dotato di agenda nella quale venivano annotate le quantità giornaliere di olio esausto prelevato e l'impresa concorrente effettivamente titolata a farlo. Presso lo stabilimento della Adriatica Ambiente erano state rinvenute persino le insegne delle società concorrenti verosimilmente utilizzate dagli autisti per trarre in inganno i privati conferitori. A seguito di accesso presso lo stabilimento della società si era accertato che, oltre ai due serbatoi autorizzati allo stoccaggio degli oli (uno dei quali conteneva acqua e grassi), erano presenti sette contenitori della capacità di circa un metro cubo ciascuno (cd. "bulk"), due dei quali posizionati all'esterno dello stabilimento, non autorizzati e contenenti anche essi acqua nella parte inferiore e grassi in quella superiore. I due serbatoi autorizzati contenevano 12 tonnellate di liquidi di provenienza non documentata nel registro di carico e scarico, i FIR recavano dati falsi, comprese le targhe degli automezzi e ciò, a parere del Tribunale, per mascherare l'esubero di olio esausto presente nelle cisterne. Taluni FIR documentavano prelievi effettuati da parte di automezzi che in quelle date risultavano essere rimasti fermi in azienda (il dato era stato tratto dal rilevatore GPS apposto a ogni automezzo su richiesta della compagnia di assicurazione). 6 SU base di questi dati il primo Giudice aveva ritenuto l'insussistenza del reato. Pacifica la natura ingente dei rifiuti complessivamente gestiti dalla società di RL AS, il Tribunale aveva tuttavia escluso la natura abusiva dell'attività svolta. Non appare rilevante - affermava - la mancanza dei FIR o la loro non corrispondenza a vero, trattandosi di documenti di natura privatistica, bensì il fatto che la Adriatica Ambiente fosse comunque autorizzata al ritiro e allo stoccaggio degli oli usati senza limiti quantitativi e che, di conseguenza, non v'era stata alcuna lesione o messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice. 2.2.Nel ribaltare la pronuncia assolutoria, la Corte di appello ha ritenuto, sulla base degli stessi dati di fatto indicati dal Tribunale, la natura abusiva dell'attività svolta dalla Adriatica Ambiente e l'esistenza del pericolo presunto necessari e sufficienti all'integrazione del reato di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen., non rilevando, ai fini della abusività, né la natura privatistica dei FIR né il fatto che l'impresa fosse titolare di autorizzazione alla gestione degli oli usati i quali, affermano i Giudici distrettuali, erano destinati alla vendita a terzi (di qui anche la sussistenza del dolo di profitto). Quanto alle responsabilità individuali, la Corte di appello ha ritenuto provate quelle di tutti gli imputati: di RL AS, quale legale rappresentante della società e organizzatore del "sodalizio criminoso" nonché sottoscrittore di alcuni FIR falsi, di AN MI che compilava i FIR relativi agli oli conferiti dai singoli automezzi disponendone lo scarico all'interno delle cisterne, di SI NO che, oltre ad aver ammesso di aver posto in essere le condotte a lui addebitate su ordine di RL AS, era autore materiale dei prelievi per due dei quali era stato anche arrestato in flagranza del reato di furto e condannato con sentenza irrevocabile. 3.Prima di esaminare i singoli ricorsi si rendono necessarie le considerazioni che seguono relativamente al reato per il quale si procede. L'art. 452-quaterdecies cod. pen. è stato inserito nel titolo Sesto-bis del Libro II del codice penale dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). La norma replica alla lettera il corrispondente art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 21/2018, che, a sua volta, replicava l'art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, aggiunto dall'art. 22, legge 23 marzo 2001, n. 93. 7 Lo scopo dell'incriminazione delle condotte in esso previste, ed in particolare della loro elevazione a delitto, risponde all'esigenza di prevenire e reprimere il fenomeno delle cd. ecomafie non necessariamente realizzato in forma associata. Si tratta di reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, che può ritenersi consumato indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto, purché si compiano le condotte previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 9133 del 13/01/2017, Giani, Rv. 269361 - 01; Sez. 3, n. 18351 del 11/03/2008, Roma, Rv. 240152 - 01; Sez. 3, n. 30612 del 25/05/2022, Luccheti, non mass.; Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, non mass.). La condotta materiale consiste, alternativamente, nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Tali condotte non sono sufficienti a integrare la fattispecie delittuosa: è altresì necessario che siano poste in essere: a) con più operazioni;
