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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/06/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 07.06.2024 ore 9.30
Esaminate le note di udienza depositate da parte ricorrente, con le quali conferma le conclusioni e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 13.31 dà lettura del dispositivo come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 pendente tra
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
SASSARI, Via Parigi, 10, presso e nello studio dell'avv. Gavino Roberto Conti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
C.F. ; Parte_3 C.F._4
, C.F. ; Parte_4 C.F._5
C.F. ; Parte_5 C.F._6
, nata a [...], C.F. ; CP_2 C.F._7
, C.F. ; Controparte_3 C.F._8
, C.F. ; Controparte_4 C.F._9
, c.f. Controparte_5 C.F._10
, c.f. Parte_2 C.F._11
, c.f. ; Parte_6 C.F._12
, c.f. ; Parte_7 C.F._13
c.f. ; Parte_8 C.F._14
, c.f. ; Parte_2 C.F._15
, c.f. ; Parte_9 C.F._16
, c.f. ; Parte_10 C.F._17
, c.f. ; Parte_11 C.F._18
, C.F. Parte_12 C.F._19
, c.f. ., convenuti contumaci Parte_13 C.F._20
*************** OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che il ricorrente, nato a [...], il [...]
( , è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale, dei fondi agricoli posti in Comune di Badesi, distinti nel N.C.T. di tale Comune al foglio 59, particelle 4204, 4285, 3268, 3173 e al foglio 61, particelle 145, 146, 147, 148, 230, 607, 608.
- ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso il competente Org_1
Territorio di Tempio Pausania, con esonero del Conservatore dei RR. II. da
[...]
ogni responsabilità al riguardo.
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Asseriva il ricorrente di aver utilizzato il terreno oggetto di causa da oltre vent'anni senza opposizione da parte di alcuno.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio;
pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale, all'udienza del
07.06.2024, viene trattenuta in decisione ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
All'esito dell'istruttoria svolta, invero, risultano provati i fatti costitutivi della domanda formulata dal ricorrente. Il teste , sentito Testimone_1 all'udienza del 01.03.2024, ha così dichiarato, dopo essergli stata mostrata la planimetria: “si e' vero, preciso che i terreni sono sempre stati utilizzati da mio cugino, da quando ricordo, da quando ero piccolo, quelli del foglio 61 sono nel territorio di badesi, a “cascia di riu” e sono acconto al fiume coghinas, mio cugino li utilizza per il pascolo lo da in affitto a terzi, prevalentemente d'estate perché
d'inverno spesso il fiume e' in piena, riconosco i luoghi nelle foto allegato 4; provvede alla raccolta del fieno ogni anno d'estate da sempre.
I terreni del foglio 59 sono in territorio di Badesi, localita' magialeddu, qui c'è un deposito attrezzi nel terreno ci sono degli alberi da frutto, i terreni del foglio 59 sono divisi tra loro e sono tutti recintati, ci sono i cancelli chiusi a chiavi, solo lui ha le chiavi, lo cura e lo pulisce, il deposito attrezzi e' chiuso a chiave. riconosco i luoghi nella foto 5. I rimanenti terreni del foglio 59, 4204, 4285, sono in territorio di
Badesi, località lu muntiggiu, si tratta di un unico terreno utilizzato da lui che ha eseguito le recinzioni, nel terreno mio cugino coltiva alberi di olivo;
riconosco le foto allegato 5. Adr: Nessuno in mia presenza ha mai contestato a mio cugino l'uso del terreno .”
