TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9183 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA IA ED in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24170/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] [...], C.F. elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Duomo, n. 290, presso lo studio degli Avv.ti Irene Napolitano e Cristiano Perrone che lo rappresentano e difendono.
Ricorrente
E P. Iva con sede legale in 80133 Napoli alla Controparte_1 P.IVA_1 via Toledo, n. 300, in persona del l.r.p.t. . Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: Differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13° gratifica natalizia, ferie e mancata corresponsione di 14° mensilità, riduzione orari e permessi ex festività, lavoro straordinario diurno e TFR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.13.2023 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che era stato assunto in data 24.06.2015 alle dipendenze della Controparte_1
. con contratto a tempo indeterminato part- time orizzontale 60%, per ventiquattro ore
[...] settimanali, 5° livello retributivo con la mansione di barista;
. che in data 11.07.2020 aveva rassegnato le proprie dimissione per gusta causa in quanto, sebbene assunto per 24 ore settimanali, aveva lavorato per un numero di ore superiore senza ricevere la retribuzione proporzionata;
. che in data 05.06.2021 aveva formalizzato le dimissioni per giusta causa (all. 4 modello Unilav di recesso) ;
. che dal 24.06.2015 al 11.07.2020 aveva lavorato senza soluzione di continuità presso la unità locale e/o sede operativa sita in Napoli alla via Filangieri, n. 75 dove la resistente esercitava attività di pasticceria, caffetteria e bar;
. che in costanza di rapporto di lavoro l'unità locale sita in Napoli alla via Filangieri, n. 75, era gestita dalla e recava l'insegna “La ” Controparte_1 Parte_2
. che durante tutto il periodo di lavoro aveva svolto la mansione di barista ovvero preparava caffè, cappuccini, cioccolata calda, latte caldo, caffè di orzo, caffè ginseng, caffè macchiato, nocciolato, schiumato, freddo, ed ogni bevanda da servire al banco bar in conformità alla mansione ed al livello indicati nelle buste paga in atti;
. che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato un numero di ore maggiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga;
. che dal mese di giugno 2015 a luglio 2020 aveva osservato un orario di lavoro articolato in turni settimanali alternati, come di seguito riportati: per la prima settimana lavorava dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 senza fruire della pausa giornaliera, godeva un giorno di riposo a settimana a rotazione che mai coincideva con il sabato o la domenica;
la seconda settimana lavorava dal lunedì al venerdì e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 22.00 senza fruire di pausa giornaliera, il sabato lavorava dalle 15.00 alle 24.00 senza godere la pausa giornaliera;
godeva un giorno di riposo a settimana a rotazione che mai coincideva con il sabato o con la domenica;
. che aveva per tutta la durata del rapporto percepito una retribuzione difforme a quella indicata in busta paga ed esattamente pari ad Euro 1.150,00;
. che quanto indicato in busta paga e nei documenti relativi all'assunzione non corrispondeva al reale concretizzarsi del rapporto di lavoro avuto riguardo all'orario di lavoro osservato ed alla paga;
. che per tutta la durata del rapporto aveva goduto di due settimane di ferie nel mese di agosto retribuite in conformità alla retribuzione di fatto;
. che aveva percepito € 1.150,00 per la 13° mensilità per ogni anno di servizio dal 2016 al 2020, mentre nel dicembre 2015, aveva percepito € 600,00 a titolo di 13° mensilità;
. che non aveva percepito i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati alla fine del rapporto, mai aveva percepito l'indennità per i giorni di ferie non fruiti ed il TFR;
. che era stato posto in CIG nel periodo dallo 09.03.2020 all'11.07.2020;
. che non gli erano mai state consegnate le buste paga dell'anno 2020, né il contratto di assunzione;
tutto ciò premesso assumeva che per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente gli era stato esattamente riconosciuto il 5° livello retributivo, con qualifica di barista così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Turismo Confcommercio - Pubblici Esercizi e
Ristorazione, ma che, tuttavia, in forza della qualità e quantità di lavoro prestato, nonché delle mansioni svolte, dai conteggi sviluppati, emergeva che aveva maturato un credito, nei confronti della per il periodo dal 24.06.2015 al 11.07.2020 di Euro Controparte_1
51.455,56 di cui Euro 13.603,45 per differenze da retribuzione ordinaria, Euro 1.345,08 per differenze retributive su tredicesima gratifica natalizia, Euro 6.590,78 per mancata corresponsione di 14 mensilità, Euro 3.840,13 per differenze retributive per ferie, Euro 3.959,10 per mancata corresponsione di riduzione orari e permessi, Euro 13.580,83 per mancata corresponsione di lavoro straordinario diurno ed Euro 8.536,29 per mancata corresponsione di TFR, coma da conteggio allegato.
