Ordinanza collegiale 31 maggio 2024
Decreto presidenziale 21 novembre 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Rai-Radiotelevisione ITna S.p.A., Rai-Radiotelevisione ITna S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati IU De Vergottini, Marco Petitto, Giulia Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), non costituito in giudizio;
nei confronti
Eurodab IT Soc.Cons.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice, 7;
Dab IT Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bonafe', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera 292/23/CONS del 22 novembre 2023, conosciuta dalla AI Radiotelevisione ITna S.p.A. in data 1 dicembre 2023 e pubblicata nel sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 5 dicembre 2023 recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento adottato con delibera n. 664/09/CONS, come da ultimo modificato dalla delibera n. 455/19/CONS, in tema di rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui agli artt. 14 e 14-bis, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023”;
- della delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, contenente il Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito;
- della nota AGCOM del 26 gennaio 2024, recante ‘Offerta di servizio ai sensi dell’art. 14-bis dell’Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.’;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A il 23\9\2024:
- della “Relazione procedimento ottemperanza AB” del 28 giugno 2023, presentata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche alla riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;
- della “Relazione procedimento ottemperanza AB” dell’8 novembre 2023, presentata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche alla riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;
- del Verbale della seduta del Consiglio dell’Autorità del 22 novembre 2023; tutti trasmessi a AI -Radiotelevisione ITna S.p.A. a mezzo della nota del 18 giugno 2024 trasmessa a mezzo pec in data 19 giugno 2024 avente protocollo n. 0168705.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata, di Dab IT Società Consortile per Azioni e di Eurodab IT Soc.Cons.R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso all’odierno esame, integrato da motivi aggiunti all’esito dell’accesso agli atti, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera 292/23/CONS, recante “ modifiche e integrazioni al regolamento adottato con delibera n. 664/09/CONS, come da ultimo modificato dalla delibera n. 455/19/CONS, in tema di rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui agli artt. 14 e 14-bis, in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 08574/2022 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 01980/2023 ”, unitamente agli atti presupposti.
Con tale delibera l’Autorità ha provveduto alla rideterminazione dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), della delibera n. 664/09/CONS (di seguito, Regolamento AB) a seguito dell’annullamento giurisdizionale - con la pronuncia di questo T.A.R. n. 8574 del 23 giugno 2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 198 del 27 febbraio 2023 - della delibera n. 455/19/CONS, con la quale era stata definita (nella misura di 216 unità di capacità per AI e di 144 unità di capacità per gli operatori privati) la quota delle unità di capacità del blocco di diffusione che gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale dovevano cedere ai fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti.
Le suddette sentenze hanno annullato la delibera n. 455/19/CONS sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione per non avere l’Autorità illustrato le ragioni per le quali la quota residua di capacità trasmissiva rimanente nella disponibilità della concessionaria risulterebbe sufficiente per il perseguimento degli obiettivi del servizio pubblico (“ nel determinare le dimensioni quantitative dell’obbligo di cessione, l’Autorità avrebbe dovuto valutare, mediante un’adeguata istruttoria tecnica, l’incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l’adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l’imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi ”).
La nuova delibera, avversata nel presente giudizio, adottata all’esito di apposita consultazione pubblica, ha rideterminato l’obbligo di cessione di cui all’art. 14, comma 3, lett. a), del Regolamento AB, nella misura di 108 CU in capo a AI e, nella stessa misura, anche per consorzi privati (i consorzi AB ed AB).
2. A fondamento del gravame la ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2 BIS, COMMA 7 E 9, D.L. 23 GENNAIO 2001, N. 5 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 20 MARZO 2001, N. 66 E DELL’ART. 24, COMMA 1L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 NONCHÉ DELL’ART. 2 DEL “REGOLAMENTO AB” DI CUI ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 DEL TUSMA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 COST. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. ARBITRIO. PERPLESSITÀ.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 DEL TUSMA. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004 N. 112. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 COST. NONCHÉ DELL’ART. 324 C.P.C. VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. ARBITRIO.
III. VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41; 42 E 97 COST. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. ARBITRIO.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ, TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 50 DEL TUSMA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 COST. DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ. ARBITRIO.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni, AB ITALIA S.c.r.l. (di seguito AB) e AB IT Società consortile per azioni (di seguito AB).
4. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che l’obbligo di cessione della capacità trasmissiva imposto a AI dalla avversata delibera sarebbe stato adottato a valle di un’istruttoria viziata perché condotta sull’erroneo presupposto secondo cui le trasmissioni radiofoniche terresti in tecnica digitale fossero ancora in una fase di avvio (“ La delibera oggi in contestazione … introduce un obbligo di cessione di capacità trasmissiva del MUX assegnato, ex lege, a AI sul presupposto che le trasmissioni radiofoniche terresti in tecnica digitale siano ancora in una fase di avvio. Il presupposto, in realtà, è destituito di qualsiasi fondamento e, conseguentemente, l’obbligo di cessione non avrebbe dovuto essere introdotto ”).
La parte sostiene la inattualità dei criteri individuati dal Regolamento AB per decretare il termine della fase di avvio dei mercati in quanto, per un verso, “ con l’introduzione del primo piano per la radio digitale (PNAF-AB) … avrebbe dovuto essere sancita la fine della fase di avvio del mercato ”; per l’altro (con riferimento al criterio di cui all’articolo 1, comma 1, lett. ee, n. 2, del Regolamento AB), sostenendo che “ una analisi sulla diffusione commerciale dei ricevitori domestici non dovrebbe oggi poter prescindere dal fatto che, per la ricezione dei contenuti radiofonici, sono da tempo disponibili nuove e molteplici piattaforme, non ultima Rai Play Sound, che consentono la ricezione radiofonica domestica su Smart TV, PC, Tablet, Smart Phone, ecc ”.
La doglianza non è fondata.
L’articolo 1, comma 1, lett. ee), del Regolamento AB ( “ Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale ”) - che la ricorrente ha impugnato solo formalmente, senza articolare alcuna censura ad esso specificamente riferita - definisce la “ fase di avvio dei mercati ” come il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento e
“ 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5 lettera c) [ossia una copertura idonea, al livello nazionale, a “ garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione ”] e d) [ossia una copertura idonea, al livello locale, a “ garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, [che] dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito ]”, del Regolamento medesimo;
“ 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio ”.
La gravata delibera contiene un apposito paragrafo dedicato al “ Lo stato di sviluppo del mercato della radiofonia digitale ” nel quale l’Autorità, con argomentazioni che non sono state confutate dalla ricorrente, è pervenuta alla conclusione che le suddette condizioni, sulla base delle verifiche effettuate, non risultavano, allo stato, realizzate, né per quanto concerne la copertura (punto 1) né con riferimento alla diffusione dei ricevitori (punto 2).
In particolare, l’Autorità, senza essere smentita dalla parte ricorrente, ha osservato che:
- “ relativamente al comparto nazionale [ossia alla prima condizione di cui al punto 1 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”] risultano infatti coperture ancora parziali del territorio nazionale, in particolare da parte della rete AI. Utilizzando i dati disponibili presso il Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive, alla data della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 184/23/CONS (luglio 2023) si contavano 681 impianti complessivamente dichiarati in esercizio sul territorio italiano, di cui il 61% facente capo ai tre operatori nazionali (AI, AB e Dab IT), il 16% all’azienda radiotelevisiva della Provincia autonoma di Bolzano RAS e il 23% a 22 consorzi locali, operanti in virtù di diritti di uso temporanei solo in 10 dei 39 bacini di servizio definiti dalla delibera dell’Autorità n. 465/15/CONS nonché, in altre parti del Paese (con impianti limitati) in virtù di autorizzazioni sperimentali, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. In particolare, AI dichiarava n. 59 impianti in esercizio, AB IT n. 192 ed AB n. 166. Quanto alle coperture radioelettriche delle reti nazionali, al 31/12/2022 AI dichiarava per il proprio multiplex AB+ una copertura pari al 56% della popolazione (32% di territorio). Alla stessa data, il consorzio AB IT dichiarava una copertura pari al 82% della popolazione (58,5% del territorio) mentre il consorzio AB una copertura pari al 85,70% della popolazione (58,18% del territorio). A tale riguardo si osserva che, atteso che le prospettive d’uso del AB sono orientate in prevalenza verso l’uso in mobilità (cioè, con ricevitori installati a bordo di autoveicoli), come confermato nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del PNAF-AB, il requisito di copertura territoriale, oltre che di popolazione, assume una significativa valenza. Tale situazione non risulta essere, al momento dell’adozione del presente provvedimento, sostanzialmente mutata ”;