e b) attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative. In assenza di tali requisiti la condotta del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti non integra il delitto in questione. E' sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto, come detto, la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Gianino, Rv. 276937 - 01; Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Greggio, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 32739 del 15/06/2023, Pagnin, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 45274 del 13/10/2022, Savarola, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 10698 del 16/12/2021, dep. 2022, Mustacchia, non mass. sul punto). Nella definizione di gestione, rientra qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche l'attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia (Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931 - 01, secondo cui la condotta delittuosa non può ritenersi agganciata alla nozione di "gestione" di cui all'art. 183, lett. n, del D.Lgs. n. 152 del 2006, né limitata ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Greggio, non mass. sul punto). Il requisito dell'allestimento di mezzi richiede la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 - 01; Sez. 3, n. 11400 del 2014, cit.; Sez. 2, n. 45274 del 2022, cit.; Sez. 4, n. 39150 del 27/09/2022, Centro Servizi Ambientali S.r.l., non mass.). Non si richiede, tuttavia, l'esistenza di una 8 struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Rv. 251965 - 01; Sez. 3, n. 26614 del 12/07/2012, Trevisan, Rv. 257075 - 01, secondo cui il trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 se effettuato in assenza di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei gestori ambientali, ancorché nelle forme semplificate di cui al comma ottavo dell'art. 212 del decreto medesimo). In quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, il delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. ha natura di reato abituale proprio che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920-01) e si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Betteli, Rv. 265573 - 01; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 - 01; Sez. 3, n. 11400 del 2024, cit., non mass.). Ne consegue che: a) la prescrizione del reato comincia a decorrere solo dalla cessazione dell'attività organizzata;
b) la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 - 01; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 - 01; Sez. 3, n. 26606 del 28/05/2021, Monaco, non mass.). Oggetto materiale delle condotte del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente sono rifiuti in quantità ingenti (nel senso che il delitto in questione trova applicazione anche con riferimento a quella particolare categoria di rifiuti costituita dai veicoli fuori uso, disciplinata dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, non esaurendo né sostituendo tale ultimo decreto ogni ipotesi sanzionatoria relativa alla disciplina dei rifiuti prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, cfr. Sez. 3, n. 40945 del 21/10/2010, Del Prete, Rv. 248629 - 01). Avuto riguardo alla natura abituale del reato, l'ingente quantità deve riferirsi necessariamente al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531 - 02; Sez. 3, n. 46950 del 10/11/2016, Sepe, Rv. 268667 - 01; Sez. 3, n. 12433 del 15/11/2005, dep. 2006, Costa, Rv. 9 234009 - 01; Sez. 3, n. 40827 del 06/10/2005, Carretta, Rv. 232348 - 01). Il requisito della ingente quantità, però, non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Sez. 3, Costa, cit.; Sez. 6, n. 30373 del 18/03/2004, Ostuni, Rv. 229946 - 01). SU base di questi presupposti la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, per violazione dell'art. 25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di "ingente quantità di rifiuti", essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta (Sez. 3, n. 358 del 20/11/2007, dep. 2008, Putrone, Rv. 238558 - 01). Le condotte del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire ingenti quantitativi di rifiuti sono qualificate dalla loro abusività. La natura abusiva qualifica anche la condotta di altri delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis, 452 -quater, 452 -sexies cod. pen.). In termini generali, la condotta è "abusiva" non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491 - 01; Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060 - 01; parla di abuso del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, Sez. 3, n. 26007 del 25/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 02). Con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata (Sez. 3, Putrone, cit.; Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 - 01, secondo cui sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto - cosiddetta attività clandestina -, ma anche quando esse siano scadute o 10 palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350 - 01; secondo Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, Centro Servizi Ambientali, Rv. 282101 - 01, la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle Best Available Techniques, B.A.T., in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime, assume rilievo al fine dell'accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest'ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime); dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico;
