Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 29909/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/08/2024 da
Parte_1 SARONNO (VA), 28/08/1990)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 22 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. BAZZI NICOLETTA presso cui ha eletto domicilio in Indirizzo Telematico
nei confronti di
(GARBAGNATE MILANESE (MI), 10/11/1987) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 20812 LIMBIATE ITALIA con l'Avv. PUGLISI MARCELLO presso cui ha eletto domicilio in VICOLO DEL SOLE N. 9 20831 SEREGNO
وin persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12 settembre 2024
OGGETTO:
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al 2020 e dalla loro unione sono nate le figlie R_ in data 24.2.2013 e R_ in data 16.2.2015, riconosciute da entrambi.
"
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/08/2024 Parte_1 a chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale disponendo l'affido esclusivo e le conseguenze economiche dell'interruzione della relazione
Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 23 giugno 2025 ed ha chiesto l'affido condiviso delle minori offrendo di contribuire nel loro mantenimento versando l'importo di 400,00 euro mensili in luogo dei 500,00 richiesti da parte ricorrente
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 giugno 2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi Parte_11) affidare le figlie minori in via esclusiva alla signora
2) collocare R_ e R_ presso l'abitazione della signora Parte_1
3) disporre un adeguato calendario di visite padre - figlie che preveda almeno due giorni al mese dalle 10 alle 19, preferibilmente durante i fine settimana salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori tenuto conto delle disponibilità paterne legate al fatto di non avere un'abitazione autonoma ed agli impegni lavorativi dello stesso;
4) prevedere che, durante le vacanze estive, le bambine trascorrano una settimana continuativa con il padre, da concordare entro il 30 maggio;
festività natalizie e pasquali alternate tra i genitori.
5) disporre che il signor Parte_2 versi alla signora Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento di R_ e R_ e sino all'indipendenza economica delle stesse, la somma totale di € 400,00= mensili (e così per € 200,00= l'una), entro il giorno 20 di ogni mese, per dodici mensilità l'anno, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione settembre 2026 oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal protocollo del Tribunale di Milano attualmente in vigore, con decorrenza da settembre 2025, prevedendo una rateizzazione relativa al pregresso pari a 100 euro mensili, a far tempo dal
30 giugno 2025 sino all'estinzione del debito;
6) porre ad esclusivo favore della signora Pt 1 l'assegno unico familiare;
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori concordando sulla non necessità di adozione di provvedimenti temporanei vista l'imminente decisione da parte del Collegio.
Il Giudice delegato, dato atto che le parti si sono conciliate letto ed applicato l'art 473 bis. 21 u.c.
c.p.c. ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato ed a fronte degli impegni lavorativi paterni rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di R_ e R_ .
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti i in sentenza
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
29909 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Provvede come da accordi dei genitori riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato