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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
AP PP, RE
QU AN RI AR, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000008210002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l' Avv. Difensore_2 per Ricorrente_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La Dott. ssa Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 con sede sociale in Indirizzo_1
, c.f. P.IVA_1, pec Email_1, in persona del Dott. Rappresentante_2, nato a [...] il data_1, c.f. CF_Rappresentante_2, dirigente presso la sede sociale e direzione generale e del Dott. Rappresentante_1 , nato a [...] il data_2 , c.f. CF_Rappresentante_1, quadro direttivo di quarto livello presso la direzione generale, nella loro qualità di procuratori speciali della Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale e della procura speciale conferita per atto a rogito Notaio Nominativo_2 di Milano il 21 dicembre 2012, Repertorio n. 23191, Raccolta n. 11507, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44625, serie 1T, rappresentata assistita e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Territoriale di Enna (TXQ), per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000821/0/002, notificato il 13 giugno 2025 .
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. In via principale: illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Enna n.
821/2022: Violazione dell'art. 8, lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/1986.
2. In via subordinata: violazione del combinato disposto dell'art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972 e dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 e conseguente illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna in linea capitale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a Giudizio di questa Corte ha per oggetto per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000821/0/002, notificato il 13 giugno 2025 .
La Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo “illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Enna n. 821/2022: Violazione dell'art. 8, lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/1986” risulta assorbente rispetto all'altro che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessita di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Prima, tuttavia, di dare contezza delle conclusioni cui perviene la Corte occorre evidenziare gli aspetti fattuali che sottendono alla richiesta tributaria oggi avversata.
L'odierna ricorrente risultava soccombente in un giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Enna e definito con Sentenza n.821/2022.
Con tale Sentenza il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'
Ricorrente_1 dichiarava “relativamente ai rapporti di conto corrente n° Conto_Corrente_1 (già ..) e n. Conto_Corrente_2 (già nn° ..) ed alle rispettivamente collegate aperture di credito - la nullità della clausola contrattuale che, nel primo, prevedeva la determinazione degli interessi passivi “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, la nullità della determinazione degli interessi passivi in misura ultra legale poiché non oggetto di valida pattuizione scritta, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'illegittimità dell'applicazione di commissione di massimo scoperto, giorni, valuta e spese bancarie poiché non oggetto di valida pattuizione scritta”
Per la registrazione della sentenza del Tribunale di Enna, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Territoriale di Enna ha notificato ad Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione n. 2022/001/ SC/000000821/0/002, con il quale ha liquidato la complessiva somma di euro 39.000,00, a titolo di imposta principale di registro ai sensi dell'articolo 8 lettera b) della tariffa parte I allegata al d.p.r. n.131/1986 che prevede l'applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile ( comprensiva di sorte capitale pari ad euro
1.079.555,43 e interessi pari ad euro 215.528,00) pari ad euro.1.295.082,00 che, per una aliquota del 3%, ha determinato un'imposta di euro.39.000,00.
In buona sostanza l'Agenzia delle Entrate ha tassato l'importo complessivo della condanna alla restituzione di somme disposta dal Tribunale di Enna, oltre alla quota di interessi di mora calcolati al tasso legale, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%, sulla scorta del disposto dell'art. 8 comma 1, lett. b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Ritiene questa Corte che l'Ufficio finanziario non ha fatto buon governo dell'art. 8 comma 1, lett. b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Ed infatti. la sentenza di condanna alla restituzione delle somme da parte dell'Ricorrente_1 è intervenuta a seguito della dichiarazione di nullità di clausole contenute nei contratti di conto corrente che regolavano i rapporti intrattenuti dall'attore con la Banca, nonché degli atti stipulati in relazione a tali contratti per il ripianamento di un asserita esposizione debitoria del cliente che poi il CTU ha, invece, rideterminato a favore del correntista.
Ebbene, ai fini dell'imposta di registro, con riferimento alle sentenze che accertano la nullità o dispongono l'annullamento di un atto, l'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa – Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, espressamente prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. In particolare, la disposizione citata fa riferimento agli atti: “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
Pertanto, nel caso di declaratoria di nullità e conseguente condanna al pagamento di somme a carico della parte soccombente, prevale il fatto che è stata dichiarata la nullità (o disposto l'annullamento) di un atto o contratto rispetto alla condanna. In altri termini, la disposizione recata dalla lett. e) in commento è speciale e, quindi, derogatoria, rispetto a quella generale riguardante le sentenze di condanna di cui alla lettera b) del citato art. 8 della Tariffa – Parte Prima. Sulla questione puntuale risulta essere l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 25610 del 31 agosto 2022 ha precisato che “(…) Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità
o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva. Per cui in tali casi non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna”. ( cfr.Cass., Sez. V, Ord. (17.03.2022),
09.09.2022, n. 26561 e Cass., Sez. V, Ord. (14.03.2023) 13.04.2023, n. 9834, Ordinanza n. 32476 del 14 dicembre 2024).
