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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7910/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1989 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Sironi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in NO (MB), Viale Santuario n.70 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2 in NO (MB), Via Solferino n.173 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Petrosino, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in ZZ (MB), Via Adda n. 5, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
A) quanto all'affidamento: la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambe i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione in NO (MB) in Via Del Meré Nord n.22, di proprietà dei genitori della sig.ra (i nonni materni) ove, con Parte_1 la minore, manterranno la propria residenza, mentre il sig. , continuerà ad abitare Parte_2 nell'immobile sito in NO (MB) in Via Solferino n. 173, ex casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. (nonni paterni), con i beni e gli arredi ivi contenuti. La sig.ra Parte_2
provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla sottoscrizione del Parte_1 ricorso congiunto ed a trasferire la propria residenza e quella della minore nell'altra unità abitativa sopra precisata. Atteso l'affido congiunto, tutte le decisioni significative e relative all'educazione, istruzione e salute, dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori, rimettendo le stesse, in caso di disaccordo al Giudice competente. Fermo quanto sopra i genitori dichiarano e reciprocamente riconoscono, che tutte le decisioni che riguardano la gestione quotidiana della figlia minore , saranno assunte disgiuntamente da Per_1 ciascun genitore quando avrà con sé la figlia minore, ancorché nel rispetto dell'interesse supremo della minore stessa. I genitori s'impegnano altresì a conservare i rapporti della minore con le figure significative degli ascendenti materni e paterni. B) quanto al diritto di visita della minore: il sig. , potrà vedere e tenere con sé la Parte_2 figlia minore , secondo le seguenti tempistiche e modalità che tengono conto dell'età della Per_1 minore:
-a fine settimana alternati, prelevando la minore il venerdì all'uscita dell'asilo alle ore 16.30, e riportando la minore il Lunedi mattina alle ore 07.30 all'asilo;
-nel giorno di mercoledì di ogni settimana, prelevando la minore all'uscita dell'asilo alle ore 16.30, e riportando la minore all'asilo il giovedì mattina alle ore 07.30; mentre, quando il fine settimana seguente è di competenza della madre sig.ra , Parte_1 il padre riporterà la minore presso la residenza della madre il giovedì alle ore 21.00, dopo averla prelevata all'asilo alle ore 16.30. Il tutto rimettendo ogni altra questione pratica, al buon senso ed alla capacità dei genitori di anteporre ai loro interessi personali quella della figlia minore, mostrandosi capaci di interpretarne in modo responsabile eventuali segni di disagio: così, per esempio, riconducendo la minore -nei tempi di permanenza con loro- dall'altro genitore, qualora manifesti il desiderio di stare con Per_1 la mamma od il papà. Lo stesso impegno, responsabilità ed alternanze genitoriali, dicasi per le festività natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive che i genitori trascorreranno con , secondo il seguente calendario ed Per_1 indipendentemente dalla turnazione ordinaria. Si allega al doc. n.17) il “piano genitoriale”. B1) vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (non necessariamente consecutive ed avuto riguardo alle necessità professionali dei genitori) e non necessariamente in villeggiatura, da usufruire nel periodo da giugno (al termine della scuola) a settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico) di ciascun anno. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno con la precisazione che il mese di agosto (laddove scelto da entrambe i genitori), verrà suddiviso in due periodi (dall'1 al 15 il primo, e dal 16 al 31 il secondo) ed attribuito agli stessi con il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà la villeggiatura con la figlia ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica della stessa. Durante il periodo di villeggiatura della figlia con ciascun genitore, quest'ultimo garantisce ora per allora all'altro di poter videochiamare e vedere la minore almeno una volta al giorno. In ogni caso i genitori reciprocamente si impegnano a garantire il contatto telefonico ogniqualvolta la minore, crescendo, ne farà richiesta. B2) vacanze di Natale e Pasqua: indipendentemente dalla turnazione ordinaria, ad anni alterni, la minore starà con un genitore al termine della scuola sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo, con la precisazione che starà dal 24 dicembre ore 13.00 Per_1 sino alle ore 16.00 del 25 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 25 dicembre che la terrà con sé sino alle ore 16.00 del giorno di Santo Stefano. La stessa alternanza dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, fatte salve diverse esigenze e/o programmi, trascorrerà in via alternata con l'uno e con l'altro genitore. Per_1
B3) compleanni: fatte salve diverse esigenze, trascorrerà qualche ora del giorno del proprio Per_1 compleanno con ciascun genitore, anche in orari e luoghi diversi, Ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze ed impegni della figlia, avrà la facoltà di trascorrere il giorno del proprio compleanno con . Per_1
B4) ponti e festività: durante i ponti festivi di vario genere (es. 1° novembre, 8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) la minore trascorrerà tali giorni con il genitore cui compete il fine settimana immediatamente precedente o successivo cui il ponte si annette, riprendendo poi la turnazione “ordinaria”. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, il luogo dove trascorrerà la villeggiatura con la figlia ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica. C) ferme le sopracitate ripartizione del tempo che i genitori trascorreranno rispettivamente con la minore compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa, i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere diverse e più ampie modalità di visita, e tanto nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione, previo preavviso, di almeno 48 ore all'altro coniuge. D) quanto al mantenimento: i signori e , valutate le rispettive Parte_1 Parte_2 capacità reddituali in uno alle attuali esigenze dell'infante, concordano che il sig. Parte_2 versi alla sig.ra ed a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma Parte_1 mensile di €.500,00= (cinquecento/00), per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), mese di riferimento febbraio. Detta somma verrà versata dal sig.
il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_2
e qui di seguito precisato: Parte_1 cod. iban: IT 96 Q 0511633 8400 0000 000 2033 D1) spese ordinarie: in punto si precisa che l'importo del mantenimento sopra determinato al punto sub. D) è comprensivo di tutte le voci di spesa ordinaria come vitto, concorso di spese di casa (utenze, consumi) abbigliamento ordinario, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, farmaci/parafarmaci e comunque medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali) ed in ogni caso tutte le spese ordinarie così come precisate nelle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 07 maggio 2018, qui di seguito precisate, e fatto salvo il punto “abbigliamento ordinario” e spese relative a “baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola, o del c.d. doposcuola”. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
° vitto e mensa scolastica;
° abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
° farmaci da banco;
° contributi per le spese di abitazione (canoni di locazione, spese * condominiali ordinarie, utenze, tributi);
° materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
In punto abbigliamento, stante l'età della minore, i genitori precisano che l'importo di €.500,00= previsto per il mantenimento è a copertura del vestiario ordinario, con esclusione pertanto: delle scarpe, nonché dei costi per l'acquisto di capi di abbigliamento per i cambi stagionali, da acquistarsi previo accordo con i genitori sulla necessità della voce di spesa e sull'entità della somma da investire in ragione del 50% a carico di entrambe i genitori. Così come anche le spese relative alla “baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola, o del c.d. doposcuola”. In caso di mancata concertazione o accordo – da effettuarsi nei termini e modalità di cui al punto sub. D), la spesa resterà integralmente a carico del genitore che l'avrà assunta. D2) spese straordinarie: il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza il 7 maggio 2018. Pertanto, in merito alla regolamentazione delle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia minore, con o senza necessità di consenso dell'altro genitore in uno alle modalità di manifestazione del consenso, i coniugi concordano le seguenti modalità: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO SPESE MEDICHE
-) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a viste specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
-) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc.) se prescritte dal medico, nel limite di un costo medio di mercato;
-) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
-) spese mediche non urgenti. SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE
-) iscrizione o contributi per la scuola pubblica;
-) libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
-) per le sole materie tecniche od artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso dell'anno;
-) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
-) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
-) frequentazione di centri estivi da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi deleganti ovvero istituti religiosi senza fine di luco (es. oratori). SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: SPESE MEDICHE
-) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
-) cure dentistiche ed odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
-) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
-) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
ALTRE SPESE
-) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
-) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
-) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
-) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari e post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
-) iscrizioni, corsi, oneri di frequenza ed attrezzature per attività sportive;
-) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
-) acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione). D3) termini modalità del consenso: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a (a mezzo mail o whatsapp o sms), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In punto i ricorrenti dichiarano che i relativi indirizzi mail sono:
• : Parte_1 Email_1
• : Parte_2 Email_2
Con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni variazione. I conguagli dare/avere fra i coniugi degli esborsi anticipati nell'interesse della figlia verranno effettuati il giorno trenta di ogni mese (da leggersi 28 per il mese di febbraio) contestualmente alla messa disposizione dei relativi documenti giustificativi. Resta inteso che, in ogni caso, qualsivoglia ulteriore voce di spesa non ricompresa nell'elenco sopra precisato al punto sub D2), verrà prima concordata e poi divisa nella percentuale del 50% tra i due genitori. L'assegno unico universale sui figli, se percepito, sarà interamente riconosciuto al 100% alla madre, come eventuali ulteriori sussidi e/o bonus statali/regionali o comunitari e qualsiasi forma di sostegno al nucleo famigliare. D4) benefici fiscali od assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata al relativo beneficio. E) mantenimento degli animali domestici: le parti, in relazione agli animali domestici facenti parte Per_ Per_ del nucleo famigliare ed in particolare dei tre gatti ( e ) e del cane ( ), stabiliscono Per_2 Per_3 un affido condiviso degli stessi, con divisione del 50% di tutte le spese di mantenimento da conguagliare nei modi e termini indicati al punto sub. D3). Salva l'ipotesi di diverso accordo tra le parti, nel periodo feriale, i suddetti animali staranno con il soggetto che non sta usufruendo della vacanza. Le parti concordano che le eventuali spese di soggiorno per il mantenimento e la cura dei suddetti animali, nel periodo feriale, siano poste a cerico di entrambe nella misura del 50%. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI Le parti ai sensi dell'art. 1322 c.c. hanno concordato i seguenti ulteriori accordi frutto dell'autonomia negoziale: F) il sig. provvederà a versare alla sig.ra il 50% del saldo del Parte_2 Parte_1
c/c n.0067/00603624 accesso presso la Banca Fideuram, Agenzia di NO (MB), alla data del 25/06/2024, ammontante ad €.3.313,72=, pertanto verserà l'importo di €.1.656,86= (milleseicentocinquantasei/86); il versamento verrà effettuato entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_1 ed indicato al punto sub. D); G) il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di Parte_2 Parte_1
€.10.000,00= (diecimila/00), quale importo versato e confluito sul precedente c/c in comune acceso presso la Banca Fideuram, Agenzia di NO (MB), a titolo di TFR di competenza esclusiva della sig.ra ; il versamento di quanto sopra verrà effettuato in tre rate scadenti: Parte_1
° 1^ rata di €.3.333,33= entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
° 2^ rata di €.3.333,33= entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
° 3^ rata di €.3.333,34= entro (60) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra ed indicato al punto sub. D); Parte_1
H) il sig. , previo svincolo del portafoglio finanziario acceso presso la Banca Parte_2
Fideuram, Agenzia di NO (MB), alla data del 28/06/24, ed in particolare svincolo delle somme investite nei soli seguenti fondi:
° FONDI BF - – F45 per €.6.006,34=; CP_1 Controparte_2
° – per €.15.159,68=; CP_3 Controparte_4
° – per €.11.275,28=; CP_3 CP_5 il tutto per un totale di €.32,441,28=, provvederà a versare alla sig.ra il 50% Parte_1 pari all'importo di €.16.220,40= (sedicimiladuecentoventi/40). Il versamento verrà effettuato entro 3 (tre) giorni dall'avvenuto svincolo, cui il sig. provvederà a comunicare alla sig.ra Pt_2
, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra ed Parte_1 Parte_1 indicato al punto sub. D). I) le parti s'impegnano sin d'ora a consentirsi reciprocamente di poter uscire con la figlia dal territorio nazionale previa tempestiva comunicazione tra i genitori e precisa indicazione in ordine al periodo ed al luogo in cui la minore verrà portata, rilasciandosi l'un l'altro i necessari consensi e nulla osta per l'espatrio e all'ammissione e/o rinnovo della carta d'identità o passaporto;
L) le parti dichiarano che non avranno reciprocamente nessuna altra pretesa di carattere economico da vantare per nessuna ragione e/o titolo dedotto e/o comunque deducibile l'una dall'altro, se non il rispetto delle predette pattuizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 445/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 02.12.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29 giugno 2019 (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Inverigo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7910/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1989 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Sironi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in NO (MB), Viale Santuario n.70 come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. nato a [...] il [...] residente Parte_2 C.F._2 in NO (MB), Via Solferino n.173 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Petrosino, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in ZZ (MB), Via Adda n. 5, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
A) quanto all'affidamento: la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambe i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione in NO (MB) in Via Del Meré Nord n.22, di proprietà dei genitori della sig.ra (i nonni materni) ove, con Parte_1 la minore, manterranno la propria residenza, mentre il sig. , continuerà ad abitare Parte_2 nell'immobile sito in NO (MB) in Via Solferino n. 173, ex casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. (nonni paterni), con i beni e gli arredi ivi contenuti. La sig.ra Parte_2
provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla sottoscrizione del Parte_1 ricorso congiunto ed a trasferire la propria residenza e quella della minore nell'altra unità abitativa sopra precisata. Atteso l'affido congiunto, tutte le decisioni significative e relative all'educazione, istruzione e salute, dovranno essere assunte congiuntamente dai genitori, rimettendo le stesse, in caso di disaccordo al Giudice competente. Fermo quanto sopra i genitori dichiarano e reciprocamente riconoscono, che tutte le decisioni che riguardano la gestione quotidiana della figlia minore , saranno assunte disgiuntamente da Per_1 ciascun genitore quando avrà con sé la figlia minore, ancorché nel rispetto dell'interesse supremo della minore stessa. I genitori s'impegnano altresì a conservare i rapporti della minore con le figure significative degli ascendenti materni e paterni. B) quanto al diritto di visita della minore: il sig. , potrà vedere e tenere con sé la Parte_2 figlia minore , secondo le seguenti tempistiche e modalità che tengono conto dell'età della Per_1 minore:
-a fine settimana alternati, prelevando la minore il venerdì all'uscita dell'asilo alle ore 16.30, e riportando la minore il Lunedi mattina alle ore 07.30 all'asilo;
-nel giorno di mercoledì di ogni settimana, prelevando la minore all'uscita dell'asilo alle ore 16.30, e riportando la minore all'asilo il giovedì mattina alle ore 07.30; mentre, quando il fine settimana seguente è di competenza della madre sig.ra , Parte_1 il padre riporterà la minore presso la residenza della madre il giovedì alle ore 21.00, dopo averla prelevata all'asilo alle ore 16.30. Il tutto rimettendo ogni altra questione pratica, al buon senso ed alla capacità dei genitori di anteporre ai loro interessi personali quella della figlia minore, mostrandosi capaci di interpretarne in modo responsabile eventuali segni di disagio: così, per esempio, riconducendo la minore -nei tempi di permanenza con loro- dall'altro genitore, qualora manifesti il desiderio di stare con Per_1 la mamma od il papà. Lo stesso impegno, responsabilità ed alternanze genitoriali, dicasi per le festività natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive che i genitori trascorreranno con , secondo il seguente calendario ed Per_1 indipendentemente dalla turnazione ordinaria. Si allega al doc. n.17) il “piano genitoriale”. B1) vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (non necessariamente consecutive ed avuto riguardo alle necessità professionali dei genitori) e non necessariamente in villeggiatura, da usufruire nel periodo da giugno (al termine della scuola) a settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico) di ciascun anno. Detto periodo dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno con la precisazione che il mese di agosto (laddove scelto da entrambe i genitori), verrà suddiviso in due periodi (dall'1 al 15 il primo, e dal 16 al 31 il secondo) ed attribuito agli stessi con il criterio dell'alternanza annuale. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà la villeggiatura con la figlia ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica della stessa. Durante il periodo di villeggiatura della figlia con ciascun genitore, quest'ultimo garantisce ora per allora all'altro di poter videochiamare e vedere la minore almeno una volta al giorno. In ogni caso i genitori reciprocamente si impegnano a garantire il contatto telefonico ogniqualvolta la minore, crescendo, ne farà richiesta. B2) vacanze di Natale e Pasqua: indipendentemente dalla turnazione ordinaria, ad anni alterni, la minore starà con un genitore al termine della scuola sino al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo, con la precisazione che starà dal 24 dicembre ore 13.00 Per_1 sino alle ore 16.00 del 25 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 16.00 del 25 dicembre che la terrà con sé sino alle ore 16.00 del giorno di Santo Stefano. La stessa alternanza dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo, fatte salve diverse esigenze e/o programmi, trascorrerà in via alternata con l'uno e con l'altro genitore. Per_1
B3) compleanni: fatte salve diverse esigenze, trascorrerà qualche ora del giorno del proprio Per_1 compleanno con ciascun genitore, anche in orari e luoghi diversi, Ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze ed impegni della figlia, avrà la facoltà di trascorrere il giorno del proprio compleanno con . Per_1
B4) ponti e festività: durante i ponti festivi di vario genere (es. 1° novembre, 8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) la minore trascorrerà tali giorni con il genitore cui compete il fine settimana immediatamente precedente o successivo cui il ponte si annette, riprendendo poi la turnazione “ordinaria”. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, il luogo dove trascorrerà la villeggiatura con la figlia ed ogni altro riferimento utile in ordine alla sistemazione logistica. C) ferme le sopracitate ripartizione del tempo che i genitori trascorreranno rispettivamente con la minore compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa, i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere diverse e più ampie modalità di visita, e tanto nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione, previo preavviso, di almeno 48 ore all'altro coniuge. D) quanto al mantenimento: i signori e , valutate le rispettive Parte_1 Parte_2 capacità reddituali in uno alle attuali esigenze dell'infante, concordano che il sig. Parte_2 versi alla sig.ra ed a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la somma Parte_1 mensile di €.500,00= (cinquecento/00), per dodici mensilità da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento), mese di riferimento febbraio. Detta somma verrà versata dal sig.
il giorno 1 (uno) di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_2
e qui di seguito precisato: Parte_1 cod. iban: IT 96 Q 0511633 8400 0000 000 2033 D1) spese ordinarie: in punto si precisa che l'importo del mantenimento sopra determinato al punto sub. D) è comprensivo di tutte le voci di spesa ordinaria come vitto, concorso di spese di casa (utenze, consumi) abbigliamento ordinario, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, farmaci/parafarmaci e comunque medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali) ed in ogni caso tutte le spese ordinarie così come precisate nelle “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 07 maggio 2018, qui di seguito precisate, e fatto salvo il punto “abbigliamento ordinario” e spese relative a “baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola, o del c.d. doposcuola”. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
° vitto e mensa scolastica;
° abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
° farmaci da banco;
° contributi per le spese di abitazione (canoni di locazione, spese * condominiali ordinarie, utenze, tributi);
° materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
In punto abbigliamento, stante l'età della minore, i genitori precisano che l'importo di €.500,00= previsto per il mantenimento è a copertura del vestiario ordinario, con esclusione pertanto: delle scarpe, nonché dei costi per l'acquisto di capi di abbigliamento per i cambi stagionali, da acquistarsi previo accordo con i genitori sulla necessità della voce di spesa e sull'entità della somma da investire in ragione del 50% a carico di entrambe i genitori. Così come anche le spese relative alla “baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola, o del c.d. doposcuola”. In caso di mancata concertazione o accordo – da effettuarsi nei termini e modalità di cui al punto sub. D), la spesa resterà integralmente a carico del genitore che l'avrà assunta. D2) spese straordinarie: il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 straordinarie, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza il 7 maggio 2018. Pertanto, in merito alla regolamentazione delle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia minore, con o senza necessità di consenso dell'altro genitore in uno alle modalità di manifestazione del consenso, i coniugi concordano le seguenti modalità: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO SPESE MEDICHE
-) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a viste specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
-) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica ed integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc.) se prescritte dal medico, nel limite di un costo medio di mercato;
-) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
-) spese mediche non urgenti. SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE
-) iscrizione o contributi per la scuola pubblica;
-) libri di testo, materiali di cancelleria ed attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
-) per le sole materie tecniche od artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso dell'anno;
-) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
-) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
-) frequentazione di centri estivi da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi deleganti ovvero istituti religiosi senza fine di luco (es. oratori). SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: SPESE MEDICHE
-) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
-) cure dentistiche ed odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
-) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
-) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
ALTRE SPESE
-) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
-) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
-) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
-) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari e post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
-) iscrizioni, corsi, oneri di frequenza ed attrezzature per attività sportive;
-) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
-) acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione). D3) termini modalità del consenso: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro a (a mezzo mail o whatsapp o sms), dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso, entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In punto i ricorrenti dichiarano che i relativi indirizzi mail sono:
• : Parte_1 Email_1
• : Parte_2 Email_2
Con reciproco impegno a comunicarsi tempestivamente ogni variazione. I conguagli dare/avere fra i coniugi degli esborsi anticipati nell'interesse della figlia verranno effettuati il giorno trenta di ogni mese (da leggersi 28 per il mese di febbraio) contestualmente alla messa disposizione dei relativi documenti giustificativi. Resta inteso che, in ogni caso, qualsivoglia ulteriore voce di spesa non ricompresa nell'elenco sopra precisato al punto sub D2), verrà prima concordata e poi divisa nella percentuale del 50% tra i due genitori. L'assegno unico universale sui figli, se percepito, sarà interamente riconosciuto al 100% alla madre, come eventuali ulteriori sussidi e/o bonus statali/regionali o comunitari e qualsiasi forma di sostegno al nucleo famigliare. D4) benefici fiscali od assicurativi: al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata al relativo beneficio. E) mantenimento degli animali domestici: le parti, in relazione agli animali domestici facenti parte Per_ Per_ del nucleo famigliare ed in particolare dei tre gatti ( e ) e del cane ( ), stabiliscono Per_2 Per_3 un affido condiviso degli stessi, con divisione del 50% di tutte le spese di mantenimento da conguagliare nei modi e termini indicati al punto sub. D3). Salva l'ipotesi di diverso accordo tra le parti, nel periodo feriale, i suddetti animali staranno con il soggetto che non sta usufruendo della vacanza. Le parti concordano che le eventuali spese di soggiorno per il mantenimento e la cura dei suddetti animali, nel periodo feriale, siano poste a cerico di entrambe nella misura del 50%. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI Le parti ai sensi dell'art. 1322 c.c. hanno concordato i seguenti ulteriori accordi frutto dell'autonomia negoziale: F) il sig. provvederà a versare alla sig.ra il 50% del saldo del Parte_2 Parte_1
c/c n.0067/00603624 accesso presso la Banca Fideuram, Agenzia di NO (MB), alla data del 25/06/2024, ammontante ad €.3.313,72=, pertanto verserà l'importo di €.1.656,86= (milleseicentocinquantasei/86); il versamento verrà effettuato entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra Parte_1 ed indicato al punto sub. D); G) il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di Parte_2 Parte_1
€.10.000,00= (diecimila/00), quale importo versato e confluito sul precedente c/c in comune acceso presso la Banca Fideuram, Agenzia di NO (MB), a titolo di TFR di competenza esclusiva della sig.ra ; il versamento di quanto sopra verrà effettuato in tre rate scadenti: Parte_1
° 1^ rata di €.3.333,33= entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
° 2^ rata di €.3.333,33= entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
° 3^ rata di €.3.333,34= entro (60) giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra ed indicato al punto sub. D); Parte_1
H) il sig. , previo svincolo del portafoglio finanziario acceso presso la Banca Parte_2
Fideuram, Agenzia di NO (MB), alla data del 28/06/24, ed in particolare svincolo delle somme investite nei soli seguenti fondi:
° FONDI BF - – F45 per €.6.006,34=; CP_1 Controparte_2
° – per €.15.159,68=; CP_3 Controparte_4
° – per €.11.275,28=; CP_3 CP_5 il tutto per un totale di €.32,441,28=, provvederà a versare alla sig.ra il 50% Parte_1 pari all'importo di €.16.220,40= (sedicimiladuecentoventi/40). Il versamento verrà effettuato entro 3 (tre) giorni dall'avvenuto svincolo, cui il sig. provvederà a comunicare alla sig.ra Pt_2
, a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra ed Parte_1 Parte_1 indicato al punto sub. D). I) le parti s'impegnano sin d'ora a consentirsi reciprocamente di poter uscire con la figlia dal territorio nazionale previa tempestiva comunicazione tra i genitori e precisa indicazione in ordine al periodo ed al luogo in cui la minore verrà portata, rilasciandosi l'un l'altro i necessari consensi e nulla osta per l'espatrio e all'ammissione e/o rinnovo della carta d'identità o passaporto;
L) le parti dichiarano che non avranno reciprocamente nessuna altra pretesa di carattere economico da vantare per nessuna ragione e/o titolo dedotto e/o comunque deducibile l'una dall'altro, se non il rispetto delle predette pattuizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 445/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 02.12.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29 giugno 2019 (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Inverigo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi