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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 9953/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma I c.p.c., vertente tra
e , rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 Parte_2 dagli Avv.ti Gaetano D'Errico e Vincenzo Adinolfi, elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo difensore in Caserta, Via Roma n. 11, Parco Europa, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Roberto Lazzini, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata del difensore: in virtù di procura allegata agli atti;
Email_1
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 5.11.2024;
Per la parte opposta: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 5.11.2024.
1 Con atto di precetto notificato in data 10.12.2021, la – sulla Controparte_1
base della sentenza n. 1030/2017, resa dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale in data
16.10-3.11.2017, munita di formula esecutiva in data 23.9.2021 – intimava altresì a Parte_2
e il pagamento della somma complessiva di € 19.764,69, oltre spese
[...] Parte_1
successive.
Tale intimazione consta dell'importo di € 13.430,00 a titolo di spese liquidate nel titolo oltre accessori, dell'importo di € 9.638,40 quale tassa di registro e compensi dell'atto di precetto.
Avverso il detto atto di precetto spiegavano opposizione le suddette intimate, adducendo a supporto i seguenti motivi: a) insussistenza della avversa pretesa per intervenuto adempimento;
b) erroneo riferimento alla solidarietà passiva;
c) non debenza dell'importo richiesto a titolo di IVA;
d) non debenza dell'importo intimato, relativo al pagamento della tassa di registro, nella somma indicata.
Sulla scorta di tali ragioni, rassegnavano le seguenti conclusioni: “… IN VIA PRELIMINARE: Si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto sia per i suoi profili di evidente illegittimità (fumus boni iuris), sia anche per il grave pregiudizio riveniente alle opponenti in considerazione dell'onerosità nell'esborso di una somma di così notevole importo soprattutto in relazione alla loro personale posizione economica, essendo la una semplice pensionata e Pt_1
la , percettrice di pensione di invalidità ed entrambe proprietarie unicamente Parte_2 dell'abitazione nella quale vivono (All. n. 12 ed All. n. 13). NELMERITO: Previo accertamento della non debenza del credito intimato per i motivi come sopra esposti, si revochi e/o annulli integralmente l'atto di precetto oggetto di opposizione con accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con conseguente condanna al pagamento della somma erroneamente versata a titolo di IVA e pari ad euro 1766,85 in favore delle opponenti in ragione del 50% ciascuno nonché della somma erroneamente versata a titolo di CAP e pari ad euro 308,89 in favore delle opponenti in ragione del 50% ciascuno il tutto per un totale di euro 2.075,74. IN VIA GRADATA E SALVO
GRAVAME: si riduca l'importo intimato nei limiti di quanto effettivamente e legittimamente dovuto compensandosi l'importo erroneamente versato con quello di cui dovesse essere accertata la debenza. Vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori per dichiarazione di anticipo. …” (cfr. pag. 7 ed 8 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio la opposta/intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
2 Con ordinanza del 3.5.2022, la scrivente – ritenuta prima facie la sussistenza dei presupposti per sospendere in parte qua l'efficacia del precetto opposto – accoglieva l'istanza di sospensione nei limiti della somma intimata di € 9.638,40, pari all'importo richiesto a titolo “Pagamento tassa registro”, mancando in atti prova dell'effettivo pagamento, e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, esso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, assunto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza figurata del 5.11.2024.
In punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis; ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che comunque devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (sebbene in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto
Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000 n.
15533).
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quelle sub a) e b) – la cui relazione suggerisce l'opportunità della trattazione congiunta - siano infondate a vadano, pertanto, respinte.
Giova precisare che, secondo la prospettazione delle istanti, “… il Tribunale, nel condannare
, e alle spese di lite nei confronti Parte_3 Parte_1 Parte_2
Contr dell'opposta, non previde il vincolo della solidarietà ed averlo fatto da parte di nell'intimazione di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione è una palese violazione della disposizione di cui all'art. 97 c.p.c.. Ed infatti, in assenza di diversa indicazione, la ripartizione delle spese avviene per quote con la conseguenza che l'intervenuto pagamento da parte delle opponenti dell'importo di euro 9.797,99 avvenuto con bonifico dell'11.6.2020, (All. n. 3) ha effetto estintivo della loro obbligazione. …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo).