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14578/2025 ha avuto modo di ribadire e4 precisare che : “nel caso in cui il pronunciamento del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento del saldo di conto corrente derivi dall'accertamento della nullità del contratto o delle sue clausole, ancorché manchi in dispositivo detta statuizione, ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, che provvede al ripristino della legalità del rapporto ed al computo del dare avere fra le parti, in forza della sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale, allora la decisione rientra del disposto dell'art. 8 lett. e) della
Prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986.”.
Per completezza di motivazione la Corte rileva la correttezza della Amministrazione finanziaria nella liquidazione dell'imposta di registro sugli interessi portati dalla sentenza del Tribunale di Enna n.821/2022
e ciò in conformità alla previsione normativa di cu dell'art. 8 comma 1, lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%.
Per tutto quanto suesposto e motivato il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alla liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale del 3%, e non in misura fissa, sulla sorte capitale di cui alla sentenza n.821/2022 emessa dal Tribunale di Enna.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso di cui al presente giudizio, nonché la complessità interpretativa che ne deriva, costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale del 3%, e non in misura fissa, sulla sorte capitale di cui alla sentenza n.821/2022 emessa dal Tribunale di Enna e, per l'effetto, dispone l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/00000821/0/002, per quanto concerne la tassazione in misura proporzionale della condanna in linea capitale, rideterminando l'imposta dovuta nella misura fissa di euro 200,00; dispone, altresì, di riliquidare l'imposta complessivamente dovuta nei termini di cui in motivazione. Spese compensate tra le parti in ragione delle questioni giuridiche sottese al ricorso di cui al presente giudizio, nonché della complessità interpretativa che ne deriva. Così deciso in
Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il GIUDICE EST. REL. IL PRESIDENTE Giuseppe IZ IC ZI
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
AP PP, RE
QU AN RI AR, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001SC0000008210002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l' Avv. Difensore_2 per Ricorrente_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La Dott. ssa Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1 con sede sociale in Indirizzo_1
, c.f. P.IVA_1, pec Email_1, in persona del Dott. Rappresentante_2, nato a [...] il data_1, c.f. CF_Rappresentante_2, dirigente presso la sede sociale e direzione generale e del Dott. Rappresentante_1 , nato a [...] il data_2 , c.f. CF_Rappresentante_1, quadro direttivo di quarto livello presso la direzione generale, nella loro qualità di procuratori speciali della Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale e della procura speciale conferita per atto a rogito Notaio Nominativo_2 di Milano il 21 dicembre 2012, Repertorio n. 23191, Raccolta n. 11507, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44625, serie 1T, rappresentata assistita e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Territoriale di Enna (TXQ), per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000821/0/002, notificato il 13 giugno 2025 .
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. In via principale: illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Enna n.
821/2022: Violazione dell'art. 8, lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/1986.
2. In via subordinata: violazione del combinato disposto dell'art. 10, n. 1, D.P.R. 633/1972 e dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 e conseguente illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna in linea capitale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a Giudizio di questa Corte ha per oggetto per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/000000821/0/002, notificato il 13 giugno 2025 .
La Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo “illegittimità parziale dell'avviso di liquidazione nella parte in cui viene assoggettato a tassazione in misura proporzionale l'importo della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Enna n. 821/2022: Violazione dell'art. 8, lett. e), della Tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 131/1986” risulta assorbente rispetto all'altro che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessita di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Prima, tuttavia, di dare contezza delle conclusioni cui perviene la Corte occorre evidenziare gli aspetti fattuali che sottendono alla richiesta tributaria oggi avversata.
L'odierna ricorrente risultava soccombente in un giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Enna e definito con Sentenza n.821/2022.
Con tale Sentenza il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'
Ricorrente_1 dichiarava “relativamente ai rapporti di conto corrente n° Conto_Corrente_1 (già ..) e n. Conto_Corrente_2 (già nn° ..) ed alle rispettivamente collegate aperture di credito - la nullità della clausola contrattuale che, nel primo, prevedeva la determinazione degli interessi passivi “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, la nullità della determinazione degli interessi passivi in misura ultra legale poiché non oggetto di valida pattuizione scritta, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'illegittimità dell'applicazione di commissione di massimo scoperto, giorni, valuta e spese bancarie poiché non oggetto di valida pattuizione scritta”
Per la registrazione della sentenza del Tribunale di Enna, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Enna – Ufficio Territoriale di Enna ha notificato ad Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione n. 2022/001/ SC/000000821/0/002, con il quale ha liquidato la complessiva somma di euro 39.000,00, a titolo di imposta principale di registro ai sensi dell'articolo 8 lettera b) della tariffa parte I allegata al d.p.r. n.131/1986 che prevede l'applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile ( comprensiva di sorte capitale pari ad euro
1.079.555,43 e interessi pari ad euro 215.528,00) pari ad euro.1.295.082,00 che, per una aliquota del 3%, ha determinato un'imposta di euro.39.000,00.
