Ordinanza cautelare 21 aprile 2016
Parere definitivo 12 settembre 2016
Inammissibile
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026REG.PROV.COLL.
N. 05697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5697 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia ed il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- la Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per l’ottemperanza
del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 7 febbraio 2017 e del relativo parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1900/2016 del 12 luglio 2016, numero affare 00690/2016.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. EZ UL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- agiscono, con il ricorso in esame (dopo che, come si evince dalla memoria difensiva erariale, analogo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal T.A.R. per il Lazio, dinanzi al quale era stato originariamente presentato, con la sentenza dichiarativa di incompetenza n. 10054 del 4 ottobre 2017), per l’ottemperanza, da parte del Ministero degli Interni, del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e della Prefettura di Vibo Valentia, del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017, n. 169, e del sottostante parere del Consiglio di Stato Sez. I n. 1900/2016 del 12 luglio 2016 (n.ro affare 00690/2016).
1.1. Essi premettono che in data 30 dicembre 2013 è stata presentata nel loro interesse, quali vittime delle richieste estorsive provenienti da esponenti del clan -OMISSIS- e quali collaboratori degli organi di Polizia ai fini della ricostruzione e dell’accertamento dei fatti delittuosi, istanza presso la Prefettura di Vibo Valentia per l’accesso ai fondi ex artt. 1, 3 e 7 l. n. 44/1999 ed art. 14 l. n. 108/1996.
1.2. Essi espongono altresì che, con decreto n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015, adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, veniva accordata un’elargizione, in favore del primo, pari ad € 52.796,88 ed in favore della seconda pari ad € 32.773,00.
1.3. Tuttavia, essi evidenziano, con decreto n. -OMISSIS- del 19 novembre 2015 del medesimo Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura veniva disposto che l’istanza da essi presentata non poteva essere accolta.
1.4. Tale ultimo provvedimento, aggiungono i ricorrenti, veniva da essi impugnato, unitamente agli (ignoti, nei contenuti e talvolta anche negli estremi) atti presupposti, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed il ricorso, sulla base del parere della Sez. I del Consiglio di Stato n. 1900 del 6 luglio 2016, veniva accolto con il d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017.
1.5. Allegano altresì i ricorrenti che, a seguito della loro diffida del 22 marzo 2017, con la quale essi chiedevano l’erogazione delle somme indicate nel decreto di autorizzazione all’elargizione n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015, in conseguenza dell’annullamento del decreto del Commissario straordinario del Governo n. -OMISSIS- del 19 novembre 2015, ricevevano la comunicazione del Ministero dell’Interno - Ufficio Commissario antiracket ed antiusura prot. n. -OMISSIS- del 30 marzo 2017, con il quale venivano informati che nella seduta del 2 marzo 2017 era stato disposto di riaprire “ l’istruttoria dell’istanza definita con decreto n.-OMISSIS- del 19/11/2015 e di acquisire il relativo dettagliato rapporto, con particolare riferimento alle elargizioni già concesse in favore del Sig. -OMISSIS-, della Sig.ra -OMISSIS- e dei figli -OMISSIS- e -OMISSIS- ”, precisandosi che “ in data 27 marzo 2017 è stata inviata la relativa nota alla Prefettura di Vibo Valentia ”.
1.6. Essi quindi, sul presupposto che il d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017 aveva determinato la reviviscenza del decreto n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015 del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, chiedono a questo giudice l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi del giudicato e sostitutivi delle Amministrazioni inottemperanti, ai fini della conseguente elargizione in loro favore delle somme con il suddetto provvedimento riconosciute.
1.7. Infine, chiedono anche l’applicazione a carico dell’Amministrazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e ), c.p.a..
2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso e produrre pertinente documentazione, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia ed il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
3. All’esito dell’odierna camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la sua decisione.
4. Venendo alle valutazioni del Collegio, deve premettersi che, mediante il ricorso di ottemperanza in esame, i suoi promotori agiscono essenzialmente al fine di ottenere la concreta percezione dei benefici economici riconosciuti a loro favore con il decreto n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015 (all. n. 12 della produzione difensiva erariale), adottato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, in accoglimento dell’istanza da essi presentata in data 30 dicembre 2013.
Come si evince dal suddetto provvedimento concessivo, l’elargizione con lo stesso riconosciuta scaturisce dal ruolo assunto dai predetti - quali vittime di fatti estorsivi e collaboratori con gli organi di giustizia ai fini della emissione di un provvedimento restrittivo a carico degli indagati - nell’ambito della vicenda oggetto del p.p. n. -OMISSIS- del Registro Mod. 21 D.D.A. e ha ad oggetto l’aggravamento - del 10% per il sig. -OMISSIS- e del 5% per la sig.ra -OMISSIS- - del danno da lesioni personali da essi subito in conseguenza dei fatti delittuosi, rispetto a quello precedentemente riconosciuto con i decreti commissariali n. -OMISSIS- del 9 marzo 2009 (relativo al sig. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- del 9 marzo 2009 (relativo alla sig.ra -OMISSIS-): per l’effetto, con il suddetto decreto viene disposta una elargizione di € 52.796,88 a favore del sig. -OMISSIS- e di € 32.773,00 a favore della sig.ra -OMISSIS-.
