Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Mitola -Presidente rel. dott. Michele Prencipe -Consigliere
dott. Emma Manzionna -Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1367/20243 promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliata in Manfredonia, alla Via Torre Parte_1 C.F._1
dell'Astrologo n. 15, presso e nello Studio dell'Avv. Annalisa PASTORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti recapiti: tel/fax 0884581934; pec: Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
CASTRIOTTA ( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e, CodiceFiscale_3
presso il suo studio elettivamente domiciliato in Manfredonia, alla via Maddalena n.111, (il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni oltre che a mezzo fax al n°0884/514318 e/o al seguente indirizzo PEC: . Email_2
- APPELLATO -
All'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata discussa mediante il deposito di note e repliche autorizzate e riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 473-bis c.p.c., notificato il 25.10.2023 unitamente al decreto di fissazione udienza,
conveniva in giudizio , chiedendo al Giudice adito: Controparte_1 Parte_1
“In via indifferibile ed ex art. 476-bis 15: “Disporre da subito la disciplina di tempi (pur se brevi, ma sistematici) e le modalità di esercizio paterno del diritto di visita sul figlio minore. Tale richiesta si fonda sul pregiudizio che il minore subisce, anche in tenera età, dalla totale assenza della figura paterna modalità di esercizio paterno del diritto di visita sul figlio minore.;
In via temporanea e urgente, ex art. 476-bis 22: “disporre l'affidamento condiviso del piccolo
, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
Persona_1 Parte_1
disporre che continui a concorrere al mantenimento di suo figlio, Controparte_1 Per_1
, con il versamento in favore dell' della somma mensile di € 250,00; spese
[...] Parte_1
ordinarie e straordinarie nell'interesse del figlio, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Foggia-
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Foggia del 18.03.2016; condannare la resistente al pagamento di spese, anche generali al 15%, e competenze di causa, oltre IVA (se dovuta) come per legge.”.
Deduceva, il , la compromissione del diritto di visita paterna ad opera dell' , CP_1 Pt_1
motivato dalla tenera età del minore e da riferiti problemi di salute del piccolo.
Costituitasi, , chiedeva: Parte_1
“In via preliminare e temporanea: 1) Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. ed il CP_1
minore in modalità neutra, mediante l'intervento degli operatori dei servizi Persona_1
sociali e/o del consultorio familiare;
In via principale: 2) Affidare in modo esclusivo il piccolo alla madre, Persona_1
determinando il diritto di visita dell'altro genitore, che dovrà essere esercitato nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, oltre che alla sua partecipazione nelle decisioni più importanti riguardanti il figlio;
Solo in via gradata, all'esito dell'attività istruttoria e delle determinazioni del Giudice adito, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la richiesta di affido esclusivo da parte della IG.ra Parte_1
: 3) Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle
[...]
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”
In ogni caso: 4) Disporre che il sig. provveda al mantenimento del figlio, in via Controparte_1
indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di Euro € 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di gennaio 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, rinviando per la disciplina delle spese ordinarie e straordinarie al protocollo d'intesa del
18.03.2016, depositato presso codesto Tribunale adito;
5) con condanna alle spese e competenze di causa, oltre ad accessori, come per legge.”
Rappresentava la che il proprio timore di consegnare il minore al padre, derivava da Pt_1
circostanze sopravvenute alla nascita del piccolo (il 12.01.2023) e da taluni comportamenti Per_1
aggressivi del , asseritamente cagionati da particolari dinamiche familiari vissute dallo CP_1
stesso.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'ascolto delle parti e disposta CTU.
Con ordinanza del 09.02.2024, il Giudice, confermava il collocamento del minore, di un anno, presso la madre, disponeva i provvedimenti provvisori in ordine al diritto di visita del padre e al versamento di un assegno di mantenimento per il piccolo pari a € 250,00. Per_1
All'udienza del 16.09.2023, Il Giudice: “ritenuta la causa pronta per la decisione;
lette le conclusioni delle parti;
rilevato che non vi è stata richiesta di termini per memorie ulteriori;
assume la causa in decisione, riservando di riferire al collegio e mandando al PM per il parere di competenza.”
In data 20.09.2023 veniva depositata la sentenza n. 2172/2024 con la quale il Tribunale così provvedeva: “- affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà avere rapporti con il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di loro, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore , la somma di € 300,00,
[...] Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 4.227,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come CP_1
per legge, se dovuti.
- ammonisce ambo i genitori in ordine alle rispettive responsabilità da esercitare nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore;
- dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di Manfredonia nonché al Consultorio Familiare affinché predispongano un piano della durata di nove mesi di sostegno alla genitorialità in favore del minore”.
Con ricorso ex art. 473 bis n.30 c.p.c., inoltrato per la notifica in data 02 dicembre 2024, Pt_1
, proponeva appello avverso la sentenza n.2172/2024, emessa dal Tribunale di Foggia,
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni esplicate nella premessa in diritto;
2) Nel merito, non opponendosi al percorso di affiancamento dei servizi sociali, per tutti gli idonei interventi di sostegno e per evitare qualsiasi pregiudizio al minore, confermare l'affidamento congiunto dello stesso, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
3) accertare e dichiarare illogica e contraddittoria la statuizione della soccombenza in capo alla
IG.ra e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata compensando le spese di lite Parte_1
nonché quelle di CTU, per i motivi indicati al punto n. 4) in diritto;
4) condannare, in caso di resistenza, la controparte, alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del presente giudizio”.
Costituitosi, si opponeva all'appello ma consentiva alla compensazione di tutte Controparte_1
le spese di lite fatta eccezione per le spese di CTU e segnatamente così concludeva:
“A) Preliminarmente rigettare l'avversa eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado;
B) Confermare le statuizioni in ordine all'affido di cui alla sentenza di primo grado, quindi affidamento congiunto e collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
C) Compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
D) In ordine alla spese della CTU, chiede che siano lasciate a carico dell'appellante, in subordine, ci si rimette alla prudente valutazione della Corte di
Appello adita”.
All'udienza del 13.05.2025 sulle conclusioni delle parti, lette le memorie difensive e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza del Tribunale di Foggia Parte_1
denunciando una violazione del diritto di difesa nell'aver il giudicante riservato la causa in decisione all'esito dell'udienza fissata per la verifica degli esiti della CTU, rappresentando che fissata una successiva udienza dedicata alla precisazione delle conclusioni avrebbe potuto rinunciare alla richiesta di affido esclusivo, visti gli esiti della CTU, rimarcando tuttavia che l'istanza di affido congiunto era comunque indicata come subordinata.
Ciò avrebbe influito, così come rappresentato nell'ulteriore motivo di appello, sul giudizio di piena soccombenza espresso dal Tribunale che aveva comportato la condanna alle spese della appellante. Rilevava altresì la che, in ogni caso essa non poteva dirsi comunque interamente Pt_1
soccombente in quanto il Tribunale aveva accolto la richiesta di passare da € 250,00 a € 300,00 la quota per il mantenimento del figlio a carico del padre. Per_1
Il primo motivo è infondata.
Rileva infatti la Corte che la norma di cui all'art. 473 bis.22 cpc ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, testualmente al 4° comma così prevede che: “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione”.
Nella specie si evince dalla lettura dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza, tenutasi in modalità scritta, il 16.09.2024 che il giudice “Ritenuta la causa pronta per la decisione, lette le conclusioni delle parti, rilevato che non vi è stata richiesta di termini per memorie ulteriori, assume la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e mandando al Pm per il parere di competenza” .
Ed infatti nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2024 la , per il tramite del Pt_1
proprio difensore dopo aver reiterato diffusamente le richieste contenute nell'atto introduttivo, commentato gli esiti della CTU e ribadito le ulteriori richieste istruttorie, precisando come segue le conclusioni:
“In via principale:
1) Affidare in modo esclusivo il piccolo alla madre, attese le difficoltà di dialogo Persona_1
e le persistenti criticità caratteriali delle parti, almeno fino al compimento dei 3/4 anni di vita del minore, con mantenimento del diritto di visita dell'altro genitore, che dovrà essere esercitato nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, oltre che alla sua partecipazione nelle decisioni più importanti riguardanti il figlio;
In via gradata, all'esito dell'attività istruttoria e nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la richiesta di affido esclusivo da parte della IG.ra : Parte_1
2) Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente con la madre, rimettendo al Giudice ogni decisione suggerito dal CTU in ordine al supporto alla genitorialità.
3) Specificare le modalità ed i tempi di visita già stabiliti per i mesi di luglio e agosto, per i motivi su indicati”.
Non si comprende quindi in cosa sia consistita la dedotta violazione dei diritti della difesa che comunque ha avuto modo di esaminare e commentare gli esiti della CTU all'esito dei quali ha comunque ritenuto di ribadire le proprie richieste, ivi comprese le ulteriori richieste istruttorie, implicitamente rigettate dal giudice allorché aveva ritenuto la causa matura per la decisone.
Quanto alla soccombenza alla conseguente ripartizione delle spese, rileva la Corte che rispetto alle spese e agli onorari di causa le parti hanno chiesto concordemente che le stesse, per entrambi i gradi, siano ripartite fra le stesse e la Corte ne prende atto.
Debbono rimanere a carico della sola le spese di CTU. Pt_1
L'appellante, infatti, nonostante i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice, in relazione alla prole, avessero privilegiato l'affido condiviso e nonostante tali provvedimenti siano stati condivisi nelle conclusioni, dal CTU, la medesima abbia continuato, come evidenziato dal Giudice di prime cure, in via principale, ad insistere nella richiesta di affidamento esclusivo e di riduzione degli incontri padre-figlio.
L'appello va pertanto respinto
Le spese di lite del presente grado, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2172/2024, emessa dal Tribunale di Foggia, depositata Parte_1
il 20.09.2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza ivi compresa la statuizione relativa al pagamento delle spese di CTU a carico dell'appellante;
2. Compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025 Il Presidente rel. est.
Maria Mitola