Sez. 3, Serrao, cit., che ha ritenuto integrato il reato in questione a carico di un soggetto, titolare di regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti e provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile poteva essere destinata allo smaltimento, il quale, invece, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i propri impianti, si era disfatto dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti). In tema di spedizione di rifiuti, per esempio, si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen., costituisce spedizione illegale di rifiuti quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento CE n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento (Sez. 3, n. 32737 del 18/09/2020, Capillo, Rv. 280026 - 01; nel caso scrutinato dalla Corte di cassazione si trattava di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell'allegato III - c.d. Elenco verde - del Regolamento CE n. 1013/2006, ma 11 inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all'esportazione non era stata preceduta da notifica e preventiva autorizzazione). Ai fini della integrazione del reato non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso;
il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non è strutturato come reato d'evento. Nè una diversa conclusione può trarsi dalla previsione del ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo che si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, dep. 2013, Accarino, Rv. 255395 - 01; Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, dep. 2006, Samarati, Rv. 233294 - 01; Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, dep. 2018, Fasano, Rv. 272326 - 01, ne ha tratto argomento per affermare che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente solo ove si sia accertata la specifica sussistenza di siffatte conseguenze). Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa. E' perciò necessario, in primo luogo, che l'agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell'oggetto della condotta come rifiuti;
b) della loro quantità ingente;
c) della natura abusiva della condotta stessa. L'agente deve altresì porre in essere una qualsiasi delle condotte punite nella consapevolezza che siano frutto di più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Ove manchi la consapevolezza anche solo di uno di questi elementi della fattispecie, anche se per errore di fatto, l'agente può rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, delle contravvenzioni di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006) o di trasporto illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. n. 152 del 2006). Ai fini della integrazione del delitto è altresì necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose. In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 - 01). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 - 01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio 12 anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01; in quest'ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, Stanzani, Rv. 098642 - 01). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01); può essere di tipo "accrescitivo"(Sez. U, Lucci, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117 - 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 - 01). Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 - 01). Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica;
nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907 - 01; nel senso, invece, che la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452- quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante, Se 3, n. 11617 del 06/03/2024, Ventrone, Rv. 286073 - 01) ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale (Sez. 3, Carretta, cit.; Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097 - 01, ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale;
per Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 - 01, il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda; nello 13 stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845 - 01; Sez. 3, Fradella, cit.). Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal "quomodo" dell'esercizio (abusivo) dell'attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica;
in questo senso, vigente l'art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639), bensì dal fatto che l'intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (cfr. sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, cit., secondo cui il requisito dell'ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici). L'ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell'esercizio lecito dell'attività, sì da rendere l'attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). L'impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138 - 01; secondo Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399 - 01, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti). E' stato precisato che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01). 4.1 ricorsi di RL AS e AN MI. 4.1.11 primo motivo, alla luce delle considerazioni svolte nel § 3 che precede, è infondato. E' certo che la Adriatica Ambiente attraverso le condotte materialmente poste in essere dagli autisti, ordinate e organizzate da RL AS, con la collaborazione di AN MI, gestisse ingenti quantitativi di olio esausto al di 14 fuori (ed in violazione) dell'autorizzazione concessa. Nel far ciò venivano falsificati i FIR e omessa la documentazione relativa alla provenienza dell'olio illecitamente sottratto alle ditte concorrenti. Che i formulari di identificazione dei rifiuti all'epoca della consumazione del reato avessero natura di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo (così Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268918 - 01; Sez. 3, n. 43613 del 18/09/2015, Curasi, Rv. 265263 - 01) è circostanza assolutamente irrilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. Ciò che rileva è la strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto sia sotto il profilo della creazione della apparente liceità del suo trasporto sia sotto il profilo della sottrazione del rifiuto al controllo della sua gestione. Nel caso di specie, la creazione di falsi FIR era strumentale a creare l'apparenza della legittimità del trasporto di oli sottratti ad altre imprese concorrenti che Adriatica Ambiente non era legittimata a (e non poteva quindi) gestire. Così come suggestiva ma totalmente infondata è la allegazione del non superamento della quantità di rifiuti che la Adriatica Ambiente avrebbe potuto stoccare: il punto non è la quantità in sé di rifiuti che l'impresa poteva legittimamente gestire ma le quantità di rifiuti abusivamente gestite in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. Si tratta di rifiuti che la società semplicemente non poteva gestire in base ai contratti e alle convenzioni stipulati da imprese concorrenti con i produttori degli oli esausti, atti, questi ultimi, che pur appartenendo all'area dell'autonomia privata concorrevano comunque a definire i limiti dell'autorizzazione e la liceità della condotta di gestione. Non è un caso che SI NO sia stato condannato per furto perché colto a svuotare contenitori di oli esausti che dovevano essere prelevati e gestiti da altre imprese. Costituisce altro dato di fatto che all'atto del controllo presso la Adriatica Ambiente non risultasse giustificata la presenza di 12 tonnellate di rifiuti. 4.2.Le considerazioni che precedono militano a favore della infondatezza anche del secondo e del terzo motivo. Da tempo questa Corte insegna che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano 15 verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Sennonché, nel caso di specie, immutato il quadro probatorio, la Corte di appello si è limitata ad una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti posti dal Tribunale a fondamento della pronuncia assolutoria sostanzialmente stigmatizzando l'errore di diritto nel quale era incorso il primo Giudice che aveva sostenuto la diversa rilevanza giuridica dei medesimi fatti ancorandoli, però, alla sola fase del ritiro fraudolento o violento degli oli esausti senza prendere in considerazione l'intero quadro. Nè vi è stata, da parte del pubblico ministero, alcuna sollecitazione, in appello, ad una diversa valutazione della prova dichiarativa. E' stato condivisibilmente affermato (e deve essere qui ribadito) che il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826 - 01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01; Sez. 3, n. 973 del 28/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 274571 - 01). La Corte di appello, in ultima analisi, si è limitata a correggere l'errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale facendo buon governo delle considerazioni e dei principi affermati ai §§ 3 e 4.1 che precedono. 4.3.11 quarto motivo è generico e manifestamente infondato. 4.4.Gli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l'armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa. La centralità e l'importanza della sua quantificazione è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi secondo cui «il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale» rimarcando che la finalità rieducativa della 16 pena stessa non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994)» (sentenza n. 183 del 10/06/2011). La quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.). 4.5.Risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo;
si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva). 4.6.Costituisce altresì insegnamento altrettanto consolidato quello secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti;
Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). E' consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo;
Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto). 4.7.E' stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 17 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4.8.AI di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può essere affidata alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133 cod. pen., perché se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta (Sez. 1, n. 12364 del 02/07/1990, Italiano, Rv. 185320; cfr. anche Sez. 1, n. 5210 del 14/01/1987, Cardile, Rv. 175802, che ha ricordato come nell'irrogazione di una pena, relativa ad un reato circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il giudice adempie all'obbligo di motivazione solo allorché indica in modo specifico i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale al riguardo e non già adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l'obbligo della motivazione, predisposto dalla legge, è generale, in quanto vale per tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive;
indisponibile perché deve essere adempiuto unicamente dall'autore del provvedimento;
destinato ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere quantitativamente correlato al dispositivo, con l'effetto che in assenza di queste caratteristiche non può dirsi compiutamente adempiuto). 4.9.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può ben essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 4.10.Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili 18 connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza). Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 4.11.Infine, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati 19 nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 4.12.Nel caso di specie, mentre ad AN MI è stato applicato il minimo della pena, a RL AS è stata applicata una pena inferiore al medio edittale ed in entrambi i casi la Corte di appello (che pure avrebbe potuto farne a meno) ha spiegato le ragioni della sua decisione e della diversificazione sanzionatoria con argomenti sostanzialmente negletti dai ricorrenti. 4.13.La presenza di precedenti penali a carico di RL AS e l'assenza di elementi positivi di valutazione a favore di AN MI (peraltro nemmeno dedotti in questa sede) rendono corretta sul piano giudico, ed insindacabile nel merito, la decisione della Corte di appello di negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5.11 ricorso di SI NO. 5.1.11 primo motivo è infondato. Occorre in primo luogo ribadire che il Tribunale aveva assolto gli imputati con la formula "il fatto non sussiste" non perché avesse ritenuto la materiale insussistenza delle condotte loro ascritte, bensì per la mancanza di un elemento costitutivo del reato: la natura abusiva della gestione dei rifiuti. Nè risponde a verità che il Tribunale si fosse limitato a elencare le prove utilizzate ai fini della decisione senza ricostruire compiutamente i fatti, le responsabilità dei singoli, la natura abusiva dell'attività svolta dalla Adriatica Ambiente, la quantità ingente di rifiuti trattati. In realtà, ciò che il ricorrente propone è una (ri)lettura alternativa e parcellizzata degli elementi di prova valutati in sede di merito ai fini della conforme ricostruzione della vicenda dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno concordemente ricostruito, sul piano storico, i fatti nei termini sopra indicati, solo divergendone la valutazione giuridica, non potendosi certo condividere la censura difensiva secondo la quale gli elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della sua decisione «non rappresentano un percorso logico argomentativo effettivo e compiuto circa l'accertamento della commissione delle condotte materiali ascritte agli imputati, singolarmente e congiuntamente, né circa la ricorrenza degli specifici elementi materiali del reato costituiti da gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti. E tantomeno in capo all'imputato NO SI». Tanto più che la stessa Corte di appello ricorda che il ricorrente aveva ammesso di avere posto in essere le condotte a lui ascritte su indicazione del AS e che era già stato irrevocabilmente condannato per due prelievi furtivi di olio esausto sottratto alle aziende concorrenti. Sul punto il difensore sostiene che tale interrogatorio non fu 20 mai prodotto ma il contrario risulta dal testo della sentenza di primo grado ove si dà conto delle produzioni documentali e dei verbali prodotti dal PM a seguito dell'esame della co-imputata AN MI (pag. 6 della sentenza di primo grado). Nè di certo il ricorrente può sollecitare la Corte di cassazione ad una rivalutazione del contenuto di quell'interrogatorio, del quale nemmeno viene dedotto il travisamento, essendo evidente che l'ammissione non può che riguardare le specifiche condotte che la rubrica attribuisce al ricorrente quale autista e autore materiale dei prelievi di olio. In ogni caso, in ordine alla natura ingente dei rifiuti trattati, fermo restando quanto già sopra osservato circa la indifferenza delle quantità di volta in volta illecitamente o fraudolentemente prelevate, già il primo Giudice aveva desunto il dato complessivo in base alle quantità indicate nelle agende rinvenute in ogni automezzo, aggiungendo che vi era piena coincidenza «tra le voci riportate in tali agende e