Concludeva chiedendo la condanna della società al pagamento della somma sopra indicata il tutto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la convenuta nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_3
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Dopo l'escussione di un teste di lista, avendo parte ricorrente rinunciato alla escussione degli altri testi, ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate non essendosi costituita parte resistente, le seguenti circostanze: che aveva Parte_1 lavorato in modo continuativo alle dipendenze del convenuto;
che lo stesso aveva svolto le mansioni di barista riconducibili al V livello del CCNL per i dipendenti del settore Turismo
Confcommercio - Pubblici Esercizi e Ristorazione.
Parimenti pacifica, inoltre, deve ritenersi l'adesione, quantomeno di fatto, del convenuto al CCNL in atti.
I nodi della controversia, pertanto, attengono: all'orario di lavoro osservato dal ricorrente;
al godimento o meno da parte dello stesso di ferie e permessi, all'ammontare del TFR dovuto, nonché degli acconti percepiti per tale emolumento.
Ora, osserva il giudicante, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass 21 aprile 1993 n. 4668, n. 3714 del
16/02/2009 e, ancor più recentemente, n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite
(atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Fatte queste premesse, deve escludersi che il abbia soddisfatto l'onere, sullo stesso Parte_1 gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e configurato dalla giurisprudenza in maniera alquanto rigorosa, di dimostrare la prestazione costante di lavoro straordinario e la domanda sul punto va rigettata.
L'unica teste escussa, avendo parte ricorrente rinunciato alla escussione degli altri testi, peraltro moglie del ricorrente, , ha dichiarato: “ Mi recavo al bar a via Filangieri Napoli, Testimone_1 sia quando mi trovavo in zona per compere, sia quando andavo dall'estetista, sempre in zona. Mio marito lo trovavo vicino alla macchina del caffè, lavorava da solo come addetto alla macchina del caffè. Ha lavorato lì dal 2015 al 2020. Fu messo in cassa integrazione all'arrivo del Covid, ha avuto un solo mese di cassa integrazione, poi il datore di lavoro gli offrì una liquidazione rifiutata da mio marito che si è visto costretto a fare la causa. Iniziava il turno dalle ore 06:30 /15:00 o 15/22 fino al venerdì mentre il sabato lavorava dalle 15 alle 24, la domenica dalle 06:30/15 oppure 15/22. Il giorno di riposo era a rotazione ma non capitava mai né di sabato né di domenica. Per turno c'erano circa 5 dipendenti. Di solito la cassiera era sempre una delle figlie (ne aveva 3) ed era quest'ultima ad impartire direttive ai dipendenti. Il ricorrente percepiva € 1150,00 al mese”.
Ora, osserva il giudicante, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (Cass. civ., Sez. III, 20/01/2006, n.1109); ma ciò neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.(Cass. civ., Sez. II, 30/08/2004, n.17384)
Coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità alle parti del giudizio, se da una parte, in ragione dei suddetti vincoli, possono essere a conoscenza delle vicende familiari, dall'altra sono, anche inconsapevolmente, soggetti ad eventuali prese di posizione a favore dell'uno o dell'altro parente, giungendo, talora, proprio per ragioni di affetto, a rendere, sia pur in buona fede, deposizioni scarsamente obiettive.
Pertanto, in sede di valutazione delle dichiarazioni rese da costoro, occorre che il giudice abbia cura di fondare il proprio apprezzamento, oltre che sulla loro verosimiglianza, anche e soprattutto, sul riscontro che queste possono trovare, o meno, nelle deposizioni di altri testi ed in genere nelle risultanze probatorie.
Nel caso di specie, le circostanze riferite dalla moglie del ricorrente non hanno confermato l'assunto del circa lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello Parte_1 ordinario non essendo stato escusso altro teste avendo, peraltro, parte ricorrente rinunciato alla domanda alle differenze retributive per lavoro straordinario.
In tal caso, ritenendo sussistere un'incertezza sui fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ.,
Sez. II, 05/05/2003, n.6760).
Quanto alla domanda di differenze retributive osserva il giudicante che nel caso in esame, il ricorso introduttivo di primo grado conteneva in modo esplicito l'asserzione che spettava al ricorrente, a norma degli artt. 2099 c.c. e 36 della Costituzione, un trattamento economico-normativo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, subito dopo, l'affermazione della applicabilità del c.c.n.l. in atti. Sicchè non può dubitarsi che il abbia inteso chiedere, anche in base all'art. 36 della Parte_1
Costituzione, l'adeguamento del trattamento economico percepito a quello previsto dal c.c.n.l. in atti.
Invero non esistendo nel nostro paese un ordinamento sindacale di diritto in quanto manca una legge sindacale e le associazioni sindacali non sono giuridicamente riconosciute, deve escludersi che i contratti collettivi siano inderogabili anche per coloro che fossero estranei alle associazioni firmatarie, prova ne sia che, quando si è inteso perseguire questo effetto, si è fatto ricorso al recepimento dei contratti in appositi provvedimenti legislativi, dandosi così alla nota categoria dei contratti collettivi con efficacia erga omnes.
Il contratto collettivo, non reso efficace erga omnes, stante al sua natura privatistica, è vincolante esclusivamente per gli iscritti delle associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invoca l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi sindacati contraenti, o, almeno, che da parte del soggetto non iscritto al sindacato vi sia stata una adesione espressa alla contrattazione oppure una implicita ricezione dell'accordo nel contratto individuale, come nel caso di ininterrotta applicazione delle clausole collettive.
Nel caso di cui si controverte non risulta né è stato provato dall'attore che le parti abbiano aderito alle associazioni firmatarie del contratto collettivo onde lo stesso non può essere applicato;
ciò accade o per espressa adesione delle parti alle associazioni firmatarie o per implicita adesione mediante corresponsione della retribuzione da esso prevista.
Nemmeno la contumacia della convenuta abilita alla applicazione del contratto collettivo di diritto comune ( Cass., sez. lav., nr. 2410 del 11-04-1985 ).
Per stabilire, ora, quale sia la giusta paga occorre fare riferimento all'art. 36 C., norma precettiva, la quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
E' stato pertanto sottolineato che nel compiere tale operazione e nel motivare in ordine ai criteri adottati per la determinazione della retribuzione, il giudice nel caso di inapplicabilità della contrattazione collettiva di diritto comune, non può che stabilire in funzione delle disposizioni generali di legge l'orario normale di lavoro, le ferie, il periodo di preavviso il t.f.r. ( Cass. 20-01-
1975 nr. 234 ).
Il disposto dell'art. 36 della Costituzione non può perciò fondare il diritto alla percezione della gratifica natalizia ( Cass. Sez. Lav. 30-11-1982 nr. 5754 ) né delle mensilità aggiuntive, che presuppongono la sufficienza della retribuzione mensile ( Cass. 11-12-1982 nr. 6798, 13-03-1990 nr. 2021 ), né di tutti gli elementi di retribuzione di natura esclusivamente contrattuale ( Cass. 16- 12-1982 nr. 6959, 22-04-1983 nr. 2783, sull'obbligo di rivalutare solo gli elementi obbligatori delle retribuzioni ivi comprese l'indennità di contingenza: Cass. 30-03-1984 nr. 2132).
Ora quanto alle pretese differenze retributive il ricorrente non ha dedotto nel ricorso che in considerazione della complessità del lavoro svolto gli sarebbe spettato un diverso livello contrattuale, ma ha dedotto deduce unicamente che non avrebbe percepito la retribuzione prevista dal CCNL di categoria.
Sul punto, dunque, osserva il giudicante, la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita appare pertanto del tutto adeguata ai sensi dell'art. 36 C., sicchè non si rende necessario l'adeguamento della stessa ai sensi dell'art. 2099
c.c. e prendendo a parametro il CCNL di categoria ciò sia per le differenze paga che per le voci retributive che risultano del tutto non corrisposte.
Va accolta, invece, la domanda relativa ai ratei di mensilità aggiuntive non avendo il datore di lavoro assolto all'onere, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. comma 2°, di dare prova dell'avvenuto pagamento.
In merito alla domanda relativa ai permessi, ferie e festività osserva il giudicante che non vi è la prova che non ne abbia usufruiti.
Va diversamente riconosciuto il TFR non avendo dato la prova il datore di lavoro di averlo erogato.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la va condannata al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 8.536,45 a titolo di TFR ed euro 1.345,08 a titolo di ratei Parte_1 mensilità aggiuntive oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda è giusto motivo di compensazione per metà delle spese del CP_ grado, con condanna della al pagamento dell'ulteriore metà.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 8.536,45 a titolo di TFR ed euro 1.345,08 a titolo Parte_1 di ratei mensilità aggiuntive oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
CP_ Compensa per metà le spese di lite del grado e condanna la al pagamento dell'ulteriore metà liquidata, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 in euro 1983,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli 11.12.2025 Il Giudice
D.ssa NA IA ED
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NA IA ED in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24170/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] [...], C.F. elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Duomo, n. 290, presso lo studio degli Avv.ti Irene Napolitano e Cristiano Perrone che lo rappresentano e difendono.
Ricorrente
E P. Iva con sede legale in 80133 Napoli alla Controparte_1 P.IVA_1 via Toledo, n. 300, in persona del l.r.p.t. . Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: Differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13° gratifica natalizia, ferie e mancata corresponsione di 14° mensilità, riduzione orari e permessi ex festività, lavoro straordinario diurno e TFR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.13.2023 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che era stato assunto in data 24.06.2015 alle dipendenze della Controparte_1
. con contratto a tempo indeterminato part- time orizzontale 60%, per ventiquattro ore
[...] settimanali, 5° livello retributivo con la mansione di barista;
. che in data 11.07.2020 aveva rassegnato le proprie dimissione per gusta causa in quanto, sebbene assunto per 24 ore settimanali, aveva lavorato per un numero di ore superiore senza ricevere la retribuzione proporzionata;
. che in data 05.06.2021 aveva formalizzato le dimissioni per giusta causa (all. 4 modello Unilav di recesso) ;
. che dal 24.06.2015 al 11.07.2020 aveva lavorato senza soluzione di continuità presso la unità locale e/o sede operativa sita in Napoli alla via Filangieri, n. 75 dove la resistente esercitava attività di pasticceria, caffetteria e bar;
. che in costanza di rapporto di lavoro l'unità locale sita in Napoli alla via Filangieri, n. 75, era gestita dalla e recava l'insegna “La ” Controparte_1 Parte_2
. che durante tutto il periodo di lavoro aveva svolto la mansione di barista ovvero preparava caffè, cappuccini, cioccolata calda, latte caldo, caffè di orzo, caffè ginseng, caffè macchiato, nocciolato, schiumato, freddo, ed ogni bevanda da servire al banco bar in conformità alla mansione ed al livello indicati nelle buste paga in atti;
. che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato un numero di ore maggiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga;
. che dal mese di giugno 2015 a luglio 2020 aveva osservato un orario di lavoro articolato in turni settimanali alternati, come di seguito riportati: per la prima settimana lavorava dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 senza fruire della pausa giornaliera, godeva un giorno di riposo a settimana a rotazione che mai coincideva con il sabato o la domenica;
la seconda settimana lavorava dal lunedì al venerdì e la domenica dalle ore 15.00 alle ore 22.00 senza fruire di pausa giornaliera, il sabato lavorava dalle 15.00 alle 24.00 senza godere la pausa giornaliera;
godeva un giorno di riposo a settimana a rotazione che mai coincideva con il sabato o con la domenica;
. che aveva per tutta la durata del rapporto percepito una retribuzione difforme a quella indicata in busta paga ed esattamente pari ad Euro 1.150,00;
. che quanto indicato in busta paga e nei documenti relativi all'assunzione non corrispondeva al reale concretizzarsi del rapporto di lavoro avuto riguardo all'orario di lavoro osservato ed alla paga;
. che per tutta la durata del rapporto aveva goduto di due settimane di ferie nel mese di agosto retribuite in conformità alla retribuzione di fatto;
. che aveva percepito € 1.150,00 per la 13° mensilità per ogni anno di servizio dal 2016 al 2020, mentre nel dicembre 2015, aveva percepito € 600,00 a titolo di 13° mensilità;
. che non aveva percepito i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati alla fine del rapporto, mai aveva percepito l'indennità per i giorni di ferie non fruiti ed il TFR;
. che era stato posto in CIG nel periodo dallo 09.03.2020 all'11.07.2020;
. che non gli erano mai state consegnate le buste paga dell'anno 2020, né il contratto di assunzione;
tutto ciò premesso assumeva che per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della resistente gli era stato esattamente riconosciuto il 5° livello retributivo, con qualifica di barista così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Turismo Confcommercio - Pubblici Esercizi e
Ristorazione, ma che, tuttavia, in forza della qualità e quantità di lavoro prestato, nonché delle mansioni svolte, dai conteggi sviluppati, emergeva che aveva maturato un credito, nei confronti della per il periodo dal 24.06.2015 al 11.07.2020 di Euro Controparte_1
51.455,56 di cui Euro 13.603,45 per differenze da retribuzione ordinaria, Euro 1.345,08 per differenze retributive su tredicesima gratifica natalizia, Euro 6.590,78 per mancata corresponsione di 14 mensilità, Euro 3.840,13 per differenze retributive per ferie, Euro 3.959,10 per mancata corresponsione di riduzione orari e permessi, Euro 13.580,83 per mancata corresponsione di lavoro straordinario diurno ed Euro 8.536,29 per mancata corresponsione di TFR, coma da conteggio allegato.
Concludeva chiedendo la condanna della società al pagamento della somma sopra indicata il tutto con vittoria delle spese di lite.
Non si costituiva la convenuta nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_3
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Dopo l'escussione di un teste di lista, avendo parte ricorrente rinunciato alla escussione degli altri testi, ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate non essendosi costituita parte resistente, le seguenti circostanze: che aveva Parte_1 lavorato in modo continuativo alle dipendenze del convenuto;
che lo stesso aveva svolto le mansioni di barista riconducibili al V livello del CCNL per i dipendenti del settore Turismo
Confcommercio - Pubblici Esercizi e Ristorazione.
Parimenti pacifica, inoltre, deve ritenersi l'adesione, quantomeno di fatto, del convenuto al CCNL in atti.
I nodi della controversia, pertanto, attengono: all'orario di lavoro osservato dal ricorrente;
al godimento o meno da parte dello stesso di ferie e permessi, all'ammontare del TFR dovuto, nonché degli acconti percepiti per tale emolumento.
Ora, osserva il giudicante, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass 21 aprile 1993 n. 4668, n. 3714 del
16/02/2009 e, ancor più recentemente, n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite
(atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Fatte queste premesse, deve escludersi che il abbia soddisfatto l'onere, sullo stesso Parte_1 gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e configurato dalla giurisprudenza in maniera alquanto rigorosa, di dimostrare la prestazione costante di lavoro straordinario e la domanda sul punto va rigettata.
