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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2024
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2556/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 02/12/2025 alle ore 12.49 innanzi al Giudice, dott. Costanza Comunale, sono comparsi:
l'avv. ANDREA BETTI in sostituzione dell'avv. CLARISSA MATTEUCCI per presente personalmente, Parte_1
l'avv. ELEONORA STEFANINI DELL' AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE per , come da delega in atti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Betti precisa le conclusioni come da memoria ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c. riportandosi agli scritti difensivi depositati.
L'avv. Stefanini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione anche in via istruttoria insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 18 Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.52
Alle ore 15.30 il Giudice, al termine della camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Prato, 02/12/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Costanza Comunale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Clarissa Matteucci ed elettivamente domiciliato in Bologna, via San
Petronio Vecchio n. 23, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata in Via degli Arazzieri n. 4;
CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 3 e 4 L. 67/2006, depositato in data 20/12/2024, ha adito l'intestato Tribunale affinché, accertata la Parte_1 condotta discriminatoria perpetrata nei suoi confronti dall' Controparte_2
pagina 3 di 18 a causa della sua disabilità e della sua età anagrafica, ordini, ex Controparte_1 art. 3, comma 3, L. 67/2006, la cessazione immediata delle condotte pregiudizievoli poste in essere dall' , con conseguente condanna dello stesso al risarcimento CP_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente e da quantificare equamente in € 11.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: (1) di essere stato riconosciuto dall' quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, CP_4 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 L.
118/1971; (2) che, nonostante il grado di invalidità a lui riconosciuto, ha lavorato con contratto part-time presso il Comune di Poggio a Caiano fino al 31/10/2024 ed ha partecipato al master di primo livello DIRPOM in Diritto e Politiche delle
Migrazioni, essendovi stato ammesso a seguito di regolare concorso ed in esenzione di tasse universitarie, in ossequio alla normativa per disabili attualmente vigente;
(3) che il predetto master DIRPOM era articolato in 12 mesi di lezioni, da svolgersi nel periodo compreso tra Novembre 2022 e Ottobre 2024, e prevedeva un obbligo di frequenza delle lezioni di un minimo di ore pari al 70% del totale da seguire in parte presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di e in parte presso la sede del Dipartimento di Psicologia e CP_1
Scienze cognitive a Rovereto;
(4) che, per poter frequentare le lezioni del master, era solito affrontare viaggi in treno lunghi e spossanti, con l'ausilio del servizio della Pt_2
della stazione date le sue precarie condizioni di salute, appoggiandosi per il
[...] pernottamento presso un monolocale messogli a disposizione da al costo di € CP_5
345,00 al mese e distante circa 400 metri dalla sede delle lezioni a;
(5) che, CP_1 viste le oggettive difficoltà di spostamento, questi ha richiesto fin da subito al suo tutor Dott. le modalità ed il luogo di svolgimento del tirocinio, Testimone_1 nonché la possibilità di poter usufruire di riduzioni orarie e la facoltà di posticipare la data di conclusione del tirocinio stesso, anticipando la data di inizio dello stage in quanto anziano dotato di esperienza nelle materie trattate;
(6) che, in data 20/12/2022, ha partecipato ad una call da remoto col tutor, il quale gli comunicava che avrebbe dato riscontro quanto prima a tutte le richieste avanzate e reiterate a mezzo mail del
19/12/2022; (7) che, stante il continuo mancato riscontro da parte dell'Università, nei pagina 4 di 18 mesi successivi è stato costretto a cercare da solo dei luoghi dove poter svolgere il tirocinio, aggiornando costantemente l'Ateneo sullo stato di avanzamento delle proprie ricerche a mezzo e-mail, a cui non riceveva riscontro;
(8) che, solo a seguito di numerosi solleciti, a fine marzo 2023, il tutor ha informato il dell'esito Parte_1 negativo della sua precedente richiesta di riduzione della durata dello stage;
(9) che, di conseguenza, ha scritto numerose e-mail di protesta a tutela dei suoi diritti, indirizzandole anche alla Prof.ssa in qualità di garante degli Persona_1 studenti a cui ha richiesto un'audizione personale;
(10) che quest'ultima, nel mese di maggio 2023, ha risposto formalmente alla mail del dichiarando che Parte_1
“tutti devono ottemperare ai medesimi obblighi, in ossequio peraltro ad una delle tipiche finalità dei Master universitari (quella cioè di fornire competenze specifiche a laureati già occupati)”, senza tenere conto delle condizioni di disabilità del ricorrente, provocando in quest'ultimo un disagio profondo, contando che i ritardi nelle risposte gli avevano fatto perdere mesi fondamentali per lo svolgimento del tirocinio;
(11) che, nel mese di giugno 2023, il ricorrente ha informato l'Università di aver accettato il tirocinio presso la Cooperativa 22 di Prato, sollecitando un riscontro relativamente all'applicazione dell'art. 17 del regolamento del master (emanato con
D.R. n. 239 del 24 aprile 2009) che avrebbe permesso la conclusione dello stage a febbraio 2024; (12) che, a fine giugno 2023, il ricorrente ha ricevuto una mail dal tutor in cui questi lo informava che erano in fase di avvio “le pratiche per finalizzare la convenzione con l'Università” e contestualmente il ha sollecitato un Parte_1 riscontro anche sulle altre questioni, cioè, in particolare, su quella inerente all'applicazione dell'art. 17 del regolamento dell'Ateneo; (13) che, a metà luglio
2023, all'esito di una call col tutor, gli è stata negata l'applicazione del regolamento de quo perché asseritamente inesistente e il ricorrente ha risposto via mail indicando il link ove poter visionare il regolamento;
(14) che, solo in data 31/07/2023 veniva concesso da di posticipare il termine del tirocinio dal 31/10/2023 al CP_5
31/12/2023, quando il non era ormai più in grado di programmare Parte_1
l'attività richiesta, spalmandola su un maggior periodo in modo consono alle proprie personali capacità fisiche e mentali;
(15) che, ad agosto 2023, il ricorrente è stato informato via mail del fatto che lo stage, per questioni organizzative dell'Università, sarebbe iniziato il 28/08/2023 ed il ricorrente è stato, pertanto, costretto a rinunciare pagina 5 di 18 al tirocinio che non sarebbe mai riuscito a concludere a causa della sua disabilità visti i ritardi imputabili unicamente all'Università; (16) che, dunque, il si è Parte_1 visto costretto a presentare domanda per l'iscrizione al master dell'anno successivo, al quale, tuttavia, non è stato ammesso perché non è stata ritenuta sufficiente la sua lettera motivazionale;
(17) che, pertanto, è stato presentato ricorso al Rettore perché discriminato per età anagrafica e disabilità, che, tuttavia, veniva rigettato;
(18) che, a giugno 2024, il ricorrente ha poi invitato l'Università a prendere parte ad una convenzione di negoziazione assistita, a cui controparte non ha aderito;
(19) che, medio tempore, il ha frequentato un ulteriore corso post-laurea in Parte_1
“pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza ed integrazioni dei migranti” di
UNIBO, sede di Bologna, concludendolo con esito positivo e conseguendo n. 20 cfu totali, dei quali n. 8 per tirocinio;
(20) che, durante il corso presso l'UNIBO, il ricorrente ha partecipato attivamente alle lezioni, come attestato dalla Prof.ssa
(21) che il comportamento perpetrato dall' nei Testimone_2 Controparte_1 confronti del ricorrente è stato altamente discriminatorio, in quanto al è Parte_1 stato impedito di poter eseguire il tirocinio, a causa di una cattiva gestione organizzativa e logistica del master, e di frequentare nuovamente il master de quo
l'anno successivo, non avendo ammesso la sua domanda di iscrizione alla nuova edizione per motivi futili ed inconferenti;
(22) che la condotta tenuta dall' CP_3 convenuto e dai suoi dipendenti è in aperta violazione dei principi internazionali di cui alla Convenzione di New York del 2006 e di diritto interno di cui alla Legge n.
