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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5249/2024 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversie di lavoro promosse da:
(R.G. n° 5249/24) Parte_1
(R.G. n° 5253/24) Parte_2
(R.G. n° 5256/24) Parte_3
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrenti - contro
« », in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI' - Convenuta –
OGGETTO: “PAGAMENTO SOMME EX ART. 1676 COD. CIV.”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 22 maggio 2024 (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) le parti ricorrenti esposero che:
→ avevano lavorato – fino al 30 settembre 2021 - alle dipendenze della
« nell'ambito dell'appalto AS TA Controparte_2 concernente il «servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell' »; CP_1
→ la predetta società, tuttavia, non aveva corrisposto le retribuzioni di agosto e settembre 2021, nonché le competenze di chiusura del rapporto di lavoro ed il trattamento di fine rapporto, per le complessive somme lorde specificate in ciascun ricorso, nemmeno a seguito di procedura monitoria, azionata con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, notificati e non opposti;
→ peraltro, dopo aver depositato domanda di concordato preventivo, la medesima società era stata dichiarata fallita con sentenza del TRIBUNALE
DI LECCE n. 5/2024 del 15 gennaio 2024;
→ delle suddette obbligazioni doveva rispondere, in via diretta, la AS TA, nella sua qualità di committente del servizio cui i ricorrenti erano stati addetti, ai sensi dell'art. 1676 c.c., sussistendone asseritamente tutti i presupposti.
In conseguenza di ciò, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la AS TA, nella predetta qualità di committente dell'appalto gestito dalla Controparte_2 fino al 30 settembre 2021, a pagare in loro favore le complessive somme
[...] specificate in ciascun ricorso, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione dei singoli ratei di credito sino all'effettivo soddisfo, con rifusione delle spese.
La «AS TA», costituitasi, ha sostenuto l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande, in particolare rilevando la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della sussistenza – al momento della domanda – di un debito in capo alla AS nei confronti della CP_2
Acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
************************
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina
2 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_4
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_4 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione.
------------
In via preliminare, occorre rilevare che i crediti dei lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro risultano documentalmente dimostrati sulla base degli atti depositati in allegato al ricorso (buste-paga, decreti ingiuntivi, sentenza di fallimento), non oggetto di alcuna specifica contestazione ex adverso.
Occorre poi rimarcare che la speciale azione diretta verso il committente, accordata dall'art. 1676 c.c. ai dipendenti dell'appaltatore per la tutela delle loro ragioni di credito, è fondata su un titolo autonomo, differenziandosi in ciò dalla ordinaria azione surrogatoria (cfr. CASS. 2 FEBBRAIO 2001 N. 1510 e, in senso conforme, CASS. 10 LUGLIO 1984 N. 4051): l'obbligazione del committente si aggiunge pertanto a quella dell'appaltatore, cui è legata dal vincolo della solidarietà, sicché il lavoratore può aggredire indifferentemente l'uno o l'altro dei condebitori, e l'adempimento di uno di essi libera tutti i soggetti coobbligati. Nel caso in esame, non essendo intervenuto esaustivo adempimento da parte della società datrice di lavoro, resta ammissibile la domanda qui formulata nei confronti della committente.
Trattasi, peraltro, di disciplina certamente applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (cfr. CASS. LAV. 10 MARZO
2001 N° 3559 e CASS. LAV. 7 LUGLIO 2014 N° 15432), anzi, anche al subappalto di lavori pubblici (cfr. CASS. LAV. 22 GIUGNO 2012 N° 10439).
Orbene, l'art. 1676 c.c. recita: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Deve ritenersi che la “domanda” de qua possa consistere anche solo in una
3 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) richiesta stragiudiziale, essendo sufficiente che gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano al committente, per l'appunto anche in via stragiudiziale, per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, cosicché il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari ed è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari: quanto al fatto che l'azione diretta esperita nei confronti dell'appaltante non necessariamente richieda la proposizione della domanda giudiziale, si vedano CASS. SEZ. I, 14 GENNAIO 2016 N° 515 (al punto 2.3. della motivazione), nonché 19 APRILE 2006 N° 9048. Parte_5
Si realizza, in sostanza, un effetto di indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente - cfr. 22 GIUGNO 2012 Parte_5
N° 10439 e le altre ivi citate – cui fa eccezione solo l'ipotesi della pregressa comunicazione di una cessione di credito, come rilevato da SEZ. III, 15 Pt_5
LUGLIO 2003 N° 11074: deve poi escludersi la necessità del litisconsorzio tra committente ed appaltatore (cfr. N° 11607 e succ. Parte_6 conf.).
Nella specie, risulta che i lavoratori abbiano inoltrato alla AS specifiche diffide nel settembre 2023, quindi anche anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, avvenuta il 15 gennaio 2024: pertanto il suddetto vincolo di indisponibilità si è costituito prima della attivazione della procedura concorsuale.
Del resto, è stato condivisibilmente precisato che: «In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul
4 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio» (sic CASS. SEZ. I, 14
GENNAIO 2016 N° 515; in senso conforme, con riferimento alla assimilabile disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, cfr. CASS. LAV. 5 MARZO
2019 N° 6333).
Occorre poi rilevare – posto che la operatività delle regole sull'onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi (sic CASS. LAV. 15 MARZO 2010 N° 6205) – come nella specie l'onere probatorio incomba pacificamente a carico del lavoratore che agisce in giudizio, secondo l'ordinario criterio di cui all'art.
2697 cod. civ., in relazione agli elementi costitutivi della sua pretesa, cioè “i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. TRIBUNALE MILANO, 27 OTTOBRE 2008
N° 4601; TRIBUNALE MONZA, 12 GIUGNO 2002, in Giurisprudenza Milanese, 2002,
363; TRIBUNALE TORINO, 15 SETTEMBRE 1999, in Giurisprudenza Italiana, 2000,
332; tutte citate in Foro It., 2011, I, 1445).
In particolare, deve rimarcarsi che elementi dell'azione ex art. 1676 cod. civ. sono:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.);
5 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) 2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente (e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro: cfr. CASS. LAV. 19
NOVEMBRE 2010 N° 23489);
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.);
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l'esercizio di un'azione contro il committente, possono conseguire direttamente da quest'ultimo la minor somma fra quella che è loro dovuta in conseguenza del rapporto di lavoro e quella che è dovuta all'appaltatore dal medesimo committente in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti (trattandosi di fattispecie diversa dall'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., in quanto con l'azione prevista dall'art. 1676 c.c. i lavoratori fanno valere un diritto proprio, che la legge loro riconosce non in sostituzione del loro debitore, ma direttamente).
------------
Orbene, tanto premesso, nella presente fattispecie rileva – quale unico specifico oggetto di contestazione da parte della convenuta – solo la necessaria prova da parte dei lavoratori – a carico dei quali, come visto, è configurabile il relativo onere probatorio – dell'elemento costitutivo consistente nella sussistenza di residui debiti attinenti al “prezzo dell'appalto”.
Sul punto, i lavoratori hanno esposto che:
✓ la sussistenza di tale debito è evincibile dalla “RELAZIONE EX ART. 17 L.F.” redatta dai COMMISSARI GIUDIZIALI e depositata il 6 marzo 2023 nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 5/2022
TRIBUNALE DI LECCE-SEZIONE FALLIMENTI, in particolare dalle pagg. 37 e 38
6 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) della relazione, ove sono riportati i crediti vantati dalla Controparte_2 nei confronti della AS TA, pari a €.1.530.116,43 (valore
[...] concordatario pari ad €.761.883,39), in relazione all'appalto trasporto disabili gestito sino al 30 settembre 2021;
✓ nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 la AS TA aveva già attivato il proprio potere sostitutivo, provvedendo in via diretta al pagamento dei dipendenti della - tra Controparte_2 cui le odierne parti ricorrenti - addetti al servizio trasporto di persone diversamente abili.
Oltre a tali elementi, devono altresì considerarsi le ulteriori acquisizioni istruttorie - disposte giusta ordinanza resa in data 8 maggio 2025 - concernenti
«… tutte le fatture emesse dalla a carico dell'AS TA per Controparte_2
l'esecuzione del contratto d'appalto in atti e tutte le fatture liquidate e pagate dall'AS TA alla per lo stesso appalto corredandolo di un Controparte_2 prospetto riepilogativo delle somme pagate a fronte del debito nei confronti della . In particolare, con nota depositata il 7 luglio 2025, la AS ha CP_2 prodotto le missive prot. U.0130573.16.06.2025 e prot.
