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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
NA GE, GI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12039/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21901/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012023664/000 relativa a n. 4 cartelle per tassa auto dal 2008 al 2011.
Motivi di ricorso: prescrizione, cartelle mai notificate. Accertamenti mai notificati.
Agenzia Entrate SI eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici;
cartelle regolarmente notificate.
Regione Campania non si costituisce benchè notificata il 24/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie si evince che le cartelle risultano tutte notificate oltre i termini dei tre anni: 2008 il 13/02/2013,
2009 il 29/07/2014, il 2010 il 09/11/2015, 2011 il 13/07/2017. Gli accertamenti non risultano provati.
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificato che alla data della notifica delle cartelle i crediti iscritti erano già prescritti, accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la sola Regione Campania al pagamento di euro 300,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio da devolversi al difensore, Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute al pagamento in solido di € 300,00 per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
NA GE, GI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12039/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012023664000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21901/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012023664/000 relativa a n. 4 cartelle per tassa auto dal 2008 al 2011.
Motivi di ricorso: prescrizione, cartelle mai notificate. Accertamenti mai notificati.
Agenzia Entrate SI eccepisce la carenza di legittimazione passiva per gli atti prodromici;
cartelle regolarmente notificate.
Regione Campania non si costituisce benchè notificata il 24/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie si evince che le cartelle risultano tutte notificate oltre i termini dei tre anni: 2008 il 13/02/2013,
2009 il 29/07/2014, il 2010 il 09/11/2015, 2011 il 13/07/2017. Gli accertamenti non risultano provati.
Alla luce di quanto detto, la Corte, verificato che alla data della notifica delle cartelle i crediti iscritti erano già prescritti, accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la sola Regione Campania al pagamento di euro 300,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio da devolversi al difensore, Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute al pagamento in solido di € 300,00 per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1.