Anche il teste , sentito nella medesima udienza ed Testimone_2 esibitagli la planimetria, ha confermato le circostanze dedotte dal ricorrente:
“ Si è vero, preciso che i terreni sono utilizzati da mio cugino da oltre venti anni quelli del foglio 61 sono nel territorio di Badesi, a “Cascia di Riu” e sono accanto al fiume Coghinas, mio cugino li utilizza per il pascolo, lo da in concessione a terzi, prevalentemente d'estate perché d'inverno spesso il fiume e' in piena, riconosco i luoghi nelle foto allegato 4. provvede, sempre tramite terzi, alla raccolta del fieno ogni anno d'estate da sempre. I terreni del foglio 59 sono in territorio di Badesi, localita' maggialeddu, qui c'è un deposito attrezzi nel terreno ci sono degli alberi da frutto, i terreni del foglio 59 sono divisi tra loro e sono tutti recintati, ci sono i cancelli chiusi a chiavi, solo lui ha le chiavi, lo cura e lo pulisce, il deposito attrezzi
e' chiuso a chiave. riconosco i luoghi nella foto 5. tra uno e l'altro credo passi una condotta idrica, i rimanenti terreni del foglio 59, 4204, 4285, sono in territorio di
Badesi, località lu muntiggiu, si tratta di un unico terreno utilizzato da lui che ha eseguito le recinzioni, nel terreno mio cugino lo tiene pulito e coltiva alberi di olivo,
c'è anche un vecchio frutteto di arance, riconosco le foto allegato 5.
La disciplina applicabile alla fattispecie è, dunque, da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso. In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell' animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dal ricorrente può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo il ricorrente posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità. Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo al ricorrente l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Le spese del giudizio, in mancanza di opposizione, devono essere compensate. La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara , nato a [...], il [...] Parte_1
( , pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale, dei fondi agricoli posti in Comune di Badesi, distinti nel N.C.T. di tale Comune al foglio 59, particelle 4204,4285, 3268, 3173 e al foglio 61, particelle 145, 146, 147, 148, 230, 607, 608;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 07/06/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
UDIENZA DEL 07.06.2024 ore 9.30
Esaminate le note di udienza depositate da parte ricorrente, con le quali conferma le conclusioni e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 13.31 dà lettura del dispositivo come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 607/2023 pendente tra
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
SASSARI, Via Parigi, 10, presso e nello studio dell'avv. Gavino Roberto Conti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONTRO
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, C.F. ; Parte_2 C.F._3
C.F. ; Parte_3 C.F._4
, C.F. ; Parte_4 C.F._5
C.F. ; Parte_5 C.F._6
, nata a [...], C.F. ; CP_2 C.F._7
, C.F. ; Controparte_3 C.F._8
, C.F. ; Controparte_4 C.F._9
, c.f. Controparte_5 C.F._10
, c.f. Parte_2 C.F._11
, c.f. ; Parte_6 C.F._12
, c.f. ; Parte_7 C.F._13
c.f. ; Parte_8 C.F._14
, c.f. ; Parte_2 C.F._15
, c.f. ; Parte_9 C.F._16
, c.f. ; Parte_10 C.F._17
, c.f. ; Parte_11 C.F._18
, C.F. Parte_12 C.F._19
, c.f. ., convenuti contumaci Parte_13 C.F._20
*************** OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che il ricorrente, nato a [...], il [...]
( , è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale, dei fondi agricoli posti in Comune di Badesi, distinti nel N.C.T. di tale Comune al foglio 59, particelle 4204, 4285, 3268, 3173 e al foglio 61, particelle 145, 146, 147, 148, 230, 607, 608.
- ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso il competente Org_1
Territorio di Tempio Pausania, con esonero del Conservatore dei RR. II. da
[...]
ogni responsabilità al riguardo.
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Asseriva il ricorrente di aver utilizzato il terreno oggetto di causa da oltre vent'anni senza opposizione da parte di alcuno.
I convenuti, sebbene ritualmente citati, non si costituivano in giudizio;
pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale, all'udienza del
07.06.2024, viene trattenuta in decisione ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione del terreno oggetto del presente giudizio merita di essere accolta.
All'esito dell'istruttoria svolta, invero, risultano provati i fatti costitutivi della domanda formulata dal ricorrente. Il teste , sentito Testimone_1 all'udienza del 01.03.2024, ha così dichiarato, dopo essergli stata mostrata la planimetria: “si e' vero, preciso che i terreni sono sempre stati utilizzati da mio cugino, da quando ricordo, da quando ero piccolo, quelli del foglio 61 sono nel territorio di badesi, a “cascia di riu” e sono acconto al fiume coghinas, mio cugino li utilizza per il pascolo lo da in affitto a terzi, prevalentemente d'estate perché
d'inverno spesso il fiume e' in piena, riconosco i luoghi nelle foto allegato 4; provvede alla raccolta del fieno ogni anno d'estate da sempre.
I terreni del foglio 59 sono in territorio di Badesi, localita' magialeddu, qui c'è un deposito attrezzi nel terreno ci sono degli alberi da frutto, i terreni del foglio 59 sono divisi tra loro e sono tutti recintati, ci sono i cancelli chiusi a chiavi, solo lui ha le chiavi, lo cura e lo pulisce, il deposito attrezzi e' chiuso a chiave. riconosco i luoghi nella foto 5. I rimanenti terreni del foglio 59, 4204, 4285, sono in territorio di
Badesi, località lu muntiggiu, si tratta di un unico terreno utilizzato da lui che ha eseguito le recinzioni, nel terreno mio cugino coltiva alberi di olivo;
riconosco le foto allegato 5. Adr: Nessuno in mia presenza ha mai contestato a mio cugino l'uso del terreno .”
Anche il teste , sentito nella medesima udienza ed Testimone_2 esibitagli la planimetria, ha confermato le circostanze dedotte dal ricorrente:
“ Si è vero, preciso che i terreni sono utilizzati da mio cugino da oltre venti anni quelli del foglio 61 sono nel territorio di Badesi, a “Cascia di Riu” e sono accanto al fiume Coghinas, mio cugino li utilizza per il pascolo, lo da in concessione a terzi, prevalentemente d'estate perché d'inverno spesso il fiume e' in piena, riconosco i luoghi nelle foto allegato 4. provvede, sempre tramite terzi, alla raccolta del fieno ogni anno d'estate da sempre. I terreni del foglio 59 sono in territorio di Badesi, localita' maggialeddu, qui c'è un deposito attrezzi nel terreno ci sono degli alberi da frutto, i terreni del foglio 59 sono divisi tra loro e sono tutti recintati, ci sono i cancelli chiusi a chiavi, solo lui ha le chiavi, lo cura e lo pulisce, il deposito attrezzi
e' chiuso a chiave. riconosco i luoghi nella foto 5. tra uno e l'altro credo passi una condotta idrica, i rimanenti terreni del foglio 59, 4204, 4285, sono in territorio di
Badesi, località lu muntiggiu, si tratta di un unico terreno utilizzato da lui che ha eseguito le recinzioni, nel terreno mio cugino lo tiene pulito e coltiva alberi di olivo,
c'è anche un vecchio frutteto di arance, riconosco le foto allegato 5.
La disciplina applicabile alla fattispecie è, dunque, da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso. In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell' animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad
“usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - che ai sensi dell'art. 1141
c.c. si presume in colui che esercita il potere di fatto sella cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Ciò posto si osserva come il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dal ricorrente può dirsi dimostrato all'esito delle risultanze processuali.
In ragione dei fatti sopra esposti ben possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda di usucapione, avendo il ricorrente posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità. Considerato, dunque, che le summenzionate circostanze forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo al ricorrente l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
Le spese del giudizio, in mancanza di opposizione, devono essere compensate. La sentenza è per legge soggetta a trascrizione.
*******
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- dichiara , nato a [...], il [...] Parte_1
( , pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta C.F._1 usucapione ultraventennale, dei fondi agricoli posti in Comune di Badesi, distinti nel N.C.T. di tale Comune al foglio 59, particelle 4204,4285, 3268, 3173 e al foglio 61, particelle 145, 146, 147, 148, 230, 607, 608;
- Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione della sentenza.
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania 07/06/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona