Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Tagliente e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. NI De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, dipendenti pubblici appartenenti rispettivamente allo Stato maggiore dell’Esercito e alla Guardia di Finanza, entrambi collocati in quiescenza a domanda a seguito del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio, hanno chiesto l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo degli scatti contemplati dalla disposizione citata.
Si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno e ha eccepito la decadenza dal beneficio per non avere il ricorrente prodotto la relativa istanza entro il termine previsto dalla legge; nel merito, poi, ha comunque argomentato per l’infondatezza della richiesta.
Con atto depositato in data 18 marzo 2025 il sig. -OMISSIS- ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, mentre il sig. -OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento della propria domanda.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
II) Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. per ciò che riguarda l’azione proposta dal sig. -OMISSIS-, tenuto conto della dichiarazione, sopra citata, di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
III) Per ciò che riguarda la posizione del sig. -OMISSIS-, il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla luce dei principi affermati dai più recenti orientamenti del giudice amministrativo.
In primo luogo, è infondata l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno perché, secondo un’esegesi che il collegio intende fare propria, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l’istituto previdenziale, ragione per cui l’amministrazione già datrice di lavoro del ricorrente è estranea alla vicenda (cfr. TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 n. 1308; sez. III, 31 marzo 2025 n. 452).
Nel merito, una condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di affermare che al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; -OMISSIS-, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v: Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10834; sez. II, 24 marzo 2023 n. 3041; sez. II, 23 marzo 2023 nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470; TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022 n. 9011; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1° aprile 2022 n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 19 marzo 2022 n. 153; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 193; TAR Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022 n. 6).
Infatti, l’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, prevede che “1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, poi, dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit.
Nella specie, poi, la situazione in cui versa il ricorrente si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., a mente del quale l’istituto de quo si applica anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Né la pretesa del ricorrente potrebbe essere disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza “deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, posto che il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge né al suo superamento essa ricollega alcuna decadenza (TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 nn. 1307-1308; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; -OMISSIS-, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
IV) In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Ai sensi degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; -OMISSIS-, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
Le spese di giudizio devono essere compensate con riguardo all’azione proposta dal sig. -OMISSIS- in considerazione dell’esito in rito del giudizio, mentre seguono la soccombenza dell’INPS con riguardo alla posizione del sig. -OMISSIS- e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo all’azione proposta dal sig. -OMISSIS-;
- Accoglie il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- e, per l’effetto, accerta il diritto del predetto ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore del sig. -OMISSIS-, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato; compensa integralmente tra le parti le spese relative al giudizio proposto dal sig. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL BI, Presidente
NI De LC, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De LC | IL BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.