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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 569/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. ATTARDI ANGELA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AR IO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
riassumendo nel merito l'opposizione Controparte_2 all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi n.
29484202200000075001, a seguito dell'ordinanza del 03.02.2023, con la quale il G.E., nel sospendere l'esecuzione forzata limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 59420160001004100000 e n.
59420180001095846000 e limitando il pignoramento al credito portato dall'avviso di addebito n. 59420170000739635000, assegnava alle parti pagina1 di 3
termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'insussistenza del credito portato dai tre avvisi, atteso, da un lato, l'avvenuto annullamento in sede giudiziale – a seguito di proposizione di opposizione ad atto di intimazione – di quelli recanti n.
59420160001004100000 e n. 59420180001095846000, e, dall'altro,
l'intervenuta estinzione del credito di cui all'avviso n.
59420170000739635000 per intervenuta prescrizione e decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo, eccepita nel giudizio n. 237/2018 RG incardinato innanzi al tribunale di Enna e pendente all'epoca del deposito del ricorso introduttivo.
Ha, altresì, eccepito la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi la nullità del pignoramento dei crediti verso terzi, con condanna di parte resistente per responsabilità aggrava ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha, Controparte_2 in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di 60 giorni individuato nell'ordinanza del 03.02.2023, e nel merito ha chiesto il rigetto della stessa, evidenziando, tra l'altro, di non essere mai stata parte dei giudizi proposti avvero gli avvisi di addebito e di non aver avuto contezza dell'esito degli stessi.
1.2.- Il precedente giudice rimetteva in termini il ricorrente per la proposizione del ricorso introduttivo.
1.3.- Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 490/2024, pubblicata il 16.10.2024, con la quale il giudice del lavoro di Enna ha annullato l'avviso di addebito n.
59420170000739635000 per intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione al ruolo.
2.- L'opposizione è fondata.
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3.- Parte ricorrente ha dato prova dell'avvenuto annullamento in sede giudiziale – in ordine al quale alcuna contestazione è stata mossa dall'agente della riscossione – degli avvisi di addebito n.
59420160001004100000, n. 59420180001095846000 e n.
59420170000739635000, con conseguente caducazione dei titoli esecutivi.
4.- Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità del pignoramento.
5.- Avendo parte resistente insistito nel rigetto del ricorso, anche a seguito del deposito della memoria difensiva, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
5.1.- Si ritengono non sussistenti gli estremi della condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c., non rinvenendosi, alla luce della preliminare eccezione in rito, una resistenza in giudizio senza la normale prudenza.
P Q M
DICHIARA l'illegittimità del pignoramento presso terzi n.
29484202200000075001;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 43,00 a titolo di spese documentate ed euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Enna, 04/12/2025
Il giudice
LU OP
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