67/2006, che prevede che ricorra un'ipotesi di discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” considerandosi quali discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, di umiliazione e di ostilità nei confronti della vittima;
(23) che il comportamento tenuto dall'Ateneo è, altresì, violativo dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 34; dell'art. 21 della Carta
Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea;
degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n.
216/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/78/CE, poiché in aperto contrasto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione (rectius in base all'età e alle disabilità), di diritto allo studio;
(24) che, al caso di specie, è altresì pagina 6 di 18 applicabile il principio di accomodamento ragionevole di cui all'art. 5 della Direttiva
2000/78/CE - quale istituto volto a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, secondo il quale è necessario prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire l'accesso al lavoro e allo studio – e, in caso di rifiuto ingiustificato di adottare gli “accomodamenti ragionevoli” è possibile reagire presentando apposito ricorso all'autorità giudiziaria, come ha fatto il nel caso di specie;
(25) Parte_1 che l'impossibilità di ottenere l'auspicato titolo accademico conclusivo del master ha comportato un danno economico relativo ai costi sostenuti per trasporti, hotel e vitto, per un totale di € 4.000,00, oltre che l'aggravamento delle sue condizioni di salute e psicologiche, da quantificare equamente in € 7.000,00.
Pertanto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere in danno del sig. e, per l'effetto: Parte_1
2) ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'Università di e adottare ogni altro CP_1 provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'ammissione al Master;
3) condannare l' a risarcire il danno patrimoniale subito dal al Controparte_1
Sig. in diretta conseguenza della discriminazione subita ammontante ad Parte_1
Euro 4.000,00;
4) e/o il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro
7.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5) in subordine, rinunciando all'indennizzo del solo danno patrimoniale, permettere al dott. di effettuare entro il 31.12.2026 il tirocinio stabilito di 400 ore Parte_1
(che l'Ill.mo Giudice vorrà stabilire in durata consona all'esperienza dell'interessato, ma entro il limite massimo di 400 ore) presso un'idonea struttura individuata di comune accordo con l'Università di posta nella Provincia di Prato o Pistoia o CP_1
Firenze, in modo che l'interessato possa conseguire il titolo ufficiale di master universitario di primo livello Dirpom;
pagina 7 di 18 6)ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese dell'università di su un quotidiano di tiratura nazionale;
ovvero su uno CP_1 dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/02/2025, si è costituita in giudizio l' , in persona del Rettore in carica, Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale del ricorso proposto da parte ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto, col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, parte convenuta ha dedotto: (1) che nel Bando di ammissione del Master Universitario di I livello in Diritto e Politiche delle
Migrazioni (DIRPOM) per l'anno accademico 2022/23, seguito dal ricorrente, erano chiaramente enunciati gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi
“anche attraverso le esperienze di tirocinio che dovrebbero preferenzialmente svolgersi in ambienti e realtà diversi da quelli di provenienza” (cfr. art. 2, comma 1 e
6 del Bando); (2) che, sin dal mese di maggio 2022, il ha intrattenuto una Parte_1 lunga corrispondenza con gli uffici dell'Ateneo, avente ad oggetto richieste di informazioni e l'attivazione di misure di supporto logistico ed organizzativo, tenuto conto della sua condizione di disabilità; (3) che il Servizio inclusione Comunità studentesca dell'Ateneo ha tempestivamente fornito le informazioni richieste dal ricorrente e le indicazioni su come ottenere gli accomodamenti ragionevoli, chiedendo all'interessato di indicare gli strumenti compensativi o accomodamenti di cui riteneva di aver bisogno, mettendogli a disposizione un alloggio che normalmente era concesso in uso foresteria ai visiting professor per la sua posizione strategica, in coerenza con i principi di inclusione dell'Ateneo; (4) che l'Ateneo ha, altresì, accordato al l'accesso alla mensa universitaria anche per l'eventuale Parte_1 accompagnatore, fornendogli la tessera ricaricabile;
il supporto nella ricerca di un assistente allo studio;
il supporto nella redazione e pubblicazione di un annuncio per la ricerca di un assistente;
la predisposizione in tre versioni del calendario degli impegni del Master;
la messa a disposizione di uno o più collaboratori per coprire i suoi spostamenti a piedi o con i mezzi, tra alloggio, stazione e varie sedi universitarie;
la conferma della presenza del personale durante la visita dell'alloggio da CP_6 parte del sig. e la conferma della presenza di un ulteriore collaboratore Parte_1
pagina 8 di 18 per accompagnarlo in mensa per la prima volta;
la presa in carico dei problemi di collegamento internet in appartamento, dovuti alla configurazione dei dispositivi personali del ricorrente;
(5) che l'Università ha anche supportato l'interessato nella scelta del tirocinio, avviando con lui un percorso di ascolto e confronto fin dal primo colloquio conoscitivo tenutosi in data 21/12/2022, in cui gli è stato proposto di svolgere lo stage presso la sede di Opera Santa Rita, a Prato, confermato con ulteriore mail inviata al dal tutor in data 19/01/2023; (6) che, Parte_1 Testimone_1 in risposta, il ricorrente ha demandato la facoltà di ridurre le ore da dedicare al tirocinio adducendo ragioni di incompatibilità col suo regime di dipendente pubblico part-time, chiedendo che gli venissero all'uopo riconosciuti n. 4 cfu ottenuti partecipando ad un precedente tirocinio proposto da UniPA;
(7) che, in seguito al rifiuto opposto dal ricorrente alla possibilità di effettuare un incontro post lezione col tutor Pastorino per discutere sulle modalità del tirocinio, veniva fissato un colloquio per il giorno 02/02/2023; (8) che, in seguito alle insistenze manifestate dal nell'ottenimento di una riduzione delle ore del tirocinio, adducendo Parte_1 ragioni legate alla sua età anagrafica ed alla pregressa esperienza maturata in ambiti analoghi, il ha definitivamente chiarito, in data Controparte_7
10/02/2023, che non sussistevano deroghe al tirocinio basate sull'invalidità e che neppure per i lavoratori era prevista una riduzione delle ore;
(9) che il ha Parte_1 rifiutato anche le due opzioni di accomodamento ragionevole, sottoposte successivamente dall'Ateneo, di svolgere un tirocinio interno anche da remoto, evitando vincoli orari e modalità di difficile raggiungimento, e di dilazionare le 400 ore di tirocinio in un periodo di tempo più lungo, proponendogli di prorogare la scadenza del tirocinio prevista entro fine ottobre 2023; (10) che anche la Garante degli studenti, Prof.ssa è intervenuta tempestivamente in ausilio del Persona_1
invitandolo a riprendere i contatti con il Tutor e con il Servizio Parte_1
Inclusione per l'organizzazione dello stage, sottolineando la chiarezza del Bando nell'esporre le condizioni per l'ottenimento del titolo finale del master;
(11) che l' ha, inoltre, supportato il nella proroga dei termini di CP_1 Parte_1 tirocinio, proponendogli un ragionevole accomodamento fin dal colloquio del
12/06/2023, che ha coinvolto, oltre al ricorrente, l'Ufficio Ammissioni e Inclusione dell'Università di , il Direttore del Master, il Tutor del Master e il Delegato del CP_1
pagina 9 di 18 Rettore al Supporto alla Disabilità, in seguito al quale il ha dichiarato di Parte_1 essere disposto a completare il tirocinio in tre/quattro mesi, impegnandosi a svolgere
250 ore di tirocinio in modalità ibrida presso la Coop22, da concludere entro fine settembre;
(12) che, a distanza di poche ore, il ha nuovamente reiterato la Parte_1 richiesta di dilazionare il termine del Master a Febbraio 2024, creando incertezza negli addetti agli Uffici dell'Università e dell'associazione interessata al tirocinio (la
Coop 22, che, in data 28/06/2023, si era accreditata presso il sistema di Ateneo per permettere all'interessato di svolgere le ore di tirocinio concordate); (13) che la proroga demandata dal è stata accolta dall'Ente, previa autorizzazione del Parte_1
Direttore del Master e previo parere positivo di tutti gli uffici coinvolti, fino alla data del 31/12/2023, ma, tuttavia, anche questo accomodamento tentato dall'Ateneo è stato rifiutato ingiustificatamente dall'interessato; (14) che successivamente il tutor ha comunque manifestato un interesse nei confronti del e, in data Parte_1
15/09/2023, lo ha contattato per invitarlo a riprendere il dialogo sul tirocinio, con possibilità di svolgimento parziale dello stesso in presenza e da remoto;
(15) che il dopo aver reiteratamente rifiutato tutti gli accomodamenti a lui proposti Parte_1 dall'Ateneo, ha presentato nuova domanda di iscrizione per l'edizione dell'anno accademico 2023/2024 del master DIRPOM, che è stata però rifiutata dalla commissione esaminatrice non con intento discriminatorio nei suoi confronti, bensì perché il suo interesse alla frequentazione della nuova edizione del master è stato giudicato debole, avendo appena frequentato le lezioni nell'anno precedente;
(16) che, ciò nonostante, la Direzione competente ha avanzato al un'ulteriore Parte_1 proposta avente ad oggetto la proroga per lo svolgimento del tirocinio nell'a.a. 23/24
e, a seguire, il rilascio del certificato di partecipazione a quest'ultimo e al Master, ma non il diploma di conseguimento del titolo;
(17) che il ricorrente, una volta ancora, non ha aderito alla proposta a lui sottoposta da e, cinque mesi dopo, ha CP_6 notificato all' l'invito ad aderire ad una convenzione di negoziazione CP_1 assistita, non accettata dall' ; (18) che la domanda ivi proposta dal CP_3 Parte_1
è inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario nella parte in cui si chiede di “ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'Università di e adottare CP_1 ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della pagina 10 di 18 discriminazione, compresa l'ammissione al Master”, in quanto circostanza connaturata all'insindacabile discrezionalità tecnica e rimessa alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
(19) che, nel merito, la domanda ex adverso avanzata è manifestamente infondata, in quanto non è mai stato provato dal ricorrente che lo svolgimento delle 400 ore di tirocinio previste dal Master fosse ostacolato dalla sua età anagrafica o dalla sua disabilità e le richieste dal medesimo prospettate in ordine alla riduzione delle ore da dedicare allo stage e al riconoscimento di esperienze pregresse nel medesimo campo erano impossibili da accogliere perché non legalmente praticabili, essendo espressamente previsto dall'art. 3 del Bando che al fine dell'ottenimento del titolo del perfezionamento del Master era necessario svolgere 400 ore di tirocinio, corrispondenti a n. 16 cfu;
(20) che anche le argomentazioni da ultimo svolte da parte ricorrente in ordine al corso seguito presso
UniBO sono prive di fondamento, in quanto quest'ultimo è un corso universitario di alta formazione della durata di 3 mesi, mentre il corso DIRPOM di è un CP_5
Master universitario di primo livello della durata di 12 mesi, per cui hanno natura e valore legali diversi;
(21) che l' ha da sempre favorito Controparte_1
l'inclusione delle persone con disabilità e, nel caso di specie, l'obiettivo sostanziale dell'Ateneo è stato quello di sostenere il ricorrente nello svolgimento del Master in vista dell'ottenimento del titolo accademico finale, mentre il ricorrente ha tentato solo di imporre la propria visione e prospettiva, impuntandosi sull'unico punto inderogabile per l'Ateneo, ovvero la durata del tirocinio;
(22) che anche la richiesta di risarcimento danni ex adverso avanzata è priva di fondamento, in quanto il danno patrimoniale lamentato è assente poiché non sono state documentate le spese asseritamente sostenute dal così come il danno non patrimoniale non è Parte_1 sorretto da alcuna evidenza scientifica in quanto la prescrizione medica indicata per la patologia del ricorrente (lo studio) è attività che può essere svolta anche in autonomia e che non attribuisce un diritto incondizionato allo svolgimento di qualsiasi Master o
Corso organizzato dagli Atenei nelle forme ritenute unilateralmente adeguate.
Concessi termini ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. le parti hanno depositato le proprie memorie e con provvedimento del 12.6.2025, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, la causa è stata rinviata all'udienza odierna pagina 11 di 18 nella quale le parti hanno concluso come da verbale ed hanno discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Detto ciò, nel merito si osserva quanto segue.
La disciplina legislativa applicabile nel caso in esame è contenuta, a livello sostanziale, nella legge 67/2006 che ha previsto “misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”. All'articolo 2 di detta legge il legislatore fornisce la nozione di discriminazione prevedendo:
“1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.
A livello processualcivilistico la normativa di riferimento è contenuta all'art. 28 del del D.lgs. 150/2011 che prevede: “Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della pagina 12 di 18 discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo
44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, previsione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere.” (cfr.
Cass. sez. 3 – Sentenza 9870 del 28/03/2022 (Rv. 664399-01).”.
pagina 13 di 18 Ebbene, nel caso in esame all'esito del giudizio questo giudice ritiene che parte convenuta abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio dimostrando l'assenza di un comportamento discriminatorio posto in essere dalla stessa nei confronti del ricorrente.
Nello specifico il ricorrente ha evidenziato che controparte gli ha impedito di poter eseguire il tirocinio tenuto conto del tempo previsto per il suo svolgimento, gli ha negato la riduzione delle ore di tirocinio nonché il riconoscimento di pregresse attività al fine, appunto, di ottenere la riduzione delle ore di tirocinio e, infine, non ha attivato strumenti di compensazione come l'inizio tempestivo del tirocinio o lo spostamento della fine del tirocinio a febbraio 2024, come dal medesimo richiesto.
Tuttavia, dalle numerose mail depositate in atti non emerge alcun comportamento discriminatorio da parte della convenuta la quale ha cercato di venire incontro a tutte le richieste di parte ricorrente, richieste non motivate dalla sua disabilità bensì da esigenze lavorative.
In molteplici mail poste all'attenzione di questo giudice si legge espressamente che il ricorrente lavora part-time, ha tutti i propri familiari a carico, che non può prendere molteplici giorni di ferie e che non sa se gli sarebbe stato riconosciuto per l'anno
2023 il diritto allo studio, chiedendo, sulla base di queste motivazioni, la riduzione delle ore di tirocinio, nonché il riconoscimento di attività svolte in precedenza, come già avvenuto per altri corsi universitari dal medesimo frequentati (cfr. doc. 11 di parte convenuta avente ad oggetto una mail inviata dal ricorrente al tutore del master, dr.
, in data 19.12.2022 nella quale il ricorrente scrive: “per Testimone_1 conoscenza invio copia di riconoscimento CFU pregressi effettuato da UNIPA per
LM migrazione, diritti, integrazione nel quale mi vengono riconosciuti n. 4 CFU per tirocinio (credo che si debba leggere stage) per attività pregresse in quanto dal 2021 lavoro come dipendente comunale part-time richiedo se sia possibile ridurre od eliminare lo stage richiesto (solo stage, lezioni, viaggio di andata sono riconosciuti come tempi utili per diritto allo studio) nel mio caso n. 400 ore di stage equivarrebbero a n. 100 giorni di lavoro = 3 mesi in quanto come disabile grave non riesco a effettuare più di 4 ore al giorno numero di ore molto difficili da raggiungere per dipendente comunale che continua a lavorare per sostenere le spese quotidiane e quindi dovrei richiedere un periodo di permesso non retribuito per tre mesi il tutto è pagina 14 di 18 complicato dal fatto che il permesso per studio, del quale usufruisco, è di tipo anno solare e quindi scade al 31.12.2022 e non ho alcuna certezza di poterne usufruire per il 2023. (…). A motivo di quanto sopra prevedo che per continuare gli studi nel 2023 prevedo di dover richiedere permessi sia per L. 104/92 che ferie fino a marzo
2023…”. Ed ancora nella mail del 21.1.2023 inviata dal ricorrente al tutor suindicato, si legge: “prego voler esaminare una proposta di riduzione della durata per vari motivi 1. Per dipendente pubblico in regime part -time a causa disabilità effettuare
400 ore di tirocinio significa perdere 100 gg di lavoro equivalenti a 4 mesi di lavoro insostenibile a causa della perdita di stipendio per troppo lunga durata riducendolo
a 200 oppure 100 ore sarebbe sicuramente maggiormente sostenibile.
