Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 06/03/2026, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15260 del 2025, proposto da
I Clementini S.n.c. di NI DR, UC AR e RA DE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Oscar Moretti, Daniele De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GE CI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previsa sospensiva
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I Comune di Roma Capitale - U.O. Amministrativa - E.Q. Suap Ambito Centro Storico, Numero Repertorio CA/2304/2025 del 21/10/2025, Numero protocollo CA/207664/2025 del 21/10/2025, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui il Municipio I del Comune di Roma ha determinato il “diniego all’istanza di rilascio di nuova concessione dell’occupazione di suolo pubblico permanente presentata con prot. CA/2025/180536 del 09/09/2025 a servizio del locale ubicato in VIA DI S. GIOVANNI IN LATERANO n. 106 presentata dalla I CLEMENTINI SNC. e p.e. dal legale rappresentante p.t, con sede legale in Roma VIA DI S. GIOVANNI IN LATERANO n. 106 (P.IVA 07551271005)”;
- per quanto occorrer possa della nota prot. CA/2025/181447, con cui il Municipio Roma I Centro ha chiesto agli Uffici competenti i pareri preventivi obbligatori, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento COSAP di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 (Doc. 2);
- della nota/parere della Sovrintendenza Capitolina prot. RI/2025/0039412 del 29/09/2025, richiamata nel provvedimento impugnato (Doc. 3);
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Roma n. 222/2020 e n. 355/2022;
- della Scheda n. 92 del Piano di Massima Occupabilità (P.M.O.) di via di S. Giovanni in Laterano, approvato con D.G.C. 222/2020 e n. 355/2022, nella parte in cui non prevede occupazioni di suolo pubblico per il civico n. 106;
- della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118 del 2025 e dei connessi allegati, compreso il “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” ivi approvato;
nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa UCa RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che parte ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il locale sito in Roma, via di S. Giovanni in Laterano n. 106, chiede l’annullamento del diniego di Roma Capitale al rilascio di nuova concessione dell’occupazione di suolo pubblico permanente;
- che il diniego è motivato in ragione del contrasto tra l’istanza di occupazione e quanto previsto nella scheda n. 92 del Piano di Massima Occupabilità (“PMO”) approvato con D.G.C. 222/2020 e n. 355 del 27/10/2022;
- che la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego, per violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e per la carenza di motivazione, che si è esaurita nel richiamo al PMO, erroneamente ritenuto vincolante; l’amministrazione avrebbe dovuto, invece, valutare discrezionalmente l’istanza, compresa la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente, spiegando in concreto quali specifiche esigenze di tutela sarebbero pregiudicate dall'occupazione richiesta e perché tali esigenze dovrebbero ritenersi assolutamente prevalenti sull'interesse del privato;
Rilevato che Roma Capitale si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso;
Osservato che alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 fissata per la trattazione della domanda cautelare è stato dato avviso della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge;
Ritenuto che il ricorso è infondato, in quanto:
- la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non determina l’illegittimità del diniego impugnato, in quanto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 il provvedimento non è annullabile quando, come nel caso in esame, per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul suo contenuto;
- al momento dell’adozione del diniego il richiamato PMO era valido e produttivo di effetti e, pertanto, esso era opponibile e cogente per l’istante; ne consegue che è corretta la decisione dell’amministrazione comunale di negare il rilascio dell’occupazione di suolo pubblico conformandosi al contenuto della scheda di dettaglio del PMO e rimandando ad essa nella motivazione del diniego (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 9 febbraio 2026, n. 1008);
Ritenuto, pertanto, di respingere il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della complessità in fatto della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
UCa RI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UCa RI LL | AR Bignami |
IL SEGRETARIO