U.0140097.25.06.2025, dalle quali si evince che:
Risulta pertanto che tuttora – e, quindi, anche “nel tempo in cui è stata
7 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) proposta la domanda” (id est nel settembre 2023), come richiesto dall'art. 1676 cod. civ. – sussista (e sussistesse) un (capiente) debito della AS committente nei confronti della appaltatrice CP_2
Ed è parimenti dimostrato che tale debito fosse specificamente relativo al compimento dell'opera o del servizio commissionato all'appaltatore.
Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, occorre fare applicazione del principio di diritto, affermato già da SEZ. I, 26 GENNAIO 1978 N° 360, secondo cui: Pt_5
“Anche in tema di lavori pubblici, il pagamento diretto, da parte dell'appaltante, delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'appaltatore, può avvenire solo nei limiti delle somme che il primo debba ancora in corrispettivo al secondo, e non anche, pertanto, utilizzando la cauzione dopo il collaudo dell'opera e la liquidazione finale”; trattasi, peraltro, di affermazione ulteriormente ripresa, più di recente, da 19 APRILE 2006 N° 9048 (secondo cui il committente Parte_5 diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli ausiliari, ma solo “fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto”), concetto espressamente richiamato ed asseverato anche da 22 Parte_5
GIUGNO 2012 N° 10439 e 25 SETTEMBRE 2019 N° 23938. Parte_5
Risultano quindi sussistenti e dimostrati tutti i presupposti di operatività della disciplina ex art. 1676 Cod. civ., sì come invocata da parte dei ricorrenti.
°°°°°°°°°°°°°°° In ordine alla quantificazione delle somme dovute, possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, perché basati su idonea documentazione (buste-paga e decreti ingiuntivi non opposti) e, comunque, solo genericamente contestati dalla parte convenuta, unicamente in quanto assertivamente errati nei presupposti di fatto e di diritto, non anche in relazione all'osservanza delle regole tecnico-matematiche seguite per la quantificazione dei crediti.(1) Ed è appena il caso di rilevare che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 18/4/2003 N° 6337), anche ai fini del computo degli accessori (sic CASS. LAV. 20/8/2003 N° 12265, 10/4/2001 N° 5363, 21/2/2001
N° 2544, 18/8/2000 N° 10942 ed altre).
In definitiva, i ricorsi riuniti possono essere accolti e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata ad effettuare i relativi pagamenti, in favore di ciascuna parte ricorrente, per le causali precisate.
Spettano altresì rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo, non potendosi applicare il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione perché questo è previsto per i soli dipendenti di enti pubblici (ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e della sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000), mentre nella specie la P.A. risponde quale responsabile solidale di crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato.
***********************
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc., con riferimento non solo alla fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati tutti in un breve lasso temporale e hanno contenuto identico (se non per i nomi dei lavoratori e gli importi richiesti), sicché il difensore ben avrebbe potuto depositare un unico ricorso. In proposito, si richiamano CASS. SEZ. I, 3 MAGGIO
2010 N° 10634, CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2017 N° 20834 e SEZ. II, 4 APRILE Pt_5
2024 N° 8910, secondo cui la proposizione contestuale, pur con identico patrocinio legale, di distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse, si può configurare come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sulla controparte il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti: tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, anche la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, così provvede:
1. condanna la convenuta AS a pagare le seguenti somme:
→ a €.7.703,09 Parte_1
→ a €.7.894,28 Parte_2
→ a €.7.911,14, Parte_3 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele BRUNETTI, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) 1 Su tale specifico argomento, cfr. CASS. LAV. 19/1/2006 N° 945, secondo cui “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”. 8 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
9 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
10 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversie di lavoro promosse da:
(R.G. n° 5249/24) Parte_1
(R.G. n° 5253/24) Parte_2
(R.G. n° 5256/24) Parte_3
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrenti - contro
« », in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI' - Convenuta –
OGGETTO: “PAGAMENTO SOMME EX ART. 1676 COD. CIV.”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 22 maggio 2024 (poi riuniti, ai sensi dell'art. 274 cpc. e/o dell'art. 151 disp. att. cpc., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione) le parti ricorrenti esposero che:
→ avevano lavorato – fino al 30 settembre 2021 - alle dipendenze della
« nell'ambito dell'appalto AS TA Controparte_2 concernente il «servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell' »; CP_1
→ la predetta società, tuttavia, non aveva corrisposto le retribuzioni di agosto e settembre 2021, nonché le competenze di chiusura del rapporto di lavoro ed il trattamento di fine rapporto, per le complessive somme lorde specificate in ciascun ricorso, nemmeno a seguito di procedura monitoria, azionata con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, notificati e non opposti;
→ peraltro, dopo aver depositato domanda di concordato preventivo, la medesima società era stata dichiarata fallita con sentenza del TRIBUNALE
DI LECCE n. 5/2024 del 15 gennaio 2024;
→ delle suddette obbligazioni doveva rispondere, in via diretta, la AS TA, nella sua qualità di committente del servizio cui i ricorrenti erano stati addetti, ai sensi dell'art. 1676 c.c., sussistendone asseritamente tutti i presupposti.
In conseguenza di ciò, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la AS TA, nella predetta qualità di committente dell'appalto gestito dalla Controparte_2 fino al 30 settembre 2021, a pagare in loro favore le complessive somme
[...] specificate in ciascun ricorso, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data di maturazione dei singoli ratei di credito sino all'effettivo soddisfo, con rifusione delle spese.
La «AS TA», costituitasi, ha sostenuto l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande, in particolare rilevando la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della sussistenza – al momento della domanda – di un debito in capo alla AS nei confronti della CP_2
Acquisita ulteriore documentazione, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N°
17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina
2 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_4
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_4 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione.
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In via preliminare, occorre rilevare che i crediti dei lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro risultano documentalmente dimostrati sulla base degli atti depositati in allegato al ricorso (buste-paga, decreti ingiuntivi, sentenza di fallimento), non oggetto di alcuna specifica contestazione ex adverso.
Occorre poi rimarcare che la speciale azione diretta verso il committente, accordata dall'art. 1676 c.c. ai dipendenti dell'appaltatore per la tutela delle loro ragioni di credito, è fondata su un titolo autonomo, differenziandosi in ciò dalla ordinaria azione surrogatoria (cfr. CASS. 2 FEBBRAIO 2001 N. 1510 e, in senso conforme, CASS. 10 LUGLIO 1984 N. 4051): l'obbligazione del committente si aggiunge pertanto a quella dell'appaltatore, cui è legata dal vincolo della solidarietà, sicché il lavoratore può aggredire indifferentemente l'uno o l'altro dei condebitori, e l'adempimento di uno di essi libera tutti i soggetti coobbligati. Nel caso in esame, non essendo intervenuto esaustivo adempimento da parte della società datrice di lavoro, resta ammissibile la domanda qui formulata nei confronti della committente.
Trattasi, peraltro, di disciplina certamente applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (cfr. CASS. LAV. 10 MARZO
2001 N° 3559 e CASS. LAV. 7 LUGLIO 2014 N° 15432), anzi, anche al subappalto di lavori pubblici (cfr. CASS. LAV. 22 GIUGNO 2012 N° 10439).
Orbene, l'art. 1676 c.c. recita: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Deve ritenersi che la “domanda” de qua possa consistere anche solo in una
3 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) richiesta stragiudiziale, essendo sufficiente che gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano al committente, per l'appunto anche in via stragiudiziale, per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, cosicché il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari ed è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari: quanto al fatto che l'azione diretta esperita nei confronti dell'appaltante non necessariamente richieda la proposizione della domanda giudiziale, si vedano CASS. SEZ. I, 14 GENNAIO 2016 N° 515 (al punto 2.3. della motivazione), nonché 19 APRILE 2006 N° 9048. Parte_5
Si realizza, in sostanza, un effetto di indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente - cfr. 22 GIUGNO 2012 Parte_5
N° 10439 e le altre ivi citate – cui fa eccezione solo l'ipotesi della pregressa comunicazione di una cessione di credito, come rilevato da SEZ. III, 15 Pt_5
LUGLIO 2003 N° 11074: deve poi escludersi la necessità del litisconsorzio tra committente ed appaltatore (cfr. N° 11607 e succ. Parte_6 conf.).
Nella specie, risulta che i lavoratori abbiano inoltrato alla AS specifiche diffide nel settembre 2023, quindi anche anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, avvenuta il 15 gennaio 2024: pertanto il suddetto vincolo di indisponibilità si è costituito prima della attivazione della procedura concorsuale.
Del resto, è stato condivisibilmente precisato che: «In materia di appalto,
l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul
4 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio» (sic CASS. SEZ. I, 14
GENNAIO 2016 N° 515; in senso conforme, con riferimento alla assimilabile disciplina di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, cfr. CASS. LAV. 5 MARZO
2019 N° 6333).
Occorre poi rilevare – posto che la operatività delle regole sull'onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi (sic CASS. LAV. 15 MARZO 2010 N° 6205) – come nella specie l'onere probatorio incomba pacificamente a carico del lavoratore che agisce in giudizio, secondo l'ordinario criterio di cui all'art.
2697 cod. civ., in relazione agli elementi costitutivi della sua pretesa, cioè “i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. TRIBUNALE MILANO, 27 OTTOBRE 2008
N° 4601; TRIBUNALE MONZA, 12 GIUGNO 2002, in Giurisprudenza Milanese, 2002,
363; TRIBUNALE TORINO, 15 SETTEMBRE 1999, in Giurisprudenza Italiana, 2000,
332; tutte citate in Foro It., 2011, I, 1445).
In particolare, deve rimarcarsi che elementi dell'azione ex art. 1676 cod. civ. sono:
1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.);
5 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) 2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente (e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro: cfr. CASS. LAV. 19
NOVEMBRE 2010 N° 23489);
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.);
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l'esercizio di un'azione contro il committente, possono conseguire direttamente da quest'ultimo la minor somma fra quella che è loro dovuta in conseguenza del rapporto di lavoro e quella che è dovuta all'appaltatore dal medesimo committente in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti (trattandosi di fattispecie diversa dall'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., in quanto con l'azione prevista dall'art. 1676 c.c. i lavoratori fanno valere un diritto proprio, che la legge loro riconosce non in sostituzione del loro debitore, ma direttamente).
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Orbene, tanto premesso, nella presente fattispecie rileva – quale unico specifico oggetto di contestazione da parte della convenuta – solo la necessaria prova da parte dei lavoratori – a carico dei quali, come visto, è configurabile il relativo onere probatorio – dell'elemento costitutivo consistente nella sussistenza di residui debiti attinenti al “prezzo dell'appalto”.
Sul punto, i lavoratori hanno esposto che:
✓ la sussistenza di tale debito è evincibile dalla “RELAZIONE EX ART. 17 L.F.” redatta dai COMMISSARI GIUDIZIALI e depositata il 6 marzo 2023 nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 5/2022
TRIBUNALE DI LECCE-SEZIONE FALLIMENTI, in particolare dalle pagg. 37 e 38
6 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) della relazione, ove sono riportati i crediti vantati dalla Controparte_2 nei confronti della AS TA, pari a €.1.530.116,43 (valore
[...] concordatario pari ad €.761.883,39), in relazione all'appalto trasporto disabili gestito sino al 30 settembre 2021;
✓ nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 la AS TA aveva già attivato il proprio potere sostitutivo, provvedendo in via diretta al pagamento dei dipendenti della - tra Controparte_2 cui le odierne parti ricorrenti - addetti al servizio trasporto di persone diversamente abili.
Oltre a tali elementi, devono altresì considerarsi le ulteriori acquisizioni istruttorie - disposte giusta ordinanza resa in data 8 maggio 2025 - concernenti
«… tutte le fatture emesse dalla a carico dell'AS TA per Controparte_2
l'esecuzione del contratto d'appalto in atti e tutte le fatture liquidate e pagate dall'AS TA alla per lo stesso appalto corredandolo di un Controparte_2 prospetto riepilogativo delle somme pagate a fronte del debito nei confronti della . In particolare, con nota depositata il 7 luglio 2025, la AS ha CP_2 prodotto le missive prot. U.0130573.16.06.2025 e prot.
U.0140097.25.06.2025, dalle quali si evince che:
Risulta pertanto che tuttora – e, quindi, anche “nel tempo in cui è stata
7 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) proposta la domanda” (id est nel settembre 2023), come richiesto dall'art. 1676 cod. civ. – sussista (e sussistesse) un (capiente) debito della AS committente nei confronti della appaltatrice CP_2
Ed è parimenti dimostrato che tale debito fosse specificamente relativo al compimento dell'opera o del servizio commissionato all'appaltatore.
Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, occorre fare applicazione del principio di diritto, affermato già da SEZ. I, 26 GENNAIO 1978 N° 360, secondo cui: Pt_5
“Anche in tema di lavori pubblici, il pagamento diretto, da parte dell'appaltante, delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'appaltatore, può avvenire solo nei limiti delle somme che il primo debba ancora in corrispettivo al secondo, e non anche, pertanto, utilizzando la cauzione dopo il collaudo dell'opera e la liquidazione finale”; trattasi, peraltro, di affermazione ulteriormente ripresa, più di recente, da 19 APRILE 2006 N° 9048 (secondo cui il committente Parte_5 diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli ausiliari, ma solo “fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto”), concetto espressamente richiamato ed asseverato anche da 22 Parte_5
GIUGNO 2012 N° 10439 e 25 SETTEMBRE 2019 N° 23938. Parte_5
Risultano quindi sussistenti e dimostrati tutti i presupposti di operatività della disciplina ex art. 1676 Cod. civ., sì come invocata da parte dei ricorrenti.
°°°°°°°°°°°°°°° In ordine alla quantificazione delle somme dovute, possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, perché basati su idonea documentazione (buste-paga e decreti ingiuntivi non opposti) e, comunque, solo genericamente contestati dalla parte convenuta, unicamente in quanto assertivamente errati nei presupposti di fatto e di diritto, non anche in relazione all'osservanza delle regole tecnico-matematiche seguite per la quantificazione dei crediti.(1) Ed è appena il caso di rilevare che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali
(cfr. ex plurimis CASS. LAV. 18/4/2003 N° 6337), anche ai fini del computo degli accessori (sic CASS. LAV. 20/8/2003 N° 12265, 10/4/2001 N° 5363, 21/2/2001
N° 2544, 18/8/2000 N° 10942 ed altre).
In definitiva, i ricorsi riuniti possono essere accolti e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata ad effettuare i relativi pagamenti, in favore di ciascuna parte ricorrente, per le causali precisate.
Spettano altresì rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo, non potendosi applicare il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione perché questo è previsto per i soli dipendenti di enti pubblici (ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e della sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000), mentre nella specie la P.A. risponde quale responsabile solidale di crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato.
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Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (succ. modif. e integr.), vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Si precisa altresì che si è fatta applicazione dei criteri previsti per l'ipotesi di riunione di cause dall'art. 4, co. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal secondo comma dell'art. 151 disp. att. cpc., con riferimento non solo alla fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati tutti in un breve lasso temporale e hanno contenuto identico (se non per i nomi dei lavoratori e gli importi richiesti), sicché il difensore ben avrebbe potuto depositare un unico ricorso. In proposito, si richiamano CASS. SEZ. I, 3 MAGGIO
2010 N° 10634, CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2017 N° 20834 e SEZ. II, 4 APRILE Pt_5
2024 N° 8910, secondo cui la proposizione contestuale, pur con identico patrocinio legale, di distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse, si può configurare come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sulla controparte il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti: tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, anche la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, così provvede:
1. condanna la convenuta AS a pagare le seguenti somme:
→ a €.7.703,09 Parte_1
→ a €.7.894,28 Parte_2
→ a €.7.911,14, Parte_3 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.3.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele BRUNETTI, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 15 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.) 1 Su tale specifico argomento, cfr. CASS. LAV. 19/1/2006 N° 945, secondo cui “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”. 8 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
9 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)
10 Sentenza R.G. n° 5249/24 (+ nn° 5253/24 e 5256/24 riun.)