2. Ho ottenuto riconoscimento da UNIPA di 4 cfu per tirocinio ed ho già inviato documentazione relativa a questo riconoscimento, in base a pregressa esperienza. Forse potrebbe essere fatto valere in sostituzione/riduzione dello stage.”).
Alla luce di tali richieste, non giustificate dalla condizione di disabilità del ricorrente bensì da problemi di inconciliabilità tra lavoro e ore di tirocinio, l'università convenuta ha comunque cercato di venire incontro al ricorrente, acconsentendo a che il tirocinio venisse svolto vicino al suo luogo di residenza, che venisse prorogato il termine della conclusione del medesimo dall'ottobre 2023 fino alla fine dell'anno
2023 ed ha, anche suggerito al ricorrente, una ulteriore modalità di svolgimento di tirocinio cioè attività da remoto gestita internamente dall' oppure ore CP_1 frazionate in parte presso l'ente individuato e in parte da remoto (cfr. doc. 17 di parte convenuta contenente comunicazione mail del 20.2.2023 nella quale il tutor del master scrive: “Inoltre, come avrai visto, abbiamo individuato un'ulteriore possibilità per tutte e tutti: il prof. , infatti, ha dato la disponibilità per Per_2 costruire anche percorsi di 'tirocinio interno' (…) sui temi dei visti e delle espulsioni.
Se per te può risultare un'ipotesi percorribile, possiamo capire insieme come impostare questo ragionamento.”).
Tuttavia, il ricorrente, nello scambio di mail temporalmente successivo, insiste nel richiedere all'università quanto già in precedenza richiesto sottolineando l'irragionevolezza del mancato riconoscimento di attività pregresse e valutando la proposta di svolgere attività da remoto scarsamente interessante. Afferma, inoltre,
l'irragionevolezza nel non aver previsto accomodamenti in caso di inabilità ma, pagina 15 di 18 andando a motivare nuovamente le proprie richieste il ricorrente ribadisce: “non avrei difficoltà a svolgere il monte ore stabilito in 400 se fossi giovane e disoccupato normodotato, ma la mia situazione personale è ben diversa (…) in Comune mi hanno riconosciuto a partire da marzo diritto allo studio per 100 ore (ben lontano da quanto richieste l'Università) parametrando il diritto allo studio ottenuto con il part- time che svolgo. Essendo il diritto allo studio su base solare, finito quello del 2022 a dicembre in attesa di avere risposta alla richiesta relativa al 2023 per frequentare le lezioni di gennaio, febbraio, marzo 2023 ho dovuto utilizzare le ferie residue dell'anno precedente. Per vedermi riconosciuto lo stage come diritto allo studio mi sono dovuto rivolgere al sindacato e sono tuttora in attesa di riscontro in quanto si tratta di Comune di dimensioni piccole e dotato di personale in misura ridotta.
Assunto che mi venga riconosciuto il diritto allo studio dall'Ente dove lavoro (100 ore) resterebbero ulteriori 300 ore da svolgere per raggiungere quanto richiesto da
per cui in assenza di riconoscimento di attività pregresse dovrei assentarmi CP_5 dal lavoro per almeno tre mesi, utilizzando permessi non retribuiti. Al momento sono
l'unico occupato in famiglia (mia moglie ucraina è disoccupata da tempo e percepisce NASPO) per cui mi riuscirebbe difficile rinunciare allo stipendio (circa
100 euro mensili) per questi tre mesi. Oltretutto ho in corso il pagamento del riscatto della laurea triennale fino a dicembre 2023 per cui assolutamente ho necessità di percepire lo stipendio mensile per coprire almeno in parte le rate.” (cfr. doc. 20 parte convenuta).
Appare chiaro, allora, che l'obiettivo del ricorrente non era ottenere un accomodamento ragionevole alla luce delle sue condizioni di disabilità ma bensì ottenere la riduzione del monte ore dedicate al tirocinio al fine di non perdere gli emolumenti relativi al proprio lavoro da dipendente pubblico.
Non appare, dunque, che il comportamento dell'università sia stato di carattere discriminatorio avendo cercato, fattivamente, di venire incontro a tutte le richieste di controparte, tentando di agevolare lo svolgimento del tirocinio del medesimo, non potendo, tuttavia, acconsentire alla riduzione del monte ore o all'eccessivo prolungamento del periodo di tirocinio perché contrario alle regole del bando.
pagina 16 di 18 L'università convenuta ha, altresì, dimostrato di essere venuta ulteriormente incontro alle richieste di controparte prolungando il periodo di tirocinio fino al 31.12.2023, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti.
Dalla disamina della stessa risulta anche che il ricorrente avesse fornito il suo assenso allo svolgimento del tirocinio secondo le modalità da ultimo concordate (cfr. doc. 23 parte convenuta), per poi tuttavia ripensarci ed affermare in data 16.7.2023 “se mi verrà riconosciuto un termine congruo per effettuare le due diverse attività (tirocinio effettivo su Prato + tirocinio interno mediante ricerca) da me accettate, consistente nello slittamento del termine di completamento del tirocinio (spalmando l'impegno su periodo più lungo a causa sia lavoro che disabilità) almeno da ottobre 2023 a febbraio 2024, avrò effettiva speranza/confidenza di poterlo svolgere in modo onorevole e dignitoso” (cfr. doc. 31 parte convenuta) comunicando, infine, in data
15.9.2023 “purtroppo per il tirocinio non ci sono stati sviluppi. Informo che questo anno non riesco a svolgerlo per varie incompatibilità (orario di lavoro, periodo limitato di effettuazione, inconciliabilità tempi di lavoro/tirocinio)” (cfr. doc. 33 parte convenuta).
Pertanto, all'esito del giudizio si ritiene che non vi sia stato alcun comportamento discriminatorio ai danni del ricorrente, il quale, nonostante i numerosi accorgimenti posti in essere dall'università per venire incontro alle sue esigenze (tirocinio in modalità ibrida, con proroga del termine e con svolgimento in struttura vicina alla sua residenza), ha assunto un comportamento teso esclusivamente a cercare di ottenere tutte le condizioni che aveva posto, giustificate non sulla sua disabilità ma su esigenze lavorative che, seppur legittime, non potevano essere prese in considerazione dell'ateneo.
Non è emerso, inoltre, un lassismo da parte della convenuta e una inerzia nel rispondere alle richieste del ricorrente. La documentazione offerta in giudizio, difatti, chiarisce indubbiamente che l'ateneo ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze del ricorrente, attivandosi con solerzia per individuare soluzioni alternative.
La decisione di non ammissione al master dell'anno successivo è decisione che non può essere rivista dal presente giudice trattandosi di decisione discrezionale rimessa al giudice amministrativo.
pagina 17 di 18 Tanto basta per respingere il ricorso e ritenere assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 2/12/2025
Il Giudice
dott. Costanza Comunale
pagina 18 di 18
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2556/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 02/12/2025 alle ore 12.49 innanzi al Giudice, dott. Costanza Comunale, sono comparsi:
l'avv. ANDREA BETTI in sostituzione dell'avv. CLARISSA MATTEUCCI per presente personalmente, Parte_1
l'avv. ELEONORA STEFANINI DELL' AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE per , come da delega in atti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Betti precisa le conclusioni come da memoria ex art. 281 duodecies comma 4
c.p.c. riportandosi agli scritti difensivi depositati.
L'avv. Stefanini precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione anche in via istruttoria insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 18 Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio alle ore 12.52
Alle ore 15.30 il Giudice, al termine della camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Prato, 02/12/2025
Il Giudice dott. Costanza Comunale
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Costanza Comunale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2556/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Clarissa Matteucci ed elettivamente domiciliato in Bologna, via San
Petronio Vecchio n. 23, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata in Via degli Arazzieri n. 4;
CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 3 e 4 L. 67/2006, depositato in data 20/12/2024, ha adito l'intestato Tribunale affinché, accertata la Parte_1 condotta discriminatoria perpetrata nei suoi confronti dall' Controparte_2
pagina 3 di 18 a causa della sua disabilità e della sua età anagrafica, ordini, ex Controparte_1 art. 3, comma 3, L. 67/2006, la cessazione immediata delle condotte pregiudizievoli poste in essere dall' , con conseguente condanna dello stesso al risarcimento CP_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente e da quantificare equamente in € 11.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: (1) di essere stato riconosciuto dall' quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, CP_4 con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 L.
118/1971; (2) che, nonostante il grado di invalidità a lui riconosciuto, ha lavorato con contratto part-time presso il Comune di Poggio a Caiano fino al 31/10/2024 ed ha partecipato al master di primo livello DIRPOM in Diritto e Politiche delle
Migrazioni, essendovi stato ammesso a seguito di regolare concorso ed in esenzione di tasse universitarie, in ossequio alla normativa per disabili attualmente vigente;
(3) che il predetto master DIRPOM era articolato in 12 mesi di lezioni, da svolgersi nel periodo compreso tra Novembre 2022 e Ottobre 2024, e prevedeva un obbligo di frequenza delle lezioni di un minimo di ore pari al 70% del totale da seguire in parte presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di e in parte presso la sede del Dipartimento di Psicologia e CP_1
Scienze cognitive a Rovereto;
(4) che, per poter frequentare le lezioni del master, era solito affrontare viaggi in treno lunghi e spossanti, con l'ausilio del servizio della Pt_2
della stazione date le sue precarie condizioni di salute, appoggiandosi per il
[...] pernottamento presso un monolocale messogli a disposizione da al costo di € CP_5
345,00 al mese e distante circa 400 metri dalla sede delle lezioni a;
(5) che, CP_1 viste le oggettive difficoltà di spostamento, questi ha richiesto fin da subito al suo tutor Dott. le modalità ed il luogo di svolgimento del tirocinio, Testimone_1 nonché la possibilità di poter usufruire di riduzioni orarie e la facoltà di posticipare la data di conclusione del tirocinio stesso, anticipando la data di inizio dello stage in quanto anziano dotato di esperienza nelle materie trattate;
(6) che, in data 20/12/2022, ha partecipato ad una call da remoto col tutor, il quale gli comunicava che avrebbe dato riscontro quanto prima a tutte le richieste avanzate e reiterate a mezzo mail del
19/12/2022; (7) che, stante il continuo mancato riscontro da parte dell'Università, nei pagina 4 di 18 mesi successivi è stato costretto a cercare da solo dei luoghi dove poter svolgere il tirocinio, aggiornando costantemente l'Ateneo sullo stato di avanzamento delle proprie ricerche a mezzo e-mail, a cui non riceveva riscontro;
(8) che, solo a seguito di numerosi solleciti, a fine marzo 2023, il tutor ha informato il dell'esito Parte_1 negativo della sua precedente richiesta di riduzione della durata dello stage;
(9) che, di conseguenza, ha scritto numerose e-mail di protesta a tutela dei suoi diritti, indirizzandole anche alla Prof.ssa in qualità di garante degli Persona_1 studenti a cui ha richiesto un'audizione personale;
(10) che quest'ultima, nel mese di maggio 2023, ha risposto formalmente alla mail del dichiarando che Parte_1
“tutti devono ottemperare ai medesimi obblighi, in ossequio peraltro ad una delle tipiche finalità dei Master universitari (quella cioè di fornire competenze specifiche a laureati già occupati)”, senza tenere conto delle condizioni di disabilità del ricorrente, provocando in quest'ultimo un disagio profondo, contando che i ritardi nelle risposte gli avevano fatto perdere mesi fondamentali per lo svolgimento del tirocinio;
(11) che, nel mese di giugno 2023, il ricorrente ha informato l'Università di aver accettato il tirocinio presso la Cooperativa 22 di Prato, sollecitando un riscontro relativamente all'applicazione dell'art. 17 del regolamento del master (emanato con
D.R. n. 239 del 24 aprile 2009) che avrebbe permesso la conclusione dello stage a febbraio 2024; (12) che, a fine giugno 2023, il ricorrente ha ricevuto una mail dal tutor in cui questi lo informava che erano in fase di avvio “le pratiche per finalizzare la convenzione con l'Università” e contestualmente il ha sollecitato un Parte_1 riscontro anche sulle altre questioni, cioè, in particolare, su quella inerente all'applicazione dell'art. 17 del regolamento dell'Ateneo; (13) che, a metà luglio
2023, all'esito di una call col tutor, gli è stata negata l'applicazione del regolamento de quo perché asseritamente inesistente e il ricorrente ha risposto via mail indicando il link ove poter visionare il regolamento;
(14) che, solo in data 31/07/2023 veniva concesso da di posticipare il termine del tirocinio dal 31/10/2023 al CP_5
31/12/2023, quando il non era ormai più in grado di programmare Parte_1
l'attività richiesta, spalmandola su un maggior periodo in modo consono alle proprie personali capacità fisiche e mentali;
(15) che, ad agosto 2023, il ricorrente è stato informato via mail del fatto che lo stage, per questioni organizzative dell'Università, sarebbe iniziato il 28/08/2023 ed il ricorrente è stato, pertanto, costretto a rinunciare pagina 5 di 18 al tirocinio che non sarebbe mai riuscito a concludere a causa della sua disabilità visti i ritardi imputabili unicamente all'Università; (16) che, dunque, il si è Parte_1 visto costretto a presentare domanda per l'iscrizione al master dell'anno successivo, al quale, tuttavia, non è stato ammesso perché non è stata ritenuta sufficiente la sua lettera motivazionale;
(17) che, pertanto, è stato presentato ricorso al Rettore perché discriminato per età anagrafica e disabilità, che, tuttavia, veniva rigettato;
(18) che, a giugno 2024, il ricorrente ha poi invitato l'Università a prendere parte ad una convenzione di negoziazione assistita, a cui controparte non ha aderito;
(19) che, medio tempore, il ha frequentato un ulteriore corso post-laurea in Parte_1
“pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza ed integrazioni dei migranti” di
UNIBO, sede di Bologna, concludendolo con esito positivo e conseguendo n. 20 cfu totali, dei quali n. 8 per tirocinio;
(20) che, durante il corso presso l'UNIBO, il ricorrente ha partecipato attivamente alle lezioni, come attestato dalla Prof.ssa
(21) che il comportamento perpetrato dall' nei Testimone_2 Controparte_1 confronti del ricorrente è stato altamente discriminatorio, in quanto al è Parte_1 stato impedito di poter eseguire il tirocinio, a causa di una cattiva gestione organizzativa e logistica del master, e di frequentare nuovamente il master de quo
l'anno successivo, non avendo ammesso la sua domanda di iscrizione alla nuova edizione per motivi futili ed inconferenti;
(22) che la condotta tenuta dall' CP_3 convenuto e dai suoi dipendenti è in aperta violazione dei principi internazionali di cui alla Convenzione di New York del 2006 e di diritto interno di cui alla Legge n.