In buona sostanza l'Agenzia delle Entrate ha tassato l'importo complessivo della condanna alla restituzione di somme disposta dal Tribunale di Enna, oltre alla quota di interessi di mora calcolati al tasso legale, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%, sulla scorta del disposto dell'art. 8 comma 1, lett. b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Ritiene questa Corte che l'Ufficio finanziario non ha fatto buon governo dell'art. 8 comma 1, lett. b) della
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Ed infatti. la sentenza di condanna alla restituzione delle somme da parte dell'Ricorrente_1 è intervenuta a seguito della dichiarazione di nullità di clausole contenute nei contratti di conto corrente che regolavano i rapporti intrattenuti dall'attore con la Banca, nonché degli atti stipulati in relazione a tali contratti per il ripianamento di un asserita esposizione debitoria del cliente che poi il CTU ha, invece, rideterminato a favore del correntista.
Ebbene, ai fini dell'imposta di registro, con riferimento alle sentenze che accertano la nullità o dispongono l'annullamento di un atto, l'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa – Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, espressamente prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. In particolare, la disposizione citata fa riferimento agli atti: “che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto
Pertanto, nel caso di declaratoria di nullità e conseguente condanna al pagamento di somme a carico della parte soccombente, prevale il fatto che è stata dichiarata la nullità (o disposto l'annullamento) di un atto o contratto rispetto alla condanna. In altri termini, la disposizione recata dalla lett. e) in commento è speciale e, quindi, derogatoria, rispetto a quella generale riguardante le sentenze di condanna di cui alla lettera b) del citato art. 8 della Tariffa – Parte Prima. Sulla questione puntuale risulta essere l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 25610 del 31 agosto 2022 ha precisato che “(…) Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità
o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva. Per cui in tali casi non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna”. ( cfr.Cass., Sez. V, Ord. (17.03.2022),
09.09.2022, n. 26561 e Cass., Sez. V, Ord. (14.03.2023) 13.04.2023, n. 9834, Ordinanza n. 32476 del 14 dicembre 2024).
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14578/2025 ha avuto modo di ribadire e4 precisare che : “nel caso in cui il pronunciamento del giudice di merito avente ad oggetto l'accertamento del saldo di conto corrente derivi dall'accertamento della nullità del contratto o delle sue clausole, ancorché manchi in dispositivo detta statuizione, ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, che provvede al ripristino della legalità del rapporto ed al computo del dare avere fra le parti, in forza della sostituzione delle clausole nulle con la disciplina legale, allora la decisione rientra del disposto dell'art. 8 lett. e) della
Prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986.”.
Per completezza di motivazione la Corte rileva la correttezza della Amministrazione finanziaria nella liquidazione dell'imposta di registro sugli interessi portati dalla sentenza del Tribunale di Enna n.821/2022
e ciò in conformità alla previsione normativa di cu dell'art. 8 comma 1, lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3%.
Per tutto quanto suesposto e motivato il ricorso è meritevole di accoglimento parziale limitatamente alla liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale del 3%, e non in misura fissa, sulla sorte capitale di cui alla sentenza n.821/2022 emessa dal Tribunale di Enna.
Le questioni giuridiche sottese al ricorso di cui al presente giudizio, nonché la complessità interpretativa che ne deriva, costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale del 3%, e non in misura fissa, sulla sorte capitale di cui alla sentenza n.821/2022 emessa dal Tribunale di Enna e, per l'effetto, dispone l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione n. 2022/001/SC/00000821/0/002, per quanto concerne la tassazione in misura proporzionale della condanna in linea capitale, rideterminando l'imposta dovuta nella misura fissa di euro 200,00; dispone, altresì, di riliquidare l'imposta complessivamente dovuta nei termini di cui in motivazione. Spese compensate tra le parti in ragione delle questioni giuridiche sottese al ricorso di cui al presente giudizio, nonché della complessità interpretativa che ne deriva. Così deciso in
Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. Il GIUDICE EST. REL. IL PRESIDENTE Giuseppe IZ IC ZI