- “ quanto alla copertura delle reti locali [ossia la seconda condizione di cui al punto 1 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”] , questa è ben lungi dall’obiettivo fissato dall’articolo 1, comma 1, lett. ee), punto 1, del Regolamento. Fino al riordino del sistema radiotelevisivo italiano conseguente al processo di refarming della banda 700 MHz (30 giugno 2022), la banda 174-230 MHz (banda VHF-III) era, infatti, pressoché interamente occupata da utilizzi televisivi. Conseguentemente, solo in alcuni bacini era stato possibile individuare e pianificare provvisoriamente frequenze per il servizio radiofonico digitale. Per tutto il comparto locale, quindi, il raggiungimento dell’obiettivo di copertura fissato dall’articolo 1, comma 1, lett. ee), punto 1, del Regolamento, non potrà che essere valutato a valle della conclusione da parte del Ministero delle procedure di assegnazione delle frequenze pianificate dal PNAF-AB e della messa in esercizio delle relative reti trasmissive locali da parte degli operatori aggiudicatari. Da notare, ulteriormente, che gli assegnatari dei diritti d’uso, ai sensi del Regolamento, avranno 5 anni di tempo per conseguire l’obiettivo di copertura del 70% della popolazione del bacino assegnato ”;
- “ con riferimento alla condizione di cui al punto 2 della citata definizione di “fase di avvio dei mercati”, relativa alla diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici digitali (con riferimento sia ai ricevitori domestici sia ai ricevitori installati a bordo degli autoveicoli di nuova immatricolazione), si osserva che la norma introdotta dal Legislatore all’art. 1, 14 292/23/CONS comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rende obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2020, il ricevitore AB per tutti gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (comprese, quindi, le autoradio negli autoveicoli di nuova immatricolazione), sebbene funzionale agli obiettivi stabiliti, non ne determina l’automatico conseguimento. Resta infatti, a legislazione vigente, l’obiettivo, ancora da conseguire, di sostituzione dei ricevitori esclusivamente analogici di uso domestico, ancora largamente in uso, con quelli digitali (per i quali è prevista, allo stato delle norme, una soglia pari al 50% della popolazione nazionale). In merito alla diffusione degli apparati AB, dai dati disponibili emerge che, a maggio 2023, sul mercato vi sono oltre 11 milioni di ricevitori AB, tra ricevitori ad uso domestico e quelli automobilistici. Con riferimento all’utilizzo outdoor, ad aprile 2023 risulta che il 23,6% del parco autovetture sul territorio nazionale (39 milioni di auto) è dotato di un ricevitore AB+, atteso che, come noto, dal 2020 il 100% dei veicoli venduti è dotato di ricevitore AB+ di serie. La stima dei ricevitori AB+ domestici (utilizzo indoor) è, invece, di circa 500 mila unità, con un’incidenza che non supera il 15% delle abitazioni, valore nettamente inferiore a Paesi come Regno Unito (70%) e Germania (34%) ”.
La ricorrente non ha mosso specifiche obbiezioni rispetto alle riportate motivazioni addotte dall’Autorità (anzi, nei propri scritti ha espressamente riconosciuto che, al momento dell’adozione della avversata delibera, “ i blocchi di diffusione assegnati a AI non garantivano la copertura dell’intero territorio nazionale ”, che lo sviluppo delle reti locali risultava quasi totalmente assente e che “ la percentuale di veicoli equipaggiati con ricevitore AB+ superava il 23% ”), ma si è limitata a sostenere che la sopravvenuta pianificazione nazionale delle reti avrebbe ex se comportato la conclusione della fase di avvio dei mercati.
Quest’ultima tesi non risulta peraltro persuasiva posto che, come osservato nella delibera impugnata, la pianificazione delle reti AB rappresenta la precondizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di copertura di cui al primo criterio individuato all’art. 1, comma 1, lett. ee), del Regolamento AB: infatti, solo dopo l’intervento della pianificazione in ambito nazionale e locale possono essere conseguiti i requisiti di copertura richiesti dal regolamento AB e potrà, quindi, essere valutata la conclusione della suddetta fase di avvio.
Né può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che l’Autorità avrebbe dovuto considerare conclusa la fase di avvio sulla scorta dell’osservazione secondo la quale la fruizione di contenuti sonori in ambiente domestico avverrebbe soprattutto attraverso piattaforme diverse da quella radiofonica digitale terrestre.
Rimane, infatti, l’ostacolo dirimente rappresentato dal fatto che non si sono verificate le condizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. ee) del Regolamento.
In particolare, anche ritenendo, nella prospettiva della ricorrente, irrilevante ai fini del giudizio sulla chiusura della fase di avvio del mercato il dato relativo alla “ diffusione commerciale mediante ricevitori domestici ”, rimarrebbero comunque fermi gli ulteriori fattori ostativi alla possibilità di considerare esaurita la suddetta fase, costituiti dai dati attestanti la diffusione in mobilità veicolare e da quelli concernenti il mancato raggiungimento delle coperture al livello nazionale e locale.
La censura non può, dunque, trovare accoglimento.
6. Le precedenti considerazioni evidenziano la superfluità dell’espletamento dell’istruttoria genericamente sollecitata dalla ricorrente “ al fine di verificare la correttezza delle ricostruzioni fornite e documentate da AI e conseguentemente accertare l’illegittimità della delibera 292/23/CONS impugnata ”.
7. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione si prestano ad essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta che:
1) l’Autorità “ ha arbitrariamente ridotto l’obbligo di cessione imposto agli operatori privati nella misura di 144 CU, a soli 108 CU … in spregio a quanto disposto dalla sentenza di codesto Ecc.mo T.A.R. n. 8574/2022 confermata in appello ” alla luce della quale “ il riesercizio della potestà regolatoria di AGCOM avrebbe dovuto essere limitato esclusivamente alla rideterminazione dell’obbligo di cessione di AI ”;
2) nel riesercitare il potere regolatorio l’Autorità ha illegittimamente rideterminato l’obbligo di must carry in capo a AI, nella misura di 108 CU (“ in luogo dei 72 CU motivatamente proposti dalla AI nel solo caso di assegnazione della RN3 ”), causando “ un oggettivo pregiudizio per la qualità del servizio pubblico ” in quanto tale obbligo renderebbe “ di fatto impossibile l’erogazione dell’informazione regionale ”.
7.1. Il primo profilo di doglianza non è suscettibile di favorevole considerazione.
Invero, “ nella 'riedizione del potere regolatorio', l'Autorità nei limiti conformativi scaturenti dal giudicato può rivedere autonomamente anche decisioni in precedenza prese e non incise dal giudicato affinché, nel rispetto del dictum giudiziale, la nuova ponderazione valutativa degli interessi in gioco preservi l'unità e la coerenza del sistema prima adottato ” (cft. Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2016, n. 4512).
In altre parole l’Autorità, nel riesercitare il proprio potere, ben può modificare aspetti della precedente delibera non direttamente interessati dalla pronuncia di annullamento, a condizione che risultino osservati i limiti conformativi scaturenti dal giudicato, come avvenuto nel caso di specie, nel quale detto vincolo si traduceva nella necessità per l’Autorità di “ valutare, mediante un’adeguata istruttoria tecnica, l’incidenza sul servizio pubblico radiofonico della riduzione di capacità trasmissiva imposta, per accertare se la capacità residua possa essere sufficiente a consentire alla concessionaria del servizio pubblico l’adempimento degli obblighi ad essa imposti, senza pregiudizio della qualità tecnica dei segnali e senza l’imposizione di oneri economici sproporzionati o eccessivi ”.
Peraltro, la scelta di imporre lo stesso obbligo di cessione tanto a AI - la cui peculiare posizione è già riconosciuta ex lege attraverso l’assegnazione di un intero blocco di diffusione dei propri contenuti editoriali (cft. l’art. 2 bis, comma 9, d. l. 5/2001, convertito con l. 66/2001) - quanto ai consorzi privati è coerente rispetto al principio di parità di trattamento tra gli operatori sancito dall’art. 2 del Regolamento AB, a mente del quale “ Il presente regolamento definisce in modo equo, trasparente e non discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale … garantendo parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attività tra tutti i soggetti privati nonché tra questi e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ”.