67/2006, che prevede che ricorra un'ipotesi di discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” considerandosi quali discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, di umiliazione e di ostilità nei confronti della vittima;
(23) che il comportamento tenuto dall'Ateneo è, altresì, violativo dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 34; dell'art. 21 della Carta
Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea;
degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n.
216/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/78/CE, poiché in aperto contrasto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione (rectius in base all'età e alle disabilità), di diritto allo studio;
(24) che, al caso di specie, è altresì pagina 6 di 18 applicabile il principio di accomodamento ragionevole di cui all'art. 5 della Direttiva
2000/78/CE - quale istituto volto a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, secondo il quale è necessario prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire l'accesso al lavoro e allo studio – e, in caso di rifiuto ingiustificato di adottare gli “accomodamenti ragionevoli” è possibile reagire presentando apposito ricorso all'autorità giudiziaria, come ha fatto il nel caso di specie;
(25) Parte_1 che l'impossibilità di ottenere l'auspicato titolo accademico conclusivo del master ha comportato un danno economico relativo ai costi sostenuti per trasporti, hotel e vitto, per un totale di € 4.000,00, oltre che l'aggravamento delle sue condizioni di salute e psicologiche, da quantificare equamente in € 7.000,00.
Pertanto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere in danno del sig. e, per l'effetto: Parte_1
2) ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'Università di e adottare ogni altro CP_1 provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'ammissione al Master;
3) condannare l' a risarcire il danno patrimoniale subito dal al Controparte_1
Sig. in diretta conseguenza della discriminazione subita ammontante ad Parte_1
Euro 4.000,00;
4) e/o il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro
7.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
5) in subordine, rinunciando all'indennizzo del solo danno patrimoniale, permettere al dott. di effettuare entro il 31.12.2026 il tirocinio stabilito di 400 ore Parte_1
(che l'Ill.mo Giudice vorrà stabilire in durata consona all'esperienza dell'interessato, ma entro il limite massimo di 400 ore) presso un'idonea struttura individuata di comune accordo con l'Università di posta nella Provincia di Prato o Pistoia o CP_1
Firenze, in modo che l'interessato possa conseguire il titolo ufficiale di master universitario di primo livello Dirpom;
pagina 7 di 18 6)ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, la pubblicazione del provvedimento a spese dell'università di su un quotidiano di tiratura nazionale;
ovvero su uno CP_1 dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/02/2025, si è costituita in giudizio l' , in persona del Rettore in carica, Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale del ricorso proposto da parte ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto, col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni, parte convenuta ha dedotto: (1) che nel Bando di ammissione del Master Universitario di I livello in Diritto e Politiche delle
Migrazioni (DIRPOM) per l'anno accademico 2022/23, seguito dal ricorrente, erano chiaramente enunciati gli obiettivi e le modalità di raggiungimento degli stessi
“anche attraverso le esperienze di tirocinio che dovrebbero preferenzialmente svolgersi in ambienti e realtà diversi da quelli di provenienza” (cfr. art. 2, comma 1 e
6 del Bando); (2) che, sin dal mese di maggio 2022, il ha intrattenuto una Parte_1 lunga corrispondenza con gli uffici dell'Ateneo, avente ad oggetto richieste di informazioni e l'attivazione di misure di supporto logistico ed organizzativo, tenuto conto della sua condizione di disabilità; (3) che il Servizio inclusione Comunità studentesca dell'Ateneo ha tempestivamente fornito le informazioni richieste dal ricorrente e le indicazioni su come ottenere gli accomodamenti ragionevoli, chiedendo all'interessato di indicare gli strumenti compensativi o accomodamenti di cui riteneva di aver bisogno, mettendogli a disposizione un alloggio che normalmente era concesso in uso foresteria ai visiting professor per la sua posizione strategica, in coerenza con i principi di inclusione dell'Ateneo; (4) che l'Ateneo ha, altresì, accordato al l'accesso alla mensa universitaria anche per l'eventuale Parte_1 accompagnatore, fornendogli la tessera ricaricabile;
il supporto nella ricerca di un assistente allo studio;
il supporto nella redazione e pubblicazione di un annuncio per la ricerca di un assistente;
la predisposizione in tre versioni del calendario degli impegni del Master;
la messa a disposizione di uno o più collaboratori per coprire i suoi spostamenti a piedi o con i mezzi, tra alloggio, stazione e varie sedi universitarie;
la conferma della presenza del personale durante la visita dell'alloggio da CP_6 parte del sig. e la conferma della presenza di un ulteriore collaboratore Parte_1
pagina 8 di 18 per accompagnarlo in mensa per la prima volta;
la presa in carico dei problemi di collegamento internet in appartamento, dovuti alla configurazione dei dispositivi personali del ricorrente;
(5) che l'Università ha anche supportato l'interessato nella scelta del tirocinio, avviando con lui un percorso di ascolto e confronto fin dal primo colloquio conoscitivo tenutosi in data 21/12/2022, in cui gli è stato proposto di svolgere lo stage presso la sede di Opera Santa Rita, a Prato, confermato con ulteriore mail inviata al dal tutor in data 19/01/2023; (6) che, Parte_1 Testimone_1 in risposta, il ricorrente ha demandato la facoltà di ridurre le ore da dedicare al tirocinio adducendo ragioni di incompatibilità col suo regime di dipendente pubblico part-time, chiedendo che gli venissero all'uopo riconosciuti n. 4 cfu ottenuti partecipando ad un precedente tirocinio proposto da UniPA;
(7) che, in seguito al rifiuto opposto dal ricorrente alla possibilità di effettuare un incontro post lezione col tutor Pastorino per discutere sulle modalità del tirocinio, veniva fissato un colloquio per il giorno 02/02/2023; (8) che, in seguito alle insistenze manifestate dal nell'ottenimento di una riduzione delle ore del tirocinio, adducendo Parte_1 ragioni legate alla sua età anagrafica ed alla pregressa esperienza maturata in ambiti analoghi, il ha definitivamente chiarito, in data Controparte_7
10/02/2023, che non sussistevano deroghe al tirocinio basate sull'invalidità e che neppure per i lavoratori era prevista una riduzione delle ore;
(9) che il ha Parte_1 rifiutato anche le due opzioni di accomodamento ragionevole, sottoposte successivamente dall'Ateneo, di svolgere un tirocinio interno anche da remoto, evitando vincoli orari e modalità di difficile raggiungimento, e di dilazionare le 400 ore di tirocinio in un periodo di tempo più lungo, proponendogli di prorogare la scadenza del tirocinio prevista entro fine ottobre 2023; (10) che anche la Garante degli studenti, Prof.ssa è intervenuta tempestivamente in ausilio del Persona_1
invitandolo a riprendere i contatti con il Tutor e con il Servizio Parte_1
Inclusione per l'organizzazione dello stage, sottolineando la chiarezza del Bando nell'esporre le condizioni per l'ottenimento del titolo finale del master;
(11) che l' ha, inoltre, supportato il nella proroga dei termini di CP_1 Parte_1 tirocinio, proponendogli un ragionevole accomodamento fin dal colloquio del
12/06/2023, che ha coinvolto, oltre al ricorrente, l'Ufficio Ammissioni e Inclusione dell'Università di , il Direttore del Master, il Tutor del Master e il Delegato del CP_1
