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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2339/2024
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Sergio Pavia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità; assegno di invalidità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 29 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di avere inoltrato, in data 19 maggio 2020, domanda alla competente Commissione Sanitaria volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile e la conseguente concessione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, nonché l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- essendosi infruttuosamente esaurito l'iter amministrativo, aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 1252/2023 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva escluso la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi patologie da cui risultava affetta.
Rilevava, in particolare, che la patologia osteoarticolare, così come descritta dal ctu e da lui classificata con il codice 7105, a cui aveva attribuito una percentuale pari al 35%, risultava valutata in maniera riduttiva, atteso che, secondo le tabelle di invalidità, il medesimo codice individua l'obesità di II grado (grado moderato, percentuale tra il 31-40%), con indice di massa corporea tra 35
e 40.
Evidenziava che, invece, ella ricorrente come chiaramente specificato in bozza dallo stesso ctu, versava in condizione di obesità III grado (definita di grado severo) con un indice di massa corporea di 42 Kg/m2.
Rilevava, altresì, che non era stata correttamente valutata la patologia relativa al diabete mellito di cui ella ricorrente soffriva da circa sei anni, evidenziando che il consulente, dopo aver erroneamente qualificato come di discreto compenso glico-metabolico il valore pari a 6,8% dell'emoglobina glicosilata, rilevato in data 24 febbraio 2023 (a fronte di valori normali tra il 4,00 e il 6,00), lo aveva inquadrato per analogia al codice n. 9309 (41 -50%) riducendo tuttavia la percentuale per gravità al
30%.
Affermava, inoltre, che la patologia era stata sottostimata dal ctu che, il quale, pur accorgendosi dell'assenza di un ecocardiogramma, esame indispensabile per evidenziare le tipiche alterazioni strutturali e dimensionali delle varie componenti cardiache, idonee a giustificare una classificazione
N.Y.H.A. in classe II o superiore, contraddittoriamente non aveva ritenuto necessario disporre ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali.
Rilevava, altresì, di essere affetta da un'ipertensione e scompenso cardiaco II classe nyha non valutato adeguatamente dal ctu che aveva assegnato per analogia il codice 6445 e percentuale del 15%.
Rilevava, infine, che il ctu si era pronunciato in ordine alla sindrome ansioso depressiva da cui ella risultava affetta, deducendo unicamente una modesta riduzione complessiva del profilo di vita quotidiano del soggetto (codice per analogia 2207 – 15%), sulla base di documentazione neurologica che evidenziava proprio tale modesta limitazione.
Affermava che, tuttavia, diversamente da quanto asserito, la documentazione medica in atti attestava che ella era affetta da sindrome ansioso-depressiva reattiva, associata a tendenza al pianto e all'isolamento, alla conversione somatica, episodi di attacchi di panico e turbe del ritmo sonno-veglia.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, l'assegno mensile di invalidità ed in ogni caso che venissero riconosciute le condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' venisse condannato al riconoscimento dei CP_1 benefici richiesti, alla liquidazione e alla corresponsione del beneficio economico, oltre al pagamento degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire nonché l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 17 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 1252/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 61% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al marzo 2022 e invalida in misura del 67% a decorrere dall'aprile 2022 e riconosceva, altresì, le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 con decorrenza dall'aprile 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“cardiopatia ipertensiva in ii classe nyha, artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale , diabete mellito di tipo ii ,obesita', sindrome anisioso depressiva”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “presenta una patologia a carico dell'apparato osteoarticolare ad elettiva localizzazione a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia La spondiloartrosi prende origine dalle alterazioni regressive del disco che interessano il nucleo polposo, ma particolarmente l'anello fibroso. Ne deriva uno scompaginamento strutturale che è causa di insufficienza funzionale del disco, il quale sotto l'azione delle forze meccaniche di carico si schiaccia. Alla fase degenerativa discale fa seguito quella produttiva caratterizzata dalla formazione di cercini ossei marginali che prendono il nome do osteofiti, responsabili di esacerbazione della sintomatologia dolorosa. Tale affezione non è necessariamente dolorosa, essendo in genere la rigidità dei movimenti e la contrattura dei muscoli paravertebrali i sintomi più frequenti unitamente alla comparsa di dolore localizzato o irradiato che si accentua con le variazioni metereologiche e col surmenage fisico per attenuarsi col calore, col riposo e l'immobilizzazione. Tale quadro sintomatologico tipico della spondiloartrosi, assume nel nostro caso una rilevanza clinica tale da limitare la funzionalità complessiva del rachide. Sul piano della efficienza funzionale all'esame obiettivo è stata evidenziata una riduzione dei movimenti in toto della colonna vertebrale e segnatamente di quelli di flesso estensione, la digitopressione esercitata sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscita riflessi dolorosi Il quadro clinico precedentemente descritto trova ampia conferma anche per i profili fisiopatologici nelle risultanze degli accertamenti clinicostrumentali precedentemente descritti.”.
Il consulente ha, poi, rilevato che la ricorrente “è altresì affetta da obesità, Si tratta di una infermità che incide negativamente sia sulla funzionalità dell'apparato osteoarticolare, il carico sulle articolazioni determina un ulteriore danneggiamento delle strutture cartilaginee – sia sul diabete mellito che sulla malattia vascolare…..Tale infermità è riconducibile al codice 7105 del DM del febbraio 1992 -obesità con complicanze artrosiche- e dà luogo ad una invalidità del 40%”.”
Il ctu ha, inoltre, osservato che la ricorrente “è altresì affetta da diabete mellito di tipo II Il diabete mellito è una affezione che si caratterizza per la presenza di valori di glicemia a digiuno al di sopra della norma. …….. Tale affezione nella attuale espressività clinica determina una invalidità riconducibile al codice 9309 del DM del febbraio 1992 dando luogo ad una invalidità del 41%”.
Il consulente ha, inoltre, affermato che la ricorrente “è affetta da una cardiopatia ipertensiva , per come confermato dalle risultanze degli esami clinici e strumentali agli atti e di cui si è precedentemente detto- che nella attuale espressività clinica è ascrivibile alla II classe NYHA- codice
6442 del DM febbraio 1992 e dà luogo ad una invalidità del 41%”.
Il ctu ha, infine, evidenziato che la ricorrente “è altresì affetta da sindrome ansiosa per come confermato dalle risultanze degli accertamenti clinici agli atti e di cui si è precedentemente detto.
Tale affezione è riconducibile alla infermità prevista con codice 2205 del DM del febbraio 1992 e dà luogo ad una invalidità del 25%”.
Il ctu ha concluso che “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente danno luogo ad una invalidità del 85% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
Il ctu, successivamente richiamato al fine di fornire chiarimenti in ordine alle conclusioni rese relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha rilevato che non sussistono le suindicate condizioni, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, le spese del procedimento per atp vengono compensate per due terzi e le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e le restanti quote vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto CP_1 conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma di € 389,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento che CP_1 si liquidano nella somma di € 673,87, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2339/2024
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Sergio Pavia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità; assegno di invalidità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 29 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- di avere inoltrato, in data 19 maggio 2020, domanda alla competente Commissione Sanitaria volta ad ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile e la conseguente concessione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, nonché l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- essendosi infruttuosamente esaurito l'iter amministrativo, aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 1252/2023 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva escluso la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi patologie da cui risultava affetta.
Rilevava, in particolare, che la patologia osteoarticolare, così come descritta dal ctu e da lui classificata con il codice 7105, a cui aveva attribuito una percentuale pari al 35%, risultava valutata in maniera riduttiva, atteso che, secondo le tabelle di invalidità, il medesimo codice individua l'obesità di II grado (grado moderato, percentuale tra il 31-40%), con indice di massa corporea tra 35
e 40.
Evidenziava che, invece, ella ricorrente come chiaramente specificato in bozza dallo stesso ctu, versava in condizione di obesità III grado (definita di grado severo) con un indice di massa corporea di 42 Kg/m2.
Rilevava, altresì, che non era stata correttamente valutata la patologia relativa al diabete mellito di cui ella ricorrente soffriva da circa sei anni, evidenziando che il consulente, dopo aver erroneamente qualificato come di discreto compenso glico-metabolico il valore pari a 6,8% dell'emoglobina glicosilata, rilevato in data 24 febbraio 2023 (a fronte di valori normali tra il 4,00 e il 6,00), lo aveva inquadrato per analogia al codice n. 9309 (41 -50%) riducendo tuttavia la percentuale per gravità al
30%.
Affermava, inoltre, che la patologia era stata sottostimata dal ctu che, il quale, pur accorgendosi dell'assenza di un ecocardiogramma, esame indispensabile per evidenziare le tipiche alterazioni strutturali e dimensionali delle varie componenti cardiache, idonee a giustificare una classificazione
N.Y.H.A. in classe II o superiore, contraddittoriamente non aveva ritenuto necessario disporre ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali.
Rilevava, altresì, di essere affetta da un'ipertensione e scompenso cardiaco II classe nyha non valutato adeguatamente dal ctu che aveva assegnato per analogia il codice 6445 e percentuale del 15%.
Rilevava, infine, che il ctu si era pronunciato in ordine alla sindrome ansioso depressiva da cui ella risultava affetta, deducendo unicamente una modesta riduzione complessiva del profilo di vita quotidiano del soggetto (codice per analogia 2207 – 15%), sulla base di documentazione neurologica che evidenziava proprio tale modesta limitazione.
Affermava che, tuttavia, diversamente da quanto asserito, la documentazione medica in atti attestava che ella era affetta da sindrome ansioso-depressiva reattiva, associata a tendenza al pianto e all'isolamento, alla conversione somatica, episodi di attacchi di panico e turbe del ritmo sonno-veglia.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, l'assegno mensile di invalidità ed in ogni caso che venissero riconosciute le condizioni di cui all' art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' venisse condannato al riconoscimento dei CP_1 benefici richiesti, alla liquidazione e alla corresponsione del beneficio economico, oltre al pagamento degli accessori di legge, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire nonché l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 17 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 1252/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 61% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al marzo 2022 e invalida in misura del 67% a decorrere dall'aprile 2022 e riconosceva, altresì, le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 con decorrenza dall'aprile 2022 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“cardiopatia ipertensiva in ii classe nyha, artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale , diabete mellito di tipo ii ,obesita', sindrome anisioso depressiva”.
Il ctu, in particolare, ha osservato che la ricorrente “presenta una patologia a carico dell'apparato osteoarticolare ad elettiva localizzazione a carico della colonna vertebrale e delle ginocchia La spondiloartrosi prende origine dalle alterazioni regressive del disco che interessano il nucleo polposo, ma particolarmente l'anello fibroso. Ne deriva uno scompaginamento strutturale che è causa di insufficienza funzionale del disco, il quale sotto l'azione delle forze meccaniche di carico si schiaccia. Alla fase degenerativa discale fa seguito quella produttiva caratterizzata dalla formazione di cercini ossei marginali che prendono il nome do osteofiti, responsabili di esacerbazione della sintomatologia dolorosa. Tale affezione non è necessariamente dolorosa, essendo in genere la rigidità dei movimenti e la contrattura dei muscoli paravertebrali i sintomi più frequenti unitamente alla comparsa di dolore localizzato o irradiato che si accentua con le variazioni metereologiche e col surmenage fisico per attenuarsi col calore, col riposo e l'immobilizzazione. Tale quadro sintomatologico tipico della spondiloartrosi, assume nel nostro caso una rilevanza clinica tale da limitare la funzionalità complessiva del rachide. Sul piano della efficienza funzionale all'esame obiettivo è stata evidenziata una riduzione dei movimenti in toto della colonna vertebrale e segnatamente di quelli di flesso estensione, la digitopressione esercitata sulle apofisi spinose dei corpi vertebrali suscita riflessi dolorosi Il quadro clinico precedentemente descritto trova ampia conferma anche per i profili fisiopatologici nelle risultanze degli accertamenti clinicostrumentali precedentemente descritti.”.
Il consulente ha, poi, rilevato che la ricorrente “è altresì affetta da obesità, Si tratta di una infermità che incide negativamente sia sulla funzionalità dell'apparato osteoarticolare, il carico sulle articolazioni determina un ulteriore danneggiamento delle strutture cartilaginee – sia sul diabete mellito che sulla malattia vascolare…..Tale infermità è riconducibile al codice 7105 del DM del febbraio 1992 -obesità con complicanze artrosiche- e dà luogo ad una invalidità del 40%”.”
Il ctu ha, inoltre, osservato che la ricorrente “è altresì affetta da diabete mellito di tipo II Il diabete mellito è una affezione che si caratterizza per la presenza di valori di glicemia a digiuno al di sopra della norma. …….. Tale affezione nella attuale espressività clinica determina una invalidità riconducibile al codice 9309 del DM del febbraio 1992 dando luogo ad una invalidità del 41%”.
Il consulente ha, inoltre, affermato che la ricorrente “è affetta da una cardiopatia ipertensiva , per come confermato dalle risultanze degli esami clinici e strumentali agli atti e di cui si è precedentemente detto- che nella attuale espressività clinica è ascrivibile alla II classe NYHA- codice
6442 del DM febbraio 1992 e dà luogo ad una invalidità del 41%”.
Il ctu ha, infine, evidenziato che la ricorrente “è altresì affetta da sindrome ansiosa per come confermato dalle risultanze degli accertamenti clinici agli atti e di cui si è precedentemente detto.
Tale affezione è riconducibile alla infermità prevista con codice 2205 del DM del febbraio 1992 e dà luogo ad una invalidità del 25%”.
Il ctu ha concluso che “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente danno luogo ad una invalidità del 85% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
Il ctu, successivamente richiamato al fine di fornire chiarimenti in ordine alle conclusioni rese relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha rilevato che non sussistono le suindicate condizioni, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, le spese del procedimento per atp vengono compensate per due terzi e le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e le restanti quote vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto CP_1 conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma di € 389,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del presente procedimento che CP_1 si liquidano nella somma di € 673,87, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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