le quantità di oli registrati in ingresso e delle quali non era stato possibile ricostruire la provenienza» (pag. 12, ultimo capoverso, sent. Tribunale). Non ha alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che i volumi di liquidi in tal modo conferiti coincidevano con quelli risultanti dalla contabilità ufficiale, perché non è certo una registrazione contabile che rende lecita un'attività ab origine abusiva e che la registrazione stessa tende ad occultare. Ciò nonostante, erano stati rivenuti nelle cisterne ulteriori circa 13 tonnellate di liquidi di provenienza non documentata: è un dato aggiuntivo, non esclusivo. Non si comprende in che modo, dunque, il rinvenimento di tali ulteriori quantità di rifiuti contrasti, sul piano logico, con la rubrica e con la ricostruzione sulla base delle agende degli oli complessivamente conferiti nel tempo. Si tratta di dati ricostruiti in base a documenti dei quali non viene dedotto il travisamento. Nè, in ogni caso, il restringimento delle quantità abusivamente trattate rispetto a quelle ipotizzate dalla rubrica comporta conseguenze di sorta sul piano della qualificazione ingente dei rifiuti, posto che 13 tonnellate di oli (e il riferimento è a quelli rinvenuti in sede di accesso) costituiscono comunque una quantità ingente. Quanto alla falsità dei FIR, già il primo Giudice si era espresso chiaramente quando aveva affermato che essa era stata desunta dalla circostanza che molti erano stati compilati in giorni nei quali i mezzi erano rimasti fermi (constatazione ripresa e fatta propria dalla Corte di appello) senza che il ricorrente sul punto abbia preso specifica posizione. Ché, piuttosto, sul piano logico non si comprende la ragione della annotazione in una contabilità ufficiosa e separata (le agende) dei quantitativi di olio prelevati se a tale documentazione erano deputati proprio i FIR. 5.2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 21 La finalità di profitto dell'abusiva gestione (la vendita degli oli sul mercato dei biocarburanti) è stata desunta dalle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva effettuato le indagini e delle quali non viene dedotto il travisamento. La volontaria adesione del ricorrente a questo progetto e la consapevolezza che la propria condotta fosse strumentale al conseguimento di tale profitto sono state desunte non solo dalle sue dichiarazioni ma anche dalla presenza delle agende e dal fatto che egli aveva concorso a porre in essere le condotte di illecito/fraudolento prelievo per due delle quali è stato anche irrevocabilmente condannato per furto. Si tratta di elementi di fatto che rendono non manifestamente illogica (e dunque non sindacabile) la motivazione sul punto. Del resto, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane AR (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 - 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 01; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126 - 01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260 - 01). Ne consegue che risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di profitto purché sia consapevole di contribuire con la sua condotta all'altrui perseguimento di tale profitto. 5.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate in sede di esame del secondo e terzo motivo dei ricorsi di RL AS e AN MI non essendovi stata alcuna difforme valutazione delle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria da parte dei Giudici di merito. 5.4.E' generico e manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. La rubrica indica come cessazione del reato la data del mese di settembre dell'anno 2013. Sono già state indicate le ragioni per le quali, ai fini del calcolo della prescrizione, bisogna considerare la cessazione della condotta. Trattandosi di delitto inserito nell'elenco di quelli attribuiti, dall'art. 51, comma 3 - bis cod. proc. pen., alla competenza del procuratore della Repubblica distrettuale, opera il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, sesto comma, cod. pen. Ed invero, il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 era stato inserito nell'elenco di cui al comma 3 -bis dell'art. 51 cit. dall'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, prima ancora, dunque, dell'inizio della condotta (contestata come avviata nel 2011). La continuità normativa tra il 22 delitto di cui all'art. 260 cit. e quello di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. rende dunque applicabile il raddoppio del termine di prescrizione a tutte le condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge n. 136, cit., non avendo rilevanza, in senso contrario, il fatto che per l'intero titolo VI-bis del libro secondo del codice penale il raddoppio del termine di prescrizione sia stato espressamente inserito dall'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68, non potendosi applicare tale raddoppio prima dell'entrata in vigore della legge n. 68, cit., ai soli delitti contro l'ambiente diversi da quello di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15/05/2024.