pagina 9 di 18 Rettore al Supporto alla Disabilità, in seguito al quale il ha dichiarato di Parte_1 essere disposto a completare il tirocinio in tre/quattro mesi, impegnandosi a svolgere
250 ore di tirocinio in modalità ibrida presso la Coop22, da concludere entro fine settembre;
(12) che, a distanza di poche ore, il ha nuovamente reiterato la Parte_1 richiesta di dilazionare il termine del Master a Febbraio 2024, creando incertezza negli addetti agli Uffici dell'Università e dell'associazione interessata al tirocinio (la
Coop 22, che, in data 28/06/2023, si era accreditata presso il sistema di Ateneo per permettere all'interessato di svolgere le ore di tirocinio concordate); (13) che la proroga demandata dal è stata accolta dall'Ente, previa autorizzazione del Parte_1
Direttore del Master e previo parere positivo di tutti gli uffici coinvolti, fino alla data del 31/12/2023, ma, tuttavia, anche questo accomodamento tentato dall'Ateneo è stato rifiutato ingiustificatamente dall'interessato; (14) che successivamente il tutor ha comunque manifestato un interesse nei confronti del e, in data Parte_1
15/09/2023, lo ha contattato per invitarlo a riprendere il dialogo sul tirocinio, con possibilità di svolgimento parziale dello stesso in presenza e da remoto;
(15) che il dopo aver reiteratamente rifiutato tutti gli accomodamenti a lui proposti Parte_1 dall'Ateneo, ha presentato nuova domanda di iscrizione per l'edizione dell'anno accademico 2023/2024 del master DIRPOM, che è stata però rifiutata dalla commissione esaminatrice non con intento discriminatorio nei suoi confronti, bensì perché il suo interesse alla frequentazione della nuova edizione del master è stato giudicato debole, avendo appena frequentato le lezioni nell'anno precedente;
(16) che, ciò nonostante, la Direzione competente ha avanzato al un'ulteriore Parte_1 proposta avente ad oggetto la proroga per lo svolgimento del tirocinio nell'a.a. 23/24
e, a seguire, il rilascio del certificato di partecipazione a quest'ultimo e al Master, ma non il diploma di conseguimento del titolo;
(17) che il ricorrente, una volta ancora, non ha aderito alla proposta a lui sottoposta da e, cinque mesi dopo, ha CP_6 notificato all' l'invito ad aderire ad una convenzione di negoziazione CP_1 assistita, non accettata dall' ; (18) che la domanda ivi proposta dal CP_3 Parte_1
è inammissibile per carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario nella parte in cui si chiede di “ordinare, ex art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dall'Università di e adottare CP_1 ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della pagina 10 di 18 discriminazione, compresa l'ammissione al Master”, in quanto circostanza connaturata all'insindacabile discrezionalità tecnica e rimessa alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo;
(19) che, nel merito, la domanda ex adverso avanzata è manifestamente infondata, in quanto non è mai stato provato dal ricorrente che lo svolgimento delle 400 ore di tirocinio previste dal Master fosse ostacolato dalla sua età anagrafica o dalla sua disabilità e le richieste dal medesimo prospettate in ordine alla riduzione delle ore da dedicare allo stage e al riconoscimento di esperienze pregresse nel medesimo campo erano impossibili da accogliere perché non legalmente praticabili, essendo espressamente previsto dall'art. 3 del Bando che al fine dell'ottenimento del titolo del perfezionamento del Master era necessario svolgere 400 ore di tirocinio, corrispondenti a n. 16 cfu;
(20) che anche le argomentazioni da ultimo svolte da parte ricorrente in ordine al corso seguito presso
UniBO sono prive di fondamento, in quanto quest'ultimo è un corso universitario di alta formazione della durata di 3 mesi, mentre il corso DIRPOM di è un CP_5
Master universitario di primo livello della durata di 12 mesi, per cui hanno natura e valore legali diversi;
(21) che l' ha da sempre favorito Controparte_1
l'inclusione delle persone con disabilità e, nel caso di specie, l'obiettivo sostanziale dell'Ateneo è stato quello di sostenere il ricorrente nello svolgimento del Master in vista dell'ottenimento del titolo accademico finale, mentre il ricorrente ha tentato solo di imporre la propria visione e prospettiva, impuntandosi sull'unico punto inderogabile per l'Ateneo, ovvero la durata del tirocinio;
(22) che anche la richiesta di risarcimento danni ex adverso avanzata è priva di fondamento, in quanto il danno patrimoniale lamentato è assente poiché non sono state documentate le spese asseritamente sostenute dal così come il danno non patrimoniale non è Parte_1 sorretto da alcuna evidenza scientifica in quanto la prescrizione medica indicata per la patologia del ricorrente (lo studio) è attività che può essere svolta anche in autonomia e che non attribuisce un diritto incondizionato allo svolgimento di qualsiasi Master o
Corso organizzato dagli Atenei nelle forme ritenute unilateralmente adeguate.
Concessi termini ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. le parti hanno depositato le proprie memorie e con provvedimento del 12.6.2025, ritenute superflue le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, la causa è stata rinviata all'udienza odierna pagina 11 di 18 nella quale le parti hanno concluso come da verbale ed hanno discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Detto ciò, nel merito si osserva quanto segue.
La disciplina legislativa applicabile nel caso in esame è contenuta, a livello sostanziale, nella legge 67/2006 che ha previsto “misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”. All'articolo 2 di detta legge il legislatore fornisce la nozione di discriminazione prevedendo:
“1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.
A livello processualcivilistico la normativa di riferimento è contenuta all'art. 28 del del D.lgs. 150/2011 che prevede: “Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della pagina 12 di 18 discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo
44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, previsione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria;
il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere.” (cfr.
Cass. sez. 3 – Sentenza 9870 del 28/03/2022 (Rv. 664399-01).”.
pagina 13 di 18 Ebbene, nel caso in esame all'esito del giudizio questo giudice ritiene che parte convenuta abbia assolto pienamente al proprio onere probatorio dimostrando l'assenza di un comportamento discriminatorio posto in essere dalla stessa nei confronti del ricorrente.
Nello specifico il ricorrente ha evidenziato che controparte gli ha impedito di poter eseguire il tirocinio tenuto conto del tempo previsto per il suo svolgimento, gli ha negato la riduzione delle ore di tirocinio nonché il riconoscimento di pregresse attività al fine, appunto, di ottenere la riduzione delle ore di tirocinio e, infine, non ha attivato strumenti di compensazione come l'inizio tempestivo del tirocinio o lo spostamento della fine del tirocinio a febbraio 2024, come dal medesimo richiesto.
Tuttavia, dalle numerose mail depositate in atti non emerge alcun comportamento discriminatorio da parte della convenuta la quale ha cercato di venire incontro a tutte le richieste di parte ricorrente, richieste non motivate dalla sua disabilità bensì da esigenze lavorative.
In molteplici mail poste all'attenzione di questo giudice si legge espressamente che il ricorrente lavora part-time, ha tutti i propri familiari a carico, che non può prendere molteplici giorni di ferie e che non sa se gli sarebbe stato riconosciuto per l'anno
2023 il diritto allo studio, chiedendo, sulla base di queste motivazioni, la riduzione delle ore di tirocinio, nonché il riconoscimento di attività svolte in precedenza, come già avvenuto per altri corsi universitari dal medesimo frequentati (cfr. doc. 11 di parte convenuta avente ad oggetto una mail inviata dal ricorrente al tutore del master, dr.