L'unica teste escussa, avendo parte ricorrente rinunciato alla escussione degli altri testi, peraltro moglie del ricorrente, , ha dichiarato: “ Mi recavo al bar a via Filangieri Napoli, Testimone_1 sia quando mi trovavo in zona per compere, sia quando andavo dall'estetista, sempre in zona. Mio marito lo trovavo vicino alla macchina del caffè, lavorava da solo come addetto alla macchina del caffè. Ha lavorato lì dal 2015 al 2020. Fu messo in cassa integrazione all'arrivo del Covid, ha avuto un solo mese di cassa integrazione, poi il datore di lavoro gli offrì una liquidazione rifiutata da mio marito che si è visto costretto a fare la causa. Iniziava il turno dalle ore 06:30 /15:00 o 15/22 fino al venerdì mentre il sabato lavorava dalle 15 alle 24, la domenica dalle 06:30/15 oppure 15/22. Il giorno di riposo era a rotazione ma non capitava mai né di sabato né di domenica. Per turno c'erano circa 5 dipendenti. Di solito la cassiera era sempre una delle figlie (ne aveva 3) ed era quest'ultima ad impartire direttive ai dipendenti. Il ricorrente percepiva € 1150,00 al mese”.
Ora, osserva il giudicante, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (Cass. civ., Sez. III, 20/01/2006, n.1109); ma ciò neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.(Cass. civ., Sez. II, 30/08/2004, n.17384)
Coloro che sono legati da vincoli di parentela ed affinità alle parti del giudizio, se da una parte, in ragione dei suddetti vincoli, possono essere a conoscenza delle vicende familiari, dall'altra sono, anche inconsapevolmente, soggetti ad eventuali prese di posizione a favore dell'uno o dell'altro parente, giungendo, talora, proprio per ragioni di affetto, a rendere, sia pur in buona fede, deposizioni scarsamente obiettive.
Pertanto, in sede di valutazione delle dichiarazioni rese da costoro, occorre che il giudice abbia cura di fondare il proprio apprezzamento, oltre che sulla loro verosimiglianza, anche e soprattutto, sul riscontro che queste possono trovare, o meno, nelle deposizioni di altri testi ed in genere nelle risultanze probatorie.
Nel caso di specie, le circostanze riferite dalla moglie del ricorrente non hanno confermato l'assunto del circa lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello Parte_1 ordinario non essendo stato escusso altro teste avendo, peraltro, parte ricorrente rinunciato alla domanda alle differenze retributive per lavoro straordinario.
In tal caso, ritenendo sussistere un'incertezza sui fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ.,
Sez. II, 05/05/2003, n.6760).
Quanto alla domanda di differenze retributive osserva il giudicante che nel caso in esame, il ricorso introduttivo di primo grado conteneva in modo esplicito l'asserzione che spettava al ricorrente, a norma degli artt. 2099 c.c. e 36 della Costituzione, un trattamento economico-normativo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, subito dopo, l'affermazione della applicabilità del c.c.n.l. in atti. Sicchè non può dubitarsi che il abbia inteso chiedere, anche in base all'art. 36 della Parte_1
Costituzione, l'adeguamento del trattamento economico percepito a quello previsto dal c.c.n.l. in atti.
Invero non esistendo nel nostro paese un ordinamento sindacale di diritto in quanto manca una legge sindacale e le associazioni sindacali non sono giuridicamente riconosciute, deve escludersi che i contratti collettivi siano inderogabili anche per coloro che fossero estranei alle associazioni firmatarie, prova ne sia che, quando si è inteso perseguire questo effetto, si è fatto ricorso al recepimento dei contratti in appositi provvedimenti legislativi, dandosi così alla nota categoria dei contratti collettivi con efficacia erga omnes.
