Art. 3.
Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.
Gli eventuali residui passivi del fondo istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , non impegnati alla data del 31 dicembre 1976 ed i residui attivi non riscossi alla stessa data e limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati, in aumento, al fondo integrativo per l'esercizio 1977.