5. La domanda di ottemperanza, che mutua dal menzionato decreto il suo contenuto sostanziale, rinviene invece il suo titolo processuale, nella prospettiva di parte ricorrente, nel menzionato d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017, con il quale il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso straordinario proposto dai ricorrenti avverso il decreto n. -OMISSIS- del 19 novembre 2015 (all. n. 15 della produzione difensiva erariale): mediante tale provvedimento, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, pronunciandosi sulla suddetta istanza del 30 dicembre 2013, ne disponeva la reiezione relativamente alla richiesta di elargizione concernente il danno da mancato guadagno, sul rilievo che “ nulla è dovuto ” a tale titolo a favore degli istanti, “ oltre a quanto già concesso (…) in favore della sig.ra -OMISSIS- con i decreti commissariali n. -OMISSIS- del 30/10/2009 e n. -OMISSIS- ed in favore del sig. -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS- ”.
6. Va altresì evidenziato, sempre in via preliminare, che il Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere n. 1900/2016 del 12 luglio 2016, n.ro affare 00690/2016 (all. n. 17 della produzione difensiva erariale), richiamato dal citato decreto presidenziale, dopo aver evidenziato che l’istanza presentata dai ricorrenti aveva ad oggetto il danno patrimoniale emergente, quello, ugualmente patrimoniale, da mancati guadagni ed il danno non patrimoniale da lesioni personali, oltre che, in via subordinata, la concessione di un mutuo senza interessi ai sensi dell’art. 14 n. n. 108/1996, ha rilevato che l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato, si era pronunciata “ solo sulla richiesta di elargizione per il ristoro del mancato guadagno, effettivamente già concesso a tale titolo ”, omettendo di esprimersi sulla istanza di riconoscimento del danno emergente e del danno non patrimoniale da lesioni personali, affermando al riguardo che “ il rispetto dell’onere motivazionale, imposto in generale e ancor più con riferimento a persone che comunque avevano dato un apporto di rilievo alla lotta alla criminalità organizzata, imponeva comunque un provvedimento esaurientemente motivato ”, conseguentemente annullando il provvedimento impugnato “ per difetto di motivazione ” e fatti “ salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ”.
7. Merita altresì evidenziare che, come si evince dalle deduzioni difensive rassegnate dalle Amministrazioni intimate, l’istruttoria riaperta dal Comitato di solidarietà in occasione della seduta del 2 marzo 2017, a seguito del citato decreto presidenziale, è stata definita con il decreto commissariale n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2017, con il quale è stato disposto il non accoglimento dell’istanza avanzata in data 30 dicembre 2013, sia con riferimento alla richiesta di elargizione, “ in quanto la vicenda delittuosa non integra la fattispecie di cui alla legge n. 44/99 ”, sulla scorta della sentenza di assoluzione degli imputati emessa a conclusione del processo scaturito dal p.p. -OMISSIS-, nell’ambito del quale il sig. -OMISSIS- risultava persona offesa, sia con riferimento alla richiesta di mutuo ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 108/1996, “ in quanto gli istanti non risultano parti offese per il reato di usura ”.
8. Ebbene, alla luce dei rilievi che precedono e per le ragioni di seguito illustrate, il ricorso di ottemperanza in esame non può essere accolto, ma deve anzi essere dichiarato inammissibile.
9. Come si è detto, il d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017 – il quale integra il titolo del ricorso in esame e ne delimita la portata oggettiva – ha sancito l’annullamento del decreto commissariale n. -OMISSIS- del 19 novembre 2015, non essendosi l’Amministrazione motivatamente pronunciata sulla richiesta di elargizione presentata dai ricorrenti con riferimento al danno emergente ed al danno non patrimoniale da lesioni personali, ma esclusivamente su quella relativa al mancato guadagno.
9.1. Orbene, a prescindere dal fatto che, in relazione alla voce di danno non patrimoniale concernente le lesioni personali subite dai ricorrenti ( recte , l’aggravamento del relativo danno, già riconosciuto con precedenti provvedimenti commissariali), l’Amministrazione, alla data di definizione del gravame straordinario, risulta(va) essersi già favorevolmente determinata con il decreto n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015 (tanto che i ricorrenti perseguono la concreta elargizione delle somme con questo riconosciute), il quale non risulta aver costituito oggetto di revoca mediante il decreto commissariale n. -OMISSIS- del 19 novembre 2015, impugnato (e successivamente annullato) in sede di ricorso straordinario, siccome concernente esclusivamente la richiesta di elargizione avente ad oggetto il danno da mancato guadagno, deve rilevarsi che l’Amministrazione, in esecuzione del predetto decreto presidenziale, ha proceduto alla riapertura dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dai ricorrenti in data 30 dicembre 2013, determinandosi nuovamente in ordine alla stessa con il menzionato decreto commissariale n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2017, con il quale, come si è visto, è stato disposto il non accoglimento sia della richiesta di elargizione, “ in quanto la vicenda delittuosa non integra la fattispecie di cui alla legge n. 44/99 ”, all’uopo richiamando la sentenza di assoluzione degli imputati a conclusione del processo nell’ambito del quale il sig. -OMISSIS- risultava persona offesa, sia della richiesta di mutuo ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 108/1996, “ in quanto gli istanti non risultano parti offese per il reato di usura ”.