Il contratto collettivo, non reso efficace erga omnes, stante al sua natura privatistica, è vincolante esclusivamente per gli iscritti delle associazioni sindacali stipulanti, onde la parte che ne invoca l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte ai rispettivi sindacati contraenti, o, almeno, che da parte del soggetto non iscritto al sindacato vi sia stata una adesione espressa alla contrattazione oppure una implicita ricezione dell'accordo nel contratto individuale, come nel caso di ininterrotta applicazione delle clausole collettive.
Nel caso di cui si controverte non risulta né è stato provato dall'attore che le parti abbiano aderito alle associazioni firmatarie del contratto collettivo onde lo stesso non può essere applicato;
ciò accade o per espressa adesione delle parti alle associazioni firmatarie o per implicita adesione mediante corresponsione della retribuzione da esso prevista.
Nemmeno la contumacia della convenuta abilita alla applicazione del contratto collettivo di diritto comune ( Cass., sez. lav., nr. 2410 del 11-04-1985 ).
Per stabilire, ora, quale sia la giusta paga occorre fare riferimento all'art. 36 C., norma precettiva, la quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
E' stato pertanto sottolineato che nel compiere tale operazione e nel motivare in ordine ai criteri adottati per la determinazione della retribuzione, il giudice nel caso di inapplicabilità della contrattazione collettiva di diritto comune, non può che stabilire in funzione delle disposizioni generali di legge l'orario normale di lavoro, le ferie, il periodo di preavviso il t.f.r. ( Cass. 20-01-
1975 nr. 234 ).
Il disposto dell'art. 36 della Costituzione non può perciò fondare il diritto alla percezione della gratifica natalizia ( Cass. Sez. Lav. 30-11-1982 nr. 5754 ) né delle mensilità aggiuntive, che presuppongono la sufficienza della retribuzione mensile ( Cass. 11-12-1982 nr. 6798, 13-03-1990 nr. 2021 ), né di tutti gli elementi di retribuzione di natura esclusivamente contrattuale ( Cass. 16- 12-1982 nr. 6959, 22-04-1983 nr. 2783, sull'obbligo di rivalutare solo gli elementi obbligatori delle retribuzioni ivi comprese l'indennità di contingenza: Cass. 30-03-1984 nr. 2132).
Ora quanto alle pretese differenze retributive il ricorrente non ha dedotto nel ricorso che in considerazione della complessità del lavoro svolto gli sarebbe spettato un diverso livello contrattuale, ma ha dedotto deduce unicamente che non avrebbe percepito la retribuzione prevista dal CCNL di categoria.
Sul punto, dunque, osserva il giudicante, la retribuzione corrisposta, in relazione alle mansioni svolte, dedotta nel ricorso e verosimilmente percepita appare pertanto del tutto adeguata ai sensi dell'art. 36 C., sicchè non si rende necessario l'adeguamento della stessa ai sensi dell'art. 2099
c.c. e prendendo a parametro il CCNL di categoria ciò sia per le differenze paga che per le voci retributive che risultano del tutto non corrisposte.
Va accolta, invece, la domanda relativa ai ratei di mensilità aggiuntive non avendo il datore di lavoro assolto all'onere, sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. comma 2°, di dare prova dell'avvenuto pagamento.
In merito alla domanda relativa ai permessi, ferie e festività osserva il giudicante che non vi è la prova che non ne abbia usufruiti.
Va diversamente riconosciuto il TFR non avendo dato la prova il datore di lavoro di averlo erogato.
Per tutte le considerazioni di cui sopra la va condannata al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di euro 8.536,45 a titolo di TFR ed euro 1.345,08 a titolo di ratei Parte_1 mensilità aggiuntive oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda è giusto motivo di compensazione per metà delle spese del CP_ grado, con condanna della al pagamento dell'ulteriore metà.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 8.536,45 a titolo di TFR ed euro 1.345,08 a titolo Parte_1 di ratei mensilità aggiuntive oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
CP_ Compensa per metà le spese di lite del grado e condanna la al pagamento dell'ulteriore metà liquidata, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 in euro 1983,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli 11.12.2025 Il Giudice
D.ssa NA IA ED