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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/12/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. R.G. 26/2025
P.U.;
PROMOSSO DA
C.F e P.I. , con sede legale a Brugnera (PN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Taglio n. 60, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Santini del foro di Pordenone, giusta procura in atti;
CON L'INTERVENTO DI
C.F. e P.I. con sede legale a Caltanissetta (CL), Via Tiziano 20S, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lo Vaso del foro di
Termini Imerese, giusta procura in atti;
*********
Letto il ricorso depositato in data 10.10.2025, con il quale la società ha Controparte_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società Controparte_2 rilevato che, successivamente alla proposizione del suddetto ricorso, in data 20.10.2025, la società
[...] ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale a proprio carico e che tale ricorso è stato CP_2 automaticamente inserito all'interno del procedimento unitario iscritto al n. 26/2025 R.G., già pendente ed originato dal precedente ricorso promosso dal creditore;
considerato che
all'udienza del 19.11.2025 i difensori delle parti hanno insistito in atti e che il procedimento è stato trattenuto in decisione;
pagina 1 di 5 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
esaminati gli atti e i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite ex artt. 42 e 367 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il centro degli interessi principali della società si trova nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione ad agire, comprovando un credito fondato su fatture insolute per forniture per un totale di € 6.913,78; ritenuta ammissibile la domanda di liquidazione giudiziale proposta dallo stesso debitore;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
ritenuto che
l'intimata, alla luce dell'oggetto sociale indicato nella visura camerale in atti, svolge attività
d'impresa commerciale;
ritenuto che
dall'esame degli ultimi tre bilanci depositati (quelli relativi agli anni 2022, 2023 e 2024) risulta il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
ritenuto che
il superamento della soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente non inferiore ad euro trentamila) risulta dimostrato dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, versata nel fascicolo telematico in data 06.11.2025, nella quale si dà atto di crediti iscritti a ruolo nei confronti della debitrice per un ammontare residuo pari ad € 65.948,75, oltre che dai debiti iscritti in bilancio;
ritenuto che
dall'analisi dei dati, che emergono dall'istruttoria svolta, risulta che la società intimata non
è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che sussiste uno stato di insolvenza non più reversibile;
considerato in particolare il rilevante indebitamento maturato dalla società ricorrente, come risultante dallo stato patrimoniale del bilancio 2024, che registra al 31.12.2024 debiti per € 343.340,00;
considerato che
i bilanci 2023 e 2024 riportano una perdita d'esercizio (pari rispettivamente a € 27.770,00
e a € 169.451,00) e che il bilancio 2024 evidenzia l'integrale erosione del capitale sociale, indicando un patrimonio netto negativo (pari a - € 166.086,00); considerato che il prospetto sulla situazione economica aggiornata al 16.10.2025, depositata dalla debitrice, registra una perdita di periodo pari a € 44.038,75; ritenuta, pertanto, sussistente una situazione di strutturale squilibrio finanziario, risultante dall'insufficienza dei ricavi a remunerare i costi fissi ed il capitale sociale;
considerato che
l'attivo indicato in seno all'ultimo bilancio depositato è principalmente costituito da
“rimanenze”, pari ad € 149.650,00 su un totale di € 183.748,00, e che è evidente l'inidoneità delle pagina 2 di 5 componenti attive del patrimonio ad essere convertite in liquidità sufficienti per il pagamento di tutti i debiti;
considerato, altresì, che risulta incontroversa, oltre che documentalmente provata, la chiusura del punto vendita sito in Caltanissetta, Via Leone XIII n. 22, e che la debitrice oggi detiene in locazione un solo immobile, ove sono conservate le giacenze di magazzino (si veda contratto depositato dalla debitrice in data 05.11.2025); considerato che la società risulta inattiva;
ritenuto che
, per tutto quanto sopra (costanti perdite di esercizio, significativo indebitamento, chiusura dei locali commerciali), è evidente il grave stato di decozione, non temporaneo, in cui versa la società ricorrente, tale da non consentirle di stare sul mercato in condizioni di equilibrio finanziario ed economico, né di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
consultato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della C.F. e P.I. con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a Caltanissetta, Via Tiziano 20S, n. REA CL-115202, in persona del suo legale rappresentante p.t.; nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore l'avv. Marco Maria Bennardo ( ), con invito ad accettare l'incarico C.F._1 entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 5 4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a segnalare l'eventuale mancato adempimento di cui al punto che precede al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 31 marzo 2026, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
pagina 4 di 5 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore e alle parti costituite ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Guarino, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. R.G. 26/2025
P.U.;
PROMOSSO DA
C.F e P.I. , con sede legale a Brugnera (PN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Taglio n. 60, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Santini del foro di Pordenone, giusta procura in atti;
CON L'INTERVENTO DI
C.F. e P.I. con sede legale a Caltanissetta (CL), Via Tiziano 20S, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lo Vaso del foro di
Termini Imerese, giusta procura in atti;
*********
Letto il ricorso depositato in data 10.10.2025, con il quale la società ha Controparte_1 chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società Controparte_2 rilevato che, successivamente alla proposizione del suddetto ricorso, in data 20.10.2025, la società
[...] ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale a proprio carico e che tale ricorso è stato CP_2 automaticamente inserito all'interno del procedimento unitario iscritto al n. 26/2025 R.G., già pendente ed originato dal precedente ricorso promosso dal creditore;
considerato che
all'udienza del 19.11.2025 i difensori delle parti hanno insistito in atti e che il procedimento è stato trattenuto in decisione;
pagina 1 di 5 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
esaminati gli atti e i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite ex artt. 42 e 367 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il centro degli interessi principali della società si trova nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che il creditore ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione ad agire, comprovando un credito fondato su fatture insolute per forniture per un totale di € 6.913,78; ritenuta ammissibile la domanda di liquidazione giudiziale proposta dallo stesso debitore;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
ritenuto che
l'intimata, alla luce dell'oggetto sociale indicato nella visura camerale in atti, svolge attività
d'impresa commerciale;
ritenuto che
dall'esame degli ultimi tre bilanci depositati (quelli relativi agli anni 2022, 2023 e 2024) risulta il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
ritenuto che
il superamento della soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente non inferiore ad euro trentamila) risulta dimostrato dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, versata nel fascicolo telematico in data 06.11.2025, nella quale si dà atto di crediti iscritti a ruolo nei confronti della debitrice per un ammontare residuo pari ad € 65.948,75, oltre che dai debiti iscritti in bilancio;
ritenuto che
dall'analisi dei dati, che emergono dall'istruttoria svolta, risulta che la società intimata non
è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che sussiste uno stato di insolvenza non più reversibile;
considerato in particolare il rilevante indebitamento maturato dalla società ricorrente, come risultante dallo stato patrimoniale del bilancio 2024, che registra al 31.12.2024 debiti per € 343.340,00;
considerato che
i bilanci 2023 e 2024 riportano una perdita d'esercizio (pari rispettivamente a € 27.770,00
e a € 169.451,00) e che il bilancio 2024 evidenzia l'integrale erosione del capitale sociale, indicando un patrimonio netto negativo (pari a - € 166.086,00); considerato che il prospetto sulla situazione economica aggiornata al 16.10.2025, depositata dalla debitrice, registra una perdita di periodo pari a € 44.038,75; ritenuta, pertanto, sussistente una situazione di strutturale squilibrio finanziario, risultante dall'insufficienza dei ricavi a remunerare i costi fissi ed il capitale sociale;
considerato che
l'attivo indicato in seno all'ultimo bilancio depositato è principalmente costituito da
“rimanenze”, pari ad € 149.650,00 su un totale di € 183.748,00, e che è evidente l'inidoneità delle pagina 2 di 5 componenti attive del patrimonio ad essere convertite in liquidità sufficienti per il pagamento di tutti i debiti;
considerato, altresì, che risulta incontroversa, oltre che documentalmente provata, la chiusura del punto vendita sito in Caltanissetta, Via Leone XIII n. 22, e che la debitrice oggi detiene in locazione un solo immobile, ove sono conservate le giacenze di magazzino (si veda contratto depositato dalla debitrice in data 05.11.2025); considerato che la società risulta inattiva;
ritenuto che
, per tutto quanto sopra (costanti perdite di esercizio, significativo indebitamento, chiusura dei locali commerciali), è evidente il grave stato di decozione, non temporaneo, in cui versa la società ricorrente, tale da non consentirle di stare sul mercato in condizioni di equilibrio finanziario ed economico, né di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
consultato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della C.F. e P.I. con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a Caltanissetta, Via Tiziano 20S, n. REA CL-115202, in persona del suo legale rappresentante p.t.; nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore l'avv. Marco Maria Bennardo ( ), con invito ad accettare l'incarico C.F._1 entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 3 di 5 4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a segnalare l'eventuale mancato adempimento di cui al punto che precede al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 31 marzo 2026, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
pagina 4 di 5 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore e alle parti costituite ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Guarino, magistrato ordinario in tirocinio.
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