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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/02/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 5992/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1
MISILMERI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
sito in via Gorizia 22, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, ,
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9
rappresentati e difesi dall'avv.to BRUNO DANIELA ed
[...]
elettivamente domiciliati presso l'
[...]
- Via S. Lorenzo 312/G Controparte_10
Palermo.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 29/01/2024 tenutasi in trattazione scritta ai seni e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 23/06/2021, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il e le parti indicate in Controparte_1
epigrafe, avendo premesso:
di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA, al Dirigente Scolastico dell' , indicando i propri titoli culturali e di servizio;
Controparte_2
di aver ottenuto un punteggio totale di 8.1 per il profilo Assistente Amministrativo
(AA) e 12.03 per il profilo Collaboratore Scolastico (CS) con la pubblicazione della graduatoria definitiva, venendo così chiamata da diversi istituti quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato;
che, con decreto del 17 maggio 2019 n. 03232, il Dirigente scolastico dell'
[...]
di Palermo, riesaminata la domanda aveva rideterminato, in autotutela, il CP_2
suo collocamento nella graduatoria di terza fascia d'istituto per il personale ATA, per il triennio 2017-2019, attribuendole un punteggio totale di 7.60 per il profilo di AA e di
7.60 per il profilo di CS;
che, nonostante la comunicazione del suddetto decreto agli altri istituti, era stata convocata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato, fino a che tali istituti- sulla scorta del decreto di rettifica del punteggio- avevano revocato la proposta contrattuale o in autotutela avevano considerato il servizio prestato, non di diritto, ma di fatto negandole il relativo punteggio.
Chiese pertanto: “contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di rettifica dalle graduatorie ATA, triennio 2017-2019 della provincia di Palermo per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente. - riconoscere tutti i titoli culturali conseguiti, e il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato anche al fine dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA, consentendo una rettifica dei titoli di culturali e di servizio già prodotti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie;
-
Ordinare il riconoscimento del punteggio giuridico nelle nuove graduatorie di III e la corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte per il posto che il lavoratore occupava prima della risoluzione del contratto.”
2 Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di CP_1
legittimazione passiva degli uffici periferici e degli Istituto scolastici evocati in giudizio e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione di parte resistente in merito al difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e degli istituti chiamati in giudizio, sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui: “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente Controparte_1
generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in Controparte_11
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai CP_1
sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva". (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 32938 del 09/11/2021, Rv. 662828 - 01), “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del
d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011).
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene, in primo luogo, illegittima la procedura con cui il
Dirigente Scolastico dell' a seguito della verifica dei titoli e Controparte_2
documenti allegati alla domanda, ha rettificato il punteggio, riducendolo per il profilo di
Assistente Amministrativo da 8,1 a 7,60, e per il profilo di collaboratrice scolastica da
12.03 a 7.60, ed inviando il suddetto decreto agli altri istituti.
La SI.ra , lamenta, in particolare, la violazione del principio di Pt_1
tempestività di cui all'art.
7.5 del D.M. 640/2017, essendo intervenuto il controllo
3 dell'istituto di Palermo circa 19 mesi dopo la presentazione della Org_1
domanda, (“art.7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico”), nonché la mancata comunicazione della rettifica del punteggio alla stessa, in violazione di quanto statuito dall'art.
7.6 del medesimo DM (“art. 7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante e nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte).
Orbene, le norme soprariportate sanciscono chiaramente che i controlli dei titoli e dei documenti auto dichiarati in sede di presentazione della domanda online “sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante”(art.7 comm5 D.m. 640/2017) e che, in caso di mancata convalida, il dirigente scolastico dell'istituto che conferisce la supplenza
“assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi” (art.7 comma
6 D.M. 640/2017), comunicandole sia alla parte interessata che agli altri istituti.
Come detto, parte ricorrente censura l'illegittimità della verifica eseguita dal dirigente scolastico dell'istituto perché intempestiva, non comunicata CP_2
alle altre istituzioni scolastiche ed infine priva di qualsivoglia motivazione.
Tali lagnanze, pur fondate, non conducono, però, all'accoglimento delle pretese attoree.
Dai documenti in atti è effettivamente emerso che la Scuola a cui venne inoltrata la domanda (ovverosia l' di Palermo) ha svolto i propri controlli solo Controparte_2
dopo un rilevante lasso di tempo, visto che la domanda è del 10.10.2017 (all.1) ed il
4 decreto di rettifica del 17.05.2019, sussistendo dunque un evidente lesione del principio di tempestività sopra richiamato.
Non vi è, poi, una piena prova della comunicazione del suddetto decreto alla ricorrente sulla scorta dell'allegato n.9 di parte resistente relativo alla mail asseritamente inviata dall'istituto, non potendosi trarre dal formato di tale documento alcuna certezza sui documenti ad esso allegati o sulla sua provenienza.
Tali vizi procedurali non fondano, però, il diritto della ricorrente alla riassunzione né alla conferma del punteggio inizialmente riconosciuto, dal momento che parte resistente ha convincentemente dimostrato l'inadeguatezza di buona parte dei titoli allegati alla domanda tale da giustificare la rettifica del punteggio.
Invero la ricorrente, nel caso di specie, ha allegato una serie di attestati e/o titoli culturali (cfr. all. 4) estranei al profilo professionale d'interesse (assistente amministrativo e collaboratore scolastico) avendo diritto, in relazione ai medesimi, alla valutazione del solo diploma di maturità e dell'attestazione di addetto ai servizi per l'infanzia, come previsto dall'art.2 di cui al DM 640/2017, che disciplina i “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” specificando che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e lO e tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del 29.11.2007,sottoscritta il 25 Org_2
luglio 2008e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A ) - Assistente
Amministrativo:
1 - Diploma di maturità; (…) G ) - Collaboratore Scolastico: 1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regione” (co. 2.5).
Dunque, pur ammettendo la sussistenza di un evidente vizio procedurale nell'espletamento della suddetta verifica, non si avrebbe comunque una conferma del punteggio originariamente attribuito, dovendosi ritenere corretta sia la rettifica che la risoluzione del contratto di lavoro prot. n.16052 del 21 settembre 2020 stipulato dalla ricorrente, con dell' di Palermo per il conferimento di una Organizzazione_3
5 supplenza quale collaboratore scolastico (dal 21 settembre 2020 al 31 agosto 2021 per
36 ore settimanali) e per la quale la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : ““in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa..”(Cass.n. 4057/2021).
Sebbene, dunque, debba ritenersi legittimo l'accertamento della nullità del contratto di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica appare comunque palese una violazione da parte della stessa dei principi di correttezza e buona fede, cristallizzati nella procedura di cui al DM. 640/2017; tale condotta astrattamente fonte di una responsabilità precontrattuale potrebbe giustificare il risarcimento per il danno subito “ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione”.
Nel caso di specie, però, tale danno non è stato né allegato né provato in quanto era onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza dell'interesse negativo o la legittima aspettativa alla conclusione del contratto, circostanza questa che– si ribadisce- non è mai stata né allegata né dimostrata.
Merita invece parziale accoglimento l'ulteriore domanda relativa al riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti ,l Controparte_6 [...]
di Palermo, il di Palermo, l' CP_7 Controparte_9 Organizzazione_3
di Palermo, nel periodo successivo alla rettifica del punteggio (ovvero
[...]
successivamente al decreto del 17.05.2019 n.03232) considerato solo di fatto e non di diritto.
La decisione dei dirigenti scolastici di considerare il servizio reso presso:
6 la di Palermo dal 21 ottobre 2019 al 23 ottobre 2019 e Controparte_6
dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020;
l' di Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019; Controparte_7
il di Palermo dal 12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019; Controparte_9
l' di Palermo dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020; Organizzazione_3
come servizio di mero fatto e non attribuire per esso alcun punteggio, non trova, infatti, alcun fondamento nella normativa vigente.
Ed anzi, come condivisibilmente evidenziato in ricorso, l'unica specifica disposizione applicabile al caso di specie si rinviene nell'art.
7.7 del D.M. 640/2017, secondo cui : “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente,
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente co ma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Nel caso odierno, specie in assenza di qualsiasi deduzione o prova che era onere dell'amministrazione convenuta fornire sul punto, non si rinviene alcuna delle tassative ipotesi appena descritte;
la ricorrente è pacificamente in possesso del “titolo di studio richiesto per l'accesso” ai profili richiesti e le dichiarazioni rese nella domanda amministrativa non possono ritenersi “mendaci”, potendosi ritenere tale solo l'affermazione di un fatto, l'espletamento di un servizio o il possesso di titoli del tutto falsi, ma non di una circostanza ovvero il possesso di alcuni titoli che, seppur veri, siano di dubbia rilevanza ai fini del punteggio.
In definitiva, quindi, la seconda censura va accolta e l'amministrazione scolastica va condannata a riconoscere ai fini del punteggio in graduatoria della ricorrente anche il servizio prestato presso la di Palermo dal 21 ottobre 2019 Controparte_6 al 23 ottobre 2019 e dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020; l' di Controparte_7
Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019;il di Palermo dal Controparte_9
12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019 e il 14 dicembre 2019;l' Organizzazione_3
di Palermo dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020;
[...]
7 Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'amministrazione convenuta a rideterminare il punteggio spettante alla ricorrente nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale ATA della provincia di Palermo per il triennio 2021-24, considerando a fini giuridici il servizio prestato presso la di Controparte_6
Palermo dal 21 ottobre 2019 al 23 ottobre 2019 e dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio
2020; l' di Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019; il Controparte_7
di Palermo dal 12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019, e Controparte_9
il14.12.2019.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo l'8.02.2024.
IL GIUDICE
Dante Martino
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 5992/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1
MISILMERI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
sito in via Gorizia 22, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, ,
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 [...]
, Controparte_8 Controparte_9
rappresentati e difesi dall'avv.to BRUNO DANIELA ed
[...]
elettivamente domiciliati presso l'
[...]
- Via S. Lorenzo 312/G Controparte_10
Palermo.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 29/01/2024 tenutasi in trattazione scritta ai seni e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 23/06/2021, la sig.ra Parte_1
convenne in giudizio il e le parti indicate in Controparte_1
epigrafe, avendo premesso:
di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA, al Dirigente Scolastico dell' , indicando i propri titoli culturali e di servizio;
Controparte_2
di aver ottenuto un punteggio totale di 8.1 per il profilo Assistente Amministrativo
(AA) e 12.03 per il profilo Collaboratore Scolastico (CS) con la pubblicazione della graduatoria definitiva, venendo così chiamata da diversi istituti quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato;
che, con decreto del 17 maggio 2019 n. 03232, il Dirigente scolastico dell'
[...]
di Palermo, riesaminata la domanda aveva rideterminato, in autotutela, il CP_2
suo collocamento nella graduatoria di terza fascia d'istituto per il personale ATA, per il triennio 2017-2019, attribuendole un punteggio totale di 7.60 per il profilo di AA e di
7.60 per il profilo di CS;
che, nonostante la comunicazione del suddetto decreto agli altri istituti, era stata convocata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato, fino a che tali istituti- sulla scorta del decreto di rettifica del punteggio- avevano revocato la proposta contrattuale o in autotutela avevano considerato il servizio prestato, non di diritto, ma di fatto negandole il relativo punteggio.
Chiese pertanto: “contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di rettifica dalle graduatorie ATA, triennio 2017-2019 della provincia di Palermo per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente. - riconoscere tutti i titoli culturali conseguiti, e il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato anche al fine dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA, consentendo una rettifica dei titoli di culturali e di servizio già prodotti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie;
-
Ordinare il riconoscimento del punteggio giuridico nelle nuove graduatorie di III e la corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte per il posto che il lavoratore occupava prima della risoluzione del contratto.”
2 Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di CP_1
legittimazione passiva degli uffici periferici e degli Istituto scolastici evocati in giudizio e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione di parte resistente in merito al difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e degli istituti chiamati in giudizio, sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui: “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente Controparte_1
generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in Controparte_11
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai CP_1
sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva". (Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 32938 del 09/11/2021, Rv. 662828 - 01), “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del
d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011).
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene, in primo luogo, illegittima la procedura con cui il
Dirigente Scolastico dell' a seguito della verifica dei titoli e Controparte_2
documenti allegati alla domanda, ha rettificato il punteggio, riducendolo per il profilo di
Assistente Amministrativo da 8,1 a 7,60, e per il profilo di collaboratrice scolastica da
12.03 a 7.60, ed inviando il suddetto decreto agli altri istituti.
La SI.ra , lamenta, in particolare, la violazione del principio di Pt_1
tempestività di cui all'art.
7.5 del D.M. 640/2017, essendo intervenuto il controllo
3 dell'istituto di Palermo circa 19 mesi dopo la presentazione della Org_1
domanda, (“art.7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico”), nonché la mancata comunicazione della rettifica del punteggio alla stessa, in violazione di quanto statuito dall'art.
7.6 del medesimo DM (“art. 7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante e nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte).
Orbene, le norme soprariportate sanciscono chiaramente che i controlli dei titoli e dei documenti auto dichiarati in sede di presentazione della domanda online “sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante”(art.7 comm5 D.m. 640/2017) e che, in caso di mancata convalida, il dirigente scolastico dell'istituto che conferisce la supplenza
“assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi” (art.7 comma
6 D.M. 640/2017), comunicandole sia alla parte interessata che agli altri istituti.
Come detto, parte ricorrente censura l'illegittimità della verifica eseguita dal dirigente scolastico dell'istituto perché intempestiva, non comunicata CP_2
alle altre istituzioni scolastiche ed infine priva di qualsivoglia motivazione.
Tali lagnanze, pur fondate, non conducono, però, all'accoglimento delle pretese attoree.
Dai documenti in atti è effettivamente emerso che la Scuola a cui venne inoltrata la domanda (ovverosia l' di Palermo) ha svolto i propri controlli solo Controparte_2
dopo un rilevante lasso di tempo, visto che la domanda è del 10.10.2017 (all.1) ed il
4 decreto di rettifica del 17.05.2019, sussistendo dunque un evidente lesione del principio di tempestività sopra richiamato.
Non vi è, poi, una piena prova della comunicazione del suddetto decreto alla ricorrente sulla scorta dell'allegato n.9 di parte resistente relativo alla mail asseritamente inviata dall'istituto, non potendosi trarre dal formato di tale documento alcuna certezza sui documenti ad esso allegati o sulla sua provenienza.
Tali vizi procedurali non fondano, però, il diritto della ricorrente alla riassunzione né alla conferma del punteggio inizialmente riconosciuto, dal momento che parte resistente ha convincentemente dimostrato l'inadeguatezza di buona parte dei titoli allegati alla domanda tale da giustificare la rettifica del punteggio.
Invero la ricorrente, nel caso di specie, ha allegato una serie di attestati e/o titoli culturali (cfr. all. 4) estranei al profilo professionale d'interesse (assistente amministrativo e collaboratore scolastico) avendo diritto, in relazione ai medesimi, alla valutazione del solo diploma di maturità e dell'attestazione di addetto ai servizi per l'infanzia, come previsto dall'art.2 di cui al DM 640/2017, che disciplina i “Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia” specificando che “I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e lO e tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del 29.11.2007,sottoscritta il 25 Org_2
luglio 2008e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: A ) - Assistente
Amministrativo:
1 - Diploma di maturità; (…) G ) - Collaboratore Scolastico: 1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regione” (co. 2.5).
Dunque, pur ammettendo la sussistenza di un evidente vizio procedurale nell'espletamento della suddetta verifica, non si avrebbe comunque una conferma del punteggio originariamente attribuito, dovendosi ritenere corretta sia la rettifica che la risoluzione del contratto di lavoro prot. n.16052 del 21 settembre 2020 stipulato dalla ricorrente, con dell' di Palermo per il conferimento di una Organizzazione_3
5 supplenza quale collaboratore scolastico (dal 21 settembre 2020 al 31 agosto 2021 per
36 ore settimanali) e per la quale la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui : ““in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo;
tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa..”(Cass.n. 4057/2021).
Sebbene, dunque, debba ritenersi legittimo l'accertamento della nullità del contratto di supplenza da parte dell'amministrazione scolastica appare comunque palese una violazione da parte della stessa dei principi di correttezza e buona fede, cristallizzati nella procedura di cui al DM. 640/2017; tale condotta astrattamente fonte di una responsabilità precontrattuale potrebbe giustificare il risarcimento per il danno subito “ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione”.
Nel caso di specie, però, tale danno non è stato né allegato né provato in quanto era onere di parte ricorrente dimostrare la sussistenza dell'interesse negativo o la legittima aspettativa alla conclusione del contratto, circostanza questa che– si ribadisce- non è mai stata né allegata né dimostrata.
Merita invece parziale accoglimento l'ulteriore domanda relativa al riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti ,l Controparte_6 [...]
di Palermo, il di Palermo, l' CP_7 Controparte_9 Organizzazione_3
di Palermo, nel periodo successivo alla rettifica del punteggio (ovvero
[...]
successivamente al decreto del 17.05.2019 n.03232) considerato solo di fatto e non di diritto.
La decisione dei dirigenti scolastici di considerare il servizio reso presso:
6 la di Palermo dal 21 ottobre 2019 al 23 ottobre 2019 e Controparte_6
dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020;
l' di Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019; Controparte_7
il di Palermo dal 12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019; Controparte_9
l' di Palermo dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020; Organizzazione_3
come servizio di mero fatto e non attribuire per esso alcun punteggio, non trova, infatti, alcun fondamento nella normativa vigente.
Ed anzi, come condivisibilmente evidenziato in ricorso, l'unica specifica disposizione applicabile al caso di specie si rinviene nell'art.
7.7 del D.M. 640/2017, secondo cui : “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente,
l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente co ma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Nel caso odierno, specie in assenza di qualsiasi deduzione o prova che era onere dell'amministrazione convenuta fornire sul punto, non si rinviene alcuna delle tassative ipotesi appena descritte;
la ricorrente è pacificamente in possesso del “titolo di studio richiesto per l'accesso” ai profili richiesti e le dichiarazioni rese nella domanda amministrativa non possono ritenersi “mendaci”, potendosi ritenere tale solo l'affermazione di un fatto, l'espletamento di un servizio o il possesso di titoli del tutto falsi, ma non di una circostanza ovvero il possesso di alcuni titoli che, seppur veri, siano di dubbia rilevanza ai fini del punteggio.
In definitiva, quindi, la seconda censura va accolta e l'amministrazione scolastica va condannata a riconoscere ai fini del punteggio in graduatoria della ricorrente anche il servizio prestato presso la di Palermo dal 21 ottobre 2019 Controparte_6 al 23 ottobre 2019 e dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020; l' di Controparte_7
Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019;il di Palermo dal Controparte_9
12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019 e il 14 dicembre 2019;l' Organizzazione_3
di Palermo dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020;
[...]
7 Sussistono giusti motivi, connessi al limitato accoglimento del ricorso, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'amministrazione convenuta a rideterminare il punteggio spettante alla ricorrente nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale ATA della provincia di Palermo per il triennio 2021-24, considerando a fini giuridici il servizio prestato presso la di Controparte_6
Palermo dal 21 ottobre 2019 al 23 ottobre 2019 e dal 15 gennaio 2020 al 15 gennaio
2020; l' di Palermo dal 29 ottobre 2019 al 30 novembre 2019; il Controparte_7
di Palermo dal 12 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019, e Controparte_9
il14.12.2019.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo l'8.02.2024.
IL GIUDICE
Dante Martino
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