3 Dunque, l'odierna parte opponente assume la violazione dell'art. 97 c.p.c. - atteso che la condanna al pagamento delle spese di lite (di cui al punto 4 della parte dispositiva del titolo) deve intendersi ripartita per quota tra i tre soggetti indicati – e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto a procedere, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tale assunto non può essere condiviso.
L'invocata applicazione dell'art. 97 c.p.c. risulta inconferente: quando essa disposizione parla di più soccombenti, si riferisce alla circostanza che ciascuno di essi si sia difeso in maniera indipendente;
diversamente, se più soggetti agiscono o si difendono in giudizio con il ministero di un unico difensore, che rediga atti ad essi riferibili e li patrocini congiuntamente, il concetto di parte soccombente impone di considerarli come una parte unica, onde la condanna alle spese li riguardava come tali (cfr. sul punto Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21894).
Deve, pertanto, farsi applicazione dell'art. 1294 c.c., secondo cui sussiste una presunzione di solidarietà passiva “se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Ed invero, la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale sottesa all'atto di precetto opposto, nel condannare gli attori (fra cui le odierne istanti) alla refusione delle spese di lite emette una condanna in solido, ragion per cui l'odierna opposta ben poteva intimare precetto a tutti i condebitori per l'intero, posto che ciò non implica di aver agito in executivis contro tutti per l'intera somma.
Da quanto innanzi detto, deriva che l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 9.797,99 (cfr. all.
3), comunque tenuto in debito conto nella redazione dell'atto di precetto (cfr. ove si legge “… A detrarre acconto versato – 9.797,99 …”), non può considerarsi estintivo della obbligazione.
Il Tribunale reputa che il motivo sopra indicato sub c) sia, anch'esso infondato.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto che “… ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
633/1972 non porta l'iva in detrazione avendo aderito al regime di esonero degli adempimenti iva di cui al predetto articolo. L'IVA rappresenta, dunque, un costo per la banca, costo che non viene portato in detrazione …” (cfr. pag. 7 comparsa), allegando a supporto le dichiarazioni di indetraibilità.
La Suprema Corte ha chiarito che le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, sicchè la parte soccombente è tenuta al rimborso a tale titolo solo quando l'avente diritto non sia in grado di detrarre l'imposta (cfr. sul punto, Cass. Civile Sez. 3 Sent. n.
19307/2012; Cass. civ. Sez. 3, n. 10023/1997).
Il precetto, dunque, nella parte in cui richiede il pagamento dell'IVA risulta corretto, con conseguente reiezione della censura esaminata.
4 Infine - quanto alla doglianza sub d, afferente la contestata debenza nella somma indicata dell'importo richiesto a titolo di pagamento della tassa di registro - giova evidenziare che la scrivente, limitatamente alla relativa somma sospendeva l'efficacia dell'atto di precetto, così provvedendo: “… in disparte ed a prescindere dalle argomentazioni svolte dalle istanti in ordine alla spettanza del versamento della relativa somma, agli atti di causa non risulta che la parte opposta abbia effettivamente sostenuto il pagamento della tassa di registro …” (cfr. ordinanza del
3.5.2022).
In sede di atto introduttivo, la parte opponente - evidenziando di aver subito unicamente le condanne al pagamento delle spese, quali conseguenza del rigetto delle domande proposte – assumeva che l'importo dovuto per l'imposta di registro – ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 della tariffa - era pari ad euro 200,00 (cfr. pag. 5).
In particolare, nell'esplicare i criteri di calcolo dell'imposta, deduceva: “… 1) Il Giudice rigetta le domande delle parti attrici: si applica l'imposta minima nella misura fissa pari a 200,00 euro;
2) Il
Giudice condanna la parte convenuta a corrispondere alle parti chiamate in causa, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 208.640,01, alla quale si aggiungono euro 21.676,55 di interessi legali. Sul totale di euro 230.316,56 si applica l'aliquota del 3%; è dovuta l'imposta nella misura pari a 6.910,00” importo poi lievitato a quello di cui in precetto per l'inadempimento di controparte. …”.
A supporto, allegava copia dell'avviso di liquidazione della imposta, recante il numero della sentenza sottesa al precetto opposto, da cui si ricava che l'imposta di registro, ammontante alla somma complessiva di € 7.180,00, consta dei seguenti importi: € 200,00 per il rigetto della domanda delle parti attrici (tra cui le odierne istanti), € 6.910,00 per la condanna della parte convenuta/odierna opposta al pagamento della somma di € 208.640,01 ed € 70,00 per “ENTR.
EVENT. AG. DELLE ENTRATE”.
La parte opposta, sul punto, evidenziava che “… le spese di registrazione della sentenza sono sempre dovute dalla parte soccombente in quanto rientranti tra le spese di lite …” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione) ed instava per il rigetto della doglianza.
Ciò posto, si reputa che la censura sia fondata e vada pertanto accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' noto che, in sede di atto di precetto, il creditore può intimare anche il pagamento di importi che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso;
la giurisprudenza ha affermato che il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi (cfr. Cass., 2 febbraio 2017, n.
2726).
5 Le spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, non sono espressione del potere decisionale del giudice e rientrano nelle obbligazioni tributarie successiva alla definizione della lite: in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra, le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680).
In linea generale, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57, co. 1, D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 prevede che le parti di un giudizio sono tenute, nei confronti del fisco, al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, ecc.), e ne sono obbligati in solido, cioè ognuna per l'intero.
L'Agenzia delle Entrate può, quindi – come nella specie avvenuto - richiedere il pagamento della suddetta imposta (per intero) a tutte le parti in causa, ossia alle parti sostanziali del giudizio e tra le quali è intercorso il rapporto, a prescindere dall'esito della causa stessa;
ne deriva che la parte che in concreto ha provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale, in luogo di quella che vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 12 marzo 1990, n. 2013).
Di recente, la Suprema Corte ha fatto ulteriore chiarezza sulla responsabilità in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, specificando che al fine di stabilire le parti su cui grava l'onere di pagamento dell'imposta di registro occorre che la sentenza abbia avuto incidenza nella sfera giuridica di esse;
in sostanza, è necessario verificare se il soggetto sia stato anche parte del rapporto sostanziale preso in considerazione nella sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. del 24 maggio 2024 (data ud. 17 maggio 2024), n. 14543).
Nella specie, a fronte del principio della solidarietà tributaria come sopra illustrato, avendo la sentenza azionata spiegato i propri effetti anche nei riguardi delle odierne istanti, esse sono tenute al pagamento dell'imposta di registro.
Tuttavia, la copia dell'avviso di liquidazione della imposta allegato agli atti dalla parte opponente rende avvertiti del fatto che l'obbligo di contribuzione grava su essa parte nella misura di € 200,00.
Se ne inferisce che la dimostrazione da parte della opposta del pagamento complessivo di €
9.638,40, avvenuta in data antecedente alla notificazione dell'atto di precetto (cfr. copia del dettaglio prodotta in allegato alla I memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. - deposito del 3.6.2022) non consenta di pervenire al risultato sperato dalla parte creditrice, potendo riconoscere l'obbligo di pagamento in capo alle istanti del solo importo di € 200,00, di cui – contrariamente a quanto allegato a pag. 5 dell'atto introduttivo (ove si legge: “… l'importo dovuto per l'imposta di registro Contr (che le opponenti corrispondono ad contestualmente alla notifica della presente opposizione)
…” – non vi è prova in atti.
6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n.
2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.
2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto notificato in data 10.12.2021 va, dunque, rideterminato, in totali euro 10.326,29, oltre interessi legali successivi.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento della opposizione, limitatamente alla censura di eccessività della somma richiesta a titolo di imposta di registro, e dunque la soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, inducono il Tribunale
a ravvisare uno dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9953/2021, così provvede:
- ACCOGLIE per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di precetto notificato in data 10.12.2021 e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara la parziale nullità della intimazione di pagamento opposta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in euro 10.326,29;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 9953/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma I c.p.c., vertente tra
e , rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 Parte_2 dagli Avv.ti Gaetano D'Errico e Vincenzo Adinolfi, elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo difensore in Caserta, Via Roma n. 11, Parco Europa, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Roberto Lazzini, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata del difensore: in virtù di procura allegata agli atti;
Email_1
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III,
19.10.2006, n. 22409).
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 5.11.2024;
Per la parte opposta: come da note scritte predisposte per l'udienza figurata del 5.11.2024.
1 Con atto di precetto notificato in data 10.12.2021, la – sulla Controparte_1
base della sentenza n. 1030/2017, resa dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale in data
16.10-3.11.2017, munita di formula esecutiva in data 23.9.2021 – intimava altresì a Parte_2
e il pagamento della somma complessiva di € 19.764,69, oltre spese
[...] Parte_1
successive.
Tale intimazione consta dell'importo di € 13.430,00 a titolo di spese liquidate nel titolo oltre accessori, dell'importo di € 9.638,40 quale tassa di registro e compensi dell'atto di precetto.
Avverso il detto atto di precetto spiegavano opposizione le suddette intimate, adducendo a supporto i seguenti motivi: a) insussistenza della avversa pretesa per intervenuto adempimento;
b) erroneo riferimento alla solidarietà passiva;
c) non debenza dell'importo richiesto a titolo di IVA;
d) non debenza dell'importo intimato, relativo al pagamento della tassa di registro, nella somma indicata.
Sulla scorta di tali ragioni, rassegnavano le seguenti conclusioni: “… IN VIA PRELIMINARE: Si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto sia per i suoi profili di evidente illegittimità (fumus boni iuris), sia anche per il grave pregiudizio riveniente alle opponenti in considerazione dell'onerosità nell'esborso di una somma di così notevole importo soprattutto in relazione alla loro personale posizione economica, essendo la una semplice pensionata e Pt_1
la , percettrice di pensione di invalidità ed entrambe proprietarie unicamente Parte_2 dell'abitazione nella quale vivono (All. n. 12 ed All. n. 13). NELMERITO: Previo accertamento della non debenza del credito intimato per i motivi come sopra esposti, si revochi e/o annulli integralmente l'atto di precetto oggetto di opposizione con accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale con conseguente condanna al pagamento della somma erroneamente versata a titolo di IVA e pari ad euro 1766,85 in favore delle opponenti in ragione del 50% ciascuno nonché della somma erroneamente versata a titolo di CAP e pari ad euro 308,89 in favore delle opponenti in ragione del 50% ciascuno il tutto per un totale di euro 2.075,74. IN VIA GRADATA E SALVO
GRAVAME: si riduca l'importo intimato nei limiti di quanto effettivamente e legittimamente dovuto compensandosi l'importo erroneamente versato con quello di cui dovesse essere accertata la debenza. Vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori per dichiarazione di anticipo. …” (cfr. pag. 7 ed 8 atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio la opposta/intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
2 Con ordinanza del 3.5.2022, la scrivente – ritenuta prima facie la sussistenza dei presupposti per sospendere in parte qua l'efficacia del precetto opposto – accoglieva l'istanza di sospensione nei limiti della somma intimata di € 9.638,40, pari all'importo richiesto a titolo “Pagamento tassa registro”, mancando in atti prova dell'effettivo pagamento, e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, esso veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, assunto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. alla udienza figurata del 5.11.2024.
In punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis; ciò anche con riguardo alla eccessività delle somme precettate che comunque devolve alla attenzione del Tribunale una questione afferente l'an (sebbene in parte qua) della esecuzione (cfr. sul punto
Cass., 20 maggio 2003 n. 7886; Cass., 25 novembre 2002 n. 16569; Cass., 7 dicembre 2000 n.
15533).
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quelle sub a) e b) – la cui relazione suggerisce l'opportunità della trattazione congiunta - siano infondate a vadano, pertanto, respinte.
Giova precisare che, secondo la prospettazione delle istanti, “… il Tribunale, nel condannare
, e alle spese di lite nei confronti Parte_3 Parte_1 Parte_2
Contr dell'opposta, non previde il vincolo della solidarietà ed averlo fatto da parte di nell'intimazione di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione è una palese violazione della disposizione di cui all'art. 97 c.p.c.. Ed infatti, in assenza di diversa indicazione, la ripartizione delle spese avviene per quote con la conseguenza che l'intervenuto pagamento da parte delle opponenti dell'importo di euro 9.797,99 avvenuto con bonifico dell'11.6.2020, (All. n. 3) ha effetto estintivo della loro obbligazione. …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo).
3 Dunque, l'odierna parte opponente assume la violazione dell'art. 97 c.p.c. - atteso che la condanna al pagamento delle spese di lite (di cui al punto 4 della parte dispositiva del titolo) deve intendersi ripartita per quota tra i tre soggetti indicati – e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto a procedere, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tale assunto non può essere condiviso.
L'invocata applicazione dell'art. 97 c.p.c. risulta inconferente: quando essa disposizione parla di più soccombenti, si riferisce alla circostanza che ciascuno di essi si sia difeso in maniera indipendente;
diversamente, se più soggetti agiscono o si difendono in giudizio con il ministero di un unico difensore, che rediga atti ad essi riferibili e li patrocini congiuntamente, il concetto di parte soccombente impone di considerarli come una parte unica, onde la condanna alle spese li riguardava come tali (cfr. sul punto Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21894).
Deve, pertanto, farsi applicazione dell'art. 1294 c.c., secondo cui sussiste una presunzione di solidarietà passiva “se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Ed invero, la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale sottesa all'atto di precetto opposto, nel condannare gli attori (fra cui le odierne istanti) alla refusione delle spese di lite emette una condanna in solido, ragion per cui l'odierna opposta ben poteva intimare precetto a tutti i condebitori per l'intero, posto che ciò non implica di aver agito in executivis contro tutti per l'intera somma.
Da quanto innanzi detto, deriva che l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 9.797,99 (cfr. all.
3), comunque tenuto in debito conto nella redazione dell'atto di precetto (cfr. ove si legge “… A detrarre acconto versato – 9.797,99 …”), non può considerarsi estintivo della obbligazione.
Il Tribunale reputa che il motivo sopra indicato sub c) sia, anch'esso infondato.
La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto che “… ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
633/1972 non porta l'iva in detrazione avendo aderito al regime di esonero degli adempimenti iva di cui al predetto articolo. L'IVA rappresenta, dunque, un costo per la banca, costo che non viene portato in detrazione …” (cfr. pag. 7 comparsa), allegando a supporto le dichiarazioni di indetraibilità.
La Suprema Corte ha chiarito che le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, sicchè la parte soccombente è tenuta al rimborso a tale titolo solo quando l'avente diritto non sia in grado di detrarre l'imposta (cfr. sul punto, Cass. Civile Sez. 3 Sent. n.
19307/2012; Cass. civ. Sez. 3, n. 10023/1997).
Il precetto, dunque, nella parte in cui richiede il pagamento dell'IVA risulta corretto, con conseguente reiezione della censura esaminata.
4 Infine - quanto alla doglianza sub d, afferente la contestata debenza nella somma indicata dell'importo richiesto a titolo di pagamento della tassa di registro - giova evidenziare che la scrivente, limitatamente alla relativa somma sospendeva l'efficacia dell'atto di precetto, così provvedendo: “… in disparte ed a prescindere dalle argomentazioni svolte dalle istanti in ordine alla spettanza del versamento della relativa somma, agli atti di causa non risulta che la parte opposta abbia effettivamente sostenuto il pagamento della tassa di registro …” (cfr. ordinanza del
3.5.2022).
In sede di atto introduttivo, la parte opponente - evidenziando di aver subito unicamente le condanne al pagamento delle spese, quali conseguenza del rigetto delle domande proposte – assumeva che l'importo dovuto per l'imposta di registro – ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del DPR n. 131/1986 e dell'art. 8 della tariffa - era pari ad euro 200,00 (cfr. pag. 5).
In particolare, nell'esplicare i criteri di calcolo dell'imposta, deduceva: “… 1) Il Giudice rigetta le domande delle parti attrici: si applica l'imposta minima nella misura fissa pari a 200,00 euro;
2) Il
Giudice condanna la parte convenuta a corrispondere alle parti chiamate in causa, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 208.640,01, alla quale si aggiungono euro 21.676,55 di interessi legali. Sul totale di euro 230.316,56 si applica l'aliquota del 3%; è dovuta l'imposta nella misura pari a 6.910,00” importo poi lievitato a quello di cui in precetto per l'inadempimento di controparte. …”.
A supporto, allegava copia dell'avviso di liquidazione della imposta, recante il numero della sentenza sottesa al precetto opposto, da cui si ricava che l'imposta di registro, ammontante alla somma complessiva di € 7.180,00, consta dei seguenti importi: € 200,00 per il rigetto della domanda delle parti attrici (tra cui le odierne istanti), € 6.910,00 per la condanna della parte convenuta/odierna opposta al pagamento della somma di € 208.640,01 ed € 70,00 per “ENTR.
EVENT. AG. DELLE ENTRATE”.
La parte opposta, sul punto, evidenziava che “… le spese di registrazione della sentenza sono sempre dovute dalla parte soccombente in quanto rientranti tra le spese di lite …” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione) ed instava per il rigetto della doglianza.
Ciò posto, si reputa che la censura sia fondata e vada pertanto accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' noto che, in sede di atto di precetto, il creditore può intimare anche il pagamento di importi che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso;
la giurisprudenza ha affermato che il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi (cfr. Cass., 2 febbraio 2017, n.
2726).
5 Le spese di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, non sono espressione del potere decisionale del giudice e rientrano nelle obbligazioni tributarie successiva alla definizione della lite: in quanto conseguenti alla pronuncia, devono ritenersi rientranti tra, le spese di lite, senza che nel provvedimento di condanna della parte soccombente sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo (cfr. Cassazione civile sez. II, 15/10/2018, n. 25680).
In linea generale, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'art. 57, co. 1, D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 prevede che le parti di un giudizio sono tenute, nei confronti del fisco, al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi, ecc.), e ne sono obbligati in solido, cioè ognuna per l'intero.
L'Agenzia delle Entrate può, quindi – come nella specie avvenuto - richiedere il pagamento della suddetta imposta (per intero) a tutte le parti in causa, ossia alle parti sostanziali del giudizio e tra le quali è intercorso il rapporto, a prescindere dall'esito della causa stessa;
ne deriva che la parte che in concreto ha provveduto all'adempimento dell'obbligo fiscale, in luogo di quella che vi era tenuta, deve far valere il suo diritto al rimborso (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 12 marzo 1990, n. 2013).
Di recente, la Suprema Corte ha fatto ulteriore chiarezza sulla responsabilità in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, specificando che al fine di stabilire le parti su cui grava l'onere di pagamento dell'imposta di registro occorre che la sentenza abbia avuto incidenza nella sfera giuridica di esse;
in sostanza, è necessario verificare se il soggetto sia stato anche parte del rapporto sostanziale preso in considerazione nella sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. V, sent. del 24 maggio 2024 (data ud. 17 maggio 2024), n. 14543).
Nella specie, a fronte del principio della solidarietà tributaria come sopra illustrato, avendo la sentenza azionata spiegato i propri effetti anche nei riguardi delle odierne istanti, esse sono tenute al pagamento dell'imposta di registro.
Tuttavia, la copia dell'avviso di liquidazione della imposta allegato agli atti dalla parte opponente rende avvertiti del fatto che l'obbligo di contribuzione grava su essa parte nella misura di € 200,00.
Se ne inferisce che la dimostrazione da parte della opposta del pagamento complessivo di €
9.638,40, avvenuta in data antecedente alla notificazione dell'atto di precetto (cfr. copia del dettaglio prodotta in allegato alla I memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. - deposito del 3.6.2022) non consenta di pervenire al risultato sperato dalla parte creditrice, potendo riconoscere l'obbligo di pagamento in capo alle istanti del solo importo di € 200,00, di cui – contrariamente a quanto allegato a pag. 5 dell'atto introduttivo (ove si legge: “… l'importo dovuto per l'imposta di registro Contr (che le opponenti corrispondono ad contestualmente alla notifica della presente opposizione)
…” – non vi è prova in atti.
6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 28/01/2014) 27-03-2014, n. 7207; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n.
2160; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.
2938).
Il quantum così come intimato nell'atto di precetto notificato in data 10.12.2021 va, dunque, rideterminato, in totali euro 10.326,29, oltre interessi legali successivi.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva.
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento della opposizione, limitatamente alla censura di eccessività della somma richiesta a titolo di imposta di registro, e dunque la soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, inducono il Tribunale
a ravvisare uno dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9953/2021, così provvede:
- ACCOGLIE per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'opposizione spiegata da e avverso l'atto di precetto notificato in data 10.12.2021 e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara la parziale nullità della intimazione di pagamento opposta, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in euro 10.326,29;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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