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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 362 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Con riferimento alla Parte_1
CTU depositata dal Dott. con la quale non è stato riconosciuto il beneficio Persona_1
richiesto, non si condividono le conclusioni alle quali il medesimo è pervenuto in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando solo la percentuale del 100%
In tal senso, seppur nell'assoluto rispetto della soggettività del giudizio, si ritiene che la ricorrente abbia serie difficoltà motorie.
La sig.ra deambula a piccoli passi, appoggiandosi ad un bastone. I movimenti Parte_1
sono limitati e dolenti nelle escursioni estreme. Si ritiene possa definirsi un soggetto ad alto rischio di caduta ed impossibilitata ad espletare alcune attività della vita quotidiana che richiedono entrambi gli arti superiori liberi, come ad esempio preparare il cibo.
Per tali ragioni, stante l'esito della CTU depositata, si ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione. oggetto indennità di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
12/03/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo e/o richiamo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Cardiopatia ipertensiva a preservata funzione sistolica. Encefalopatia infartuale. Insufficienza renale cronica in fase dialitica ed anemia secondaria in trattamento con EPO. Diabete mellito II tipo. Broncopatia cronica. CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Secondo quanto statuito dalla legge 18 del 1980, la condizione indispensabile, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, consiste nell'essere riconosciuti invalidi civili totali
(al cento per cento) ed incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
In base a quanto appurato nel corso della visita peritale ed analizzando il complesso morboso della periziata si ricava che non sono rilevabili segni clinici di instabilizzazione emodinamica quali la dispnea, gli edemi declivi, il turgore delle giugulari o segni ascultatori toracici di stasi polmonare.
Le capacità cognitive sono sufficienti consentendo normale orientamento temporo-spaziele e conservate capacità di critica e giudizio. La deambulazione, i passaggi posturali ed i cambi direzionali, seppure con l'aiuto della stampella, avvengono in autonomia.
Sulla scorta di quanto valutato durante la visita peritale ed in base alla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti si deve concordare con le valutazioni medico-legali già espresse dal precedente CTU, dr. nel giudizio di ATP, concludendo che la periziata deve Per_2
essere riconosciuta invalida 100% ma non presenta i requisiti utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra , è affetta da "Cardiopatia ipertensiva a preservata funzione sistolica. Parte_1
Encefalopatia infartuale. Insufficienza renale cronica in fase dialitica ed anemia secondaria in trattamento con EPO. Diabete mellito II tipo. Broncopatia cronica".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100%, come già riconosciuto dalla Commissione Invalidi, ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77 d.p.r. 115/02 aumentato di €
1.032,91 per il coniuge convivente-.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Con riferimento alla Parte_1
CTU depositata dal Dott. con la quale non è stato riconosciuto il beneficio Persona_1
richiesto, non si condividono le conclusioni alle quali il medesimo è pervenuto in ordine al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando solo la percentuale del 100%
In tal senso, seppur nell'assoluto rispetto della soggettività del giudizio, si ritiene che la ricorrente abbia serie difficoltà motorie.
La sig.ra deambula a piccoli passi, appoggiandosi ad un bastone. I movimenti Parte_1
sono limitati e dolenti nelle escursioni estreme. Si ritiene possa definirsi un soggetto ad alto rischio di caduta ed impossibilitata ad espletare alcune attività della vita quotidiana che richiedono entrambi gli arti superiori liberi, come ad esempio preparare il cibo.
Per tali ragioni, stante l'esito della CTU depositata, si ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione. oggetto indennità di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
12/03/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo e/o richiamo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Cardiopatia ipertensiva a preservata funzione sistolica. Encefalopatia infartuale. Insufficienza renale cronica in fase dialitica ed anemia secondaria in trattamento con EPO. Diabete mellito II tipo. Broncopatia cronica. CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO-LEGALI
Secondo quanto statuito dalla legge 18 del 1980, la condizione indispensabile, per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, consiste nell'essere riconosciuti invalidi civili totali
(al cento per cento) ed incapaci di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non in grado di badare a se stessi e di compiere gli atti di tutti i giorni in maniera autonoma.
In base a quanto appurato nel corso della visita peritale ed analizzando il complesso morboso della periziata si ricava che non sono rilevabili segni clinici di instabilizzazione emodinamica quali la dispnea, gli edemi declivi, il turgore delle giugulari o segni ascultatori toracici di stasi polmonare.
Le capacità cognitive sono sufficienti consentendo normale orientamento temporo-spaziele e conservate capacità di critica e giudizio. La deambulazione, i passaggi posturali ed i cambi direzionali, seppure con l'aiuto della stampella, avvengono in autonomia.
Sulla scorta di quanto valutato durante la visita peritale ed in base alla disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti si deve concordare con le valutazioni medico-legali già espresse dal precedente CTU, dr. nel giudizio di ATP, concludendo che la periziata deve Per_2
essere riconosciuta invalida 100% ma non presenta i requisiti utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
In base alla visita medico legale effettuata ed in base all'attenta disamina della documentazione sanitaria allegata agli atti e sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, la ricorrente sig.ra , è affetta da "Cardiopatia ipertensiva a preservata funzione sistolica. Parte_1
Encefalopatia infartuale. Insufficienza renale cronica in fase dialitica ed anemia secondaria in trattamento con EPO. Diabete mellito II tipo. Broncopatia cronica".
Tale complesso morboso, a parere dello scrivente ed in risposta al quesito del Giudicante, motiva la percentuale di invalidità del 100%, come già riconosciuto dalla Commissione Invalidi, ma non la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77 d.p.r. 115/02 aumentato di €
1.032,91 per il coniuge convivente-.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini