Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 54/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 54/2025 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Cervia (RA), via Nazario Sauro n. 42 (avv. Danilo Manfredi)
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Danilo Manfredi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 09.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Ravenna, in data 04.10.2010, la figlia Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Pt_1
, nato a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario il C.F._2
25.10.2009 a Borghi (FC), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2009, n. 7, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Borghi (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita a Ravenna frazione Campiano, in via
Petrosa n. 76/D, con la quale vivrà e risiederà, dando atto della conseguente rinuncia della Signora
all'assegnazione della casa ove era stata insediata la comunità familiare in costanza di CP_1
matrimonio;
3) Dare atto che i genitori concordano che i tempi di permanenza della figlia con ciascuno di loro siano sostanzialmente paritetici, come meglio descritti nel piano genitoriale allegato al presente ricorso e contenente anche una più precisa descrizione degli impegni, delle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, per le questioni di ordinaria amministrazione, in maniera separata nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per la minorenne relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . I ricorrenti si impegnano ed Per_1
obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro, di ricevere cura,
educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Disporre che il signor corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia , la somma annua di € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00), rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento mensile di € 200,00=
(euroduecento/00) su conto corrente intestato alla signora oltre al rimborso di tutte le CP_1
spese aventi carattere straordinario, in ragione del 50%, così come specificato nel “protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di Ravenna e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
5) Disporre che l'assegno unico e universale e comunque ogni forma di sostentamento erogata in favore della figlia da parte di enti pubblici e/o privati venga percepita da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
6) I signori e dichiarano, per quanto occorrer possa, di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti e di non avanzare l'uno nei confronti dell'altra pretese ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo, neppure a titolo di assegno di divorzio e in ogni caso di rinunciarvi espressamente. Ogni altro rapporto patrimoniale è già stato definito separatamente dai ricorrenti.
7) dichiarare che le spese del presente procedimento sono compensate integralmente fra le parti.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi