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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa MA NT - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10820/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2025 da e da entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. MONACO GIUSEPPE, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa MA NT,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/1999 in
AV DI DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 1999;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 29.08.2004), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il Persona_2
04/05/2010) minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
il 02/05/1974, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2
in matrimonio in data 15/05/1999 in AV DI DI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
Dà atto che la signora continuerà a vivere presso la propria residenza di Pt_1
Pradamano (UD), Via Ellero n. 13, mentre il sig. presso l'abitazione Pt_2
familiare, sita in Remanzacco (UD), Via L. Miani n. 22, di sua proprietà esclusiva.
2) Dispone che la minore (nata Udine il 04.05.2010) sia Persona_3
affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
ne consegue che non è necessario alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale di Remanzacco, ove continuerà a vivere il sig. , Pt_2
unitamente al figlio economicamente indipendente. Per_1
3) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, dispone che il sig.
, genitore non collocatario, versi alla madre, a mezzo bonifico bancario in Pt_2
via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un importo di €.600,00 mensili, cifra annualmente rivalutabile ex indici Istat.
2 Le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse della figlia sono poste integralmente a carico del sig. , come da accordi tra i coniugi, secondo i Pt_2
criteri e le modalità di cui al Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd. 28.08.2015 Cron. n.3477/15 Tribunale di Udine.
Dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
Dà, altresì, atto che i genitori concordano che il versamento Pt_1
dell'assegno debba decorrere a partire dal mese successivo a quello di deposito del ricorso.
4) Dispone che la figlia starà con il padre secondo il seguente piano Persona_2
genitoriale:
• un pomeriggio/sera alla settimana, dalle ore 18.00 circa fino alle ore 9.00 circa del giorno successivo, che i genitori concorderanno compatibilmente con gli impegni della minore, nonché il fine settimana, da venerdì sera (ore 19.00) fino alla domenica sera nel periodo invernale, e fino al lunedì mattina nel periodo estivo, a settimane alterne;
• il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro, alternando annualmente il turno;
l'alternanza decorre da Natale 2025 in cui Persona_2
starà con il padre e da Pasqua 2026 in cui, invece, starà con la madre;
• durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre una settimana (che ad anni alterni cadrà dal 25 al 31 dicembre, quando a Natale sarà con il padre, ovvero, dal
26 dicembre al 6 gennaio, quando a Natale sarà con la madre);
• durante le vacanze pasquali trascorrerà con il padre alcuni giorni che, ad anni alterni, andranno dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua – con rientro dall'altro genitore per cena -, quando a Pasqua sarà con il padre, ovvero dalla cena della sera di Pasqua al mercoledì successivo, quando a Pasqua sarà con la madre;
3 • durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive;
dà atto che i genitori concordano che la signora potrà Pt_1
trascorrere gratuitamente con la figlia le ferie estive presso l'appartamento di
Lignano Sabbiadoro, di proprietà del padre, per almeno due settimane a stagione.
5) Dà atto che nessun provvedimento viene richiesto al Tribunale per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
6) Dispone che il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 1.200,00 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
ciò in considerazione del minor reddito percepito dalla stessa e del fatto che, nel corso della vita matrimoniale, si è dedicata e si dedica alla cura ed assistenza dei figli, consentendo al marito di occuparsi completamente della propria attività imprenditoriale;
l'assegno verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T. e verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. Dà atto che i coniugi concordano che il versamento dell'assegno debba decorrere a partire dal mese successivo a quello del deposito del ricorso.
7) Dà atto che al fine di regolamentare ogni rapporto patrimoniale derivante dalla separazione tra i coniugi e dalla comunione dei beni, il cui scioglimento si verifica a far data dalla trattazione scritta della fissata udienza, i coniugi concordano quanto segue, con i relativi benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.
8) Dà atto che la vettura HY SO targata EY787TR, di cui il sig.
risulta proprietario esclusivo, ma ricaduta in comunione legale dei beni, Pt_2
rimarrà, a partire dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in proprietà esclusiva al sig. , senza necessità di alcuna formalizzazione al PRA;
dà atto Pt_2
che detta vettura, attualmente in uso alla sig.ra continuerà ad essere Pt_1
utilizzata dalla stessa per 1 anno dal deposito del ricorso;
dà, altresì, atto che la
4 vettura VW POLO targata CG020KD, di cui il sig. risulta proprietario Pt_2
esclusivo, ma ricaduta in comunione legale dei beni, rimarrà, a partire dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in proprietà esclusiva al sig.
, senza necessità di alcuna formalizzazione al P.R.A. Dà atto che le parti Pt_2
dichiarano che, ad avvenuta esecuzione di quanto sopra convenuto, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo in relazione agli autoveicoli caduti di comunione dei beni.
9) Dà atto che per quanto attiene ai titoli di cui al conto amministrato n. 24
5070643, presso Banca di Cividale S.p.a. (300 azioni ordinarie B. Popolare di
Cividale, 2002,15 Arca Dinamico CL P;
951,125 Arca Real IT P PT;
524,682
Anima Select A AC PT;
74,662 JPMIF GL INCOM D DISL) intestati solo al sig.
, saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi: dà atto, pertanto, che il sig. Pt_2
trasferirà alla moglie entro e non oltre 15 giorni dal Pt_2 Parte_1
passaggio in giudicato della presente sentenza, metà dei suddetti titoli dal proprio deposito amministrato a quello che verrà indicato dalla moglie. Dà atto che qualora la natura dei titoli non consenta una divisione in natura (ad esempio per quote indivisibili), le parti convengono che tali titoli saranno liquidati e il ricavato sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti, entro il termine di 1 mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Dà atto che le parti si impegnano a concordare modalità operative con gli istituti di credito per la rapida esecuzione della suddivisione. Dà atto che i coniugi sono contitolari del conto corrente acceso presso Banca di Cividale S.p.a. 024
421378-5, che entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza verrà estinto con suddivisione dei saldi attivi tra i coniugi.
Dà atto che il sig. , titolare esclusivo, presso Banca di Cividale S.p.a., del Pt_2
conto corrente n. 024 1000532 e del conto corrente n. 24 32746-8, entro 15 giorni
5 dal passaggio in giudicato della presente sentenza, verserà alla signora Pt_3
il 50% dei saldi attivi degli stessi, nonché la metà dei saldi attivi di altri
[...]
conti correnti che, nel frattempo, dovessero essere accesi dallo stesso.
Dà atto che il saldo attivo del conto corrente della signora (n. 1000/1571 Pt_1
acceso presso Intesa SanPaolo Spa) rimarrà integralmente in capo alla stessa.
Dà atto che le parti si danno reciprocamente atto che, a esecuzione avvenuta di quanto sopra convenuto, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo in relazione ai titoli già ricompresi nella comunione legale così come alle somme attive giacenti nei conti correnti.
10) Dà atto che le parti dichiarano che, tra i beni della comunione legale oggetto di divisione, sono compresi anche gli incrementi aziendali della partecipazione societaria del sig. nella società NONINO COSTRUZIONI S.R.L. Parte_2
maturati durante il matrimonio, per un valore concordemente determinato in €
400.000,00 (quattrocentomila/00 euro). Dà atto che le parti convengono che la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) dovuta a titolo di quota spettante alla signora a fronte degli incrementi aziendali maturati durante il Parte_1
regime di comunione legale sarà corrisposta dal sig. , in n. 10 rate Parte_2
semestrali di pari importo, ciascuna di € 20.000,00 (ventimila/00 euro), da versarsi ogni sei mesi, con la prima rata dovuta entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, e le successive a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Dà atto che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal coniuge beneficiario. Dà atto che in caso di inadempimento di una delle rate oltre 30 giorni dalla scadenza, l'intero importo residuo si intenderà dovuto in un'unica soluzione e il coniuge avente diritto potrà agire per il recupero coattivo dell'intera somma residua. Dà atto che le parti dichiarano che, con il pagamento tempestivo ed integrale della somma di cui sopra, nulla avranno più a
6 pretendere a qualsiasi titolo in relazione agli incrementi aziendali maturati in costanza di comunione legale.
11) Dà atto che con l'adempimento delle pattuizioni di cui al ricorso i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale derivante dalla separazione tra gli stessi e dalla comunione legale dei beni.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV DI DI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa MA NT
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
7
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa MA NT - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10820/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 03/10/2025 da e da entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. MONACO GIUSEPPE, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa MA NT,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/1999 in
AV DI DI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 1999;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 29.08.2004), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il Persona_2
04/05/2010) minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
il 02/05/1974, e , nato a [...] il [...], uniti Parte_2
in matrimonio in data 15/05/1999 in AV DI DI (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove lo vorrà.
Dà atto che la signora continuerà a vivere presso la propria residenza di Pt_1
Pradamano (UD), Via Ellero n. 13, mentre il sig. presso l'abitazione Pt_2
familiare, sita in Remanzacco (UD), Via L. Miani n. 22, di sua proprietà esclusiva.
2) Dispone che la minore (nata Udine il 04.05.2010) sia Persona_3
affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
ne consegue che non è necessario alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale di Remanzacco, ove continuerà a vivere il sig. , Pt_2
unitamente al figlio economicamente indipendente. Per_1
3) A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, dispone che il sig.
, genitore non collocatario, versi alla madre, a mezzo bonifico bancario in Pt_2
via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un importo di €.600,00 mensili, cifra annualmente rivalutabile ex indici Istat.
2 Le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse della figlia sono poste integralmente a carico del sig. , come da accordi tra i coniugi, secondo i Pt_2
criteri e le modalità di cui al Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd. 28.08.2015 Cron. n.3477/15 Tribunale di Udine.
Dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla signora
Dà, altresì, atto che i genitori concordano che il versamento Pt_1
dell'assegno debba decorrere a partire dal mese successivo a quello di deposito del ricorso.
4) Dispone che la figlia starà con il padre secondo il seguente piano Persona_2
genitoriale:
• un pomeriggio/sera alla settimana, dalle ore 18.00 circa fino alle ore 9.00 circa del giorno successivo, che i genitori concorderanno compatibilmente con gli impegni della minore, nonché il fine settimana, da venerdì sera (ore 19.00) fino alla domenica sera nel periodo invernale, e fino al lunedì mattina nel periodo estivo, a settimane alterne;
• il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro, alternando annualmente il turno;
l'alternanza decorre da Natale 2025 in cui Persona_2
starà con il padre e da Pasqua 2026 in cui, invece, starà con la madre;
• durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre una settimana (che ad anni alterni cadrà dal 25 al 31 dicembre, quando a Natale sarà con il padre, ovvero, dal
26 dicembre al 6 gennaio, quando a Natale sarà con la madre);
• durante le vacanze pasquali trascorrerà con il padre alcuni giorni che, ad anni alterni, andranno dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua – con rientro dall'altro genitore per cena -, quando a Pasqua sarà con il padre, ovvero dalla cena della sera di Pasqua al mercoledì successivo, quando a Pasqua sarà con la madre;
3 • durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive;
dà atto che i genitori concordano che la signora potrà Pt_1
trascorrere gratuitamente con la figlia le ferie estive presso l'appartamento di
Lignano Sabbiadoro, di proprietà del padre, per almeno due settimane a stagione.
5) Dà atto che nessun provvedimento viene richiesto al Tribunale per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
6) Dispone che il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 1.200,00 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di assegno di mantenimento della stessa;
ciò in considerazione del minor reddito percepito dalla stessa e del fatto che, nel corso della vita matrimoniale, si è dedicata e si dedica alla cura ed assistenza dei figli, consentendo al marito di occuparsi completamente della propria attività imprenditoriale;
l'assegno verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T. e verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. Dà atto che i coniugi concordano che il versamento dell'assegno debba decorrere a partire dal mese successivo a quello del deposito del ricorso.
7) Dà atto che al fine di regolamentare ogni rapporto patrimoniale derivante dalla separazione tra i coniugi e dalla comunione dei beni, il cui scioglimento si verifica a far data dalla trattazione scritta della fissata udienza, i coniugi concordano quanto segue, con i relativi benefici fiscali previsti dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.
8) Dà atto che la vettura HY SO targata EY787TR, di cui il sig.
risulta proprietario esclusivo, ma ricaduta in comunione legale dei beni, Pt_2
rimarrà, a partire dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in proprietà esclusiva al sig. , senza necessità di alcuna formalizzazione al PRA;
dà atto Pt_2
che detta vettura, attualmente in uso alla sig.ra continuerà ad essere Pt_1
utilizzata dalla stessa per 1 anno dal deposito del ricorso;
dà, altresì, atto che la
4 vettura VW POLO targata CG020KD, di cui il sig. risulta proprietario Pt_2
esclusivo, ma ricaduta in comunione legale dei beni, rimarrà, a partire dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in proprietà esclusiva al sig.
, senza necessità di alcuna formalizzazione al P.R.A. Dà atto che le parti Pt_2
dichiarano che, ad avvenuta esecuzione di quanto sopra convenuto, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo in relazione agli autoveicoli caduti di comunione dei beni.
9) Dà atto che per quanto attiene ai titoli di cui al conto amministrato n. 24
5070643, presso Banca di Cividale S.p.a. (300 azioni ordinarie B. Popolare di
Cividale, 2002,15 Arca Dinamico CL P;
951,125 Arca Real IT P PT;
524,682
Anima Select A AC PT;
74,662 JPMIF GL INCOM D DISL) intestati solo al sig.
, saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi: dà atto, pertanto, che il sig. Pt_2
trasferirà alla moglie entro e non oltre 15 giorni dal Pt_2 Parte_1
passaggio in giudicato della presente sentenza, metà dei suddetti titoli dal proprio deposito amministrato a quello che verrà indicato dalla moglie. Dà atto che qualora la natura dei titoli non consenta una divisione in natura (ad esempio per quote indivisibili), le parti convengono che tali titoli saranno liquidati e il ricavato sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi mediante bonifico bancario sui rispettivi conti correnti, entro il termine di 1 mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Dà atto che le parti si impegnano a concordare modalità operative con gli istituti di credito per la rapida esecuzione della suddivisione. Dà atto che i coniugi sono contitolari del conto corrente acceso presso Banca di Cividale S.p.a. 024
421378-5, che entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza verrà estinto con suddivisione dei saldi attivi tra i coniugi.
Dà atto che il sig. , titolare esclusivo, presso Banca di Cividale S.p.a., del Pt_2
conto corrente n. 024 1000532 e del conto corrente n. 24 32746-8, entro 15 giorni
5 dal passaggio in giudicato della presente sentenza, verserà alla signora Pt_3
il 50% dei saldi attivi degli stessi, nonché la metà dei saldi attivi di altri
[...]
conti correnti che, nel frattempo, dovessero essere accesi dallo stesso.
Dà atto che il saldo attivo del conto corrente della signora (n. 1000/1571 Pt_1
acceso presso Intesa SanPaolo Spa) rimarrà integralmente in capo alla stessa.
Dà atto che le parti si danno reciprocamente atto che, a esecuzione avvenuta di quanto sopra convenuto, nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo in relazione ai titoli già ricompresi nella comunione legale così come alle somme attive giacenti nei conti correnti.
10) Dà atto che le parti dichiarano che, tra i beni della comunione legale oggetto di divisione, sono compresi anche gli incrementi aziendali della partecipazione societaria del sig. nella società NONINO COSTRUZIONI S.R.L. Parte_2
maturati durante il matrimonio, per un valore concordemente determinato in €
400.000,00 (quattrocentomila/00 euro). Dà atto che le parti convengono che la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) dovuta a titolo di quota spettante alla signora a fronte degli incrementi aziendali maturati durante il Parte_1
regime di comunione legale sarà corrisposta dal sig. , in n. 10 rate Parte_2
semestrali di pari importo, ciascuna di € 20.000,00 (ventimila/00 euro), da versarsi ogni sei mesi, con la prima rata dovuta entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, e le successive a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Dà atto che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal coniuge beneficiario. Dà atto che in caso di inadempimento di una delle rate oltre 30 giorni dalla scadenza, l'intero importo residuo si intenderà dovuto in un'unica soluzione e il coniuge avente diritto potrà agire per il recupero coattivo dell'intera somma residua. Dà atto che le parti dichiarano che, con il pagamento tempestivo ed integrale della somma di cui sopra, nulla avranno più a
6 pretendere a qualsiasi titolo in relazione agli incrementi aziendali maturati in costanza di comunione legale.
11) Dà atto che con l'adempimento delle pattuizioni di cui al ricorso i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto patrimoniale derivante dalla separazione tra gli stessi e dalla comunione legale dei beni.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AV DI DI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa MA NT
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
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