7.2. Neppure il secondo profilo di censura si rivela fondato.
Non può, infatti, ritenersi che l’obbligo di must carry imposto dalla delibera gravata renda “ impossibile l’erogazione dell’informazione regionale … soprattutto se a AI non fosse stata assegnata la RN3 ”.
Invero, la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, dettata dal Regolamento AB, contiene una specifica disposizione diretta a consentire a AI - che ha ritenuto di non avvalersene - l’erogazione del servizio regionale sulla piattaforma AB: “ La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà, direttamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al presente regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale ” (art. 11, comma 2, del Regolamento AB).
Il Regolamento, quindi, prende espressamente in considerazione l’eventualità (il verificarsi della quale, peraltro, non è stato dimostrato dalla parte ricorrente né in sede procedimentale né nella presente sede giudiziale) relativa alla insufficienza della capacità trasmissiva assegnata a AI al fine di diffondere la programmazione regionale con qualità idonea, prevedendo che tale criticità, se sussistente, debba essere risolta attraverso la stipula di accordi con gli operatori locali, che consentano alla concessionaria di non impegnare il multiplex nazionale per la diffusione dei programmi regionali e, quindi, di trasmettere i contenuti regionali senza incidere sulla la qualità tecnica del servizio offerto.
La doglianza è dunque infondata in quanto l’eventualità che la capacità trasmissiva riconosciuta a AI non le consenta la diffusione anche a livello regionale con qualità idonea va fronteggiata non rimodulando l’obbligo di must carry posto a carico della ricorrente ma attraverso il reperimento sul mercato locale della capacità trasmissiva necessaria.
Peraltro, a conferma della complessiva infondatezza della cesura in esame, va osservato che la stessa ricorrente ha riconosciuto che il presupposto su cui essa si fonda, relativo alla non equivalenza tra la rete RN1 e la rete RN3 (“ permangono rilevanti ostacoli all’erogazione di un servizio pubblico radiofonico su AB+, soprattutto se a AI non fosse stata assegnata la RN3 ”), è venuto meno a seguito dei sopravvenuti provvedimenti adottati dal Ministero nel novembre del 2025 (cft. memoria di AI del 13 febbraio 2026, ove si afferma che “ L’assegnazione integrativa di frequenze da parte del Ministero … ha reso le due reti pianificate (RN1 e RN3) sostanzialmente equivalenti ”).
8. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura la mancata sospensione del procedimento che ha condotto all’emanazione della avversata delibera: a dire della ricorrente, l’Autorità avrebbe dovuto attendere la definizione del contenzioso pendente in ordine alla assegnazione delle frequenze radiofoniche digitali nazionali e l’adozione del nuovo Contratto di servizio tra la medesima AI e il Ministero resistente.
La censura è destituita di fondamento ove si consideri che:
- non esiste una norma che consenta all’Autorità di sospendere un procedimento amministrativo volto all’adozione di un provvedimento a carattere regolatorio generale;
- la delibera impugnata è stata adottata in ottemperanza a provvedimenti del giudice amministrativo;
- l’Autorità ha motivatamente disatteso l’istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente nel corso del procedimento (paragrafi da 86 a 90 della avversata delibera) osservando, tra l’altro, che l’obbligo di must carry va quantificato prescindendo dagli esiti della procedura di assegnazione, in modo tale che l’obbligo risulti sostenibile a prescindere da quale sia la rete nazionale assegnata a AI e a prescindere dall’evoluzione del coordinamento internazionale, e, proprio a tal fine, l’analisi dell’Autorità si è basata in modo cautelativo sulla rete meno desiderata da AI (la rete RN1);
- non esiste alcuna norma che imponga all’Autorità adeguarsi a contenuti del Contratto di servizio tra la ricorrente e il Ministero concedente. In ogni caso, l’Autorità ha motivatamente respinto l’istanza di sospendere il procedimento fino alla definizione del nuovo Contratto di servizio (paragrafo 95).
9. In conclusione, il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alle controparti, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori, a favore dell’Autorità resistente, in € 3.500,00, oltre accessori, a favore di AB ITALIA S.c.r.l. ed in € 3.500,00, oltre accessori, a favore di AB IT Società consortile per azioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
RI Scali, Primo Referendario
IU IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IA | RA LE |
IL SEGRETARIO