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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
DE ON DA, AT
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4275/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta N. 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 11/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3174 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7791/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di GE SP
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo
546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Imu
2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che GE SP resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
- che questa Corte rigettava preliminarmente domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello il contribuente contesta la decisione della CGT di Napoli in quanto, a suo avviso, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 in tema di proroga termini, non si applicherebbe al caso di specie: più precisamente, l'appellante insiste nel ritenere che la predetta norma – che ha previsto una sospensione di
85 gg dei termini di decadenza e prescrizione - non troverebbe applicazione per tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti all'annualità 2020, ma solo per quelli in scadenza al 2020: pertanto, la GE a suo avviso aveva sino al 31 dicembre 2023 per notificare l'atto, e non sino al 26.03.2024 (con l'applicazione della sospensione di 85 gg).
Sul punto rileva questa Corte che la Corte di Cassazione, interrogata a seguito di rinvio pregiudiziale, si è di recente pronunciata in merito a tale questione, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020
a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti all'annualità 2020; con decreto del 23.01.2025, la Corte di Cassazione ha confermato il principio già statuito dalla Prima Sezione Civile con Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025, secondo la quale la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applica a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data della sua emissione.
Con più recente ordinanza n. 21765 del 29.07.2025, la Corte ha inoltre espressamente sancito che il principio di diritto di cui al Decreto del 23.01.2025 si applichi anche ai tributi locali.
Di riflesso, nel caso concreto dunque, GE aveva quindi sino al 26.03.2024 per affidare l'atto per la notifica al vettore privato, termine rispettato nel caso di specie.
Con il secondo motivo di appello il contribuente decuce che la CGT di Napoli abbia errato nel non riconoscere l'esenzione IMU abitazione principale per gli immobili categorie A04 e relativa pertinenza C06 - relativi ai nn. 3 e 4 della lista Immobili di cui all'avviso di accertamento .
In merito questa Corte evidenzia che l'avviso di accertamento ha ad oggetto quattro immobili: l'esenzione prima casa viene invocata solo per due di essi (nn. 3 e 4 della “lista immobili”); parte appellante solamente nel presente grado di giudizio ha prodotto un certificato di residenza “storico” ed una visura catastale. Anche
a voler superare l'ostacolo giuridico di predetta produzione in grado di appello ex 'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, evidenzia questa Corte che il succitato certificato di residenza “storico” - elaborato in data 22.05.2017 , sia evidentemente privo di idoneità probatoria per l'anno di imposta in questione (2018), ed inoltre si limita a ribadire la residenza del contribuente in Piazza Santa Maria la Scala (come già attestava il certificato prodotto in primo grado riferito all'annualità 2024);
Lo stesso certificato di residenza storico evidenzia la sussistenza nel tempo di residenza sia in via S.Maria
La Scala 262 che in piazza S.Maria La Scala 312, e non sono stati forniti adeguati elementi di riscontro probatorio che si tratti della medesima strada, che abbia poi mutato denominazione.
In ogni caso si evidenzia che con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 è stato precisato che il contribuente possa godere dell'invocata esenzione per abitazione principale laddove l'immobile: a) costituisca la sua residenza anagrafica;
b) sia la sua dimora abituale.
Ciò premesso, ferme le considerazioni già espresse in merito al requisito della residenza anagrafica, con riferimento alla condizione di cui al punto b), l'appellante non ha fornito prova della sussistenza nella citata unità immobiliare della propria dimora abituale ( mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi -luce, acqua, gas- o contratti di utenze o altri elementi utili).
Per tali complessive ragioni l'appello deve essere rigettato;
la soccombenza impone la condanna dell'appellante alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore di aprte appellata GE SP dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_3.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 350,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI SS, Presidente
DE ON DA, AT
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4275/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta N. 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15584/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 11/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3174 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7791/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di GE SP
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo
546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Imu
2018
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che GE SP resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
- che questa Corte rigettava preliminarmente domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello il contribuente contesta la decisione della CGT di Napoli in quanto, a suo avviso, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 in tema di proroga termini, non si applicherebbe al caso di specie: più precisamente, l'appellante insiste nel ritenere che la predetta norma – che ha previsto una sospensione di
85 gg dei termini di decadenza e prescrizione - non troverebbe applicazione per tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti all'annualità 2020, ma solo per quelli in scadenza al 2020: pertanto, la GE a suo avviso aveva sino al 31 dicembre 2023 per notificare l'atto, e non sino al 26.03.2024 (con l'applicazione della sospensione di 85 gg).
Sul punto rileva questa Corte che la Corte di Cassazione, interrogata a seguito di rinvio pregiudiziale, si è di recente pronunciata in merito a tale questione, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020
a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti all'annualità 2020; con decreto del 23.01.2025, la Corte di Cassazione ha confermato il principio già statuito dalla Prima Sezione Civile con Ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025, secondo la quale la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 si applica a tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data della sua emissione.
Con più recente ordinanza n. 21765 del 29.07.2025, la Corte ha inoltre espressamente sancito che il principio di diritto di cui al Decreto del 23.01.2025 si applichi anche ai tributi locali.
Di riflesso, nel caso concreto dunque, GE aveva quindi sino al 26.03.2024 per affidare l'atto per la notifica al vettore privato, termine rispettato nel caso di specie.
Con il secondo motivo di appello il contribuente decuce che la CGT di Napoli abbia errato nel non riconoscere l'esenzione IMU abitazione principale per gli immobili categorie A04 e relativa pertinenza C06 - relativi ai nn. 3 e 4 della lista Immobili di cui all'avviso di accertamento .
In merito questa Corte evidenzia che l'avviso di accertamento ha ad oggetto quattro immobili: l'esenzione prima casa viene invocata solo per due di essi (nn. 3 e 4 della “lista immobili”); parte appellante solamente nel presente grado di giudizio ha prodotto un certificato di residenza “storico” ed una visura catastale. Anche
a voler superare l'ostacolo giuridico di predetta produzione in grado di appello ex 'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, evidenzia questa Corte che il succitato certificato di residenza “storico” - elaborato in data 22.05.2017 , sia evidentemente privo di idoneità probatoria per l'anno di imposta in questione (2018), ed inoltre si limita a ribadire la residenza del contribuente in Piazza Santa Maria la Scala (come già attestava il certificato prodotto in primo grado riferito all'annualità 2024);
Lo stesso certificato di residenza storico evidenzia la sussistenza nel tempo di residenza sia in via S.Maria
La Scala 262 che in piazza S.Maria La Scala 312, e non sono stati forniti adeguati elementi di riscontro probatorio che si tratti della medesima strada, che abbia poi mutato denominazione.
In ogni caso si evidenzia che con sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 è stato precisato che il contribuente possa godere dell'invocata esenzione per abitazione principale laddove l'immobile: a) costituisca la sua residenza anagrafica;
b) sia la sua dimora abituale.
Ciò premesso, ferme le considerazioni già espresse in merito al requisito della residenza anagrafica, con riferimento alla condizione di cui al punto b), l'appellante non ha fornito prova della sussistenza nella citata unità immobiliare della propria dimora abituale ( mediante esibizione di documenti riguardanti bollette relative a consumi -luce, acqua, gas- o contratti di utenze o altri elementi utili).
Per tali complessive ragioni l'appello deve essere rigettato;
la soccombenza impone la condanna dell'appellante alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 350,00 oltre accessori se dovuti, con attribuzione al difensore di aprte appellata GE SP dichiaratosi antistatario, Avv. Difensore_3.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 350,00 oltre accessori se dovuti