Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 465
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata tramite un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non sia nulla se ha comunque consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese, senza incertezze sull'origine e sull'oggetto, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Omessa preventiva notifica avviso bonario

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza preventiva comunicazione quando non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, come nel caso di recupero di un credito d'imposta che non richiede operazioni valutative. La ricorrente non ha replicato in merito.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini di riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione di decadenza, poiché la notifica della cartella è avvenuta nel termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, dato che la dichiarazione integrativa è stata presentata il 10/11/2021 e la cartella è stata notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 465
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo