Articolo 3 della Legge 10 aprile 1991, n. 121
Articolo 2
Versione
26 aprile 1991
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Versione
29 aprile 1993
Art. 3. (( 1. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema )) 2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
Entrata in vigore il 29 aprile 1993