CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, LA
PICCIRILLI DO MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5638/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240028244534000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/08/2024 ad Agenzia delle Entrate - DP di Salerno e a Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 12/08/2024 ed iscritto al n. 5638/2024 del RGR, la Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 10020240028244534000, di complessivi 36.515,25 euro, notificata in data 22/07/2024, in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 del Mod Unico 2017x2016 ed all'invio della comunicazione 07439441721 consegnata in data 16/11/2023.
In particolare, l'A.F. aveva recuperato il cd. credito di imposta “caro petroli” relativo all'anno 2015, perché inesistente ma utilizzato in compensazione nel 2016 e riportato nel mod Unico 2017x2016.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. inesistenza della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo pec non presente in pubblici registri;
2. violazione ed errata applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 7 e 17 della L.
n. 212 del 2000, stante la omessa preventiva notifica della "comunicazione degli esiti del controllo formale"
(c.d. avviso bonario);
3. decadenza dei termini di riscossione ex art. 25 del D.P.R. 602/73,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdE che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, rappresentando tra l'altro che:
- non sussisteva il vizio di nullità della notifica, ed in ogni caso lo stesso risultava sanato ai sensi dell'art.156
c.p.c. per raggiungimento dello scopo;
- la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla comunicazione d'irregolarità, notificata a mezzo pec e relativa al recupero del credito d'imposta Caro petroli anno 2015 riportata nella dichiarazione integrativa Unico 2017x2016 presentata il 10/11/2021; la ricorrente, infatti, nell'anno 2015 non aveva compilato il quadro RU.
- nessune decadenza era intervenuta poichè ai sensi dell'art.25 del dpr 600/43 il termine per la notifica della cartella da controllo automatizzato era il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito illustrato.
Il primo motivo di impugnativa va respinto sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, come nel caso di specie (Cass. SS.UU. sent. n. 15979 del 18/05/2022 e, più recenti, Cass. sent. nn. 6015/2023
e 15710/2025). Anche la seconda eccezione è infondata, poichè, sebbene l'Ufficio non abbia validamente provato la notifica a mezzo pec dell'avviso bonario, com'è noto quando “non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva” (Ord. n.28311/2021; conforme, Ord. n. 22061/2022); nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un recupero di un credito di imposta che non implica alcuna operazione valutativa e come tale l'iscrizione a ruolo è riconosciuta legittima dalla Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito tale principio (tra le più recenti: ord. n. 20626 del 28/5/2022). Peraltro, al riguardo nessuna replica
è intervenuta da parte del ricorrente.
Infine, non sussiste l'invocata decadenza perché la ricorrente ha presentato l'Unico integrativo 2017x2016 in data 10/11/2021, dunque la notifica della cartella è avvenuta nel termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973
(31 dicembre del 3° anno successivo alla presentazione della dichiarazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00 IN FAVORE DELL' ADE DP DI SALERNO, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE
SE DOVUTI.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, LA
PICCIRILLI DO MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5638/2024 depositato il 12/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240028244534000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il
28/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'11/08/2024 ad Agenzia delle Entrate - DP di Salerno e a Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 12/08/2024 ed iscritto al n. 5638/2024 del RGR, la Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 10020240028244534000, di complessivi 36.515,25 euro, notificata in data 22/07/2024, in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 del Mod Unico 2017x2016 ed all'invio della comunicazione 07439441721 consegnata in data 16/11/2023.
In particolare, l'A.F. aveva recuperato il cd. credito di imposta “caro petroli” relativo all'anno 2015, perché inesistente ma utilizzato in compensazione nel 2016 e riportato nel mod Unico 2017x2016.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. inesistenza della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo pec non presente in pubblici registri;
2. violazione ed errata applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 7 e 17 della L.
n. 212 del 2000, stante la omessa preventiva notifica della "comunicazione degli esiti del controllo formale"
(c.d. avviso bonario);
3. decadenza dei termini di riscossione ex art. 25 del D.P.R. 602/73,
con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'AdE che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, rappresentando tra l'altro che:
- non sussisteva il vizio di nullità della notifica, ed in ogni caso lo stesso risultava sanato ai sensi dell'art.156
c.p.c. per raggiungimento dello scopo;
- la cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dalla comunicazione d'irregolarità, notificata a mezzo pec e relativa al recupero del credito d'imposta Caro petroli anno 2015 riportata nella dichiarazione integrativa Unico 2017x2016 presentata il 10/11/2021; la ricorrente, infatti, nell'anno 2015 non aveva compilato il quadro RU.
- nessune decadenza era intervenuta poichè ai sensi dell'art.25 del dpr 600/43 il termine per la notifica della cartella da controllo automatizzato era il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito illustrato.
Il primo motivo di impugnativa va respinto sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, come nel caso di specie (Cass. SS.UU. sent. n. 15979 del 18/05/2022 e, più recenti, Cass. sent. nn. 6015/2023
e 15710/2025). Anche la seconda eccezione è infondata, poichè, sebbene l'Ufficio non abbia validamente provato la notifica a mezzo pec dell'avviso bonario, com'è noto quando “non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva” (Ord. n.28311/2021; conforme, Ord. n. 22061/2022); nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un recupero di un credito di imposta che non implica alcuna operazione valutativa e come tale l'iscrizione a ruolo è riconosciuta legittima dalla Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito tale principio (tra le più recenti: ord. n. 20626 del 28/5/2022). Peraltro, al riguardo nessuna replica
è intervenuta da parte del ricorrente.
Infine, non sussiste l'invocata decadenza perché la ricorrente ha presentato l'Unico integrativo 2017x2016 in data 10/11/2021, dunque la notifica della cartella è avvenuta nel termine di cui all'art.25 del dpr 602/1973
(31 dicembre del 3° anno successivo alla presentazione della dichiarazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00 IN FAVORE DELL' ADE DP DI SALERNO, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE
SE DOVUTI.