, in data 19.12.2022 nella quale il ricorrente scrive: “per Testimone_1 conoscenza invio copia di riconoscimento CFU pregressi effettuato da UNIPA per
LM migrazione, diritti, integrazione nel quale mi vengono riconosciuti n. 4 CFU per tirocinio (credo che si debba leggere stage) per attività pregresse in quanto dal 2021 lavoro come dipendente comunale part-time richiedo se sia possibile ridurre od eliminare lo stage richiesto (solo stage, lezioni, viaggio di andata sono riconosciuti come tempi utili per diritto allo studio) nel mio caso n. 400 ore di stage equivarrebbero a n. 100 giorni di lavoro = 3 mesi in quanto come disabile grave non riesco a effettuare più di 4 ore al giorno numero di ore molto difficili da raggiungere per dipendente comunale che continua a lavorare per sostenere le spese quotidiane e quindi dovrei richiedere un periodo di permesso non retribuito per tre mesi il tutto è pagina 14 di 18 complicato dal fatto che il permesso per studio, del quale usufruisco, è di tipo anno solare e quindi scade al 31.12.2022 e non ho alcuna certezza di poterne usufruire per il 2023. (…). A motivo di quanto sopra prevedo che per continuare gli studi nel 2023 prevedo di dover richiedere permessi sia per L. 104/92 che ferie fino a marzo
2023…”. Ed ancora nella mail del 21.1.2023 inviata dal ricorrente al tutor suindicato, si legge: “prego voler esaminare una proposta di riduzione della durata per vari motivi 1. Per dipendente pubblico in regime part -time a causa disabilità effettuare
400 ore di tirocinio significa perdere 100 gg di lavoro equivalenti a 4 mesi di lavoro insostenibile a causa della perdita di stipendio per troppo lunga durata riducendolo
a 200 oppure 100 ore sarebbe sicuramente maggiormente sostenibile.
2. Ho ottenuto riconoscimento da UNIPA di 4 cfu per tirocinio ed ho già inviato documentazione relativa a questo riconoscimento, in base a pregressa esperienza. Forse potrebbe essere fatto valere in sostituzione/riduzione dello stage.”).
Alla luce di tali richieste, non giustificate dalla condizione di disabilità del ricorrente bensì da problemi di inconciliabilità tra lavoro e ore di tirocinio, l'università convenuta ha comunque cercato di venire incontro al ricorrente, acconsentendo a che il tirocinio venisse svolto vicino al suo luogo di residenza, che venisse prorogato il termine della conclusione del medesimo dall'ottobre 2023 fino alla fine dell'anno
2023 ed ha, anche suggerito al ricorrente, una ulteriore modalità di svolgimento di tirocinio cioè attività da remoto gestita internamente dall' oppure ore CP_1 frazionate in parte presso l'ente individuato e in parte da remoto (cfr. doc. 17 di parte convenuta contenente comunicazione mail del 20.2.2023 nella quale il tutor del master scrive: “Inoltre, come avrai visto, abbiamo individuato un'ulteriore possibilità per tutte e tutti: il prof. , infatti, ha dato la disponibilità per Per_2 costruire anche percorsi di 'tirocinio interno' (…) sui temi dei visti e delle espulsioni.
Se per te può risultare un'ipotesi percorribile, possiamo capire insieme come impostare questo ragionamento.”).
Tuttavia, il ricorrente, nello scambio di mail temporalmente successivo, insiste nel richiedere all'università quanto già in precedenza richiesto sottolineando l'irragionevolezza del mancato riconoscimento di attività pregresse e valutando la proposta di svolgere attività da remoto scarsamente interessante. Afferma, inoltre,
l'irragionevolezza nel non aver previsto accomodamenti in caso di inabilità ma, pagina 15 di 18 andando a motivare nuovamente le proprie richieste il ricorrente ribadisce: “non avrei difficoltà a svolgere il monte ore stabilito in 400 se fossi giovane e disoccupato normodotato, ma la mia situazione personale è ben diversa (…) in Comune mi hanno riconosciuto a partire da marzo diritto allo studio per 100 ore (ben lontano da quanto richieste l'Università) parametrando il diritto allo studio ottenuto con il part- time che svolgo. Essendo il diritto allo studio su base solare, finito quello del 2022 a dicembre in attesa di avere risposta alla richiesta relativa al 2023 per frequentare le lezioni di gennaio, febbraio, marzo 2023 ho dovuto utilizzare le ferie residue dell'anno precedente. Per vedermi riconosciuto lo stage come diritto allo studio mi sono dovuto rivolgere al sindacato e sono tuttora in attesa di riscontro in quanto si tratta di Comune di dimensioni piccole e dotato di personale in misura ridotta.
Assunto che mi venga riconosciuto il diritto allo studio dall'Ente dove lavoro (100 ore) resterebbero ulteriori 300 ore da svolgere per raggiungere quanto richiesto da
per cui in assenza di riconoscimento di attività pregresse dovrei assentarmi CP_5 dal lavoro per almeno tre mesi, utilizzando permessi non retribuiti. Al momento sono
l'unico occupato in famiglia (mia moglie ucraina è disoccupata da tempo e percepisce NASPO) per cui mi riuscirebbe difficile rinunciare allo stipendio (circa
100 euro mensili) per questi tre mesi. Oltretutto ho in corso il pagamento del riscatto della laurea triennale fino a dicembre 2023 per cui assolutamente ho necessità di percepire lo stipendio mensile per coprire almeno in parte le rate.” (cfr. doc. 20 parte convenuta).
Appare chiaro, allora, che l'obiettivo del ricorrente non era ottenere un accomodamento ragionevole alla luce delle sue condizioni di disabilità ma bensì ottenere la riduzione del monte ore dedicate al tirocinio al fine di non perdere gli emolumenti relativi al proprio lavoro da dipendente pubblico.
Non appare, dunque, che il comportamento dell'università sia stato di carattere discriminatorio avendo cercato, fattivamente, di venire incontro a tutte le richieste di controparte, tentando di agevolare lo svolgimento del tirocinio del medesimo, non potendo, tuttavia, acconsentire alla riduzione del monte ore o all'eccessivo prolungamento del periodo di tirocinio perché contrario alle regole del bando.
pagina 16 di 18 L'università convenuta ha, altresì, dimostrato di essere venuta ulteriormente incontro alle richieste di controparte prolungando il periodo di tirocinio fino al 31.12.2023, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti.
Dalla disamina della stessa risulta anche che il ricorrente avesse fornito il suo assenso allo svolgimento del tirocinio secondo le modalità da ultimo concordate (cfr. doc. 23 parte convenuta), per poi tuttavia ripensarci ed affermare in data 16.7.2023 “se mi verrà riconosciuto un termine congruo per effettuare le due diverse attività (tirocinio effettivo su Prato + tirocinio interno mediante ricerca) da me accettate, consistente nello slittamento del termine di completamento del tirocinio (spalmando l'impegno su periodo più lungo a causa sia lavoro che disabilità) almeno da ottobre 2023 a febbraio 2024, avrò effettiva speranza/confidenza di poterlo svolgere in modo onorevole e dignitoso” (cfr. doc. 31 parte convenuta) comunicando, infine, in data
15.9.2023 “purtroppo per il tirocinio non ci sono stati sviluppi. Informo che questo anno non riesco a svolgerlo per varie incompatibilità (orario di lavoro, periodo limitato di effettuazione, inconciliabilità tempi di lavoro/tirocinio)” (cfr. doc. 33 parte convenuta).
Pertanto, all'esito del giudizio si ritiene che non vi sia stato alcun comportamento discriminatorio ai danni del ricorrente, il quale, nonostante i numerosi accorgimenti posti in essere dall'università per venire incontro alle sue esigenze (tirocinio in modalità ibrida, con proroga del termine e con svolgimento in struttura vicina alla sua residenza), ha assunto un comportamento teso esclusivamente a cercare di ottenere tutte le condizioni che aveva posto, giustificate non sulla sua disabilità ma su esigenze lavorative che, seppur legittime, non potevano essere prese in considerazione dell'ateneo.
Non è emerso, inoltre, un lassismo da parte della convenuta e una inerzia nel rispondere alle richieste del ricorrente. La documentazione offerta in giudizio, difatti, chiarisce indubbiamente che l'ateneo ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze del ricorrente, attivandosi con solerzia per individuare soluzioni alternative.
La decisione di non ammissione al master dell'anno successivo è decisione che non può essere rivista dal presente giudice trattandosi di decisione discrezionale rimessa al giudice amministrativo.
pagina 17 di 18 Tanto basta per respingere il ricorso e ritenere assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 2/12/2025
Il Giudice
dott. Costanza Comunale
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