9.2. Ritiene il Collegio che il suddetto provvedimento sia idoneo ad assolvere adeguatamente all’onere motivazionale sancito con il d.P.R. n. 196 del 7 febbraio 2017 a carico dell’Amministrazione, la cui violazione era stata posta a fondamento dell’annullamento del decreto commissariale da esso disposto “ salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ”, con la conseguenza che ogni contestazione concernente le ragioni del rigetto della richiesta di elargizione e di quella di concessione del mutuo avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del provvedimento reiettivo (il quale risulta notificato agli interessati in data 14 febbraio 2018) mediante la sua autonoma impugnazione in sede di cognizione, non rivelandosi idoneo veicolo processuale delle relative doglianze la mera memoria di replica depositata dalla parte ricorrente in data 31 dicembre 2025.
9.3. Pertanto, non potendo rinvenirsi nel d.P.R. oggetto di ottemperanza alcuna affermazione cristallizzatrice della pretesa alla percezione dell’elargizione ex artt. 1, 3 e 7 l. n. 44/1999, essendo il relativo giudicato fonte di un mero obbligo rinnovatorio a carico dell’Amministrazione, nessun atteggiamento omissivo, in relazione agli obblighi da esso derivanti, è configurabile in capo alla medesima Amministrazione, atto ad integrare il presupposto per la proposizione del ricorso di ottemperanza e giustificare l’esercizio dei poteri sostitutivi e ordinatori (compreso quello avente ad oggetto l’applicazione della penalità di mora) del giudice adito.
10. In ogni caso, e ribadito che la richiesta esecutiva avanzata dai ricorrenti con il ricorso di ottemperanza in esame ha ad oggetto la sola corresponsione degli importi riconosciuti, a titolo di danno non patrimoniale, con il decreto commissariale n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015, deve osservarsi che, alla stregua delle deduzioni difensive delle Amministrazioni intimate e della documentazione ad esse allegata, il suddetto provvedimento commissariale è stato eseguito dalla -OMISSIS- S.p.a. per l’intero relativamente al sig. -OMISSIS- (mediante bonifico di € 27.796,88 in data 3 aprile 2015 e bonifico di € 25.000,00 in data 24 giugno 2015) e solo per € 27.253,88 a favore della sig.ra -OMISSIS-, per effetto della compensazione operata nei suoi confronti per l’importo di € 5.519,12 a fronte del debito sorto a suo carico dal decreto commissariale n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca parziale del precedente decreto n. -OMISSIS- emesso in suo favore.
10.1. In proposito, non possono condividersi le considerazioni svolte dai ricorrenti con la citata memoria di replica del 31 dicembre 2025.
10.1.1. In primo luogo, con riguardo a quelle intese a contestare l’idoneità probatoria della documentazione allegata dall’Amministrazione, deve rilevarsi che alla nota della -OMISSIS- S.p.a. prot. n. -OMISSIS- del 7 settembre 2017 (all. n. 25 della produzione difensiva erariale), che dà conto dei versamenti eseguiti a favore dei ricorrenti per gli importi innanzi indicati, sono allegate sia le disposizioni di bonifico inviate dalla concessionaria alla Banca -OMISSIS-, sia i rapporti di avvenuta esecuzione da parte di quest’ultima, a dimostrazione dei versamenti eseguiti e dei relativi importi.
10.1.2. Inoltre, gli ulteriori rilievi svolti dai ricorrenti con la suddetta memoria di replica concernono pretese inesattezze e/o parziali adempimenti relativi ai decreti concessivi precedentemente emessi a favore degli stessi, esulando quindi dall’oggetto del presente giudizio di ottemperanza (il quale, come si è detto, ha ad oggetto la sola pretesa dei ricorrenti alla percezione delle somme riconosciute con il decreto commissariale n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2015), mentre le deduzioni intese a contestare la compensazione operata dall’Amministrazione nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, nel senso che “ anche le somme elargite e revocate per non corretto reimpiego possono essere, erogate alla luce del progetto presentato e di nuova documentazione attestante il reimpiego sino alla concorrenza ”, oltre ad assumere carattere meramente assertivo (non essendo fornito alcun elemento documentale “ attestante il reimpiego ” delle somme concesse), avrebbero dovuto essere formulate in sede di tempestiva impugnazione del decreto di revoca n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2012.
10.1.3. Anche da questo punto di vista, quindi, il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile, risultando confermata la non configurabilità di una condotta non ottemperatrice dell’Amministrazione intimata rispetto agli obblighi attuativi discendenti a suo carico dal d.P.R. suindicato.
11. Il ricorso di ottemperanza in esame, in conclusione e come anticipato, deve essere dichiarato inammissibile.
12. I ricorrenti devono essere infine condannati alla refusione delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni intimate, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dichiara l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni intimate, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AF RE, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
EZ UL, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EZ UL | AF RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.